Nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 2022 è stata pubblicata la legge n.28 del 2022, di conversione del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
Il provvedimento era stato approvato in prima lettura dalla Camera nel corso della seduta del 17 marzo (C. 3491-A) e definitivamente dal Senato nella seduta del 1 marzo 2022 (A.S. 2562).
Nel corso dell'esame parlamentare il contenuto del provvedimento è stato ampliato in maniera significativa anche al fine di recepire in esso il contenuto del decreto legge n. 16 del 2022, contenente ulteriori disposizioni sul conflitto in Ucraina.
Il decreto legge n. 14 del 2022 è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge e si componeva in origine di 7 articoli suddivisi in 15 commi.
Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato approvato il decreto-legge n. 16 del 2022 che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina. Il contenuto di questo decreto legge è stato successivamente trasposto nell'emendamento 2.0100 che il Governo ha presentato al disegno di legge A.C. 3491, di conversione del decreto legge n. 14 del 2022.
L'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 14 del 2022 è stato emendato nel corso dell'esame in sede referente al fine di disporre l'abrogazione del decreto legge n.16 del 2022. Si prevede, altresi, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati sualla base del decreto legge non convertito e i rapporti giuridici prodotti sulla base del medesimo decreto legge.
In seguito all'approvazione in prima lettura presso la Camera dei Deputati ed alla confluenza del citato decreto-legge n. 16 del 2022, il decreto legge si compone di 12 articoli suddivisi in 35 commi.
L'articolo 1 reca disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza. Nello specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/ 2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021(DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Nello specifico si tratta dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence); d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza
Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.
L'articolo 2 prevede la cessione alle autorità governative dell'Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione.
L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e di contenuto identico all'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi del comma 2, con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Ai sensi del comma 2-bis,introdotto nel corso dell'esame in sede referente, Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.
L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. Il comma 2, emendato nel corso dell'esame in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.
L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI. In particolare, il comma 1 reca un'autorizzazione di la spesa di 1,5 milioni per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza. Tale importo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, presso le Commissioni III e IV. Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito "Dove siamo nel mondo" (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).
L'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023. Peraltro, sullo stesso tema interviene anche il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ("Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"): in particolare, con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17/2022 è anch'esso attualmente all'esame della Camera (assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive). Il comma 3, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. Il comma 4 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, lett. a) e b), condizioni agevolate di accesso al Fondo Legge n. 394/1981 per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che - negli ultimi tre bilanci depositati - abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. In particolare, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo (art. 11, co. 2, secondo periodo, decreto-legge n. 73/2021) è ammesso un cofinanziamento a fondo perduto e la percentuale di tale cofinanziamento non deve essere superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno. Si tratta di una percentuale più alta di quella prevista in via ordinaria (negli ambiti ammessi a cofinanziamento) ai sensi della lettera d), comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 (che pone come limite il dieci per cento dei finanziamenti concessi). Inoltre, ai sensi del comma 2, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo legge n. 394/1981, in favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).
L'articolo 5-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e di contenuto identico all'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2022, detta alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto. Il comma 7 stabilisce che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Il comma 8 dispone la sospensione di efficacia per l'anno 2022 delle misure di accantonamento dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione previste dall'articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).
L'articolo 5-quinquies - introdotto dalle Commissioni in sede referente - recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022. Esso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.
L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.
L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera (seduta dell'Aula del 16 marzo) è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/3491- A/35 che prevede l'incremento delle spese militari al 2% del Pil.
Nello specifico l'ordine del giorno impegna il Governo ad avviare l'incremento delle spese per la Difesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil, dando concretezza a quanto affermato alla Camera dal Presidente del Consiglio il 1° marzo scorso e predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo, che garantisca al Paese una capacità di deterrenza e protezione, a tutela degli interessi nazionali, anche dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti energetici; ad assicurare che la ripartizione delle risorse sia allocata secondo i criteri della delega di cui alla legge n. 244 del 2012; nell'immediato, ad incrementare alla prima occasione utile il Fondo per le esigenze di difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.
Lo scorso 1° marzo il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha reso comunicazioni all'Assemblea sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Al termine del dibattito la Camera ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, Barelli, Lollobrigida, Boschi, Marin, Fornaro, Schullian, Tasso, Lapia, Lupi, Magi e Muroni n. . 6-00207,e la risoluzione Fratoianni ed altri n. . 6-00210,limitatamente al dispositivo ad eccezione del 4° e 6° capoverso, che ha respinto con distinta votazione. (Qui il resoconto).
Successivamente nel corso della seduta di mercoledì 23 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha reso all'Assemblea comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo 2022 concernente, tra le altre, ll'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina,
Al termine del dibattito, la Camera ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Serracchiani, Davide Crippa, Molinari, Valentini, Boschi, Marin, Fornaro, Lupi, Emanuela Rossini, Magi, Ermellino e Tasso ed altri n. 6-00212; la risoluzione Romaniello ed altri n. 6-00213, limitatamente ai capoversi 1, 4, 5 e 6 del dispositivo, respingendone le restanti parti con distinte votazioni; la risoluzione Lollobrigida ed altri n. 6-00216limitatamente ai capoversi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 riformulato e 15 del dispositivo, respingendone la restante parte con distinta votazione; infine ha respinto le risoluzioni Suriano ed altri n. 6-00214 e Cabras ed altri n. 6-00215 (qui i testi delle risoluzioni).
Successivamente all'approvazione dei richiamati atti di indirizzo:
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo è stato pubblicato il decreto interministeriale 2 marzo 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022.
Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 aprile è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022.
Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 maggio è stato pubblicato il decreto interministeriale 10 maggio 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022.
Si segnala, inoltre che lo scorso 23 marzo il Consiglio dell'UE ha approvato il raddoppio dello stanziamento nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (EPF) - da 500 milioni ad 1 miliardo di euro - e la contestuale proroga di 12 mesi dell'assistenza all'Ucraina (qui comunicato ).
Il decreto legge n. 14 del 2022 ha disposto, in particolare:
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da 1.350 unità di personale militare, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico.
Si prevede, inoltre, l'impiego di 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali operative nel secondo semestre del 2022. Relativamente al primo semestre il contributo nazionale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali Standing Naval Forces di cui al successivo comma 2, lettera b).
Il Governo, precisa, inoltre che l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi definire in tale area.
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 86.129.645.
Il comma 2 dell'articolo 1 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/ 2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021(DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (c.d. "Legge quadro sulle missioni internazionali"), la relativa proroga è stata autorizzata dal Parlamento con le risoluzioni della Camera dei deputati (6-00194) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV n. 48) approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021.
L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare un ulteriore assetto aereo (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale.
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 3.264.360.
Lo scorso 19 maggio il Presidente del Consiglio ha reso una informativa urgente alle Camere sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.
Nel corso dell'informativa il Presidente del Consiglio ha fatto presente che l'attività di deterrenza nei confronti della Russia comprende anche l'intensificarsi delle operazioni dell'Alleanza atlantica. A tal proposito ha reso noto che "il comandante supremo alleato ha rafforzato il livello di risposta lungo il fianco orientale, uno sforzo a cui l'Italia contribuisce con 2.500 unità. Nel medio periodo" ha specificato il Presidente del Consiglio, "siamo pronti a rafforzare ulteriormente il nostro contributo in Ungheria e Bulgaria, rispettivamente con 250 e 750 unità, in linea con l'azione dei nostri alleati. Valutiamo infine la possibilità di sostenere la Romania nelle attività di sminamento marittimo nel Mar Nero e la Slovacchia nella difesa antiaerea".