tema 22 settembre 2022
Studi - Attività produttive Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 e nell'attuale contesto di crisi energetica: il quadro europeo

Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, sono state adottate in sede europea diverse misure di sostegno.

Con la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato sei volte. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro  fino al 30 giugno 2022definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023).

Contestualmente,  la Commissione euroepa ha avviato la revisione della disciplina non emergenziale sugli aiuti di Stato, valevole per il nuovo periodo programmatorio 2021-2027. Il 2 luglio 2020 la Commissione ha prorogato la validità di alcune norme che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020. Contestualmente, vi ha apportato, previa consultazione con gli Stati membri, alcuni adeguamenti, nonchè alcune estensioni mirate a garantirne la certa applicazione durante la crisi e il passaggio dalla fase di gestione dell'emergenza alla fase di attuazione delle misure per la ripresa.

Quanti ai nuovi orientamenti adottati, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, si richiamano quelli concernenti gli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 (Comunicazione (2021/C 153/01)). In proposito, la Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia è stata approvata dalla Commissione UE il 2 dicembre 2021. Si richiamano anche gli Orientamenti per gli aiuti al finanziamento del rischio (Comunicazione (2021/C 508/01)).

Infine, gli sviluppi geopolitici conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina, hanno indotto la necessità di adottare nuovi strumenti eccezionali di sostegno in modo da compensare parzialmente gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia. La Commissione europea ha adottato, il 23 marzo scorso, un nuovo e ulteriore Quadro temporaneo - integrato ed esteso a luglio - destinato ad operare, retroattivamente, dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e, per alcune tipologie di aiuti, inerenti la realizzazione degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e la decarbonizzazione del sistema industriale, fino al 30 giugno 2023.

Anche in questo caso, dunque, la Commissione si è avvalsa della flessibilità in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori duramente colpiti dalla crisi energetica.

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L'epidemia da COVID-19 ha rappresentato una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave shock per le economie mondiali. Con il diffondersi dell'epidemia, molti paesi hanno adottato misure di contenimento che hanno inevitabilmente provocato una caduta della domanda, un forte calo della produzione e un aumento di eccezionale portata del numero di disoccupati, sia a livello interno che estero. 

Gli effetti della crisi non sono rimasti dunque circoscritti a un determinato Stato, ma hanno coinvolto l'economia mondiale e dell'Unione europea nel suo complesso. Vari studi, sin dalla prima fase della pandemia, hanno evidenziato l'importanza di un coordinamento internazionale nelle politiche di risposta al COVID-19, a cominciare da quelle dell'Unione europea (cfr. lo studio curato da ricercatori della Banca d'Italia "Nessun paese è un'isola: per una risposta coordinata al COVID-19", pubblicato il 18 marzo 2020 sul sito istituzionale dell'Istituto, ove è presente un Focus sull'emergenza da COVID-19).

La necessità di un intervento pronto e coordinato è stata sostenuta anche dal FMI e dalla Commissione UE (cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, The European Central Bank, the European Investment Bank and the Eurogoup, Coordinated economic response to the COVID -19 Outbreak del 13 marzo 2020 COM (2020) 112 final).

La Commissione europea ha dunque adottato, il 19 marzo 2020, un Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GUCE serie C 91I del 20.3.2020, pag. 1) volto a consentire agli Stati membri di approntare misure di sostegno alle imprese duramente colpite dalla crisi, sfruttando la flessibilità massima prevista dalle norme sugli aiuti di Stato. Il quadro è stato successivamente modificato, integrato e prorogato nella sua operatività sino al 30 giugno 2022, in considerazione del protrarsi della crisi pandemica e della necessità di supportare le imprese attraverso nuovi strumenti di sostegno. 

Pressoché contestualmente, la flessibilità del quadro di riferimento in materia di aiuti di Stato è stata parallelamente accompagnata dalla proposta della Commissione di attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita (PSC) (general escape clause). Tale clausola, pur non sospendendo l'operatività del Patto, consente deviazioni dal normale percorso di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine e una ridefinizione dei termini per il rientro dalle situazioni di disavanzo o debito eccessivo raccomandati dal Consiglio della UE. Il 23 marzo 2020, il Consiglio della UE, su proposta della Commissione, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni, in termini di grave recessione nell'area dell'euro o nella UE nel suo complesso, per l'attivazione della clausola (cfr. Communication on fiscal policy response to coronavirus pandemic, del 3 marzo 2021).  La Commissione UE, nella Comunicazione del 2 giugno scorso (COM(2021) 500 final) ha confermato l'opportunità che la clausola di salvaguardia venga mantenuta nel 2022 e, presumibilmente, disattivata a partire dal 2023. 


Al fine di mantenere la liquidità del settore finanziario e assicurare condizioni di finanziamento che sostengano tutti i settori dell'economia, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, il 18 marzo 2020, ha approntato un programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico chiamato "Programma di acquisto per l'emergenza pandemica" (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), con una dotazione finanziaria iniziale di 750 miliardi di euro. Il 4 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di implementare le risorse del PEPP di ulteriori 600 miliardi. Il 10 dicembre 2020 il Consiglio ha deciso di aumentare la dotazione di ulteriori 500 miliardi di euro, per un totale di 1.850 miliardi di euro. Il Consiglio porrà termine agli acquisti nell'ambito del PEPP una volta che riterrà che la fase di crisi del COVID-19 terminata, ma, in ogni caso, non prima della fine di marzo 2022. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di estendere il periodo di tempo entro il quale reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare, afferma la BCE, interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria. Il programma PEPP si aggiunge ai 120 miliardi di euro stanziati per ulteriori acquisti netti di attività del settore privato. Si rinvia al comunicato stampa del Consiglio BCE del 10 dicembre 2020.

Il Consiglio europeo, il 23 aprile 2020, ha inoltre approvato l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo in merito a uno strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione legati all'emergenza Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE, poi disciplinato con il Regolamento del Consiglio 2020/672/UE; e all'istituzione – in seno alla Banca europea per gli investimenti – di un fondo paneuropeo di garanzia prevalentemente a sostegno delle piccole e medie imprese, dotato di 24,4 miliardi di euro (cfr Comunicato stampa BEI del 5 maggio 2021). 

 Misure di flessibilità sono state introdotte per i fondi strutturali, con la rinuncia per il 2020 agli obblighi di restituzione di prefinanziamenti non spesi provenienti dai Fondi SIE  detenuti dagli Stati membri. Sono stati in particolare adottati:

  • il Reg. 2020/460/UE del 30 marzo 2020, per l'immediato utilizzo di fondi da parte degli Stati Membri per effettuare gli investimenti necessari soprattutto di carattere sanitario e di contenimento della pandemia e dei suoi effetti a breve termine sull'economia;
  • il Reg. 2020/558/UE, del 23 aprile 2020, che introduce una flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19. Il regolamento autorizza a richiedere modifiche dei programmi operativi per consentire l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100% per il 2020. Consente altresì un trasferimento di risorse tra fondi e tra categorie di regioni.

È stato altresì istituito, nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES), un nuovo Strumento di sostegno per la gestione della crisi pandemica (Pandemic Crisis Support) volto a finanziare i costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria nazionale, di cura e prevenzione, dovuti alla crisi da COVID-19, sostenuti dal 1° febbraio 2020.

Il 17-21 luglio 2020, in sede di Consiglio europeo straordinario, è poi stato raggiunto un un accordo su un articolato pacchetto per la ripresa, basato sul programma Next Generation EU (NGEU) e sul quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione 2021-2027.

Si tratta di un pacchetto articolato di 2.018 miliardi (1.824 miliardi di EUR a prezzi 2018) che combina le risorse del QFP 2021-2027 pari a 1.211 miliardi a prezzi correnti (1.074 miliardi di EUR a prezzi 2018) e le risorse di Next Generation EU, pari a 806,9 miliardi a prezzi correnti (750 miliardi a prezzi 2018).

In base all'accordo, la Commissione sarà in grado di contrarre prestiti sui mercati fino a 806,9 miliardi a prezzi correnti (750 miliardi a prezzi 2018). Per permettere alla Commissione europea di avviare l'assunzione dei prestiti, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE 2021-2027 è approvata da tutti i 27 Stati membri dell'UE, conformemente alle rispettive norme costituzionali. L'Italia ha dato esecuzione alla decisione con l'articolo 21 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

Di seguito, in forma tabellare, il riparto delle risorse Next generation EU- NGEU per strumenti di intervento:

(miliardi di euro)
Dispositivo per la Crescita e la Resilienza
( Recovery and Resilience facility)
723,8
React-EU
50,6
Fondo per una transizione giusta
( Just Transition Fund)
10,9
Rural Development 
8,1
Invest-Eu
6,1
Horizon Europe
5,4
Resc-Eu
2
Totale altri fondi
83,1
Totale
806,9

Come si evince dalla Tabella, nell'ambito delle risorse Next generation EU- NGEU, lo strumento più importante è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza-RRF: a prezzi correnti, circa 724 miliardi di euro, di cui 338 di sovvenzioni e 386 di prestiti (a prezzi 2018, 672,5 miliardi, di cui 360 miliardi  prestiti e 312,5 miliardi sovvenzioni) secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/2094

Al fine di accedere ai fondi Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha dovuto predisporre, in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE, un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per il periodo 2021-2026.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. Alla Decisione di esecuzione del Consiglio è allegato un documento in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale. Dopo la Decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione ha concluso con l'Italia un accordo che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/241, costituisce un impegno giuridico specifico.

Per un'analisi del PNRR dell'Italia e della Decisione di esecuzione del Consiglio  si rinvia al dossier del Servizi studi, all'apposita sezione del Portale delle documentazione della Camera dei deputati e all'apposito tema dell'attività parlamentare. Per un quadro della valutazione dei Piani presentati dagli altri Paesi europei si rinvia al dossier predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea.

Si rinvia, infine:

  • al Dossier dell'Ufficio rapporti con l'UE "Principali iniziative dell'Unione europea per fronteggiare l'impatto economico-sociale della pandemia COVID-19", al Dossier n. 86 "Esiti del Consiglio europeo straordinario - Bruxelles, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020";
  • al sito istituzionale  FMI, ove è presente un tracker che sintetizza le risposte economiche chiave - attivate dai governi di 193 Stati - per limitare l'impatto umano ed economico della pandemia di COVID-19. Il tracker è in costante aggiornamento. Uno strumento analogo è stato attivato sul sito istituzionale dell'OCSE.
ultimo aggiornamento: 29 novembre 2021

In via generale, la flessibilità nei regimi di aiuti al tessuto economico nel contesto della pandemia ha trovavo la sua legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone:

  • al paragrafo 2, lettera b), che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e,

  • al paragrafo 3, lettera b), che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione), come specificato dalla Commissione (Comunicazione della Commissione UE 2021/C 34/06).

Tra le misure restrittive che ammettono la compensazione, rientrano anche quelle che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche (ad esempio, attività di intrattenimento, fiere commerciali, eventi sportivi) a livelli che possono essere dimostrati essere sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero raggiunti, in tali luoghi, applicando le regole generali di distamento sociale o le regole generali riguardanti la capacità degli esercizi commerciali (ad es., perché non vi è certezza di applicare efficacemente i protocolli che garantirebbero il distanziamento in tali contesti). L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede inoltre che non vi sia sovracompensazione dei danni.

Gli Stati membri possono, dunque, compensare gli organizzatori di eventi  - quali concerti, festival, tornei sportivi, fiere culturali o commerciali - annullati come conseguenza diretta dell'evento pandemico verificatosi sul loro territorio. Per tutte le misure adottate deve esistere, per ciascun beneficiario, un nesso causale diretto tra l'aiuto concesso e il danno arrecato dall'evento eccezionale e gli eventuali aiuti devono limitarsi a quanto necessario per risarcire i danni. 

Gli altri tipi di aiuti di Stato, volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Su tale base, il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework".

Si tratta dunque di un quadro eccezionale e temporaneo  volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri devono dimostrare che le misure notificate alla Commissione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.

Il Temporary Framework  è stato integrato e prorogato più volte:

  • il 3 aprile 2020, con la Comunicazione C(2020) 2215 final  per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia;
  • l'8 maggio 2020, con la Comunicazione (C(2020 3156 final), al fine di agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi:
  • il 29 giugno, è stata adottata la terza modifica , per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati;
  • il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione C(2020)7127 final, al fine di prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti;
  • il 28 gennaio 2021, la Comunicazione C 2021/C 34/06  ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;
  • da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022), e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023).

Il Quadro Temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Dunque, le misure temporanee di aiuto ivi previste possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro, nonché possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo. Si richiama, in particolare, il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE; nonchè la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dalla pandemia di COVID-19, alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01). Per tali ultimi tipi di aiuti, sono stati peraltro concessi dalla Commissione, nell'attuale contesto pandemico, taluni margini di flessibilità (cfr. paragrafo successivo).

ultimo aggiornamento: 29 novembre 2021

 Il "Temporary Framework", nella sua prima versione, approvata con la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, ha ritenuto ammissibili (previa notifica), sino al 31 dicembre 2020, cinque categorie di aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese colpite dalle misure restrittive determinate della pandemia. In particolare, gli Stati membri sono stati autorizzati a concedere:

  • aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;
  • aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti
  • aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;
  • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
  • maggiore flessibilità nell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Poco dopo, il 28 marzo 2020, la Commissione ha modificato la comunicazione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l'esportazione per adeguarla all'aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale.

Con la successiva Comunicazione del 3 aprile 2020, la Commissone ha integrato il Quadro Temporaneo, ritenendo ammissibili (previa notifica) ulteriori misure di sostegno pubblico per accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla crisi sanitaria da COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi, quali:

  • il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;
  • il sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova;
  • il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia
  • il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale.

Con la Comunicazione dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final), la Commissione ha apportato una seconda modifica del Temporary Framework  per consentire sino al 1° luglio 2021 (previa notifica), interventi pubblici sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie. La Comunicazione ha introdotto inoltre la possibilità per gli Stati membri (fino al 31 dicembre 2020), di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli.

Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una terza modificacon la quale ha esteso il campo di applicazione del Quadro temporaneo a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE). L'intervento ha trovato ragone nel fatto che tali imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dall'impatto economico della pandemia.

La modifica ha anche aumentato le possibilità di sostenere le startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione.

E' stato anche chiarito che gli aiuti non devono essere subordinati alla delocalizzazione dell'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione sarebbe particolarmente dannosa per il mercato interno. Ciò vale indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

Con la Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, la Commissione ha introdotto una quarta modifica al quadro, che ha prorogato la scadenza di operatività delle misure del Temporary Framework al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese a causa della pandemia è stato fatto rientrare, a date condizioni, nei regimi di aiuti consentiti (sempre previa notifica).

 Il 28 gennaio 2021, con la Comunicazione C 2021/C 34/06, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.

Da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato ulteriormente, al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi.In particolare, la Commissione ha aumentato i massimali per:

  • gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelledella produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro;
  • il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese colpite dalla crisi (sezione 3.12), da 10 a 12 milioni di euro.


E' stata prorogata poi dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili concessi sulla base del Quadro (anticipi rimborsabili, garanzie e prestiti) in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette e gli aiuti di importo limitato, rispettando le condizioni stabilite (rispettivamente, nella sezione 3.1 e 3.12 del Quadro).

A supporto della ripresa economica, sono state introdotte due nuove misure:

  • sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Si tratta di incentivi a favore delle imprese che gli Stati membri possono concedere non oltre il 31 dicembre 2022, per superare la carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi
    Gli aiuti devono essere orientati a una crescita sostenibile a  lungo termine, e in particolare ad un "futuro più verde e digitale" e possono essere concessi in diverse forme: sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. La nuova sezione può essere applicata agli aiuti concessi dopo il 1° febbraio 2020, alle condizioni ivi previste. L'importo complessivo non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. Nelle zone assistite, l'importo è maggiore, secono i criteri ivi indicati, che rimandano, con talune eccezioni, all'art. 14 del GBER.
  • sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14). Gli Stati membri possono adottare tali misure fino al 31 dicembre 2023. Il sostegno è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L'aiuto è fornito sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati. I beneficiari finali sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, come definite dagli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Si interviene anche sulla disciplina di sostegno al credito all'esportazione a breve termine (STEC) (2012/C 392/01), considerando tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi dell'allegato STEC come ammissibili al sostegno degli Stati membri, in quanto temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022 (anzichè fino al 31 dicembre 2021).

La Comunicazione ha introdotto, poi, dei margini di flessibilità ai fini dell'applicazione degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), la cui operatività ordinaria era stata già prorogata fino al 2023.Vista l'unicità della situazione e in funzione dei singoli casi:

  • può essere giustificato che i contributi propri delle imprese ai costi di ristrutturazione (p.ti 62-64 degli orientamenti) siano inferiori al 50 per cento, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti supplementari a condizioni di mercato;
  • il carattere eccezionale e imprevedibile della situazione attuale può anche consentire deroghe al principio dell'aiuto "una tantum" (p.to 72, lett. c)) se l'impresa interessata è diventata un'impresa in difficoltà a causa della pandemia e della successiva recessione economica.

Continuano ad applicarsi le restanti disposizioni degli orientamenti, in particolare la necessità di un piano di ristrutturazione, il ripristino della redditività a lungo termine e la condivisione degli oneri.

Sul sito istituzionale della Commissione europea è disponibile l'elenco, in costante aggiornamento, delle decisioni sugli aiuti di Stato notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l'emergenza e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l'Italia nell'ambito del Temporary Framework.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine web della Commissione.

Per informazioni sugli interventi dell'Italia, adottati nel predetto quadro europeo per fronteggiare la crisi, si  rinvia ai seguenti temi:

- Misure fiscali e finanziarie per contrastare l'emergenza da Coronavirus

Gli interventi in materia di lavoro per l'emergenza Coronavirus.

ultimo aggiornamento: 29 novembre 2021

La cornice normativa in materia di aiuti di Stato delineata dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea informa l'adozione e l'attuazione dei progetti di investimento e delle riforme contenute nei Piani Nazionali di Ripresa e resilienza. Dovrà, infatti, essere assicurato il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato in tutti i casi in cui le Autorità nazionali, esercitando il proprio potere discrezionale nell'utilizzo delle risorse provenienti dalla UE, adottino misure di vantaggio selettivo per soggetti che esercitano attività economica, ai sensi di quanto previsto dal TFUE. Tale principio è enunciato nel considerando n. 8 del Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza Reg. 2021/241/UE.

La Commissione europea, nelle Linee guida agli Stati Membri per la redazione del PNRR (Commission Staff Working Document– Guidance to Member State RRF - SWD(2021) 12 final Part 1, pag. 18-19), afferma che i fondi dell'Unione, erogati (channelled) attraverso le Autorità degli Stati membri, diventano risorse statali e possono pertanto costituire aiuti di Stato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107 del TFUE. In tal caso, e in presenza di un aiuto di Stato, le misure devono essere notificate e approvate dalla Commissione prima che gli Stati membri possano concedere l'aiuto, a meno che tali misure non soddisfino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria (in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE).

La Commissione ha pubblicato diversi modelli di orientamento - guiding templates - per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro Piani nazionali di ripresa e di resilienza in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato.

Il 21 dicembre 2020 sono stati adottati 11 modelli di orientamento che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le "iniziative faro europee" della Strategia annuale 2021 della Commissione per una crescita sostenibile.

 

L'11 febbraio 2021 la Commissione europea ha pubblicato due ulteriori modelli di orientamento sugli aiuti di Stato per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei PNRR per quanto riguarda il sostegno alla digitalizzazione.

I modelli forniscono orientamenti settoriali su:

i) casi in cui la presenza di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione;

ii) casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato, ma non è necessaria alcuna notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un'esenzione per categoria; e

iii) casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica, alla luce delle principali norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

I modelli, soggetti ad aggiornamento, sono pubblicati sul sito istituzionale della Commissione europea.

Quanto alla redazione dei PNRR, nelle Linee Guida del 22 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli Stati membri a specificare nel PNRR, per ciascuna misura (riforme e investimenti), se, a loro avviso:

  • il sostegno non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE oppure se
  • la riforma o l'investimento è finanziato sulla base di un regime di aiuti di Stato esistente che rientra in un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il GBER, o approvato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (fornendo il numero di riferimento di tale regime). Oppure, se la misura richiede una notifica di aiuto di Stato, un'indicazione di quando la misura sarà pre-notificata o notificata alla Commissione e dettagli sulla base di compatibilità prevista.

In caso di dubbi sull'esistenza di un aiuto di Stato o sulla compatibilità di una misura con le norme UE in materia di aiuti, lo Stato membro è stato invitato a contattare la Commissione e a segnalarlo nel progetto di Piano di ripresa e resilienza.

In ultima analisi, afferma la Commissione, è dovere dello Stato membro notificare le misure di aiuto di Stato alla Commissione prima di concederle, in conformità all'articolo 108, par. 3, del TFUE. A questo proposito, l'analisi degli aiuti di Stato effettuata dallo Stato membro nel PNRR non può essere considerata una notifica. Inoltre, l'approvazione del PNRR non può essere intesa come una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato sulla misura in questione.

Conformemente a tali previsioni, l'articolo 2, comma 8 del D.L. n. 59/2021 dispone che l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare al PNRR, che sono soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi solo previa autorizzazione della Commissione.

Si rammenta che, fino al 30 giugno 2022, sono anche applicabili le norme straordinarie in materia di aiuti di stato del "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (qui la versione consolidata con le ultime modifiche intervenute il 18 novembre 2021)che comunque impongono la preventiva notifica alla Commissione UE (cfr. relativo sito istituzionale ).

Fino al 31 dicembre 2022, è poi applicabile, anche e parallelamente, la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021

L'ambito di applicazione del Regolamento n. 651/2014/UE GBER - Regolamento generale di esenzione per categoria (General Block Exemption Regulation) è stato esteso per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE (Regolamento 2021/1237/UE del 23 luglio 2021).

Anche l'applicazione temporale del GBER è stata prorogata di tre anni, dunque fino al 31 dicembre 2023 (Regolamento n. 2020/972/UE).

E' stata anche prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, la vigenza del Regolamento di esenzione degli aiuti di piccola entità «de minimis» (Reg. 1407/2013/UE).

 Fino al 31 dicembre 2022 è stata prorogata la vigenza del Regolamento ABER (Regolamento n. 702/2014/UE Agricultural Block Exemption Regulation), del Regolamento sugli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 717/2014 /UE), nonchè del Regolamento di esenzione nei settori pesca/acquacoltura (Regolamento  n.1388/2014) ( le proroghe sono state disposte dal Regolamento n. 2020/2008/UE).

La disciplina sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo si applica fino al 31 dicembre 2027 (Reg. n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Reg. n. 2019/316/UE).

Sono stati prorogati di tre anni, fino al 2023, gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). La proroga è stata disposta dalla Comunicazione della Commissione 2020/C 224/02.La successiva Comunicazione C(2021)8442 (sesta modifica al Temporary framework COVID-19) ha introdotto dei margini di flessibilità ai fini dell'applicazione degli orientamenti  in questione nel contesto pandemico.

Sono stati, inoltre, prorogati di un anno, dunque, fino al 2021:

  • gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01).
    Conseguentemente, l'operatività della Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2014-2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 con decisione della Commissione C (2020)661 final del 5 ottobre 2020 (SA 58246).

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2027 trovano applicazione i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale adottati con la Comunicazione (2021/C 153/01).

    Successivamente alla loro pubblicazione, avvenuta in GUCE il 29 aprile 2021, ciascuno Stato membro ha dovuto adempiere all'obbligo di notificare alla Commissione la propria carta degli aiuti per il nuovo periodo. La Commissione deve esaminare, per ciascuno Stato membro, la carta e approvarla, se essa soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti. La Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia è stata approvata dalla Commissione UE il 2 dicembre 2021.

  • gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). A fine dicembre sono stati adottati i nuovi orientamenti (2021/C 508/01), che hanno trovato applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022. Essi semplificano le norme ai sensi delle quali gli Stati membri possono sostenere e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle aziende a media capitalizzazione dell'UE;

  •  gli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia (2014/C 200/01). I nuovi orientamenti per il periodo 2022-2027 sono stati approvati il 21 dicembre 2021, si rinvia alla comunicazione della Commissione ;

  • la comunicazione sulla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo - IPCEI (2014/C 188/02). A decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino a tutto il 2027, si applica la nuova Comunicazione C (2021)8481final, approvata il 25 novembre 2021;

  • la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) (Comunicazione 2012/C 392/01). In virtù di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C(2021)8442, fino al 31 marzo 2022 (anzichè fino al 31 dicembre 2021) tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi dell'allegato STEC sono stati considerati ammissibili al sostegno degli Stati membri, in quanto temporaneamente non assicurabili sul mercato.

Contestualmente alla proroga, sono stati apportati alcuni adeguamenti mirati a garantire la certa applicazione delle norme sugli aiuti di Stato durante la crisi del coronavirus (cfr. Reg. n. 2020/972/UE pubblicato in GUUE del 7 luglio 2020, Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020).

Con la  Comunicazione della Commissione 2020/C 424/05, pubblicata in GUCE l'8 dicembre 2020, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sono stati prorogati di due anni, dunque al 31 dicembre 2022, e anch'essi adeguati per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19.

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

La ripresa economica e la transizione ecologica hanno incrementato la domanda di materie prime. I prezzi dell'energia e delle commodity, cresciuti rapidamente nella seconda parte del 2021, hanno accelerato ulteriormente dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino. La situazione nei mercati petroliferi mondiali è stata peraltro caratterizzata dalle decisioni dell'OPEC+ di incrementare con cautela la produzione di greggio (circa 400.000 barili al giorno ogni mese), mentre la ripresa economica trainava la domanda (fonte: Governo, DEF 2022, Progamma di stabilità dell'Italia).

A febbraio 2022, la Russia ha avviato la sua invasione dell'Ucraina, alla quale l'Unione Europea (UE), il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche.

L'aggressione militare russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate dalla Russia hanno determinano ripercussioni economiche sull'intero mercato interno dell'UE.

Gia ad ottobre scorso, la Commissione europea aveva adottato un documento "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno", in cui evidenziava la possibilità, per gli Stati membri, di aiutare coloro che sono più a rischio nel pagamento delle bollette energetiche, nonchè di adottare misure di sostegno mirate per aiutare le industrie, in conformità con la disciplina quadro degli aiuti di Stato, non distorcendo la concorrenza o interferendo con l'ETS dell'UE. 

Nella successiva Comunicazione RepowerEU (COM (2022) 108 def) dell'8 marzo 2021, all'indomani dell'invasione russa, la Commissione ha espresso l'intenzione di avvalersi appieno, visto il quadro geopolitico, della flessibilità in materia di aiuti di Stato così da consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori duramente colpiti dagli attuali sviluppi  e ovviare alle gravi perturbazioni dell'economia conseguenti.

Con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022, la Commissione ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il cui scopo è  ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione militare russa, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.

Il Quadro è stato  integrato dalla Commissione (COM 2022/C 280/01, pubblicata in GUUE il 21 luglio 2022), all'indomani dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, adottato dal Consiglio.  

Nella Comunicazione dli luglio, la Commissione ha dichiarato che i danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale - che gli Stati membri potrebbero essere obbligati ad imporre - possono essere valutati ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali) a condizione che non si verifichino sovracompensazioni.

Inoltre, anche le misure di aiuto volte a incentivare le riduzioni volontarie della domanda di gas naturale, possono essere valutate caso per caso, direttamente alla luce dell'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, sulla base dei criteri fissati nella Comunicazione (procedura competitiva, asenza di restrizioni agli scambi, garanzie per il rispetto del divieto di sovra compensazioni, rispetto obblighi di riempimento dello stoccaggio di gas). La Commissione valuterà inoltre, caso per caso, ai sensi della medesima norma del Trattato, la possibilità di concedere aiuti all'assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l'Ucraina.

Gli aiuti consentiti dal Quadro, sono ammissibili ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro) e concedibili - alle specifiche condizioni indicate dal Quadro stesso per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022,  tranne che gli aiuti per accelerare la decarbonizzazione del sistema industriale e la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, che possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2023.

Le misure di aiuto devono essere previamente notificate e autorizzate dalla Commissione UE.

Il Quadro (come quello già adottato per fronteggiare la crisi economica da COVID-19) è suddiviso in Sezioni e in sottosezioni, che disciplinano le tipologie di aiuti e i criteri per l'ammissibilità degli stessi.

Le misure di aiuto della Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo. Possono essere altresì cumulate con gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro temporaneo COVID-19, a condizione che siano rispettate le norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

E' ammesso il cumulo con gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali di cui all'articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della Comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022
 
focus
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche