Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, a partire dal 2016 sono stati istituiti tre distinti Fondi.
Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana.
La legge di bilancio per il 2019 ha istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana da Milano fino al comune di Monza.
La legge di bilancio per il 2020 ha istituito un diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.
Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Per un'analisi dell'utilizzo e del riparto del Fondo si segnala il relativo approfondimento.
Il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese è stato istituito dai commi 95-96 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2019), con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96; il riferimento è al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano a Monza).
Secondo la norma istitutiva, i decreti di riparto individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.
Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nei decreti attuativi devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 - Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, si applicano le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno illustra lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017).
Nelle more della pubblicazione del decreto di riparto, alcune disposizioni normative hanno utilizzato le risorse del Fondo finalizzato agli investimenti delle Amministrazioni centrali a copertura dei rispettivi oneri. In particolare:
Il riparto del Fondo è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019. Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Per quanto riguarda le risorse per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza si veda il relativo D.P.C.M. 11 giugno 2019.
Il CIPE, con la Delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, ha approvato l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.. Nell'ambito delle nuove risorse da allocare nell'aggiornamento 2018-2019 (12,6 miliardi di euro) 2.896 milioni di euro derivano dal Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Nella delibera si precisa che tali risorse saranno utilizzabili solo dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse ivi previste e l'adozione del conseguente decreto di variazione di bilancio.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto 4 dicembre 2019 ha ripartito le risorse a valere sul Fondo assegnate al MIUR per gli interventi nel settore ricerca, per un totale pari a euro 823 milioni dal 2019 al 2033.
Il D.L. n. 34 del 2020 (art. 265, comma 15), in connessione alla situazione emergenziale per il Covid-19, ha disposto la disapplicazione per l'anno 2020 della norma che prevede l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla Fondo (legge n. 145 del 2018, comma 98, secondo periodo).
La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 622) riserva altresì una quota delle risorse del Fondo investimenti all'istituendo fondo del Ministero della difesa destinato alle attività di bonifica di poligoni e delle aree militari, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse sono destinate, in particolare, ad interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni, al monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono, ad interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.