tema 28 luglio 2021

Il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni). Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione.

Il testo è stato modificato ed integrato nel corso dell'esame in sede referente, svolto dalle Commissioni riunite I e VIII della Camera, che si è concluso il 20 luglio 2021. 


Per un'analisi del testo approvato dalla Camera si vedano i seguenti dossier dei Servizi di documentazione:

 

Volume I - Articoli da 1  a 37-quater

Volume II - Articoli da 38 a 67 e all. 1

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Le previsioni introdotte all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel corso dell'esame in sede referente, in materia di monitoraggio parlamentare del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR integrano quanto previsto nell'ambito del decreto-legge in titolo, con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 2, che dispongono la trasmissione al Parlamento, da parte della Cabina di regia, di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR.

 In base alle  previsioni aggiunte all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, allo scopo di assicurare al Parlamento di procedere ad un monitoraggio efficace sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini, nonché di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR, il Governo è tenuto in particolare a fornire alle Commissioni parlamentari competenti:

- le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

- tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti;

- i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

 Si prevede quindi che le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani. Possono quindi formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

 Come già stabilito dalla legge n. 196 del 2009 per l'esame di documenti di finanza pubblica, si prevede che i Presidenti delle Camere possano adottare intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché – come disposto dall'articolo 4 della suddetta legge n. 196, come modificato dalla legge n. 39 del 2011 - l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

Finalità è quella di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici a supporto delle Commissioni parlamentari competenti.

 Si prevede infine che le Camere possano stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

La prima parte del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha definito, con un'articolazione a più livelli, la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni ovvero – come specificato nel corso dell'esame in sede referente - il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.

In tutti i suddetti casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia trasmette inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo – come specificato nel corso dell'esame in sede referente – alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due Comitati interministeriali - per la transizione digitale e per la transizione ecologica - disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all'art. 8 e all'art. 4 -  i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.

A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una Segreteria tecnica, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.

La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.

Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale come specificato in sede referente e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva, come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente.

I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il DPCM che dispone l'istituzione del Tavolo, come specificato nell'iter parlamentare.

Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR. Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR. Presso la Ragioneria dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che, nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

In sede referente, sono state introdotte talune disposizioni volte ad agevolare e accelerare l'assunzione di personale da parte del Ministero del Turismo e dell'ENIT, con particolare riguardo alle attività strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti nel PNRR.

Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti.

In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR (di cui al D.L. 59/2021) nonchè (a seguito di una modifica introdotta in sede referente) anche agli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo.

Con una modifica introdotta in sede referente, si dispone che le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi di dati sono tenute a consentire all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute. All'ISTAT spetta la produzione delle informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative sia alla fase pandemica sia a quella successiva. 

 

ultimo aggiornamento: 7 luglio 2021

L'articolo 8-bis, introdotto in sede referente, prevede il rafforzamento della Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, che è stata recentemente istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Stabilisce inoltre l'obbligo del Governo di trasmettere alle Camere le relazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, che in attuazione delle funzioni di monitoraggio e verifica, sono periodicamente curate dall'Ufficio per il programma di Governo cura per il Presidente del Consiglio.

Contestualmente, è stata inserita in sede referente un'ulteriore disposizione che reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative, accomunate dalla finalità di consentire una più rapida attuazione normativa mediante eliminazione dei provvedimenti di secondo grado ivi previsti  (articolo 66-bis).

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

Le disposizioni recate dagli articoli 17-29 si propongono principalmente due grandi obiettivi:
- integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Entrando nel merito, l'art. 17 amplia l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assumendo così la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

L'art. 18 prevede che gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del D.lgs. 152/2006, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'art. 18-bis, introdotto in sede referente, prevede che, per le opere del citato Allegato I-bis, nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

L'art. 19 modifica e integra i termini relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, precisando inoltre che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

L'art. 20 interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del Codice (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi). Le modifiche riguardano, in estrema sintesi: il concerto del Ministero della cultura; l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA; l'introduzione dell'automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.

L'art. 21 reca disposizioni finalizzate a modificare i termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori. Sono inoltre dimezzati i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.

L'art. 22 modifica la disciplina relativa al rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) - previsto nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale - al fine di delimitarne l'ambito e di modificare il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA medesimo.

L'art. 23 inserisce nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) un nuovo articolo 26-bis che contiene la disciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale).

L'art. 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del PAUR. Le modifiche sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

L'art. 25 reca disposizioni integrative del Codice dell'ambiente finalizzate all'individuazione dell'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.

L'art. 26 modifica la disciplina relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.

L'art. 27 introduce, nel testo del Codice dell'ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l'interpello in materia ambientale, vale a dire la presentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

L'art. 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente.

L'art. 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi recati nel medesimo piano, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie.

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2021

Gli articoli che compongono il Capo VII (Disposizioni in materia di efficienza energetica) sembrano in gran parte destinati ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR, in particolare i primi due della Componente 2 ("Transizione energetica e mobilità sostenibile"), che si pone i seguenti obiettivi generali:

  • incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;
  • potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi;
  • promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali;
  • sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi);
  • sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

 Nel dettaglio, l'articolo 30 modifica la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini, ossia confinanti con aree tutelate dalla normativa paesaggistica.

In particolare – ai fini dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - viene previsto che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico, nel caso di progetti aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese - secondo quanto specificato in sede referentele opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela,  anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Nei procedimenti di autorizzazione dei predetti impianti localizzati in aree contermini, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi amministrativi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

 

L'articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone.

Il comma 1, aggiunge due commi all'articolo 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7:

  •       la lettera a), esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo "stand-alone" (destinati al mero accumulo o al consumo locale);
  •       la lettera b), prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica, il comitato interistituzionale può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.

In sede referente è stata poi apportata una modifica ad una lettera del citato articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, volta ad equiparare agli impianti esistenti gli impianti autorizzati ma non in esercizio ai fini della applicabilità della procedura di autorizzazione semplificata.

Il comma 2, a sua volta, aggiunge un comma all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 nel testo originario) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata.

In sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale.

In sede referente sono state approvate, con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, delle modifiche alla disciplina che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Il comma 3 riguarda la regione Sardegna e prevede che entro trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione.

Il comma 5, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. In particolare, il divieto di accesso agli incentivi non si applica – a date condizioni specificate in sede referente - agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.

Il comma 6 reca una modifica all'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volta a esplicitare – ai fini della valutazione di impatto ambientale – la competenza statale per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW

Il comma 7 eleva da 20 a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale si applica l'autorizzazione unica.

Con una modifica alla Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, richiamata dal comma 7 in esame, in sede referente, è stata approvato l'innalzamento da 250 a 300 kW della soglia per l'installazione con mera denuncia di inizio attività di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il comma 7-bis, inserito in sede referente, dispone che per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici - nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti - all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW.

 

L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas).

L'articolo 31-ter, introdotto dalle Commissioni riunite, modifica il comma 954 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale ha riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto. L'articolo aggiuntivo in esame modifica queste condizioni, specificando che le materie devono derivare "prevalentemente" dalle aziende agricole realizzatrici "nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

L'articolo 31-quater, inserito in sede referente, integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi (lettera a)).

In secondo luogo, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell'autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d'intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

L'articolo 31-quinquies, inserito in sede referente, integra la disciplina delle competenze dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), previste nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 249/2012, disponendo che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati al versamento dei contributi di funzionamento dell'Organismo una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo dovuto; può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero (da parte degli operatori economici obbligati alla tenuta di tali scorte); possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.

L'articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (repowering).

In particolare, dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Vengono ugualmente assoggettate alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, precedentemente non disciplinati per questo aspetto, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori. Tali prescrizioni sono state oggetto di modifiche in sede referente. Viene fissando un criterio di proporzionalità con tra i nuovi aerogeneratori e quelli esistenti (o autorizzati) e comunque si prevede che l'altezza dei nuovi impianti non possa essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente, in caso di aerogeneratori di maggiori dimensioni (il cui diametro originario già superava i 70 metri). Quest'ultimo inciso è stato introdotto in Commissioni riunite. Per gli aerogeneratori di minori dimensioni, l'altezza massima non potrà essere superiore a due volte e mezzo quelli originari. Anche tale previsione è stata inserita dalle Commissioni.

In sede referente è stato infine introdotto il comma 1-bis, il quale include tra gli interventi sugli impianti eolici sottoposti alla procedura semplificata della "dichiarazione di inizio lavori asseverata" quelli che comportino una riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

L'articolo 32-bis, inserito in sede referente, modifica le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l'attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto. Il regime dell'attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori (CIL) da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, per l'applicazione del regime testé indicato, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

L'articolo 32-ter, inserito dalle Commissioni riunite, interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), disponendo che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera (lettera a)).L'articolo in questione introduce inoltre una norma, secondo cui, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Si prevede anche che le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della L. 241/1990, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che ha una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione (lettera b)).

L'articolo 32-quater, inserito in sede referente, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

L'articolo, a tal fine, sostituisce il comma 7 dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo n. 28/2011. Tale norma attualmente dispone che i titoli di qualificazione siano resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

L'articolo 33-bis, inserito in sede referente, introduce poi un procedimento semplificato per l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico. A tal fine, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua tale installazione presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Trova applicazione la disciplina relativa alla Conferenza semplificata, al termine della quale l'ente adotta entro e non oltre 30 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.

ultimo aggiornamento: 12 luglio 2021

L'art. 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici.  Si estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Si semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).

L'art. 33-bis, inserito in sede referente, modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 100 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche. Nello specifico, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consento l'accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all'acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel superbonus, sull'applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.

L'art. 34 novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. La novella, con una modifica introdotta in sede referente, chiarisce che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono considerati rifiuti urbani solo a fini statistici.

L'art. 35 dispone misure relative alla gestione dei rifiuti, al fine di: escludere le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; dettare specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; introdurre alcune norme di semplificazione in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; modificare la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica e sulle comunicazioni alla Commissione europea; introdurre disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; dettare disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); disporre - a seguito di modifiche approvate in sede referente - misure in materia di pulizia manutentiva di reti fognarie e semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento; prevedere - con una norma inserita in sede referente - che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi applicabili agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande; innalzare - come stabilito con una modifica in sede referente - la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti per i ricambi per le relative flotte di autovetture.

L'art. 36  esclude dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana ed esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio. L'art. 36 assoggetta, inoltre, al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

L'art. 36-bis, introdotto in sede referente, stabilisce un incremento pari a complessivi 80 milioni di euro, per il biennio 2021-2022, per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.

L'art. 36-ter, introdotto in sede referente, reca misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. La norma, prevede, tra l'altro, che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del PNRR - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario.

L'art. 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei. 

L'art. 6-bis, introdotto in sede referente, istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.

L'art. 14-bis, introdotto in sede referente, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'integrazione della cabina di coordinamento della ricostruzione (comma 1). Viene inoltre previsto che, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori in questione, per la cui attuazione sono adottati i provvedimenti commissariali (comma 2).

L'art. 24-bis, introdotto in sede referente, prevede e disciplina il rilascio di un'autorizzazione unica, da parte della regione o della provincia autonoma competente, per gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle strutture stesse.

L'art. 64-ter, introdotto in sede referente, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, prevede che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

L'art. 64-quater, introdotto in sede referente, consente agli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2021

Il Titolo II del D.L. 77/2021 reca disposizioni  di semplificazione in materia di digitalizzazione. 

Si ricorda che la Digitalizzazione della pubblica amministrazione costituisce il primo asse della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR e rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano. Per la digitalizzazione della PA si prevedono sette interventi e tre riforme recanti risorse pari complessivamente a 6,146 miliardi di euro.

Ulteriori risorse, pari a 1,4 miliardi di euro, sono rese disponibili dalla programmazione nazionale aggiuntiva ad opera del decreto-legge 59/2021 riguardante il Fondo complementare al PNRR (art, 1, comma 2, lett. a), nn. 1 e 2 e lett. f), n. 1). Si tratta di risorse che si aggiungono prevalentemente a quelle previste sull'investimento 1.4 "Servizi digitali e e seperienza dei cittadini" (M1C1 I.1.4) pari 2.013 milioni. Degli altri interventi previsti in questa sede rileva anche "Dati ed interoperabilità" (M1C1 I.1.3) con uno stanziamento di 646 milioni

Delle tre riforme previste qui rileva la terza: Introduzione linee guida "cloud first" e interoperabilità (M1C1 R.1.3).

L'articolo 38 interviene in primo luogo (comma 1) su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevedendo tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica - che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato - un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione. Inoltre, prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta. In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata.

Un secondo gruppo di disposizioni (commi 2 e 3) è finalizzato a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi on-line.

Le altre misure prevedono:

  • la possibilità, oltre che di eleggere, di modificare il proprio domicilio digitale;
  • l'attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale;
  • la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;
  • l'attribuzione alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
  • la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;
  • l'attribuzione all'AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

L'articolo 38-ter, inserito in sede referente, novella la norma che impone ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture, con un adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre a tale mezzo, viene ora specificato che l'invio può avvenire tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario, ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 39, recante semplificazione di dati pubblici, al comma 1, introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui quelle relative ai seguenti ambiti:

  • attribuzione all'ANPR del compito di garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
  • integrazione delle liste elettorali nell'ANPR;
  • esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica limitatamente per il 2021;
  • utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Il comma 2 reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

  • l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
  • l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA;
  • l'estensione dell'ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzie delle entrate) alle seguenti banche dati:

-       Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

-       Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

-       Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU);

-       Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

  • l'individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

Infine, con una disposizione introdotta dalle Commissioni in sede referente, si rinvia ad un DPCM per l'individuazione degli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 39-septies, inserito in sede referente, fa salva la validità degli atti costitutivi, statuti e successive modificazioni delle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, redatte secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato. La clausola di salvaguardia riguarda gli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 2, per le modifiche successive ai medesimi atti, in assenza di una disciplina sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, prevede il ricorso alla figura professionale del notaio, in base alle norme del codice civile.

L'articolo 40, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti in particolare i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 88 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (comma 3). Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi - la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Una ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso.

Viene inoltre ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica (comma 1).

Alcune modifiche nel corso dell'esame in sede referente hanno precisato l'ambito applicativo delle citate disposizioni.

Il comma 4 introduce una deroga temporanea (fino al 2026) alle procedure per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga con la metodologia della micro trincea prevedendosi un ulteriore semplificazione con particolare riferimento all'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali.

Il comma 5 prevede (anche in tal caso fino al 2026) ulteriori semplificazioni per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-bis e 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, per gli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e concernenti l' installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, caratterizzate da impatto ridotto. È stata altresì prevista una tariffazione fissa per alcuni interventi di infrastrutturazione a cura degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. 

In sede referente è stata introdotta una disposizione volta a semplificare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso degli operatori di comunicazione elettronica, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica (comma 2-bis).

L'articolo 41 introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.

In primo luogo, le violazioni, accertate dall'AgID, rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Inoltre, all'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro per:

  • mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
  • violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
  • mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;
  • l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati;
  • violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi on-line;
  • violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;
  • non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud.

In sede referente sono state aggiunte le seguenti ulteriori violazioni (sottoposte alla medesima sanzione pecuniaria):

  • violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi in rete;
  • mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto dei partecipanti al procedimento di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti;
  • realizzazione del fascicolo informatico del procedimento senza garantire la possibilità di essere direttamente consultato dalle amministrazioni coinvolte e dagli;
  • mancata disponibilità di accesso ai documenti informatici conservati per legge dalle PA per i quali cessa l'obbligo di conservazione a carico di cittadini e imprese.

In terzo luogo, si prevede l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario ad acta.

Infine, si attribuisce all'AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

L'articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19, con riferimento alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) - relativa all'emissione e alla validazione delle medesime certificazioni - e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione.

L'articolo 43, come modificato in sede referente introduce alcune disposizioni volte a favorire la trasformazione digitale della rete stradale nazionale, le sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa e l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica.

ultimo aggiornamento: 2 luglio 2021

In sede referente sono state introdotte misure volte alla digitalizzazione in materia di procedimento elettorale preparatorio prevedendo in particolare che:

  • il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni possa avvenire anche su supporto digitale;
  • l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato anche mediante posta elettronica certificata; inoltre viene anticipato al giovedì precedente la votazione (in luogo del venerdì precedente la votazione, come si prevede a legislazione vigente) il termine per la presentazione del suddetto atto di designazione, sia di persona, sia tramite PEC;
  • le autenticazioni degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista non sono necessarie quando gli atti di designazione siano firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata;
  • il certificato di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari può essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata;
  • i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste competitrici in elezioni amministrative in comuni con almeno 15.000 abitanti possono fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati, ai fini dell'ottemperanza per i partiti dell'obbligo di pubblicare sul sito internet il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati;
  • è prevista la pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell'ordine dei nominativi degli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali;
  • la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europeo e per i referendum è estesa anche alle elezioni regionali e amministrative.

 

Inoltre, viene soppressa la previsione secondo la quale i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali sono tenuti alle autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali solo se hanno comunicato la propria disponibilità.

Infine, si prevede che i partiti possono trasmettere alla Commissione antimafia istituita per la XVIII legislatura le liste delle candidature "provvisorie" alle elezioni entro 75 giorni dalla convocazione dei comizi elettorali, per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali.

E' stata inoltre introdotta una nuova disciplina per la sottoscrizione elettronica per i referendum e per le proposte di legge di iniziativa popolare che integra in particolare le previsioni della legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 341-343) che ha disposto l'istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali

Con una norma transitoria si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma le firme necessarie per uno dei referendum di cui agli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata.

Per quanto riguarda le modifiche a regime, si estende l'ambito di applicazione della piattaforma che – a seguito delle modifiche - riguarda la raccolta delle firme degli elettori da effettuare anche mediante SPID e sistemi analoghi per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 (abrogativo), 132 (variazioni territoriali) e 138 (modifiche costituzionali) della Costituzione e per la proposta dei progetti di legge di iniziativa popolare (articolo 71 della Costituzione).

La procedura prevede che la piattaforma per la raccolta delle firme digitali sia tenuta a mettere a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni previste dalla legge; la piattaforma acquisisce quindi i dati del sottoscrittore. Una volta acquisita la proposta la piattaforma le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata. Entro due giorni la piattaforma deve rendere disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum.

Ad un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è demandata in particolare la definizione delle caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma e di operatività per i promotori, i casi di malfunzionamento e di suo superamento. All'Ufficio centrale per il referendum compete la verifica della validità delle firme raccolte elettronicamente secondo le modalità che saranno definite dal DPCM.

Infine, si prevede che i certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico o come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa.

 

Viene disposta, inoltre, la proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 giugno 2021.

Per le richieste annunciate entro tale data, vengono differiti di un mese anche i seguenti termini:

  • deposito delle richieste (ossia delle firme), dal 30 settembre al 30 ottobre (art. 32 L. 352/1970);
  • fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (art. 33, 1° comma, L. 352/1970);
  • pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità entro il 10 marzo anziché entro il 10 febbraio (art. 33, 4° comma, L. 352/1970).

Infine, un'altra disposizione introdotta in sede referente prevede che le richieste di occupazione del suolo pubblico per attività politiche devono pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione, fatti salvi termini più brevi eventualmente previsti dai regolamenti comunali.

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2021

L'articolo 39-quater  detta alcune disposizioni in tema di comunicazione alle Forze di polizia dell'adozione nei confronti di determinati soggetti di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venir meno dell'idoneità all'acquisizione ed alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed al rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi.

 

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

L'art. 44 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (presenti nell'Allegato IV del decreto-legge in esame), la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. Si tratta in particolare delle seguenti opere: 1)  Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona–Brennero; 3)  Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4)  Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5)  Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6)  Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7)  Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8)  Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9)  Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10)  Realizzazione della Diga foranea di Genova. A tale fine l'art. 44 individua una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti. Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre inserite alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali.

L'art. 45 prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale competente per l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del presente decreto-legge.

L'art. 46 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018. In particolare, viene prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che individui, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021), soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà.

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2021

L'art. 47 prevede, allo scopo di perseguire finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabilil'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021). In particolare, a carico delle aziende con specifiche dotazioni di organico sono previsti relazioni o rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile, l'adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e degli obblighi assunzionali, con priorità per giovani, donne e soggetti con disabilità, e altre misure premiali previste nei bandi pubblici.

L'art. 47-ter, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

L'art. 47-quater, inserito in sede referente, prevede misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), relativi agli investimenti previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).

L'art. 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Nello specifico, rileva l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. 

L'art. 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018, cd. decreto sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite). Sono inoltre introdotte una serie di novelle all'art. 105 del Codice destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l'eliminazione per il subappalto del limite del 30 per cento dell'importo per le cd. opere super specialistiche; l'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario;  il riferimento - in conseguenza di una modifica apportata in sede referente - direttamente al subappaltatore dell'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l'introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'art. 50 reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Viene inoltre introdotto un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.

L'art. 51 interviene su diverse disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020), relative, in particolare, all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cd. sottosoglia), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l'altro, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.  

L'art. 52 reca, tra le altre disposizioni, misure per la riduzione delle stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, e proroga fino all'anno 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti (tra l'altro) la sospensione del divieto di "appalto integrato" e la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. Si prevede, inoltre, l'abrogazione della presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice previste dall'art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020.  Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta una modifica all'art. 4 del D.L 32/2019, al fine di differire dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, e con l'introduzione del comma 1-bis, si prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano a determinate opere destinate alla difesa nazionale.    
L'art. 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all'affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.

L'art. 54 dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.

L'art. 55 prevede misure di semplificazione per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR (comma 1, lett. a), e misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR (comma 1, lett. b).

L'art. 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), in tema di edilizia sanitaria. 

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2021

Oltre alle disposizioni di cui all'art. 47 finalizzate a promuovere la parità di genere nei contratti pubblici PNRR e PNC, l'articolo 47-bis, inserito in sede referente, introduce l'obbligo di definire nel rispetto del principio di parità di genere la composizione degli organismi pubblici istituiti dal decreto-legge n. 77, nonché delle relative strutture amministrative di supporto. L'obbligo non trova applicazione per quegli organismi che siano composti esclusivamente da membri del Governo e da titolari di altre cariche istituzionali.

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

L'articolo 55-ter, inserito in sede referente, reca disposizioni sulla circolazione degli assegni mediante copia informatica. In particolare, si consente di utilizzare la firma digitale per attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo, nel caso il girante per l'incasso sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

Gli articoli contenuti nel Titolo V sono volti alla semplificazione delle norme in materia di investimenti ed interventi nel Mezzogiorno.

In particolare, l'articolo 57 modifica alcune procedure sul funzionamento e la governance delle Zone economiche speciali (ZES), relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

L'articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), anziché mediante lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come ora previsto dalla normativa previgente, in ragione dell'eccessiva complessità della procedura per la sottoscrizione degli Accordi, che rallenta l'attuazione della SNAI.

L'articolo 59 interviene sulla disciplina vigente in materia di perequazione infrastrutturale (articolo 22 della legge n.42 del 2009) prorogando (dal 30 giugno) al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi.

L'articolo 60 rafforza il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento.

Inoltre, è stata aggiunta in sede referente una previsione (all'articolo 2) in base alla quale le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR  assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR (di cui all'articolo 6) verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

ultimo aggiornamento: 12 luglio 2021

L'articolo 56-quater, inserito in sede referente, novella il codice della proprietà industriale (di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), introducendo, per i casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, una fattispecie di concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di brevetti rilevanti a fini di produzione di medicinali o di dispositivi medici. La licenza obbligatoria è concessa, a determinate condizioni e con alcuni vincoli, con decreto ministeriale ed ha validità limitata al perdurare del periodo emergenziale o fino ad un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso stato di emergenza. Il suddetto decreto definisce anche - tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione - l'adeguata remunerazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

 

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

Il Titolo VI del decreto legge in esame, che introduce alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che reca le norme generali sul procedimento amministrativo. 

L'articolo 61 introduce alcune modifiche in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere (art. 2, l. proc.). Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.

L'articolo 62 introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso (art. 20 l. proc.), l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.

L'articolo 63 riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (art. 21-nonies l. proc.).

ultimo aggiornamento: 20 luglio 2021

L'articolo 64 reca, anzitutto, disposizioni in materia di ricerca, università, istituzioni AFAM.

In particolare, i commi da 1 a 6 introducono varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Nello specifico: si modificano le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); si istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR); si modificano le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca; si incrementano di € 5 mln per il 2021 e di € 20 mln annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.

Il comma 7 autorizza la spesa di € 12 mln per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni. 

Il comma 8 innalza (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla L. 338/2000. Ai relativi oneri si fa fronte, in base al comma 9,  con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Inoltre, i commi da 6-bis a 6-sexies, introdotti durante l'esame in sede referente, autorizzano assunzioni nell'ambito del Ministero dell'uiversità e della ricerca e prevedono incrementi della dotazione organica, al contempo autorizzando assunzioni, nell'ambito del Ministero dell'istruzione.

A sua volta, il co. 6-septies, introdotto durante l'esame in sede referente, assegna un contributo di € 250.000 per il 2021 alla Fondazione "I Lincei per la scuola".

L'articolo 64-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, introduce ulteriori, varie, disposizioni concernenti le istituzioni AFAM.

In particolare, i commi 2 e 10 riguardano i titoli di studio rilasciati da tali istituzioni e vertono, essenzialmente, in materia di equipollenze degli stessi.

Il comma 6 anticipa all'a.a. 2021/2022 l'applicabilità delle disposizioni inerenti la procedura per l'approvazione della dotazione organica del personale, recate dal regolamento emanato con DPR 143/2019

I commi 3, 4, 5 e 9  riguardano il reclutamento del personale, con riferimento, in particolare, all'autorizzazione all'assunzione,  alle modalità di reclutamento di personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2, al reclutamento di docenti per gli insegnamenti tecnici di restauro nelle Accademie di belle arti accreditate, ai soggetti che possono essere inseriti nelle ultime graduatorie nazionali.

Il comma 7 disciplina a livello legislativo la possibilità di autorizzare l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi decentrate, mentre il comma 7 prevede che gli organi necessari delle istituzioni AFAM possono essere rimossi, con conseguente commissariamento.

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ultimo aggiornamento: 12 luglio 2021

L'articolo 65 prevede alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2021

L'articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.

Il comma 2 dell'articolo 66 integra la disciplina in materia di "Carta europea della disabilità in Italia". Le nuove disposizioni sono intese a circoscrivere l'ambito delle informazioni, relative al soggetto titolare della Carta, accessibili, per i soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima.

I commi 01 e 1-bis dell'articolo 66, inseriti in sede referente, estendono agli enti religiosi civilmente riconosciuti l'applicazione della disciplina recata dal Codice del Terzo settore, oltre che per il ramo dedicato allo svolgimento delle attività d'interesse generale anche per la parte di realizzazione delle eventuali attività diverse. Inoltre prevedono che i beni che compongono il patrimonio destinato del ramo Ente terzo settore o Impresa sociale dell'ente religioso siano indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2021
 
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