tema 12 settembre 2022
Studi - Agricoltura L'agricoltura nella legge di bilancio

La legge di bilancio è il provvedimento legislativo che, ogni anno, come noto, introduce disposizioni con effetti finanziari, in particolare per il triennio successivo.

Tra le molteplici norme introdotte con tale strumento, alcune riguardano anche il settore agricolo e primario in generale.

Sia la prima legge di bilancio approvata nella XVIII legislatura, quella relativa all'esercizio finanziario 2019 (legge n. 145 del 2018), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2020 (legge n. 160 del 2019), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) contengono diverse disposizioni che riguardano il settore agricolo e la pesca marittima.

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La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha introdotto diverse disposizioni che riguardano il settore agricolo e la pesca.

Di interesse per il settore agricolo si segnalano:

  • la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019; la conferma dell'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell'IVA ordinaria fino al 26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria). La clausola di salvaguardia è stata rimodulata in aumento anche per le accise, in luogo della  parziale riduzione prevista nel testo originario (art. 1, commi 2 e 5);
  • l'estensione dell'IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (art. 1, comma 4);
  • la proroga per tutto il 2019 dell'agevolazione fiscale prevista originariamente solo per il 2018 (dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017) per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (art. 1, comma 68);
  • il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), per il quale sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 1, comma 201). Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva previsto, per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (art. 1, comma 501 della legge n. 205 del 2017);
  • l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il testo rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (art. 1, commi 654-656).
  • l'aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. E' stata, poi, prevista la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zone infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661);
  • l'istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022 e l'aumento percentuale di compensazione del legno e della legna da ardere ai fini IVA, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (art.1, commi 662-664) (in attuazione dell'art. 1, comma 662, relativo alla percentuale di compensazione del legno ai fini IVA, sono stati emanati il decreto ministeriale 27 agosto 2019, il decreto ministeriale 5 febbraio 2021 e il decreto ministeriale 19 dicembre 2021; in attuazione dei commi 663 e 664, relativi al Fondo per le foreste italiane, è stato adottato il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 360348);
  • il riconoscimento di un contributo in forma di «voucher», nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati (art.1, comma 665). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato decreto ministeriale 20 maggio 2020;
  • l'istituzione del Catasto frutticolo nazionale che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali cultivar. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 666 e 667). In attuazione della disposizione in oggeto è stato emanato il Decreto 27 maggio 2022 "Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale";
  • l'aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e 2021, del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (istituito dall'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012), che già vanta una dotazione a regime di 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668);
  • l'introduzione di misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, commi 669-671), consistenti in:

a) l'autorizzazione all'assunzione di un numero di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;

b) la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (in particolare l'indennità di missione);

c) la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del regolamento (UE) 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura viene definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e non può, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale (in attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2019, n. 6898);

  • l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica (art. 1, comma 672);
  • la proroga, per il 2019, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, comma 673);
  • l'incremento, per il 2019, di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, dall'art. 1, comma 803, primo periodo, della medesima legge di bilancio 2019) per il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo temporaneo non obbligatorio (art. 1, comma 674);
  • la riduzione dell'accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione, per i birrifici artigianali di minore dimensione (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché la riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria (è previsto che la nuova disciplina si applichi a decorrere dall'emanazione delle disposizioni attuative) (art. 1, commi 689-691);
  • la riforma della disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee. A tal fine, è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta. Si prevede, infatti, il pagamento dell'importo di 100 euro quale imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7.000 euro. In tal caso, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Ai prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee è estesa l'esenzione, già prevista per la cessione dei prodotti del tartufo, in ordine agli obblighi contabili. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale devono risultare taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Viene, quindi, previsto che, per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta al 4%; per i tartufi freschi o refrigerati si applichi l'IVA agevolata al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata si applichi l'IVA al 10%. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA n. 633 del 1972 possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 692-698 e comma 699);

  • una modifica alla disciplina della vendita diretta, in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri, ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, con la previsione, a tal fine, di un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701);
  • l'estensione alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua della facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo, ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare si dovrà provvedere alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l'altro, specifici fattori di svantaggio indicati dalla norma (art. 1, commi 702 e 703);
  • l'equiparazione del trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente (art. 1, comma 705);
  • il riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possano accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957);
  • il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna (di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994) per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 970);
  • la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (art.1, commi 1053 e 1054);
  • la proroga, a gennaio 2020, della data fissata al gennaio 2019 entro la quale deve essere adattato il sistema UNIEMENS al settore agricolo, che è relativo alle retribuzioni e alla posizione contributiva dei lavoratori del settore (art. 1, comma 1136, lettera b)).
ultimo aggiornamento: 1 settembre 2022

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) presenta le seguenti disposizioni di principale interesse per il settore agricolo e della pesca:

  • l'istituzione - presso il Ministero dello sviluppo economico - del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 123). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, recante "Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività". Inoltre è stato emanato il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo.
  • l'incremento di un posto di livello dirigenziale generale nei ruoli del MIPAAF (da 11 diventano 12), con conseguente revisione del regolamento di organizzazione del Ministero e della relativa pianta organica, avvenuta con il DPCM 24 marzo 2020, n. 53 (art. 1, commi 166 e 167);
  • l'estensione al 2020 dell'esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento; (art. 1, comma 183);
  • una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura. In particolare, tale disposizione fissa un criterio per la determinazione del reddito d'impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del cinque per cento (art. 1, comma 225);
  • l'incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA (art. 1, comma 467);
  • l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica (art. 1, commi 501-502);
  • l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma 503);
  • la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 504-506). I criteri e le modalità per la concessione di tali mutui sono stati stabiliti con il decreto ministeriale 9 luglio 2020;
  • l'istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 507). Il decreto ministeriale 3 aprile 2020 (modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 2020) recante «Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere», ha definito i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del predetto Fondo;
  • la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, in luogo del precedente riferimento ai "mercati più rilevanti" (art. 1, comma 508);
  • una disciplina fiscale relativa alle spese per colture arboree. Nello specifico, per il triennio 2020-2022 si consente di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni (art. 1, comma 509);
  • una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEAal fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura (art. 1, comma 510);
  • il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511);
  • una disciplina relativa alle attività di oleoturismo, per le quali sono estese le disposizioni della legge di bilancio 2018 concernenti le attività di enoturismo (art. 1, commi 513-514);
  • una disciplina relativa al sostegno al reddito dei lavoratori del settore pesca. Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità; il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021, in relazione al 2020, le risorse – di cui all'articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 - destinate alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio; il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico (art. 1, commi 515-517). Successivamente, l'art. 14-bis, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato il predetto Programma al 31 dicembre 2021;
  • l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, al fine di promuovere i procedimenti di formazione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole. Le relative disposizioni attuative sono state dettate con il decreto ministeriale 6 aprile 2020 (art. 1, commi 518-519);
  • una disciplina relativa all'innovazione tecnologica in agricoltura, la quale prevede la concessione, alle imprese agricole, di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 (art. 1, commi 520-521). L'articolo 68-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha incrementato di 0,5 milioni di euro, per il 2021, la predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici;
  • l'istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse (art. 1, comma 522);
  • una modifica della disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale. Si prevede, nello specifico, che gli interventi compensativi, per danni alle imprese agricole dipendenti da calamità naturali, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati a una sola annualità (art. 1, comma 523);
  • una disciplina relativa alle misure per favorire l'economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527);
  • una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici della pesca con riferimento al personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso venga corrisposto nel limite del 44,32 per cento, invece del precedente 45,07 per cento, con una diminuzione di circa 0,4 milioni di euro annui (art. 1, comma 607);

di interesse indiretto per il settore agricolo si possono citare le seguenti disposizioni:

  • la riforma della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Tale disciplina prevede, in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento (art. 1, commi 184-197);
  • la riforma della disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (art. 1, commi 198-209);
  • la modifica della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 e, in particolare, la proroga al 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) del beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito ed eliminando l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (art. 1, commi 210-217);
  • la proroga al 2020 del credito d'imposta - concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo periodo d'imposta 2019 - per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 300);
  • l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1, commi 98-100).
ultimo aggiornamento: 5 maggio 2022

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede diversi interventi in materia di agricoltura. Si ricordano, in particolare:

  • l'esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli (con età inferiore a 40 anni) dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 33);
  • l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare, che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 38);
  • la proroga, al 2021 (dal 2020), della possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento (art. 1, comma 39). In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 10 febbraio 2021;
  • l'assoggettamento ad IVA al 10 per cento delle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto, che vengono fatti rientrare nella classificazione di "preparazioni alimentari", di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 (art. 1, comma 40);
  • la previsione, che per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 41);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 (successivamente, l'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha incrementato di 150 milioni di euro tale dotazione per il medesimo anno, portando le risorse complessive del fondo a 300 milioni di euro per il 2021). La stessa disposizione prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo (art. 1, commi 128 e 129). Con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto direttoriale 30 settembre 2021 è stata data attuazione a quanto previsto dal predetto ministeriale e sono state fornite le modalità ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del  MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Inoltre, con decreto ministeriale 8 novembre 2021, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il 2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti. Inoltre, l'art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha incrementato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini, mentre l'art. 68-quater del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 lo ha ridotto di 10 milioni di euro, sempre per il 2021, a copertura di misure a sostegno del settore della birra artigianale ivi previste. Inoltre, è stato emanato il decreto ministeriale 23 novembre 2021, recante "Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", che ha destinato 30 milioni di euro degli stanziamenti per il 2021 del predetto Fondo alla filiera olivicola-olearia. Inoltre, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è stato rifinanziato di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per mezzo di un rifinanziamento operato dalla sezione II del disegno di legge di bilancio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). La medesima legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), poi, ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del predetto Fondo a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528). Inoltre,il decreto ministeriale 23 marzo 2022  ha previsto la destinazione di una somma pari a 25 milioni di euro a favore di interventi per la filiera vitivinicola. Tali risorse sono a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della L. n. 178/2020. Successivamente, il decreto-legge 21/2022 ha incrementato di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il predetto Fondo (articolo 20). Il decreto ministeriale  31 marzo 2022  ha destinato 20 milioni di euro, per l'annualita' 2022, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto ministeriale 29 marzo 2022 sono stati integrati i fondi assegnati alle imprese acquicole dal decreto 11 agosto 2021, recante criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Successivamente l'articolo 19 del decreto legge 50/2022 ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022. ;
  • l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 130);
  • l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 1, comma 131);
  • l'incremento di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'incremento di 1,5 milioni di euro dello stanziamento, per il 2021, destinato all'incremento di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), portandolo a complessivi 2 milioni di euro per tale anno (art. 1, commi 132 e 133);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, commi 134 e 135). I criteri e le modalità di utilizzo di tale Fondo sono stati definiti dal decreto ministeriale 10 giugno 2021, n. 268921;
  • il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo nazionale per la suinicoltura, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale (commi 136 e 137);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole apistica, brassicola (cioè relativa alla birra), della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, commi 138);
  • la previsione, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, dell'obbligo di registrare su un apposito registro elettronico - istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue e di sanzioni amministrative nel caso di inosservanza del predetto obbligo (art. 1, commi 139-143). L'art. 18 del decreto-legge n. 228 del 2021 ha prorogato al 30 aprile 2022 il termine per adottare il relativo decreto ministeriale attuativo. Il decreto ministeriale 29 marzo 2022 ha emanato le disposizioni relative alla disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale;
  • lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare, è previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2021 - a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione  - per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e lo stanziamento di 7 milioni di euro per il 2021 - a valere sul medesimo Fondo - per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, in favore degli stessi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio (art. 1, commi 282 e 283);
  • il riconoscimento – nel limite di spesa di 31,1 milioni di euro di euro per il 2021 - di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (art. 1, commi 315-319);
  • il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (art. 1, comma 375);
  • l'incremento di 3 milioni di euro, per il 2021, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 570);
  • l'intervento, in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive ad esse connesse - di cui al decreto-legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 di talune concessioni in essere al 31 dicembre 2019 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. E', inoltre, previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 670);
  • l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (art. 1, comma 997);
  • l'autorizzazione al MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, al fine di ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022. La copertura degli oneri, è pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 di euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 1, comma 854 della medesima legge di bilancio (art. 1, commi 873-876);
  • l'autorizzazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni, è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 (art. 1, commi 908 e 909);
  • l'incremento, a decorrere dal 2021, di 363.000 euro annui, della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale previsione è finalizzata a potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027 (art. 1, comma 934);
  • l'adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, commi 1144-1149);
  • l'approvazione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 14).
ultimo aggiornamento: 10 giugno 2022

Le misure di interesse agricolo e della pesca presenti nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono le seguenti:

  • l'estensione all'anno 2022 dell'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni 2017-2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 25);
  • la proroga al 2024 della detrazione fiscale della sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di impianti di irrigazione e di altri interventi ivi indicati, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 (cosiddetto "bonus verde") (art. 1, comma 38);
  • l'erogazione, anche per il 2022, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio: a tal fine, vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a 12 e a 7 milioni di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 123 e 124);
  • l'estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e ulteriori disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 1, commi 217-218);
  • l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa (art. 1, comma 325); vi è inoltre la previsione della possibilità di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (art. 1, comma 764);

  • l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (art. 1, comma 502); 
  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, commi 515-519). Con decreto 31 marzo 2022 è stato emanato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 ;
  • la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (art. 1, comma 520);
  • l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Si autorizza, inoltre, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Si estende poi l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Si incrementa altresì di 5 milioni di euro per il 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura. Si prevedono poi 15 milioni di euro, per il 2022, per finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea (art. 1, commi 521-526);
  • l'estensione al 2022 dell'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5% (art. 1, comma 527);
  • la destinazione di una somma non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"  a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528). In attuazione della disposizione è stato emanato il decreto 12 maggio 2022 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021";
  • l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del MIPAAF, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate (art. 1, comma 529);
  • l'istituzione - presso il MIPAAF - di un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale (di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018), con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 (art. 1, comma 530);
  • l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 (art. 1, commi 593-596);
  • si rifinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica, istituito, dall'art. 1, comma 757, della legge n. 178 del 2020, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, comma 704);
  • si prevede poi che, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute sia istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno- contraccettivo GonaCon. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, autorizza la sperimentazione in Italia del predetto contraccettivo (art. 1, comma 705);
  • il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (art. 1, comma 719).  Con il decreto 17 maggio 2022 concernente il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2022, sono stati destinati 5,4 milioni di euro alla passata di pomodoro filiera italiana e 2,5 milioni di euro ai succhi di frutta filiera italiana;
  • si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 673, della legge n. 205 del 2017, relativa al piano di stabilizzazione del personale precario del CREA, mantenendo uno stanziamento per la suddetta stabilizzazione di 27,5 milioni di euro per il 2021 e aumentando tale cifra a 30,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (art. 1, comma 760);
  • l'istituzione, presso il MIPAAF, del "Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati'', con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 (commi 826 e 827). In attuazione del presente comma è stato emanato il decreto 6 maggio 2022 Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione ;
  • la concessione di un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali (art. 1, commi 842-843);

  • l'individuazione di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus (bostrico) nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia (art. 1, commi 846-855). In attuazione delle disposizioni in oggetto è stato emanato il decreto 14 giugno 2022 "Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234";
  • l'istituzione, presso il MIPAFF, del Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 857 e 858);

  • la previsione di interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta in guscio e delle filiere minori, in particolare, attraverso l'incremento del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio, di cui all'art. 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 1, commi 859-862). in atuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 20 luglio 2022  Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica;
  • la previsione di misure di rafforzamento  della società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a. - volte a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, commi 863 e 864);

  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (art. 1, commi 865-867);
  • l'istituzione, presso il MIPAAF, di due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1, commi 868 e 869). In attuazione della disposizione in oggetto è stato emanato il decreto 4 luglio 2022 "Definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano";

  • l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023 (art. 1, commi 870 e 871);

  • l'introduzione di disposizioni volte a tutelare il sughero estratto in Italia e la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro, per l'anno 2022 volto al finanziamento delle attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus (art. 1, commi 893 -895);

  • la previsione del divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione, presso il MIPAFF, di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia (art. 1, commi 980-984);

  • la previsione di disposizioni in materia di qualifica di imprenditore agricolo e di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la cui autorizzazione di spesa viene incrementata di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 988 e 989). In particolare, il comma 988 prevede che gli imprenditori agricoli che, a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli;

  • l'approvazione dello stato di previsione del MIPAAF (art. 14).

ultimo aggiornamento: 12 settembre 2022
 
focus
 
temi di Agricoltura e biodiversità