Il decreto-legge n. 137 del 2020 (A.C. 2828) reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.
Si rileva, al riguardo, che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata disposta l'abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge di cui si propone l'abrogazione.
Di seguito si dà conto dei principali interventi contenuti nel provvedimento che, come anticipato, incorpora le disposizioni degli altri decreti Ristori e contiene anche interventi ulteriori rispetto ai decreti-legge non convertiti.
I dossier di documentazione sul decreto-legge sono consultabili di seguito:
Volume I - Articoli da 1 a 17-bis
Volume II - Articoli da 18 a 35
Di seguito è consultabile un dossier che illustra gli effetti complessivi del decreto-legge sui saldi di finanza pubblica, i principali interventi previsti dal provvedimento e come i diversi decreti "ristori" abbiano influito sulla revisione delle stime tendenziali di indebitamento netto per il 2020.
Revisione delle stime tendenziali di indebitamento per il 2020 ed effetti sui saldi
Un ulteriore dossier, consultabile di seguito, contiene infine la verifica delle quantificazioni relative agli effetti finanziari ascritti alle diverse disposizioni del decreto legge.
Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari dell'energia elettrica adottate nel biennio 2022-2023 comprendono:
Entrambi i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili a soggetti terzi, a specifiche condizioni.
Il decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 7) ha anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica in capo alle imprese.
Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari del gas comprendono:
I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili ad altri soggetti.
Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).
Tali riduzioni sono cessate il 31 dicembre 2022.
In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.
Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale. Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).
Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022. Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.
Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.
Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono state mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.
La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.
Prodotto |
Unità di misura |
Accisa Minima UE |
Accisa nazionale al 21.03.22 |
Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022 |
Accisa nazionale dal |
Accisa nazionale al 1.01.23 |
Benzina con piombo |
Euro/1000 l |
421 |
728,40 |
478,40 |
578,40 |
728,40 |
Benzina |
Euro/1000 l |
359 |
728,40 |
478,40 |
578,40 |
728,40 |
Gasolio |
Euro/1000 l |
330 |
617,40 |
367,40 |
467,40 |
617,40 |
GPL |
Euro/1000 kg |
125 |
267,77 |
182,61 |
216,67 |
267,77 |
Si rammenta che l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e l'Iva al 5 per cento sul medesimo gas naturale per autotrazione hanno operato dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).
L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo sopra illustrato e previsto dalla legge n. 244 del 2007.
Le modifiche prevedono che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; vengono innovati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.
Si rammenta inoltre che le misure emergenziali hanno poi disposto:
- il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese dell'autotrasporto in ragione del 28% della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta nel I trimestre 2022 per il gasolio impiegato in veicoli di categoria 5 o superiore (art. 3, D.L. n. 50/2022);
- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 15% della spesa sostenuta nel 2022 dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto della componente AdBlue, al netto dell'IVA, per l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni (art. 6, comma 3, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro;
- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa sostenuta dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell'IVA (art. 6, comma 5, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro;
- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa in carburanti sostenuta nel 2022 da imprese agricole e della pesca (art. 18, D.L. n. 21/2022 e art. 7 D.L. 115/2022 e articolo 2 del DL 144 del 2022), prorogato al quarto trimestre 2022 dal decreto-legge n.176 del 2022 (art. 2-bis) ed al primo trimestre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (commi 45-50);
- la detassazione, ai fini IRPEF, dei buoni carburanti fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art. 2, D.L. n. 21/2022), misura estesa al 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023;
- una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 6 del decreto-legge n. 34 del 2023).
Con D.L. n. 21/2022 è stato istituito il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi (art. 37).
La base imponibile è data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, come da comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica solo qualora il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e almeno del 10 per cento.
Il D.L. n. 50/2022 ha elevato l'aliquota dell'imposta dal 10 al 25 per cento e esteso il periodo di riferimento al mese di aprile (in origine, erano considerate le operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022).
Il predetto decreto ha, inoltre, previsto il versamento dell'imposta in due rate: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno ed il saldo entro il 30 novembre del 2022.
L'articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.
La legge di bilancio 2023 (commi 120 e 121) ha disposto che il contributo di solidarietà 2022 sia dovuto solo se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. E' stata modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l'assunzione di un valore di riferimento pari a zero). Sono state chiarite le operazioni che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive ed è stato infine regolato l'insieme degli effetti della variazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022.
Il medesimo provvedimento (commi 115-120 della legge di bilancio 2023) ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento sulla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Se la media dei redditi pregressi è negativa, si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (comma 116). Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (o, se approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio) (comma 117) e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP (comma 118).
Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 5) ha in un primo tempo previsto la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo l'esclusione dal computo del reddito dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta. Detta disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 61/2023 (art. 21, comma 1). Poiché l'applicazione dell'articolo 5 de D.L. n. 34/2023 comportava, per alcune imprese, una riduzione dell'imposta dovuta, il D.L. n. 98/2023 (art. 4, comma 1) aveva fissato al 30 novembre 2023 il termine per il versamento della differenza di importo. Tuttavia, l'articolo 6 del D.L. n. 145/2023 ha stabilito che il maggior importo dovuto dalle imprese, ove non già versato, sia corrisposto nel 2024, in due rate (entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre), a titolo di contributo di solidarietà 2024.