tema 24 maggio 2021
Studi - Giustizia D.L. 42/2021 - Illeciti agroalimentari

Il Parlamento ha approvato la legge n. 71 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 42 del 2021 (A.C. 2972), che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Il provvedimento è stato infatti emanato dal Governo per circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività dell'art. 18 del d.lgs. 27/2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare.

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Il decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificandone l'articolo 18, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021.

Il decreto legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel suo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327).

L'articolo 18, comma 1, lett. b)  aveva infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021,  le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione (Ac 2972), le Commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali) hanno introdotto, nel testo del provvedimento, due ulteriori articoli. L'articolo 1-bis interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (art. 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (art. 8). Le modifiche approvate in sede referente sono volte a ripristinare l'applicabilità dell'art. 223 disp.att.c.p.p., relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 2-bis interviene sull'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la nuova disciplina della diffida

  •     si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare;
  •     circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito;
  •     fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90);
  •     non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore;
  •     introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione;
  •     esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014  consentendo  l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).

Sulle problematiche derivanti dall'abrogazione degli illeciti penali contenuti nella legge n. 283 del 1962 si veda la Relazione n. 13-2021 dell'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Lo stesso Ufficio si è pronunciato anche sulle conseguenze dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento nella Relazione n. 16-2021 del 29 marzo 2021.

ultimo aggiornamento: 16 aprile 2021
 
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