tema 15 gennaio 2022
Studi - Lavoro Studi - Istituzioni Emergenza COVID-19: le misure per le PA

Per far fronte all'emergenza da COVID-19 sono state adottate alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni, tra cui: la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure, attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi; la previsione che per il periodo dell'emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni; la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi e disciplinari; misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza, in particolare quelli aventi ad oggetto i benefici economici: l'estensione della validità di permessi, autorizzazioni e concessioni; l'estensione della validità dei documenti di riconoscimento e di identità; la facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze per gli organi degli enti locali e degli enti pubblici. Alcune di queste misure sono state più volte prorogate, da ultimo con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. decreto proroga termini).

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1. Lavoro agile nel settore pubblico

Per quanto concerne specificamente l'attuazione del lavoro agile nel settore pubblico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020 prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e l'assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa.

Inoltre, il richiamato articolo ha inizialmente disposto che, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile potesse essere applicato a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, costituendo la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali erano chiamate a limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (cfr. la direttiva n. 2 del 2020 e la circolare n. 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica).

Tale ultima previsione è stata successivamente integrata e parzialmente modificata dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), con la finalità di adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare, l'articolo 263 del richiamato decreto Rilancio dispone che le amministrazioni pubblichefino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021), possano ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

Il richiamato art. 11-bis del D.L. 52/2021 ha altresì eliminato la soglia minima di ricorso al lavoro agile prevista in precedenza e che era pari al 50 per cento del personale (come specificato anche dal decreto ministeriale del 19 ottobre 2020)

Come specificato dalla Circolare della funzione pubblica n. 3 del 2020, il richiamato art. 263 ha consentito quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale non adibito ad attività indifferibili ed urgenti e ha determinato il superamento dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020) della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 87 del D.L. 34/2020 che esentava dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non fossero organizzabili in modalità agile.

In coerenza con tale ultima previsione, l'art. 11-bis del D.L. 52/2021 specifica che le PA, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 87, co. 3, del D.L. 34/2020, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Viene inoltre disposto che tali previsoni si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Linee guida per il lavoro agile nella P.A.

Lo scorso dicembre 2021 sono state adottate le linee guida per la disciplina del lavoro agile nella PA.

Nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, le suddette linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, con l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.

Con riferimento ai lavoratori fragili del settore pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato lo scorso 30 giugno 2022 che la flessibilità per l'utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022consente  anche dopo il 30 giugno 2022 di garantire ai lavoratori fragili della PA la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Sarà quindi il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

 

3. Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)

L'art. 263 del D.L. 34/2020 ha disposto che le pubbliche amministrazioni elaborino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa almeno il 15 per cento del personale (percentuale così ridotta dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021, in luogo dell'originario 60 per cento). Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020 le Linee guida che indirizzano le pubbliche amministrazioni nella redazione del suddeto Piano.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano (percentuale così ridotta dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021, in luogo dell'originario 30 per cento).

Inoltre, come specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la scadenza per la redazione del POLA è fissata al 31 gennaio per le amministrazioni diverse dagli enti locali, per i quali invece la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita  dall'art. 169 del Testo unico degli enti locali.

Si segnala che il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) specifica che il lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni è svolto a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità e nel rispetto delle tempistiche previste.

 ll Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il monitoraggio dello stato di attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni finalizzato a verificarne a diffusione  prima e dopo l'emergenza COVID-19 e, con DM del 4 novembre 2020, sono state definite la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni (istituito ai sensi dell'art. 263, co. 3-bis, del D.L. 34/2020), mentre con DM del 20 gennaio 2021 sono stati nominati i suoi componenti e i membri della Commissione tecnica a supporto dell'Osservatorio stesso che si è insediata in data 3 marzo 2021.

Sul punto si segnala che le Linee guida emanate dalla Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche rimandano alla regolamentazione della contrattazione collettiva, nonché alla disciplina da prevedersi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per le aministrazioni con più di 50 dipendenti, invece, il POLA è assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) (D.P.R. 81/2022)

ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2021

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, il più volte richiamato decreto legge n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile.

Sul punto, nel corso dell'audizione del 28 aprile presso la Commissione affari costituzionali, la ministra Dadone ha spiegato come la suddetta sospensione sia stata disposta al fine di evitare assembramenti, ma che al contempo è stata garantita la possibilità di pubblicare bandi di concorso.

La ministra ha, inoltre, sottolineato, che l'emergenza ha fatto riflettere sulla necessità di un intervento per snellire le procedure di reclutamento, ricordando a tale riguardo che il decreto Cura Italia contiene una norma che fino al 31 dicembre 2020 permette in via di sperimentale di avvalersi di una nuova disciplina che preveda l'uso di strumenti digitali per svolgere le prove concorsuali.

Sulla materia è intervenuto anche il D.L. 34/2020 attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali. In particolare, si prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base a determinate regole. La suddetta previsione era stata introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, ma tale ultimo termine è stato successivcamente soppresso dal D.L. 104/2020.

Inoltre, i concorsi unici per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del richiamato D.L. 34/2020) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure.

Con riferimento alle procedure concorsuali riservate bandite dalle pubbliche amministrazioni, viene modificato il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 precedentemente previsto.

Per completezza, si segnala che il D.L. 104/2020 proroga dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Si ricorda che il DPCM del 3 novembre 2020 ha sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto

II DPCM del 3 dicembre 2020 ha confermato, fino al 15 gennaio 2021, la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile e del comparto difesa. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto

Ancora, il DPCM del 14 gennaio 2021 (in vigore dal 16 gennaio 2021) ha confermato la suddetta sospensione sino al 5 marzo 2021, disponendo altresì che, a decorrere dal 15 febbraio 2021, sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 10, lett. z), del suddetto DPCM, il 3 febbraio 2021 è stato adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici.

La medesima sospensione delle procedure concorsuali, con le medesime eccezioni, è stata confermata fino al 6 aprile 2021 dal DPCM del 2 marzo 2021 relativamente alle cosiddette zone gialle.

Da ultimo, si segnala la nuova procedura semplificata introdotta dall'art. 10 del D.L. 44/2021 per lo svolgimento dei concorsi relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, banditi nel corso della fase emergenziale.

Fino al permanere dello stato di emergenza era prevista una disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici banditi nel corso della fase emergenziale.

Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi erano stati pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non fosse stata svolta alcuna attività, le suddette pubbliche amministrazioni:

  • prevedevanoo l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  • potevano prevedere;
    • l'utilizzo di sedi decentrate;
    • la fase di valutazione dei titoli - dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione - in deroga alla disciplina a regime, che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione;
    • limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime, che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

 Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi erano stati pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni richiamate potevano prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla suddetta disciplina generale, ferma restando l'obbligatorietà delle altre modalità previste a regime, ossia l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Per completezza, si ricorda che lo svolgimento dei concorsi in presenza era stato consentito a decorrere dal 3 maggio 2021, nel rispetto del Protocollo validato a fine marzo 2021 dal Comitato tecnico scientifico, successivamente dall'ordinanza del Ministero della salute recante il nuovo protocollo.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2021

Al fine di assicurare l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico in relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, il decreto "cura Italia" ha dettato alcune disposizioni per procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali (art. 74, co. 7-bis, D.L. 18/2020).

In particolare, sono stabilite alcune disposizioni speciali per consentire, con modalità a distanza, la conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. 

Sulla materia è successivamente intervenuto il D.L. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) che ha previsto l'indizione entro il 30 giugno 2020 da parte della SNA dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, già autorizzato dal DM 31 marzo 2020, e ne stabilisce speciali modalità di svolgimento, che includono: la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l'articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso (art. 250). Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco al quale le amministrazioni attingono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (come rideterminato dall'art. 1, co. 5, del D.L. n. 183 del 2020).

In relazione alla sospensione delle procedure concorsuali adottate in fase emergenziale, il decreto prevedeva di procedere ad un aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, allo scopo di corrispondere comunque all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. 

A tal fine la norma prevedeva l'adozione entro il 31 luglio 2020 di un regolamento governativo ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione per stabilire una disciplina in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020.  Successivamente, tuttavia, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si è intervenuti a regime sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 3, commi 3, 3-bis e 4), per le quali si rinvia al tema sulla Dirigenza pubblica. Conseguentemente, la disposizione che prevedeva l'adozione del regolamento (art. 74, co. 7-ter, D.L. n. 18 del 2020) è stata abrogata dal D.L. n. 130 del 2021.

ultimo aggiornamento: 28 settembre 2021

Nell'ambito delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da nuovo COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 103, co. 1), come modificato dal successivo decreto-legge 23/2020, ha disposto la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

La disposizione ha avuto portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza in corso e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Con la medesima finalità sono stati prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego disciplinate dalla legge n. 241 del 1990 e da numerose leggi di settore.

La ratio della sospensione generalizzata era diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorresse in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Con le medesime disposizioni è stata stabilita anche la sospensione fino alla data del 15 maggio 2020 dei termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi quelli del personale in regime di diritto pubblico (art. 3, D.Lgs. 165/2001), pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

ultimo aggiornamento: 23 marzo 2020

Il decreto-legge Cura Italia (art. 103, comma 2, D.L.  n. 18/2020) ha inoltre disposto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (termine originario della cessazione dello stato di emergenza), per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La misura è estesa esplicitamente anche alle segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Gli effetti della disposizione sono stati ulteriormente estesi dal D.L. n. 125/2020 (art. 3-bis, co. 1) fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021. 

 

Al contempo, si è previsto (introducendo un nuovo comma 2- sexies all'art. 103) che i medesimi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'art. 103, comma 2, nel testo novellato.

 

Al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, e dunque con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio, il D.L. 18/2020 ha altresì disposto la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. La data di efficacia ultima è stata più volte prorogata e, da ultimo, è stata estesa fino al 30 settembre 2021 (art. 2,co. 1, D.L. 56/2021). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (art. 104).

Ulteriori disposizioni hanno esteso la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 30 aprile 2021, nonché hanno prorogato alcuni termini in materia di immigrazione (art. 103, co. 2-quater e 2-quinquies, D.L. n. 18/2020; art. 3-bis, co. 3, D.L. n. 125/2020, art. 5, D.L. n. 2/2021), per i quali si rinvia allo specifico tema nell'area Cittadinanza e immigrazione.

ultimo aggiornamento: 28 settembre 2021

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264).

In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:

  • l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
  • una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
  • semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:

  • modifiche al dPR 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici;
  • modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
  • disposizioni in base alle quali nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.

ultimo aggiornamento: 21 maggio 2020

Nell'ambito delle misure per far fronte all'emergenza da COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 73) consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità, sino al termine del 31 dicembre 2021 (come rideterminato più volte e da ultimo, ad opera del D.L. 105 del 2021), nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal Presidente del consiglio, ove previsto o dal sindaco;
  • che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;
  • che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art. 97 del TUEL;
  • che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute.

Per lo stesso periodo si dispone inoltre la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 8 e 55, del TUEL, relative alle assemblee dei sindaci nelle province e alle conferenze metropolitane nelle città metropolitane, istituite con la legge n. 56 del 2014. Detta sospensione è esplicitamente riferita all'esercizio delle funzioni consultive attribuite ai predetti organi, incluse quelle previste in relazione all'approvazione dei bilanci e consuntivi.

La facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze è estesa agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché agli enti e organismi del sistema camerale. La facoltà è demandata ai rispettivi presidenti anche nel caso di assenza di una regolamentazione in tale senso, a condizione che siano individuabili, con certezza, i partecipanti e sia assicurata la sicurezza delle comunicazioni.

ultimo aggiornamento: 28 settembre 2021
 
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