La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 che reca disposizioni urgenti riconducibili principalmente a due settori di intervento: protezione umanitaria, protezione internazionale dello straniero e immigrazione, da un lato, e sicurezza pubblica dall'altro.
Il 28 novembre 2018, la Camera ha approvato il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale dello straniero e immigrazione, sicurezza pubblica, funzionalità del Ministero dell'interno e organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il provvedimento, inoltre, delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La I Commissione della Camera aveva concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 23 novembre 2018, senza apportare modificazioni rispetto al testo approvato dal Senato (A.C.1346).
Il decreto-legge 113/2018, in primo luogo, sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione. A giudicare circa le controversie relative al rilascio di questi permessi sono competenti le sezioni specializzate in materia di immigrazione che decidono con rito sommario di cognizione (articolo 1). Su tale riforma è intervenuta la Corte di Cassazione, chiarendo che la normativa introdotta con il D.L.113/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno "non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge" (5 ottobre 2018), le quali devono pertanto essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione (sez. civ. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4890).
Il provvedimento, inoltre, reca diverse misure finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina.
Alcune di queste incidono sul trattenimento dello straniero (articoli 2-4), quali:
E' inoltre disposto il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).
Ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina riguardano l'estensione dell'efficacia del divieto di reingresso dello straniero espulso nell'intero spazio Schengen (articolo 5) e l'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già previste per il provvedimento di espulsione, anche al provvedimento di respingimento. Si prevede altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni. (articolo 5-bis).
Inoltre, vengono assegnate al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito, che possono così essere destinate anche ad altre forme di rimpatrio (articolo 6).
Infine, si prevede che i familiari stranieri conviventi di diplomatici possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici (articolo 6-bis).
Alcune disposizioni del DL 113/2018 riguardano molteplici aspetti della disciplina della protezione internazionale dello straniero (articoli 7-13).
Un primo gruppo di misure concerne i richiedenti asilo e incidono sulle procedure per la concessione o il diniego della protezione internazionale (ossia lo status di rifugiato o quello di beneficiario di protezione sussidiaria) e sono finalizzate, prevalentemente, alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di esame della domande di asilo.
Si prevedono, infatti, procedure accelerate di esame delle domande di asilo (articoli 7-bis e 9) nei seguenti casi:
Al fine di esaminare velocemente queste domande si autorizza l'istituzione nelle zone di frontiera di 5 nuove sezioni delle Commissioni territoriali per l'esame delle domande di asilo. Ulteriori 10 sezioni potranno essere istituite, per la durata massima di 8 mesi, in altre zone del territorio nazionale (articolo 9)
È prevista, inoltre, una procedura di esame immediato della domanda da parte della Commissione qualora il richiedente sia sottoposto a procedimento penale per reati di particolare gravità e ricorrono le condizioni per il trattenimento del richiedente. La procedura si applica anche nel caso di condanna, anche con sentenza non definitiva, per i suddetti reati. Salvo il caso in cui la Commissione trasmetta gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche nel caso in cui abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione (articolo 10).
Parimenti si prevede la possibilità di istituire presso alcune prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino, organo, attualmente operante solo a livello centrale presso il Ministero dell'interno, che verifica lo Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (articolo 11).
Si prevede, inoltre, una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo (la domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale) e la limitazione, in determinati casi, della sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali (articolo 9).
Così come è introdotta una causa di rigetto della domanda, qualora in una parte del territorio del Paese d'origine il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi (articolo 10).
Completano il quadro, l'esclusione dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, in attesa della decisione della commissione territoriale, i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata (articolo 9) e la previsione che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento (articolo 13).
Un secondo gruppo di misure riguardano coloro ai quali è già stato riconosciuto lo status di rifugiato.
In primo luogo, viene ampliato il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano la revoca (e il diniego) di tale status, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, mutilazioni genitali femminili, furto aggravato da porto di armi o narcotici e furto in abitazione (articolo 7)
Viene, inoltre specificato che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello status di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi (articolo 8).
Un terzo gruppo di disposizioni coinvolge l'accoglienza dei migranti, il cui sistema di accoglienza viene complessivamente ristrutturato prevedendo, tra l'altro, che il sistema SPRAR sia riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati e non anche, come in precedenza, ai richiedenti asilo (articolo 12).
Nella ristrutturazione del sistema sono coinvolte altresì le strutture di accoglienza emergenziale temporanea (ex art. 11, D.Lgs. 142/2015) destinate) di cui si prevede la progressiva chiusura. A tal fine si istituisce un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori (articolo 12-bis).
Nel contempo, si introduce l'obbligo da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati di pubblicare l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (articolo 12-ter).
Infine, si interviene anche sui diritti conseguenti allo status di rifugiato prevedendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento (articolo 13).
L'articolo 14 del D.L. 113/2018 prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.
Inoltre:
Il DL 113/2018 reca alcune disposizioni volte a potenziare l'attività della polizia locale.
A tal fine, si autorizzano i comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 35-bis).
Inoltre, sono previste misure che consentano al personale della polizia municipale di:
Il provvedimento interviene sul tema della sicurezza urbana introducendo anzitutto disposizioni di natura penale. Si segnala, in particolare:
la previsione di sanzioni penali per l'inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, c.d. DASPO urbano (art. 21-ter), il cui ambito ambito di applicazione viene esteso ai presidi sanitari, fiere, mercati, aree di pubblici spettacoli, locali pubblici e pubblici esercizi (art. 21);
l'inserimento nel codice penale dell'articolo 669-bis, relativo all'esercizio molesto dell'accattonaggio, che viene punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 (art. 21-quater);
Con la stessa finalità sono introdotte disposizioni riguardanti:
Il decreto-legge reca, poi, una serie di disposizioni di diversa natura comunque finalizzate al miglioramento della sicurezza pubblica. Il provvedimento:
Il decreto detta alcune disposizioni di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, in particolare intervenendo sul Codice antimafia (D.Lgs 159 del 2011).
Un primo intervento riguarda l'impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia (art. 24).
Viene poi inasprito il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, a meccanismi di subappalto illeciti (art. 25).
Viene incluso il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori pubblici in alcuni cantieri temporanei o mobili (art. 26).
Viene introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni ed esterni (art. 26-bis).
Con finalità di prevenzione generale dei reati di prevede l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi (art. 27).
Si attribuisce poi al prefetto la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine fissa un termine per l'adozione degli atti, decorso il quale si attiva il procedimento sostitutivo.
Inoltre, è integrata la disciplina sull'incandidabilità degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee. Infine, si estende a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza della misura dell'incandidabilità (art. 28).
Viene, infine, incrementata la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (art. 29).
Il decreto legge interviene sul Codice antimafia anche con una disciplina volta alla razionalizzazione nella gestione dei beni confiscati nonchè sul personale dell'Agenzia nazionale.
Alcune modifiche sono introdotte in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, in particolare in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione, compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate e gestione dei beni confiscati (art. 36).
Si prevede, poi, che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel registro delle imprese (art. 36-bis).
Ulteriori disposizioni riguardano l'organizzazione e il rinforzo dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 37 e 37-bis); per quest'ultima viene introdotta una deroga alle norme della spending review, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica (art. 38).
Viene, infine, precluso ai soggetti non in regola con la documentazione antimafia l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura. Inoltre, amplia i termini per la presentazione delle domande di elargizione da parte del Fondo antiracket e antiusura disponendo, in particolare, sulle modalità di concessione quando dal beneficio dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale.
Una serie di interventi riguardano la prevenzione e il contrasto delle occupazioni abusive.
La disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 c.p. è modificata nei seguenti termini:
Viene inserita tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici (art. 31) e viene escluso che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente (art. 31-bis).
Sono, infine, introdotte previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili (art. 31-ter). In particolare, si disciplina una procedimentalizzazione di tale attività e dispone la liquidazione al proprietario (o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile) di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo alcuni criteri equitativi. Ove il procedimento sia rispettato, l'amministrazione dell'interno è esentata dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati.
Un gruppo di disposizioni del DL 113/2018 interviene con misure volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno sotto diversi profili.
In particolare, si prevede:
Il decreto-legge 113/2018 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 35). Le risorse del Fondo sono finalizzate all'adozione dei provvedimenti normativi che verranno emanati in attuazione di una disposizione di delega che riapre i termini per l'adozione di disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli (articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge).
Inoltre, sono stanziate ulteriori risorse per le straordinarie e contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato a del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale (articolo 22), per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie (articolo 22-bis), per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia (articolo 33).
Altre risorse sono destinate ad incrementare la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco: 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 (articolo 34).
Infine, viene disciplinato l'utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia (articolo 35-sexies).
Il provvedimento d'urgenza reca, infine, alcune disposizioni in tema di giustizia: