Il 10 settembre 2020 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 76/2020 (A.C. 2648) recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti e per l'innovazione digitale.
Il decreto introduce misure riconducibili a quattro ambiti principali:
Per un esame analitico del testo si rinvia ai seguenti dossier: Volume I (articoli 1-30-bis) e Volume II (articoli 31-65).
In merito ai profili finanziari si rinvia al seguente dossier, riferito alla verifica delle quantificazioni.
Di seguito, sono descritti i principali interventi in materia di contratti pubblici ed edilizia (articoli da 1 a 11-bis).
Contratti pubblici
- sono previste disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia europea (articoli 1 e 2 , modificati al Senato);
- si prevede, con riferimento alle procedure di affidamento di cui a citati articoli 1 e 2, la partecipazione degli operatori economici, anche in forma di raggruppamenti temporanei (articolo 2-bis, introdotto al Senato), e si consente alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali (articolo 2-ter, introdotto al Senato);
- si mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie per la P.A, (articolo 3);
- si interviene, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento e in materia di ricorsi giurisdizionali (articolo 4, modificato al Senato);
- sono introdotte norme per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero (articolo 4-bis, introdotto dal Senato);
- si disciplinano i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, per gli appalti con valore pari o superiore alla soglia europea (articolo 5, modificato dal Senato);
- si stabilisce l'obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori pari o superiori alle soglie di rilevanza europea (articolo 6, modificato al Senato);
- è istituito, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, ed è introdotto il Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 (articolo 7, modificato al Senato);
- sono previste una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici (consegna dei lavori, esecuzione del contratto in via d'urgenza, presentazione delle offerte, dibattito pubblico, divieto di c.d. appalto integrato, validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC) (articolo 8, modificato al Senato);
- sono modificate alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria (articolo 8-bis, introdotto al Senato);
- sono previste disposizioni per la revisione, l'ampliamento dei poteri e la proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri" (articolo 9, modificato al Senato).
Edilizia
- sono introdotte modifiche in più punti al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) e dettate ulteriori disposizioni in materia edilizia, finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, de-carbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo; in particolare, i principali interventi riguardano: la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con incrementi volumetrici e con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; la disciplina della manutenzione straordinaria e della ristrutturazione edilizia, le attività di edilizia libera, le attività subordinate a permesso di costruire e SCIA, le tolleranze costruttive. le costruzioni in zone sismiche e l'osservanza delle norme tecniche, la proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione, la posa in opera di elementi o strutture amovibili (articolo 10, modificato al Senato);
- sono previsti, inoltre, interventi riguardanti: il rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, la conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle costruzioni e la SCIA per le infrastrutture sociali (art. 10, commi 6, 7, 7-bis e 7-ter).
Ulteriori disposizioni riguardano: le procedure di demolizione degli immobili abusivi, e l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (artt. 10-bis, 11 e 11-bis).
Un primo gruppo di interventi reca disposizioni di semplificazione procedimentale.
Si prevede in particolare:
Un secondo gruppo di disposizioni riguarda gli enti locali e lo stato di emergenza, prevedendo;
Un terzo gruppo di norme reca alcune misure concernenti l'organizzazione del sistema universitario (art. 19), la valorizzazione retributiva del personale del Corpo dei vigili del fuoco (art. 20) e il personale degli Uffici delle motorizzazioni civili (art. 20-bis).
Un terzo gruppo di disposizioni interviene in materia di responsabilità degli amministratori come segue:
Gli interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni sono contenute principalmente nel Titolo III "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale" che introduce disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a:
Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione (artt. 23-bis-30)
Un primo gruppo di misure riguarda il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini al fine di semplificare l'accesso ai servizi digitali delle p.a.
Tra i principali interventi si ricordano:
Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa (artt. 31 e 32)
Un secondo gruppo di disposizioni investe le modalità organizzative interne delle pubbliche amministrazioni al fine di implementare il loro grado di innovazione digitale.
In particolare l'art. 31 prevede, tra l'altro:
Inoltre, si prevede un codice di condotta tecnologica volto a coordinare l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni (art. 32)
Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali (artt. 33-35)
Un terzo gruppo di disposizioni reca interventi in materia di patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una piattaforma unica nazionale, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per garantire alle pubbliche amministrazioni di consultare e accedere ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cd. once only).
In proposito si prevede:
Misure per l'innovazione (artt. 36 e 37)
Infine, un ultimo gruppo di disposizioni introduce misure per l'innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l'impiego delle tecnologie emergenti.
L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico, per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica.
L'articolo 37 reca disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.
Di seguito, sono descritti i principali interventi riguardanti disposizioni in materia di ambiente e infrastrutture:
- sono previsti interventi per lo svolgimento delle attività di raccolta dei materiali metallici, favorendo l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e l'istituzione di un registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata (articolo 40-ter, introdotto al Senato);
- sono introdotte norme di razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale, per favorire l'accelerazione delle procedure previste, ed una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (articolo 50, modificato al Senato);
- si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, e si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo (articolo 52, modificato al Senato);
- si stabilisce, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), una procedura preliminare che consente l'effettuazione di un Piano delle indagini preliminari, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, in base a determinate condizioni, l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti "orfani", e l'istituzione del sito di interesse nazionale dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli) (articolo 53, modificato al Senato);
- sono previste disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali (sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade e linee guida per il mantenimento in sicurezza per ponti, viadotti e opere similari) (articolo 49, commi 1-5);
- si dettano disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA (articolo 51);
- si dispone, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi, la deroga, a determinate condizioni, alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (articolo 55-bis, introdotto al Senato);
- si prevede che, per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023, continuino a trovare applicazione le procedure semplificate di dismissione previste dalla legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) (articolo 52-bis, introdotto al Senato).
Per quanto riguarda le semplificazioni in materia di attività di impresa, si segnalano:
Nel corso dell'esame al Senato, è stata poi introdotta una norma che interviene sull'ambito dei programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del D.L. n. 120/1989. Tra tali programmi, limitatamente a quelli finalizzati alla tutela ambientale, è stata inserita la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina UE in materia di aiuti di Stato.
Sempre al Senato, è stata inserita una norma che posticipa al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio (articolo 40, comma 12-bis).
In materia di green economy, si segnalano:
le modifiche alle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto cd. "altrove" (art. 59, comma 2). Nel corso dell'iter al Senato, è stato soppressa la disposizione che estendeva ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto "altrove" previsto dalla legge n. 99/2009.
Si segnala, inoltre, la previsione, inserita al Senato, volta ad attribuire ad Acquirente Unico S.p.A. le funzioni inerenti la sicurezza del commercio delle bombole di metano, previste dalla legge n. 640/1950 (articolo 62-bis).
Si ricordano, infine, le disposizioni volte ad introdurre un limite all'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (articolo 62-ter introdotto al Senato); nonchè quelle, temporanee, sulle verifiche di integrità dei serbatoi GPL (articolo 64-bis, introdotto al Senato).
I principali interventi nel settore dei trasporti prevedono:
- l'introduzione della definizione di corsie ciclabili;
- l'introduzione delle zone scolastiche e la relativa regolamentazione;
- la possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile e di consentire la circolazione dei velocipedi sulle corsie preferenziali;
- la disciplina della circolazione dei velocipedi e previsione della "casa avanzata" per i ciclisti;
- la tutela dei conducenti di velocipedi modificando le disposizioni in tema di precedenza e sorpasso;
- l'eliminazione del divieto di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali per i tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc;
- la possibilità di conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta al personale dei comuni, delle aziende di trasporto pubblico e municipalizzate di raccolta rifiuti, nonché delle società che svolgono le funzioni di accertamento nelle aree destinate alla sosta regolamentata o a pagamento;
- semplificazioni procedurali in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea, nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli e in materia di patenti di guida;
- la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici dell'accesso nelle aree con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati;
Nel settore delle comunicazioni elettroniche si segnalano:
- l'esclusione dall'obbligo di identificazione dei richiedenti per le SIM installate senza possibilità di essere estratte, per la fornitura di servizi Internet of Things (IoT) (art. 27-bis);
- l'estensione degli obblighi di accessibilità delle persone con disabilità agli strumenti informatici ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico con un fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro (art. 29, co. 1);
- misure di semplificazione (procedura di SCIA e altre modifiche alle procedure di autorizzazione) per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia in fibra ottica che per le reti mobili di telecomunicazioni (art. 38);
- modifiche alla disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche per le spese per i collaudi e le ispezioni (art. 48-ter).