La legge di bilancio è il provvedimento legislativo che, ogni anno, come noto, introduce disposizioni con effetti finanziari, in particolare per il triennio successivo.
Tra le molteplici norme introdotte con tale strumento, alcune riguardano anche il settore agricolo e primario in generale.
Sia la prima legge di bilancio approvata nella XVIII legislatura, quella relativa all'esercizio finanziario 2019 (legge n. 145 del 2018), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2020 (legge n. 160 del 2019), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) contengono diverse disposizioni che riguardano il settore agricolo e la pesca marittima.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha introdotto diverse disposizioni che riguardano il settore agricolo e la pesca.
Di interesse per il settore agricolo si segnalano:
a) l'autorizzazione all'assunzione di un numero di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;
b) la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (in particolare l'indennità di missione);
c) la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del regolamento (UE) 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura viene definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e non può, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale (in attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2019, n. 6898);
la riforma della disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee. A tal fine, è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta. Si prevede, infatti, il pagamento dell'importo di 100 euro quale imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7.000 euro. In tal caso, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Ai prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee è estesa l'esenzione, già prevista per la cessione dei prodotti del tartufo, in ordine agli obblighi contabili. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale devono risultare taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Viene, quindi, previsto che, per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta al 4%; per i tartufi freschi o refrigerati si applichi l'IVA agevolata al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata si applichi l'IVA al 10%. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA n. 633 del 1972 possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 692-698 e comma 699);
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) presenta le seguenti disposizioni di principale interesse per il settore agricolo e della pesca:
di interesse indiretto per il settore agricolo si possono citare le seguenti disposizioni:
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede diversi interventi in materia di agricoltura. Si ricordano, in particolare:
Le misure di interesse agricolo e della pesca presenti nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono le seguenti:
l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa (art. 1, comma 325); vi è inoltre la previsione della possibilità di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (art. 1, comma 764);
la concessione di un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali (art. 1, commi 842-843);
l'istituzione, presso il MIPAFF, del Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 857 e 858);
la previsione di misure di rafforzamento della società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a. - volte a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, commi 863 e 864);
l'istituzione, presso il MIPAAF, di due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1, commi 868 e 869). In attuazione della disposizione in oggetto è stato emanato il decreto 4 luglio 2022 "Definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano";
l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023 (art. 1, commi 870 e 871);
l'introduzione di disposizioni volte a tutelare il sughero estratto in Italia e la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro, per l'anno 2022 volto al finanziamento delle attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus (art. 1, commi 893 -895);
la previsione del divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione, presso il MIPAFF, di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia (art. 1, commi 980-984);
la previsione di disposizioni in materia di qualifica di imprenditore agricolo e di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la cui autorizzazione di spesa viene incrementata di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 988 e 989). In particolare, il comma 988 prevede che gli imprenditori agricoli che, a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli;
l'approvazione dello stato di previsione del MIPAAF (art. 14).