tema 14 ottobre 2021
Studi - Istituzioni Le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021

Il 3 e 4 ottobre si sono svolte le elezioni previste nel 2021, in virtù di quanto disposto dal decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25 che ha rinviato in autunno le elezioni a causa  della epidemia in corso. Una analoga decisione era stata presa nel 2020 quando, il 20 e 21 settembre si sono svolte contestualmente le diverse consultazioni elettorali previste per quell'anno. Il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 ha introdotto modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali.

apri tutti i paragrafi

 Con il D.P.R. 4 agosto 2021 sono stati indetti per il 3 e 4 ottobre i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

Il Ministro dell'interno,  con proprio decreto 3 agosto 2021, ha fissato nella medesima data le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni elettorali si sono svolte nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti sono oltre 1.100, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma e Napoli), per un totale di circa 12 milioni di elettori. Negli stessi giorni si sono svolte le elezioni amministrative in Friuli-Venezia Giulia.

Con il decreto del Presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria n. 145 del 5 agosto 2021, sono stati convocati sempre per il 3 e 4 ottobre 2021 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della regione Calabria.

Il calendario delle elezioni 2021 comprende anche le elezioni amministrative in Valle d'aosta (19-20 settembre), in Sardegna e Sicilia (10-11 ottobre con eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 24-25 ottobre) e in Trentino-Alto Adige (10 ottobre  con eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre). Il 7 novembre, infine, si voterà per le amministrative in 7 comuni di regioni a statuto ordinario sciolti per accertati condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso. 

I dati su affluenza e risultati sul sito del Ministero dell'interno.

Per approfondire si veda lo speciale Elezioni 2021 a cura del Ministero dell'interno.

ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2021

Il decreto-legge è volto ad assicurare anche per il 2021, come per l'anno precedente, l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori attraverso specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e per garantire la partecipazione alle consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.

Queste le principali misure previste:

  • inserimento personale delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione;
  • costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
  • introduzione di criteri particolari di nomina dei componenti dei seggi in caso di accertata impossibilità di costituire una sezione elettorale ospedaliera o di un seggio speciale;
  • obbligo di possesso di green pass per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale;
  • aumento del trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali;
  • disciplina dell'esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
  • sanificazione dei seggi elettorali e previsione di protocolli sanitari e di sicurezza.

Inoltre, ha stabilito che le operazioni di votazione si svolgessero nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, delle quali gli enti interessati hanno tenuto conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

Infine, il decreto-legge è intervenuto anche sulla disciplina delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la diminuzione del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e l'esenzione dall'autenticazione della firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati.

Le principali novità del provvedimento sono illustrate nella  circolare 9 agosto 2021, n. 50 e nella circolare 3 settembre 2021, n. 67 del Ministero dell'interno. Il 25 agosto è stato definito il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021

ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2021

Il decreto-legge n. 25 del 2021 ha differito i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.

La finalità del provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è di evitare assembramenti di persone e condizioni di contiguità, che sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, incluso il distanziamento, e di far sì, dunque, che le consultazioni elettorali si tengano in situazione di sicurezza.

 

In deroga alla normativa elettorale vigente, il differimento del turno elettorale e le altre disposizioni si riferiscono alle seguenti procedure elettorali previste per l'anno in corso:

  • elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
  • elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
  • elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia;
  • elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
  • elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
  • elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.

 

Nel corso dell'esame del Senato sono state introdotte le seguenti ulteriori previsioni:

  • l'estensione delle disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti nelle province e dei consigli provinciali in scadenza nel primo semestre 2021, anche a quelli in scadenza tra luglio e settembre 2021;
  • la possibilità di presentare, per le elezioni del 2021, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata;
  • l'introduzione di disposizioni speciali in materia di quorum di validità per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale per il 2021 nei comuni fino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista;
  • la non applicazione delle sanzioni per l'anno 2021 per il mancato adempimento all'obbligo di redazione della relazione di fine mandato del sindaco;
  • la facoltà per le università di individuare modalità alternative (anche telematiche) di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici entro il 31 ottobre 2021;
  • l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici del casellario giudiziario in occasione delle competizioni elettorali 2021.


  Dopo l'election day del 20-21 settembre  2020, a causa della recrudescenza dell'emergenza sanitaria sono stati adottate diverse misure di urgenza finalizzate al rinvio di elezioni:

  • D.L. 7 novembre 2020, n. 148 (abrogato e confluito nel D.L. 125/2020)

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

Rinvia al 2021, entro il 31 marzo, le elezioni già indette per il 22 e 23 novembre 2020 nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, disponendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e consigliere comunale. Fino al rinnovo di questi organi viene prorogata la gestione delle commissioni straordinarie. Il provvedimento riguarda anche le consultazioni elettorali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, che si devono svolgere entro il 31 marzo 2021. Limitatamente al 2020, inoltre, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in 180 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. Fino al rinnovo dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali è prorogato il mandato di quelli in carica.

  •  D.L.10 novembre 2020, n. 150

Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Art. 8. Rinvia le elezioni regionali previste per il 2020 (Calabria) prevedendo che le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.

  •  D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (abrogato e confluito nel D.L. 137/200)

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14. Rinvia elezioni suppletive. Prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgano entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione è confluita nell'art. 31-quater del D.L. 137/2020 (decreto Ristori).

  • D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Art. 2, comma 4, 4-bis e 4-ter. Dispone il differimento dei termini entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, si dispone in ordine al differimento dello svolgimento delle elezioni provinciali e delle città metropolitane.

  • D.L. 14 gennaio 2021, n. 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Art. 4. In considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale rinvia:

  1. le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021 (già rinviate dal D.L. 157/2020, confluito nel DL 137/2020);
  2. le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 (già rinviate dal D.L. 148/2020, confluito nel D.L. 125/2020).

Si ricorda, per completezza, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021 (art. 11, comma 1-bis).

Successivamente, il D.L. 77/2021  ha disposto una proroga di un mese dei termini per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 giugno 2021.

Inoltre, per le richieste annunciate entro tale data, vengono differiti di un mese anche i seguenti termini:

  • deposito delle richieste (ossia delle firme), dal 30 settembre al 30 ottobre (art. 32 L. 352/1970);
  • fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (art. 33, 1° comma, L. 352/1970);
  • pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità entro il 10 marzo anziché entro il 10 febbraio (art. 33, 4° comma, L. 352/1970).

ultimo aggiornamento: 9 agosto 2021

Il 6 novembre 2020 si è insediato il gruppo di lavoro finalizzato ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, costituito su indicazione del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese.

Alla riunione, presieduta dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, hanno partecipato il direttore centrale per i Servizi Elettorali, Caterina Amato, il capo dell'Ufficio - Segretario della Conferenza Stato-città consigliere Marcella Castronovo, il segretario generale dell'Anci Veronica Nicotra, nonché rappresentanti del Gabinetto del ministero dell'Istruzione e dell'U.P.I. È stato evidenziato come nella tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 sono stati 465 i Comuni che hanno previsto lo spostamento di 1.453 sezioni elettorali.

L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di analizzare le problematiche insorte o che saranno rappresentate nel corso delle attività di verifica, così da individuare in modo condiviso le soluzioni ottimali per gli interessi coinvolti e garantire la continuità didattica, pur sempre nel massimo rispetto delle misure necessarie per la sicurezza dei seggi elettorali (Comunicato stampa Ministero del'linterno, 6 novembre 2020).

Il gruppo di lavoro ha redatto un documento pubblicato in allegato alla circolare n. 4 del 19 febbraio 2021 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali. Esso riporta alcuni requisiti per la costituzione della 'sala delle elezioni' (ossia i locali all'interno dei quali sono costituiti i seggi) e per l'individuazione dei fabbricati che ospitano i seggi, allo scopo di assicurare un agevole accesso e deflusso degli elettori, l'adeguato allestimento delle cabine, la vigilanza da parte delle Forze dell'ordine. Vi è elencata, in via esemplificativa, una tipologia di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, rispetto ai quali i Comuni interessati verifichino l'idoneità e il rispetto dei requisiti indicati. Esempi di tali edifici sono: uffici comunali e sale consiliari; biblioteche e sale di lettura; palestre e impianti sportivi, comprese le palestre scolastiche, se il loro uso come seggio non impedisca l'attività didattica; centri e impianti polifunzionali; circoli ricreativi e sportivi; locali dopolavoristici; spazi espositivi e fieristici; ludoteche; ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario; spazi non più adibiti a mercati coperti (non sono invece ritenuti indicati, per motivi di opportunità, edifici come sedi di partiti politici od organizzazioni sindacali, edifici di culto, caserme).

Al fine di contenere i disagi per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole, l'articolo 23-bis del decreto-legge 41/2021 ha istituito entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 2 milioni per l'anno 2021 per erogare contributi ai comuni che individuino sedi diverse dagli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, per la tornata elettorale dell'autunno 2021 oggetto del rinvio operato dal decreto-legge n. 25 del 2021. È previsto un termine (15 luglio 2021) per l'individuazione delle sedi alternative che presentino i requisiti per accogliere seggi elettorali da parte dei comuni, ai fini dell'accesso alla contribuzione sul neo-istituito Fondo. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono definiti dal decreto del Ministero dell'interno 15 luglio 2021 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 luglio 2021, n. 177).

Sono stati 117 i comuni che hanno manifestato, entro il termine previsto, il proprio interesse ad ottenere i contributi previsti dal Fondo. In totale sono 510 i seggi elettorali interessati, con il coinvolgimento di circa 300.000 elettori e di oltre 30.000 studenti. Nella maggior parte dei casi sono state individuate come sedi alternative, palestre comunali, strutture polivalenti e uffici municipali dismessi. I contributi saranno effettivamente erogati a seguito dell'attestazione dell'avvenuto trasferimento dei seggi da parte dei comuni interessati, ai quali le competenti Prefetture-UTG hanno già comunicato gli importi dei contributi loro assegnati. 

ultimo aggiornamento: 15 settembre 2021

Le consultazioni elettorali da tenersi nel 2020 si sono svolte contemporaneamente nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Si tratta delle seguenti elezioni:

  • referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari (D.P.R. 17 luglio 2020 adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia);
  • elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato (D.P.R. 17 luglio 2020 adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;
  • elezioni amministrative del turno ordinario 2020 nei comuni delle regioni a statuto ordinario, con eventuale balottaggio 4-5 ottobre (decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020);
  • elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Regione n. 33 del 13 luglio 2020) con eventuale balottaggio il 4 ottobre e Valle d'Aosta (decreto Presidente della Regione n. 296 del 20 luglio 2020) con eventuale balottaggio il 4 e 5 ottobre.

Nel 2020 si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia e in una a statuto speciale: Valle d'Aosta.

Le regioni hanno provveduto a fissare la data delle elezioni per l'election day del 20 e 21 settembre:

I risultati delle elezioni su Eligendo.Speciale elezioni 2020  del Ministero dell'interno.

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2020

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è svolto - con esito favorevole - il referendum costituzionale sul testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione nonchè l'articolo 59 della Costituzione sulla nomina dei senatori a vita. I risultati del referendum sono pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: 69,64 % favorevoli e 30,34 % contrari.
Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.
Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 138 Cost., il testo di legge è stato sottoposto a referendum popolare confermativo il 20 e 21 settembre 2020 (per la covocazione dei comizi elettorali si veda il DPR 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020).

Per il contenuto del testo di legge costituzionale e per  le modalità di svolgimento del referendum si veda il dossier Riduzione del numero dei Parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex art. 138 della Costituzione del 19 agosto 2020.

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2020

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari stabilendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60 come prevede la legge) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

Successivamente,  il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ha posticipato, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

Le consultazioni interessate dal provvedimento sono:

  • elezioni suppletive per la Camera e il Senato;
  • elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali;
  • elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province;
  • elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario.

Prevede inoltre l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del referendum costituzionale.

In relazione alle elezioni suppletive, viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 in 240 giorni dalla dichiarazione della vacanza, rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge elettorale.

Per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, il turno annuale ordinario del 2020 viene spostato ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nello stesso periodo si voterà anche per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

Viene prolungata di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Si prevede inoltre che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali con la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi. 

 In considerazione dell'emergenza sanitaria è inoltre ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e per le elezioni regionali, salvo diversa disposizione adottata, per queste ultime, dalle regioni.

Sempre con il fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, si dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

Nel corso dell'esame in Assemblea, la Camera ha approvato un emendamento che prevede per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'applicazione delle disposizioni sulla par condicio di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19. 

ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021

Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario e 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.

In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio. Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale (previo superamento di soglie di sbarramento) e alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile (generalmente dal 55 al 60 per cento dei seggi del Consiglio), in relazione alla percentuale di voti ottenuti, in genere senza previsione di una soglia minima.

Nella regione Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

Tutte le regioni e le province autonome hanno adottato nelle loro leggi disposizioni per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, Cost.

 

Per un approfondimento sulla normativa adottata da ciascuna regione si rinvia al Dossier Documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono illustrati i contenuti principali della legislazione di ciascuna regione e provincia autonoma in materia di sistema di elezione, con particolare riferimento all'assetto del territorio, al sistema delle candidature, alla rappresentanza di genere, alla modalità di votazione e al sistema di trasformazione dei voti in seggi.

 

E' possibile altresì consultare l'infografica che dà conto, cliccando su ogni Regione, dei principali elementi del sistema elettorale e i risultati delle elezioni da ultimo svolte.

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2021

Il 6 agosto 2020 è stato approvato dal Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2020 recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.

Come affermato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, il provvedimento è finalizzato all'introduzione nella legge elettorale regionale pugliese della doppia preferenza di genere, vale a dire il meccanismo in base al quale se l'elettore esprime due voti di preferenza, questi devono andare a due candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il principio della parità di genere nelle competizioni elettorali, dal 2016, costituisce uno dei principi fondamentali statali ai quali, in base alla legge n. 165 del 2004, le leggi elettorali regionali approvate dai singoli consigli regionali devono adeguarsi. Poiché il Consiglio regionale della Puglia non ha approvato in tempo utile le necessarie modifiche sul punto alla sua legge elettorale regionale, il provvedimento prevede l'attivazione del potere sostitutivo dello Stato e nomina il Prefetto di Bari commissario straordinario per gli adempimenti necessari.

 In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004  integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione (l'articolo che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi) e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. Da segnalare che il richiamato articolo 4 non contiene solo il principio della parità di genere ma anche altri tre principi ai quali la legge elettorale regionale si deve adeguare: sistema elettorale che privilegi la formazione di maggioranze stabili nel rispetto della rappresentanza delle minoranze; la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio; il divieto di mandato imperativo.

Il provvedimento detta quindi disposizioni – al comma 2 - da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020 previste per il 20 e 21 settembre. In particolare, come già si è visto, in tale regione per le elezioni del Consiglio regionale "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi" si introduce la "doppia preferenza di genere". Nel caso di espressione di due preferenze per candidati del medesimo sesso, viene annullata la seconda preferenza.

È infine disposta, al comma 3, la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario "con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto", ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere.

Il prefetto di Bari, in veste di commissario straordinario, ha quindi emanto il 3 agosto 2020 un provvedimento con il quale, in virtù della ricognizione effettuata della legislazione elettorale della regione Puglia incompatibile con le disposizioni del decreto legge, ha indicato la formulazione che deve ritenersi applicabile dell'articolo 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale n. 2 del 2005, recante la descrizione della scheda elelttorale. Nel medesimo giorno, il Presidente della Giunta regionale ha, con propri decreti, indetto le elezioni (DPGR 324 del 3 agosto 2020), stabilito il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni (DPGR 325 del 3 agosto 2020), dettato le regole di composizione e sottoscrizione delle liste (DPGR 326 del 3 agosto 2020) e stabilito il modello di scheda elettorale (DPGR 327 del 3 agosto 2020).

ultimo aggiornamento: 7 agosto 2020

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 ha introdotto misure urgenti in relazione alle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e del 21 settembre 2020.

Al fine di tutelare la salute dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini che eserciteranno il diritto di voto nelle consultazioni indette per l'anno in corso, il provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, la deposizione nell'urna delle schede votate direttamente da parte dell'elettore. Inoltre, il testo detta una disciplina speciale relativa alla costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, deputate a svolgere, oltre alle operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate. Viene poi individuata la procedura per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Ulteriori disposizioni per facilitare le operazioni di voto, relativamente al voto degli italiani al'estero per il referendum costituzionale, sono previste dall'art. 16 del D.L. 76/2020 (semplificazioni).

Il decreto legge 11 settembre 2020, n. 117 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.

La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno ha diramato a tutti i prefetti  la circolare n. 39/2020 per fornire le indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 (si veda anche la circolare n. 41/2020).

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza da applicare in occasione delle elezioni del settembre 2020.

Il documento prevede le modalità operative e precauzionali rivolte ai componenti dei seggi e agli elettori distribuiti.

Tra le misure previste:

  • accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi elettorali;
  • percorsi distinti di entrata e di uscita;
  • distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori,
  • definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi, come i rappresentanti di lista.

ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2020
La Corte costituzionale ha esaminato il 12 agosto 2020 in camera di consiglio l'ammissibilità di quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall'Associazione +Europa - riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari nonché il relativo referendum costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre ( election day). I quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
In particolare:
  • la Corte ha dichiarato inammissibile (ord. 195/2020) il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionale riguardante il "taglio dei parlamentari" avente per oggetto l'abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n. 26 del 2020 e dal DPR 17 luglio 2020. Il Comitato promotore non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale;
  • con il conflitto promosso dall'Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare la previsione (contenuta nel DL n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L'inammissibilità del conflitto (ord. 196/2020) deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato;
  • con riferimento al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale (ord. 197/2020) ha ritenuto che esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti. Perciò è stato giudicato inammissibile.
  • la Corte ha dichiarato inammissibile (ord. 198/2020) il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con riferimento sia all'avvenuta approvazione definitiva, l'8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al DPR del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
ultimo aggiornamento: 13 agosto 2020
 
dossier
 
temi di Costituzione, diritti e libertà