Il decreto-legge n. 137 del 2020 (A.C. 2828) reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.
Si rileva, al riguardo, che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata disposta l'abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge di cui si propone l'abrogazione.
Di seguito si dà conto dei principali interventi contenuti nel provvedimento che, come anticipato, incorpora le disposizioni degli altri decreti Ristori e contiene anche interventi ulteriori rispetto ai decreti-legge non convertiti.
I dossier di documentazione sul decreto-legge sono consultabili di seguito:
Volume I - Articoli da 1 a 17-bis
Volume II - Articoli da 18 a 35
Di seguito è consultabile un dossier che illustra gli effetti complessivi del decreto-legge sui saldi di finanza pubblica, i principali interventi previsti dal provvedimento e come i diversi decreti "ristori" abbiano influito sulla revisione delle stime tendenziali di indebitamento netto per il 2020.
Revisione delle stime tendenziali di indebitamento per il 2020 ed effetti sui saldi
Un ulteriore dossier, consultabile di seguito, contiene infine la verifica delle quantificazioni relative agli effetti finanziari ascritti alle diverse disposizioni del decreto legge.
Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto in materia di agricoltura e pesca si menzionano:
In tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto dispone:
In materia di sgravi contributivi si prevede:
Viene riconosciuta l'erogazione di alcune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori. In particolare, s prevede l'erogazione:
In materia di conciliazione vita-lavoro:
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Per quanto riguarda l'inserimento dei lavoratori svantaggiati:
Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art.12, c. 9-11).
In materia di rappresentatività sindacale, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, il decreto pone al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (art. 31-quinquies).
Si segnala, inoltre, una deroga transitoria al requisito anagrafico di ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest'ultimo sia rimasto interrotto durante l'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica. Si prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo (articolo 12-quater). Ciò in deroga alla L. 40/2017 che ammette a svolgere il servizio civile universale i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
Infine, in materia previdenziale il decreto in oggetto:
In materia ambientale, si dispone che, al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al DM 2 marzo 2010 e sono considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali'' (art. 31-duodecies).
In materia di trasporto pubblico locale si interviene ampliando fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, destinato alle aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 (art. 22-ter). Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l'anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.
In materia di infrastrutture, si integra il quadro normativo delineato dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni, prevedendosi in particolare che la società in house individuata come nuovo concessionario può procedere, anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) e che, in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell'art. 2437-quater c.c.) per l'offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni (art. 31-undecies).
Nel settore della giustizia il decreto-legge, anzitutto, introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali nel periodo emergenziale, e dunque fino al 31 gennaio 2021 (artt. 23, 23-bis, 23-ter e 24).
In particolare, sono dettate disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali e che concernono:
Con riguardo ai procedimenti civili, oltre ad disposizioni specifiche per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi, il decreto-legge disciplina la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale.
Con specifico riguardo ai procedimenti penali, il decreto-legge:
Inoltre, vengono semplificate le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze, ivi compresi gli atti di impugnazione, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari.
Specifiche disposizioni sono dettate, fino al 31 gennaio 2021:
Con riguardo al sistema penitenziario, il decreto-legge prevede:
Infine, il decreto-legge stanzia un milione di euro in più, a decorrere dal 2021, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 23-quater).
Ulteriori disposizioni di interesse della giustizia riguardano:
l'inserimento di specifiche norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina sull'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (art. 31-terdecies);
l'equiparazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza ai giudici onorari di tribunale, delle udienze con trattazione scritta alle udienze in presenza (art. 32-ter).
Per quanto riguarda le misure finanziarie, si segnalano:
Con riferimento alle misure fiscali, si segnala che il provvedimento in esame contiene i seguenti interventi:
Con riferimento al settore della sanità il decreto legge disciplina diverse misure tra le quali si ricordano:
la disciplina della pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la definizione di una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive (art. 1-quinquies e 19-bis);
lo stanziamento di 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore (art.18), nonché la definizione di specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (art. 19);
il riconoscimento di un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro una tantum, legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura (art. 19-ter);
In tema di politiche sociali il decreto legge detta alcune misure riguardanti:
Per quanto concerne la scuola:
Per quanto riguarda l'università, si prevede:
Nel settore dell'informazione:
Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:
Per quanto concerne lo sport:
Tra i principali interventi a sostegno delle attività economiche si segnala il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive attività conseguenti all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.
L'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure:
Il decreto istituisce poi due nuovi fondi. Si tratta:
Per rendere immediatamente operativo l'ampiamento del limite delle operazioni di micro credito (da 25 mila a 40 mila euro), viene poi soppresso l'obbligo di aggiornare la normativa secondaria (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), come precedentemente previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 1, comma 14-quinquies).
Per favorire la internazionalizzazione delle imprese:
La disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata dalle seguenti disposizioni:
Si prevede, in primo luogo, l'assegnazione alle regioni di due contributi: il primo, di 250 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento delle quote di capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, prevedendo che i conseguenti risparmi siano destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza epidemiologica; il secondo, di 110 milioni di euro per il 2021, da destinare direttamente al ristore delle suddette categorie (art. 32-quater).
Si dispone, inoltre, il trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per il 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa (art. 32-quinquies).
E' differita di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (art. 31-sexies).
Con riferimento al turismo, si segnalano le seguenti misure:
A causa della recrudescenza dell'emergenzia epidemiologica, si dispone che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021, anziche entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, come previsto dalla legge elettorale (art. 31-quater).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sent. 196/2013).
Attualmente, presso la Camera dei deputati, è vacante il seggio nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circoscrizione Toscana, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.
Il decreto-legge prevede diverse misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In primo luogo si prevedono autorizzazioni di spesa per:
Una prima autorizzazione di spesa per complessivi 67.761.547 euro è relativa ll'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020 (articolo 32). Una seconda, per complessivi 67.622.126 euro riguarda il periodo compreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020 (art. 32-bis, commi 1 e 2).
Analoga previsione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è contenuta nel comma 5 dell'articolo 32-bis. Si prevede uno stanziamento complessivo di 3.636.500 euro per l'anno 2020 riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
Inifne, il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale - tra cui quello a tempo determinato - nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n.50 del 2016). L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni. La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-quater), era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021. La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021. Tali risorse coprono l'impiego complessivo - per un periodo di sei mesi - di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).
Con riferimento al comparto della Difesa, il provvedimento reca, innanzitutto, una serie di disposizioni concernnti il potenziamento delle strutture e dei servizi resi della Sanità militare nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.
Nel dettaglio, si prevede l'arruolamento di:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare (art. 19-undecies).
Inoltre, si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 7.800.000 per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare. La disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari (art. 19-duodecies).
Si segnala, inoltre, che viene autorizzatata la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (art. 32-bis, comma 3).