Nella legislatura in corso è stata definita una nuova disciplina in materia di controllo e detenzione di armi con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della normativa dell'Unione europea e sono state definite norme per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (DPR 24 novembre 2020, n. 193).
Il D.Lgs. 104/2018 emanato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), ha disposto il recepimento della direttiva 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Il provvedimento interviene sulle definizioni, a partire dalla nozione di "parte d'arma", prevedendosi che essa coincida con quella di "componente essenziale" dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori; ridefinisce le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori·di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).
Si prevede inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'intero, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, richiesto dalla direttiva.