tema 25 settembre 2020
Studi - Bilancio I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato

Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, a partire dal 2016 sono stati istituiti tre distinti Fondi

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 con una dotazione di 47,5 milardi per gli anni dal 2017 al 2032, e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana.

La legge di bilancio per il 2019 ha istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paesecon una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana da Milano fino al comune di Monza.

La legge di bilancio per il 2020 ha istituito un diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

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Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per un'analisi dell'utilizzo e del riparto del Fondo si segnala il relativo approfondimento.

ultimo aggiornamento: 26 marzo 2020

Il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese è stato istituito dai commi 95-96 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 20191.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

 

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte viene destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Un importo complessivo di risorse pari a 900 milioni di euro sono direttamente destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano a Monza, secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027 (comma 96).

Secondo la norma istitutiva, i decreti di riparto individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei decreti attuativi devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 - Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, si applicano le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno illustra lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017). Le Relazioni dei Ministeri inviate al Parlamento sono raccolte nei documenti parlamentari ai Doc. CCXL e CCXL-bis.

Nelle more della pubblicazione del decreto di riparto, alcune disposizioni normative hanno utilizzato le risorse del  Fondo finalizzato agli investimenti delle Amministrazioni centrali a copertura dei rispettivi oneri. In particolare:

  • il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca-cantieri) ha utilizzato a copertura dell'articolo 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso) 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 (da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021); a copertura dell'articolo  5-quinquies (Italia Infrastrutture Spa) 10 milioni di euro per l'anno 2019 (da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); a copertura di parte dell'onere dell'articolo 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 (relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca);
  • il D.L. n. 34/2019 (cd. Crescita) ha utilizzato a copertura dell'articolo 47, comma 1-quinquies (Fondo salva-opere) 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • il D.L. n. 105/2019 (sicurezza cibernetica e poteri speciali) ha utilizzato all'articolo 6 (copertura finanziaria) una quota pari a 3.200.000 euro per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, del Fondo finalizzato agli investimenti delle Amministrazioni centrali, da imputare sulla quota parte attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Il CIPE, con la Delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, ha approvato l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.. Nell'ambito delle nuove risorse da allocare nell'aggiornamento 2018-2019 (12,6 miliardi di euro) 2.896 milioni di euro derivano dal Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Nella delibera si precisa che tali risorse saranno utilizzabili solo dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse ivi previste e l'adozione del conseguente decreto di variazione di bilancio.

Il riparto del Fondo è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019 (A.G. 81). Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello Sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della Difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento

L'assegnazione delle risorse (900 milioni di euro) per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza è stata disposta con il diverso D.P.C.M. 11 giugno 2019 (A.G. 82).

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto 4 dicembre 2019 ha ripartito le risorse a valere sul Fondo assegnate al MIUR per gli interventi nel settore ricerca, per un totale pari a euro 823 milioni dal 2019 al 2033.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti con il D.M. 29 maggio 2020 ha ripartito la somma complessiva di euro 455.165.664 delle risorse del fondo, per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Il D.L. n. 18 del 2020 (art. 94-bis, comma 7) ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo (comma 95 della legge n. 145/2018)  iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali, per finanziari gli interventi urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona).

Il D.L. n. 34 del 2020 (art. 213) ha autorizzato la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024, a valere sul Fondo (comma 95 della legge n. 145/2018) relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Il D.L. n. 34 del 2020 (art. 265, comma 15), in connessione alla situazione emergenziale per il Covid-19, ha disposto la disapplicazione per l'anno 2020 della norma che prevede l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla Fondo (legge n. 145 del 2018, comma 98, secondo periodo). Il D.L. n. 56 del 2021 (art. 7, comma 1) ha esteso la stessa disapplicazione anche all'anno 2021.

Il Ministro della salute, con il D.M. 16 luglio 2021, ha ripartito lo stanziamento di competenza a valere sul Fondo (900 milioni di euro complessivi nel periodo 2019-2033) individuando gli interventi ed i progetti per i settori dell'edilizia sanitaria (889,2 milioni) e della ricerca (10,8 milioni).

ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2021
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, commi 14-15, 18-23, 24-25 e 27) ha istituito il Fondo finalizzato al rilancio del investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.
Le risorse sono destinate ad investimenti finalizzati  all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020880 milioni per l'anno 2021, 934 milioni per l'anno 2022, 1.045 milioni per l'anno 2023, 1.061 milioni per l'anno 2024, 1.512 milioni per l'anno 2025, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (comma 14).
Una quota parte delle risorse del Fondo sono state destinate a specifici interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 e della Ryder Cup 2022 ai fini della sostenibilità dei suddetti eventi sportivi sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. I  commi 18-23 della legge di bilancio per il 2020 prevedono, a valere sulle risorse del Fondo:
  • un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 (comma 18, primo periodo, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 16 del 2020). Si segnala che tale intervento, come sopra ricordato, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 16 del 2020, è stato finanziato direttamente mediante riduzione delle risorse del Fondo investimenti, negli importi sopra indicati, anziché con assegnazione in sede di DPCM di ripartizione;
  • il finanziameno per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, per una spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 18, secondo periodo);
  • un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022 (20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022), per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della Ryder Cup 2020 (comma 19).

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 622) riserva altresì una quota delle risorse del Fondo investimenti all'istituendo fondo del Ministero della difesa destinato alle attività di bonifica di poligoni e delle aree militari, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse sono destinate, in particolare, ad interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni, al monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono, ad interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

Al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 15 febbraio 2020 - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
 
Il monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo è effettuato sulla base delle procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. E' prevista una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sui rispettivi investimenti e sullo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Tale Relazione costituisce una apposita sezione della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 il Fondo finalizzato al rilancio del investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (2020) è stato ripartito tra le amministrazioni centrali per l'importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034 secondo quanto riportato nell'Allegato 1 (A.G. n. 188).
L'A.G. n. 189 provvede  a ripartire la somma di 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 (111 milioni nel periodo 2020-2023) per la realizzazione di interventi per il completamento del polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021; opere di infrastrutturazione per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità; della Ryder Cup 2022, per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 10 milioni nel 2022;  interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (mezzi, unità; navali, velivoli) per un ammontare di 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. La V Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni su entrambi gli schemi di decreto nella seduta del 23 settembre 2020.
Il D.L. n. 56 del 2021 (art. 7, comma 2) dispone la disapplicazione per il 2021 della norma che prevede l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dalla legge n. 160 del 2019.
Il Ministro delle infrastrutture e trasporti con il  D.M. 17 agosto 2021  ha ripartito la  somma complessiva di euro 112.216.000 d elle risorse del fondo, per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per la quota attribuita al settore portuale.
ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2021

Sul monitoraggio degli interventi connessi al primo Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) è previsto dal legislatore nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il comma 1075 della legge n. 205 del 2017 (il cui comma 1072 ha rifinanziato il Fondo) ha disposto che, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita Relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Le norme istitutive dei successivi Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 105 della legge n. 145 del 2018 e comma 25 della legge n. 160 del 2019) hanno previsto che il relativo monitoraggio avvenga in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Le Relazioni dei Ministeri inviate al Parlamento sono raccolte nei documenti parlamentari ai Doc. CCXL e CCXL-bis. Si segnala inoltre la relazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmessa il 6 maggio 2021.

ultimo aggiornamento: 30 aprile 2021
 
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