Nel corso della legislatura, con il fine di tutelare le attività produttive sul territorio nazionale e il relativo comparto occupazionale, è stata modificata la disciplina sui limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi e sono state introdotte norme volte a preservare i marchi storici nazionali. Recenti interventi hanno anche riguardato alcune misure volte ad agevolare l'attrazione degli investimenti in Italia (modifiche al cd. Investor Visa for Italy).
E' stata anche rafforzata la disciplina inerente l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nei settori economici di rilevanza strategica (cd. golden power), per i quali si rinvia all'apposito tema.
Parallelamente, sono state introdotte misure a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche attraverso la riforma del sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, estendendo e potenziando i compiti della Società, e intervenendo anche sulla sua governance.
Sono state inoltre rifinanziate, prorogate, e riformate una serie di misure ascrivibili al cd. Piano Nazionale Industria 4.0, programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale, già adottato nella precedente legislatura. Tra le misure rifinanziate e potenziate, la cd. "Nuova Sabatini" e, in particolare, il "Fondo di garanzia PMI". Il Fondo svolge un ruolo essenziale di supporto alla liquidità delle imprese, soprattutto nell'attuale situazione di recessione economica determinata dalla pandemia da coronavirus. A questo proposito, appare opportuno rilevare come le misure di sostegno al tessuto produttivo siano state recentemente implementate in modo consistente, soprattutto per ciò che attiene al sostegno al credito, proprio per far fronte agli effetti economico-finanziari dell'epidemia da COVID. Molti di tali interventi hanno un'efficacia limitata al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto consentito dal Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, adottato dalla Commissione UE per consentire agli Stati membri un più efficace e ampio spettro di intervento sull'economia (si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare). Di tali regimi di aiuti temporanei si dà analiticamente conto nell'apposito tema "Misure fiscali e finanziarie per l'attuale emergenza da coronavirus", cui si rinvia.
Con l'obiettivo di tutelare le attività produttive sul territorio nazionale e il relativo comparto occupazionale, è stata modificata la disciplina già vigente sui limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi e sono state introdotte norme volte a preservare i marchi storici nazionali. Recenti interventi hanno anche riguardato l'attrazione degli investimenti in Italia (modifiche al cd. Investor Visa for Italy).
Nel dettaglio, il D.L. n. 87/2018 (articoli 5-7) ha modificato modifica la disciplina "anti delocalizzazione" già introdotta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 60 e 61, Legge n. 147/2013). La normativa pregressa, invero, non viene esplicitamente abrogata nè novellata, ma, implicitamente, superata, prevedendosi infatti che, per le inziative agevolate già avviate, questa trovi ancora applicazione. In proposito, il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare (Ruotolo 3-01687), ha affermato che nessun provvedimento di revoca dei benefici ai sensi della legge di stabilità 2014 è stato finora adottato, non essendosi mai realizzate le fattispecie che ne determinano l'applicazione (le imprese che hanno delocalizzato hanno cercato di rimanere poco sotto i parametri indicati dalla disciplina per non rientrare nelle fattispecie). Si rivia alla risposta del Ministro del 18 giugno 2020, presso l'Aula del Senato.
Con il D.L. n. 87/2018 si prevede che le imprese, italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, beneficiarie di un aiuto di Stato decadano dai benefici goduti qualora l'attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, venga da esse delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Vengono fatti salvi, in ogni caso, i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese e i vincoli derivanti dalla normativa europea.
Ai fini della revoca, si deve trattare di aiuti che prevedono come condizione per il loro godimento l'effettuazione:
Gli importi restituiti dalle imprese che decadono dal beneficio sono riassegnati all'amministrazione titolare della misura di aiuto e vanno ad incrementare la disponibilità della misura stessa. Inoltre, le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti (articolo 5 del D.L. n.87/2018).
Il D.L. n. 87/2018 dispone poi la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese - italiane ed estere operanti nel territorio italiano - che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali (articolo 6 del D.L. n.87/2018).
Inoltre, lo stesso provvedimento di legge subordina l'applicazione dell'iper ammortamento fiscale dei beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, alla condizione che i beni agevolabili fossero destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale (articolo 7 del D.L. n. 78/2018).
Successivamente, il D.L. n. 34/2019 (articolo 31) ha introdotto una normativa a tutela dei marchi storici di interesse nazionale integrando a tal fine il Codice della proprità industriale (D.Lgs. n. 30/2005). Nel Codice è stata in particolare introdotta la nozione di marchio storico di intresse nazionale (nuovo articolo 11-ter del D.Lgs. n. 30/2005), quale:
Contestualmente, è stato istituito il registro dei marchi storici di interesse nazionale cui possono iscriversi i titolari o licenziatari esclusivi del predetto marchio (nuovo articolo 185-bis del D.Lgs. n. 30/2005).
Il Decreto del MISE 27 febbraio 2020 ha stabilito le modalita' applicative per l'iscrizione al registro speciale.
Il D.L. n. 34/2019 aveva poi introdotto una disciplina di sostegno finanziario alla valorizzazione dei marchi storici di interesse nazionale, recentemente sostituita dal D.L. n. 34/2020 (articolo 43). Il nuovo intervento legislativo prevede l'istituzione presso il MISE di un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell' attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, destinato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (da individuarsi sulla base di criteri che verranno stabiliti con decreto ministeriale attuativo). Il Fondo opera, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle predette condizioni.
Il D.L. n. 34/2020 ha inoltre abrogato le disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020 che prevedevano la costituzione di un logo Marchio storico di interesse nazionale che le imprese iscritte nel registro, avrebbero potuto utilizzare per le finalità commerciali e promozionali.
Quanto alle misure volte all'attrazione di investimenti produttivi esteri sul territorio nazionale, il D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 5) interviene sulla disciplina relativa al permesso di ingresso e soggiorno per periodi superiori a tre mesi per gli stranieri che intendono effettuare nel nostro Paese investimenti (cd. Investor Visa for Italy).
In particolare, il decreto legge riduce della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al "visto per investitori".
Dunque - in base alla modifica apportata all'articolo 26-bis, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 286/1998 – il visto viene ora riconosciuto agli investitori stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500 mila euro (anziché 1 milione di euro) in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250 mila euro (anziché 500 mila euro) nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Nell'attuale legislatura, sono state introdotte varie misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nazionali, anche con un potenziamento di alcune già vigenti, ed è stato ridisegnato l'assetto delle competenze istituzionali sulla materia.
Il D.L. n. 104/2019 ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020.
E' stata inoltre ridisegnata la governance di SACE- Servizi assicurativi per il commercio con l'estero S.p.A., società a controllo indiretto statale (tramite la Società Cassa depositi e prestiti S.P.A., che ne detiene il 100 per cento del capitale azionario), il cui ruolo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane è stato parallelamente rafforzato.
(cfr. infra paragrafo sulla Riforma del sistema della garanzia statale sugli impegni assicurativi assunti da SACE e sul potenziamento dei compiti della Società).
Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, il D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020, articolo 26-bis), è intervenuto sull'ambito di operatività di SACE, autorizzando la Società ad emettere garanzie e coperture assicurative anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.
Con il successivo D.L. n. 23/2020, nel quadro di un più generale potenziamento degli strumenti a supporto dell'export, in un contesto economico congiunturale come quello attuale, fortemente colpito dalla crisi determinata dalla pandemia da COVID, è stato riformata la garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, con l'introduzione di un nuovo sistema di coassicurazione. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento (articolo 2).
Inoltre, il decreto legge dispone che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. A tal fine, vengono esplicitamente considerati strategici la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.
Quanto alla governance di SACE, il D.L. n. 23/2020 (articolo 3) interviene con la finalità esplicita di rafforzarne il ruolo strategico nel sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti svolto dalla Società. Si ricorda che SACE è società a totale partecipazione di Cassa depositi e prestiti S.P.A., quest'ultima controllata dallo Stato. A sua volta, SACE detiene il 76% di SIMEST, insieme alla quale costituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti.
Il D.L. n. 23/2020 dispone in proposito che:
Petr approfondimenti, si rinvia al Dossier - n. 239/5 del Servizio Studi "Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali. D.L. 23/2020 - A.S. 1829".
Il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, avviato con il D.L. n. 133/2014 (articolo 30), è stato rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 201) di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020. Con il D.L. n.104/2019, le competenze gestionali su tale Piano sono state trasferite al MAECI.
Con la Legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 297) il Piano è stato ulteriormente rifinanziato di di 44,9 milioni di euro per il 2020 e di 40,3 milioni di euro per il 2021.
Quanto alle misure finanziarie di sostegno all'export, è stato rifinanziato il Fondo di cui all'art. 3 della Legge n. 295/1973, istituito presso il Mediocredito centrale e gestito attualmente da SIMEST - per la concessione di contributi al pagamento degli interessi su finanziamenti per attività di sostegno all'export. Il Fondo in questione costituisce, in sostanza, lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit.
Il rifinanziamento è intervenuto con il Decreto legge n. 91/2018, nella misura di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni per l'anno 2019, e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per consentire la prosecuzione della sua operatività per ulteriori attività di sostegno alle esportazioni italiane (art.12, comma 1).
Con il D.L. n. 34/2019 è stato esteso l'ambito di operatività del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, cd. Fondo L. n. 394/1981, gestito da SIMEST. Il Fondo, che prima poteva intervenire per operazioni in mercati diversi da quelli dell'Unione europea, ora interviene per iniziative riguardanti mercati UE (art. 18-bis).
Il Fondo è stato poi ulteriormente rifinanziato:
Sempre nel quadro delle recenti misure anticrisi, il D.L. n. 18/2020 (articolo 72) ha istituito un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2020, ulteriormente integrata di 250 milioni per lo stesso anno dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48). Tra le attività cui il nuovo Fondo è finalizzato vi è l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.
Nelle attività di cofinanziamento in questione non valgono più i limiti di intervento dei regimi di aiuti in de minimis, come specificato dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48), ma, nella attuale situazione, fino al 31 dicembre 2020, i limiti più ampi di intervento consentiti dal Temporary Framework.
Inoltre, per gli interventi del Fondo per la promozione integrata, nonché per quelli inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2020 le seguenti previsioni: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; b) il MAECI e ICE possono avvalersi, con modalità definite mediante apposita convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
Con il D.L.n. 34/2019 è stato inoltre esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital (di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.296) a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Gli interventi del Fondo possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (articolo 18-quater, commi 1-3);
Quanto alla protezione dei prodotti italiani dal fenomeno della contraffazione, il D.L. n. 34/2019 ha introdotto:
un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. L'agevolazione - concessa dal MISE - è fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno dal 2019. Il D.M. 15 gennaio 2020 ha fissato i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso.
A livello governativo, è stato recentemente presentato dal Ministero dello sviluppo economico il progetto pilota "La Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy", finalizzato a sfruttare il potenziale abilitante del digitale per la difesa dell'eccellenza dei prodotti italiani sui mercati internazionali dal fenomeno della contraffazione e a sostegno alla competitività delle imprese manifatturiere.
Il percorso progettuale è stato avviato a febbraio 2019, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e con il coordinamento di IBM, con importanti aziende e associazioni del settore tessile con l'obiettivo di comprendere se la tecnologia blockchain possa supportare le produzioni del Made in Italy rispondendo alle principali esigenze della filiera in ambito di tracciabilità.
La sperimentazione finale ha portato alla creazione di una piattaforma condivisa Proof of Concept, che abilita specifiche funzioni di tracciabilità per attestare qualità, origine, etica e sostenibilità del prodotto in tutte le sue fasi di produzione, fino al consumatore. A conclusione del lavoro svolto, è stato redatto un Documento di Sintesi che descrive lo studio di fattibilità in tutte le sue fasi e riporta i risultati della sperimentazione realizzata. Per un approfondimento sulla blockchain si rinvia all'apposito paragarafo " Blockchain, intelligenza artificiale, IoT" del tema dell'attività parlamentare "Spettro radio, 5G ed innovazione tecnologica".
Una delle misure cardine di sostegno agli investimenti delle imprese è la cd. Nuova Sabatini, adottata nella scorsa legislatura con il D.L. n. 69/2013 e volta alla concessione
Nel corso dell'attuale legislatura, la misura è stata rifinanziata e ulteriormente implementata.
Nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale nella misura di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024.
Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, devono rientrare nelle disponibilità complessive della misura (articolo 1, comma 200, Legge n. 145/2018).
In conseguenza del rifinanziamento, con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019, è stata disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Il successivo D.L. n. 34/2019 ha modificato le modalità di funzionamento della "Nuova Sabatini":
Sono state poi introdotte dalla circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 nuove e semplificate modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo.
Il D.L. n. 34/2019 ha inoltre esteso la disciplina agevolativa della cd. "Nuova Sabatini" anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni ha previsto, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. Per tale specifico fine, l'intervento statale è stato rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024, demandandosi ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21). Il regolamento non risulta allo stato adottato.
Da ultimo, la Legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019, articolo 1, commi 226-229) ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva del 30 percento delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30 percento per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0".
La maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" è stata fissata al 100 per cento per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.
Una ulteriore riserva pari al 25 per cento delle risorse autorizzate dalla Legge di bilancio 2020 è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera dunque una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30 per cento rispetto al contributo ordinario). Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura stessa. Sui finanziamenti concessi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Si rinvia alla Relazione della Corte dei Conti, sullo stato di attuazione della "Nuova Sabatini" del 25 ottobre 2018, nonché al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Quanto ai dati attuativi della misura, essi sono tenuti in costante aggiornamento e pubbicati dal Ministero dello sviluppo economico, sul suo sito istituzionale, cui si rinvia.
In luogo di prorogare il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2020) ha introdotto dal 2020 un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio sono i seguenti:
I beni devono essere beni strumentali all'esercizio d'impresa, e sono esclusi:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d'imposta non spetta per:
Per un approfondimento, si veda la pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Agezia delle entrate.
Si ricorda che il decreto-legge "crescita" (decreto-legge n. 34 del 2019) aveva reintrodotto dal 1° aprile 2019 il cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento, a fini fiscali, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il provvedimento aveva fissato un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. L'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2020 tuttavia ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di efficacia del cd. superammortamento 2019, "in considerazione della situazione emergenziale COVID-19". In precedenza, erano agevolativi gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione .
La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha prorogato al medesimo anno 2019 il cd. iperammortamento, misura che consente di maggiorare, a fini fiscali, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, in particolare dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; il beneficio è stato graduato in maniera decrescente, in funzione del volume degli investimenti.
Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "Il Fisco nella legge di Bilancio 2019".
Il decreto-legge "crescita" (articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto un meccanismo che consente la progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa, ancorata al reimpiego degli utili. Tale riduzione ha sostituito la previgente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. L'abbassamento dell'aliquota è graduale (cinque periodi d'imposta) e consente sino ad arrivare, a decorrere dal 2023 - a regime - ad un'aliquota agevolata pari al 20 per cento: l'agevolazione riguarda, in particolare, gli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11 della legge n. 145 del 2019) estende il regime forfettario con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso. Il medesimo provvedimento (articolo 1, commi da 17 a 22) introduce dal 2020 un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario. L'articolo 6 del menzionato decreto "crescita" stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre l'articolo 6-bis, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario (articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), nell'ambito della riforma degli incentivi fiscali "Industria 4.0" - è stata introdotta la nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).
L'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come successivamente modificato nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal decreto cd. dignità, D.L. n. 87/2018) istituiva e disciplinava il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Esso si applicava dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
La legge di bilancio 2019 aveva apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta in questione. In particolare - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 - era prevista:
- la reintroduzione di due aliquote differenziate (25 e 50 per cento) a seconda della tipologia di spesa ammissibile;
- la riduzione del beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro;
- la distinzione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota base del 25 per cento ovvero della maggiorazione al 50 per cento, tra spese per il personale con rapporto di lavoro subordinato e spese per il personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato;
- la distinzione, sempre ai fini dell'applicazione delle aliquote, tra costi per la ricerca extra muros affidata ad università, enti di ricerca e start - up e PMI innovative e costi per la ricerca affidata ad imprese diverse dalle precedenti, a condizione che in entrambi i casi non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo della committente;
- l'inclusione tra i costi ammissibili di quelli sostenuti per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, ivi inclusi quelli per la realizzazione di prototipi, sempre che dall'inclusione dei predetti costi non derivasse una riduzione dell'eccedenza agevolabile, nel qual caso la nuova disposizione poteva essere disapplicata;
- l'introduzione di una modalità di calcolo semplificata dell'ammontare delle spese agevolabili su cui applicare una delle due aliquote previste. Era altresì previsto l'obbligo di certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Infine - con una norma di interpretazione autentica - è stato chiarito che, in caso di ricerca commissionata da imprese estere, il credito d'imposta spettasse solo in relazione all'attività di ricerca e sviluppo svolta direttamente da imprese residenti nello Stato italiano (articolo 1, commi 70-72, L. n. 145/2017).
Sulla disciplina del credito di imposta in questione ha inciso, come sopra accennato, anche il D.L. n. 87/2018, cd. "decreto Dignità", (articolo 8) il quale ha escluso dall'applicazione del credito in questione taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni all'interno del gruppo societario. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Il beneficio era cumulabile con le seguenti misure:
Per ulteriori informazioni vedi il dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "Il Fisco nella legge di Bilancio 2019" e la pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), l'operatività del credito di imposta in esame è stata fatta anticipatamente cessare all'anno 2019 (rispetto alla disciplina originaria che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).
Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - introdotto dalla Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209) - sostitutivo del credito di imposta in R&S introdotto dall'articolo 3 del D.l. n. 145/2013, è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'iposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa Legge di bilancio 2020, in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.
La nuova disciplina del credito d'imposta opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).
I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La Legge indica come attività di
Per ogni tipo di attività si indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese di personale sostenute per:
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato.
Il credito di imposta è riconosciuto:
La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.
il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura.
Si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale è riportata la normativa attuativa della misura.
La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha prorogato al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, con differenziazione delle aliquote, il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0., introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Il credito d'imposta è attribuito - nel limite massimo annuale di 300.000 euro - nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
La disciplina del credito d'imposta (articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale attuativo 4 maggio 2018) richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l' Ispettorato territoriale del lavoro competente.
L'Agenzia delle Entrate (decisione n. 79/2019) ha chiarito che il credito d'imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata circolare del MISE n. 412088 del 2018.
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1 commi 210-217) ha prorogato al 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminando l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
La rimodulazione del limite massimo annuale del credito opera secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:
La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.
L'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Si ricorda, inoltre, che la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha attribuito inoltre alle micro e piccole imprese un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica per i periodi d'imposta 2019 e 2020. A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del MISE un Fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 per l'erogazione degli stessi (art. 1, commi 228 e 231-232, vedi più diffusamente, il pararafo di questo tema sul "Voucher per l'innovation manager"). Il D.M. 7 maggio 2019 ha disciplinato le modalità applicative della misura in esame.
La Legge di Bilancio 2019 ha infine autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management (art. 1, comma 244).
Nel corso dell'attuale legislatura, lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (Legge n. 145/2018, Art. 1, comma 202) è stato rifinanziatopiù volte, ed in particolare:
dalla legge di bilancio 2020 (L.n.160/2019) ha rifinanziato i "contratti di sviluppo" per 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 231);
dal recente D.L. n. 18/2020 , adottato per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica deriante dall'epidemia da COVID-19, per ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 (articolo 80). La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti europei applicabili). Il programma di sviluppo può essere realizzato anche mediante il ricorso al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sonoil :
Si ricorda che ai contratti di sviluppo sono assegnate anche risorse finanziarie a valere su Fondi europei (PON IC e POR FESR), nonchè risorse finanziarie nazionali dedicate al finanziamento di particolari categorie di investimento o a particolari localizzazioni geografiche (quali quelle provenienti dal Fondo sviluppo e coesione o dal Fondo crescita sostenibile).
Il MISE aggiorna periodicamente sul suo sito istituzionale la normativa attuativa della misura e le risorse complessivamente attivate, attraverso i diversi canali di finanziamento. In particolare, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 3.595,3 milioni di euro. Nel dettaglio, oltre ai finanziamenti autorizzati dai sopra indicati interventi legislativi, sono stati assegnati:
Secondo quanto risulta dalle informazioni pubblicate sul sito istituzionale di INVITALIA S.p.a., alla data del 1° giugno 2020, 165 sono i contratti di sviluppo finanziati. Le agevolazioni concesse sono pari a circa 2,7 miliardi di euro a fronte di 5,9 miliardi di euro circa di investimenti attivati. L'area geografica principalmente interessata è il SUD.
Si rinvia alla Relazione della Corte dei Conti sui risultati del controllo eseguito su INVITALIA S.p.A. relativa all'anno 2017 (delibera n. 137/2019), soggetto gestore della misura, alla apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero e al sito istituzionale di INVITALIA S.p.A.
Nel corso dell'attuale legislatura, tra gli interventi di maggior rilievo di supporto al credito alle piccole e medie imprese, si segnala il potenziamento ed il consistente rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI.
Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a grantire la liquidità delle piccole e medie imprese.
Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).
Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è recentemente aggiunta una disciplina speciale, straordinaria e temporanea - destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020 - approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, sia per ciò che attiene agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano fortemente colpito dall'epidemia da COVID. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.
Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese".
Si tratterà, in questa sede, degli interventi strutturali adottati nel corso della legislatura alla disciplina ordinaria del Fondo, sulla quale sono comunque parzialmente intervenuti anche i recenti decreti legge di marzo-maggio 2020, adottati per far fronte agli effetti della crisi determinata dalla pandemia.
Si ricorda, dunque, che nella XVII legislatura era stata avviata una riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia PMI, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, in sostituzione del precedente sistema di credit scoring e dunque per una rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore e della durata e tipologia di operazione finanziaria (D.M. 29 settembre 2015, il D.M. 7 dicembre 2016, il D.M. 6 marzo 2017 e il D.M. 21 dicembre 2017).
L'iter di riforma è proseguito e si è concluso nell'attuale legislatura. La riforma è entrata in piena operatività dal 15 marzo 2019. Da tale data, sono divenute efficaci le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia, approvate con D.M. 12 febbraio 2019.
Tra le principali novità si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del citato modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito.
Interventi sulla funzionalità ordinaria del Fondo, essenzialmente finalizzati ad estenderne la portata, nel rispetto della sostenibilità economico finanziarie e dell'osservanza dei limiti imposti dal "coeficente di rischio" delle operazioni, sono stati adottati con vari decreti legge.
Nel dettaglio, il D.L. n. 34/2019:
ha innalzato fino a 5 milioni di euro l'importo massimo garantibile dal Fondo stesso per singolo soggetto beneficiario finale sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "mini bond" (comma 6-bis dell'art. 12 del D.L. n. 145/2013 e relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014), abrogando la previsione – contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 del D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
ha abrogato la previsione che consentiva di introdurre limiti, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, all'intervento del Fondo (sole operazioni di controgaranzia) nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia.
Il recente D.L. n. 23/2020 ha anticipato dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data di cessazione, nei territori regionali interessati, della predetta limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia PMi.
Il recente D.L. n. 23/2020 ha introdotto poi le seguenti modifiche:
Quanto ai rifinanziamenti, il Decreto legge n. 119/2018 ha assegnato al Fondo 735 milioni di euro per l'anno 2018. Si tratta, per 300 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo, e per la rimanente quota di un rifinanziamento.
Il Decreto-legge n. 135/2018 ha istituito una nuova Sezione Speciale del Fondo di garanzia PMI specificamente destinata al sostegno al credito delle PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La Sezione è stata dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
Il successivo D.L.. n. 34/2019 ha altresì consentito l'accesso alla Sezione in questione alle PMI edili che hanno contratto finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019.
Il Fondo di garanzia per le PMI è stato rifinanziato di 670 milioni di euro per l'anno 2019 dal D.L. "fiscale" D.L. n. 124/2019 (articolo 41, comma 1) e di 700 milioni per ciascun anno del biennio 2022 e 2023 dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, Sez. II).
Da ultimo, per far fronte agli effetti socio economici dell'epidemia da COVID-19, e garantire la liquidità necessaria alle imprese in crisi, il legislatore ha rifinanziato il Fondo, dapprima con l'articolo 25 del D.L. n. 9/2020 (poi trasfuso nell'artiol 49-bis del D.L. n. 18/2020), che ha rifinanziato il Fondo per 50 milioni di euro per il 2020 finalizzandolo all'estensione sino al massimo consentito in via ordinaria della garanzia e riassicurazione a favore delle PMI con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), poi, con un più esteso ed organico intervento contenuto nell'articolo 49 del D.L. n. 18/2020, successivamene abrogato e sostituito dalla più ampia disciplina contenuta nel D.L. n. 23/2020 (articolo 13).
Lo stesso D.L. n. 18/2020 (articolo 56) rifinanzia il Fondo di ulteriori 1.730 milioni di euro per il 2020 (successivamente rideterminati in circa 1.430 milioni di euro dal D.L. n. 23/2020 ) destinandoli ad una apposita Sezione speciale istituita per le garanzie concesse dal Fondo sulle moratorie sino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti in essere a favore delle PMI.
Il D.L. n. 23/2020 rifinanzia poi il Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020 per le operazioni di garanzia e riassicurazione autorizzate in via straordianaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020 dal medesimo decreto legge (articolo 13).
Il recente D.L. n. 34/2020, cd. D.L. Rilancio, rifinanzia il Fondo di ulteriori 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione dell'ambito del suo ambito di operatività sino al 31 dicembre 2020 (articolo 31, comma 2).
Appare opportuno accennare che lo schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus e sostenerne la carenza di liquidità, è incentrato non solo sul ruolo del Fondo di garanzia delle PMI ma anche di SACE S.p.A. (articolo 1 e articolo 13, D.L. n. 23/2020).
Come evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico, l'intervento di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene, sempre in via straordinaria e temporanea, sino al 31 dicembre 2020, prestando garanzia sui finanziamenti concessi tramite il sistema bancario a categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI. Sul punto, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese".
Si evidenzia invece in questa sede che il D.L. n. 23/2020 (articolo 2) - a supporto della liquidità delle imprese - ha introdotto anche una nuova forma di operatività permanente di SACE. La Società viene autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale. La disciplina attuativa è rimessa ad una normativa secondaria non ancora adottata.
Il D.L. n. 23/2020 interviene poi anche sui Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) sia con misure transitorie per la loro patrimonializzazione, posto il ruolo svolto dagli stessi nel sostegno al credito delle imprese, sia con misure strutturali subordinate all'autorizzazione delle Commissione UE.
In proposito, previa autorizzazione UE, si prevede che la la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, possa essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Tale previsione non è temporanea (articolo 13, comma 4).
Infine, si autorizzano i Confidi (di cui all'articolo 112 del TUB (D. Lgs. n. 385/1993) a detenere partecipazioni nelle società che esercitano attività di micro credito (articolo 13-ter).
Sulle misure temporanee per i Confidi, si rinvia al citato tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus".
Infine, tra le più rilevanti misure a supporto della liquidità delle imprese, si richiama quella contenuta nel D.L. n. 34/2020 (articolo 115), che interviene anche sulla problematica dei ritardi di pagamento verso le imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, istituendo un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.
La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012, destinando le risorse in questione al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e non complessa di cui all'art. 27 del medesimo D.L. n. 83/2012.
La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 230 ) ha ulterioremente incrementato le risorse del Fondo per la finalità in questione, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
Quanto ai benefici concedibili alle imprese nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, il nuovo Decreto ministeriale 30 agosto 2019 e la circolare Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088 della Direzione generale incentivi alle imprese del MISE stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. D.L. Crescita).
Il D.L. n. 34/2019 ha infatti demandato al Ministero dello sviluppo economico la revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale, diponendo che tale revisione avvenga sulla base dei principi di semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
Sulle aree di crisi complessa si rinvia al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e al sito istituzionale di INVITALIA. Il MISE dedica poi un'apposita pagina alle aree di crisi non complessa.
La misura di sostegno cd. "Resto al Sud" è stata introdotta dal decreto-legge n. 91/2017 (articolo 1) e consiste in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, elevandone da 35 a 45 anni l'età massima ed estendendone le agevolazioni alle attività libero professionali (articolo 1, comma 601). Il requisito del limite di età, sopra indicato, deve essere posseduto al 1° gennaio 2019, come specificato dalla successiva legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 320).
Il 23 novembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche di coesione 5 agosto 2019, n. 134 che attua l'estensione dei finanziamenti "Resto al Sud" agli under 46 e ai professionisti, modificando ila normativa attuativa della misura, contenuta nel Regolamento 9 novembre 2017, n. 174.
Il D.L. n. 123/2019 (articolo 5) ha poi ulteriormente esteso la platea dei beneficiari anche alle imprese dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del D.L. 189/2016, e dei comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", in deroga ai limiti di età stabiliti (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni).
Quanto alle agevolazioni concedibili, si consente un finanziamento fino a un massimo di 50 mila euro. Il finanziamanto è erogato - per il 35 per cento - a fondo perduto e - per il 65 per cento - come prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.
Il D.L.n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), in corso di conversione, porta il finanziamento massimo erogabile da 50 mila a 60 mila euro e rimodula le percentuali di contributo a fondo perduto e di prestito a tasso zero.
In particolare, eleva la quota di contributo a fondo perduto dal 35 al 50 percento e, correlativamente, riduce la rimanente quota di finanziamento erogata sotto forma di prestito a tasso zero dal 65 percento al 50 percento (articolo 245-bis, inserito in sede di esame in prima lettura alla Camera del decreto legge n. 34/2020).
In particolare, il prestito a tasso zero beneficia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia, soggetto gestore della misura; nonchè, di una garanzia per la sua restituzione. La garanzia è fornita dal Fondo di garanzia PMI, presso il quale opera una apposita sezione speciale (D.M. 15 dicembre 2017).
Il D.L. n. 34/2020 (articolo 245) ha previsto per le imprese beneficiarie della misura la concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto, a copertura del loro fabbisogno di circolante (15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria), per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19. Il contributo è a valere sulle risorse ancora disponibili assegnate a "Resto al Sud".
Si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale di INVITALIA. Nella pagina in questione sono costantemente aggiornati i dati attuativi della misura in esame, oltre ad essere descritte le condizioni operative di accesso.
Il D.L. n. 34/2020 interviene sul rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, disponendo che le concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni.
Il rinnovo avviene secondo linee guida che saranno adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti e dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.
La misura è stata introdotta con un emendamento approvato in sede di esame in prima lettura presso la Camera del D.L. n. 34/2020, ai fini della sua conversione in legge.
Il D.L. n. 135/2018 contiene numerose disposizioni finalizzate alla semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese.
Più in dettaglio, il D.L. n. 135/2018 dispone la riduzione da 20 a 10 giorni del termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese. Quanto alle società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bisc.c., il provvedimento introduce la possibilità di redigere l'atto di scioglimento o messa in liquidazione oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata.
Una serie di semplificazioni riguardano la disciplina delle Start-up innovative e delle PMI innovative, ed in particolare lo snellimento degli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e degli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti.
Si rinvia più diffusamente sul punto al tema dell'attività parlamentare "Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati".
Il D.L. n. 135/2018 introduce poi una particolare ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI, presumendo gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI. Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI.
Sia il D.L. n. 135/2018 che, successivamente il D.L. n. 34/2019 (articolo 35) sono intervenuti sugli obblighi di trasparenza dei regimi d'aiuto ricevuti dalle imprese, attraverso una riformulazione della disciplina già prevista in materia dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n.124/2017.
La nuova disciplina tratta separatamente gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, ONLUS, nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs. n.286/1998 (nuovo comma 125) e dall'altro le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile (nuovo comma 125-bis). Il regime sanzionatorio è definito nei nuovi commi 125-ter e 125 quater.
La nuova disciplina dispone che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della L. n. 234/2012, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie dall'articolo 1 comma 125 della L. 124/2017, a condizione che venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Se le imprese non sono tenute alla redazione della nota integrativa, tale dichiarazione deve risultare sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (nuovo comma 125 -quinquies).
Il D.L.n.34/2019 istituisce poi, presso il MISE, una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione. Sul sito istituzionale "Incentivi.gov" è messa a disposizione un vademecum ragionato (aggiornato a marzo 2019) sugli incentivi che la pubblica amministrazione mette a disposizione delle piccole e medie imprese.