tema 22 marzo 2022
Studi - Trasporti Il trasporto delle merci e la logistica

Nel corso della XVIII legislatura sono stati realizzati diversi interventi volti a sostenere il trasporto intermodale delle merci nonché il trasporto delle stesse per via ferroviaria. Diversi interventi sono stati inoltre previsti a sostegno del settore dell'autotrasporto. Prosegue inoltre  il processo di digitalizzazione della logistica, previsto anche nel PNRR.

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I finanziamenti all'autotrasporto

I finanziamenti ordinari all'autotrasporto sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 150), che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua di 250 milioni di euro  per finanziare interventi in favore del settore dell'autotrasporto, poi ridotti a 240 milioni annui a decorrere dal 2019. 

Tali  risorse, iscritte sul cap. 1337 del MIT (ora MIMS), sono destinate a finanziare:

- le deduzioni forfetarie di spese non documentate per il trasporto merci conto terzi;

- i contributi alle imprese di autotrasporto per versamenti al Servizio sanitario nazionale per le polizze di assicurazione;

- il rimborso delle spese di investimento alle imprese di trasporto conto terzi per la ristrutturazione del settore (incentivi per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci dotati di trazione alternativa gas naturale o biometano, etc.);

- la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e le misure per assicurare la sicurezza della circolazione;

- la formazione del personale.

Per le misure volte a sostenere l' autotrasporto sostenibile si veda l'apposito paragrafo nel tema sulla mobilità sostenibile.
Per l'anno 2018 le risorse sono state ridotte a 236.181.685 di euro . 
Nel Bilancio triennale 2022-2024 (legge n. 234 del 2021), nello stato di previsione del MIMS, per l'autotrasporto e l'intermodalità (Missione 13, programma 13.2) sono previsti   finanziamenti per l'autotrasporto merci per circa 283 milioni di euro annui, tra cui:
- sul capitolo 1337 "Fondo per gli interventi in favore dell'autotrasporto": 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- sul capitolo 1330 "Somme assegnate al Comitato centrale per gli autotrasportatori": 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- sul capitolo 1294 "spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei comitati provinciali dell'albo per gli autotrasportatori": 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- sul capitolo 7410 "Somme per la ristrutturazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese della regione Sicilia": 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
Sul capitolo 7357 sono inoltre presenti al 2022, residui per 53 milioni di euro (non sono previsti nuovi stanziamenti in conto competenza) per i contributi al rinnovo del parco veicolare delle imprese iscritte al REN (Registro Elettronico Nazionale).
Con decreto del MISE 18 novembre 2021 è stata disciplinata l'erogazione di incentivi per l'autotrasporto, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale 2021-2026, per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Le risorse annue per l'autotrasporto per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, pari ad euro 240 milioni, iscritte sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del MIMS, sono state ripartite con decreto MIMS 11 marzo 2022.
Il decreto legge n. 17 del 2022, convertito dalla legge n. 34 del 2022, ha incrementato di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali consentite dalla disciplina europea e per la deduzione forfetaria di spese non documentate; ha concesso, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,  per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (articolo 6).
Il decreto legge n. 21 del 2002, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto (art. 17) e l'articolo 15 incrementa di ulteriori di 15 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, nell'ambito della quale viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nonché incrementa di 5 milioni € per il 2022 l'autorizzazione di spesa ordinaria per l'autotrasporto di cui alla legge di stabilità 2015.  Esonera inoltre (art. 16)  le imprese dell' autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell' Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022 e prevede (art. 14) una clausola di adeguamento del corrispettivo per i contratti di servizio di autotrasporto merci su strada.
Ulteriori interventi a favore dell'autotrasporto sono stati inseriti in decreti legge nel corso della legislatura:
  • il decreto-legge n. 104 del 2020 ha destinato ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo, finalizzando tale incremento la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate;
  • il decreto-legge n. 41 del 2021 ha previsto che alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, non si applichi per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (art. 37-bis). Analoga disposizione è contenuta, per il 2022, nell'articolo 16 del decreto legge n. 21 del 2022, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge;
  • il decreto-legge n. 121 del 2021 ha previsto un contributo, pari a 1.000 euro, per le spese relative alle patenti nel settore dell'autotrasporto merci e per le abilitazioni professionali ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali (art. 1, co. 5-bis); il decreto legge n. 228/2021 ha istituito un fondo, nello Stato di previsione del  MIMS, per contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida a giovani che intendono svolgere l'attività di conducenti nell'autotrasporto. Il fondo ha una dotazione di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Si ricorda che con il decreto direttoriale MIT n. 206 del 27 novembre 2020 sono stati definiti i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per le imprese italiane di trasporto merci per conto di terzi, ferma rimanendo la loro natura non cogente conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 2018)

 Una nuova disciplina del trasporto eccezionale è stata prevista dal decreto legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis), convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha modificato il Codice della strada. Successivamente sono intervenuti sulla disciplina del trasporto eccezionale i decreti legge n. 50/2022 (art. 54) e n. 115/2022 (art. 9-bis), sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle linee guida ministeriali relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.

 

Con decreto MIMS 28 luglio 2022, entrato in vigore il 15 settembre 2022, sono state definite le Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità.

Le nuove regole UE per l'autotrasporto merci

A livello europeo sono state pubblicate (Gazzetta ufficiale UE L 249 del 29 luglio 2020) le nuove regole per l'autotrasporto, costituite da tre regolamenti ed una direttiva, nell'ambito del c.d pacchetto sulla mobilità, dopo l'approvazione del Parlamento europeo il 9 luglio 2020, a seguito dell'accordo raggiunto a dicembre 2019 in Consiglio e quindi approvato dai Ministri UE ad aprile 2020; l'iter del pacchetto era iniziato nel 2017. Le nuove norme intendono garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, con l'ottica di contribuire altresì alla sicurezza stradale. Si disciplinano le condizioni di lavoro e l'uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro e si consentirà inoltre una maggiore chiarezza e uniformità di applicazione delle norme tra gli Stati membri. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale a tale nuova a tale disciplina sono previsti nella legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022, art. 20 e Allegato A), nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi:

  • il Regolamento (UE) 2020/1054 sugli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi, giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonchè sui tachiografi, che entra venti giorni dopo la pubblicazione (avvenuta il 31 luglio 2020). Esso modifica il precedente regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, senza compromettere la sicurezza e conferma il divieto di riposo settimanale in cabina; è vietato inoltre alle imprese di trasporto offrire ai conducenti, ogni forma di retribuzione o premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale; si prevede poi che la Commissione UE pubblichi su un apposito sito web aggiornato, l'elenco di tutte le aree di parcheggio che sono state certificate, allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati e sicuri; entro il 31 dicembre 2025 la Commissione dovrà inoltre presentare una relazione intesa a valutare l'uso dei sistemi di guida autonomi negli Stati membri, incentrata, in particolare, sull'impatto potenziale di tali sistemi sulle norme relative ai tempi di guida e di riposo. Il nuovo Regolamento, modificando il precedente regolamento (UE) n. 165/2014, interviene altresì sulla disciplina dei tachigrafi, e sulla connessa protezione dei dati personali, in relazione all'obbligo di installazione dello smart tachograph di ultima generazione che consentirà di localizzare gli attraversamenti di frontiera e le operazioni di carico e scarico merci, previsto nei prossimi anni per i veicoli industriali per il trasporto internazionale, con varie cadenze temporali.
  • il Regolamento (UE) 2020/1055, sull'accesso alla professione nel settore dell'autotrasporto e le regole per il suo esercizio, che modifica i precedenti regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada e che si applicherà dal 21 febbraio 2022. In particolare si stabilisce l'applicazione delle norme europee sull'accesso alla professione anche alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate che effettuino esclusivamente trasporti internazionali, mentre rimangono escluse quelle che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento. Il nuovo regolamento prevede inoltre regole più chiare per il cabotaggio (le operazioni di trasporto effettuate a titolo temporaneo all'interno di una nazione "ospitante", diversa dal paese di residenza del trasportatore, che consentono di aumentare il fattore di riempoimento dei veicoli ed evitare trasporti a vuoto). Le norme mirano in particolare ad impedire il cabotaggio sistematico, introducendo un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo.
  •  il Regolamento (UE) 2020/1056, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), che incoraggia la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica promuovendo la comunicazione di informazioni tra operatori economici e autorità competenti tramite mezzi elettronici e istituendo il relativo quadro giuridico; tale regolamento si applicherà dal 21 agosto 2024. 
  • la Direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, anche con l'obiettivo di evitare le frodi nel settore rafforzando i controlli e la cooperazione a livello di Unione. Gli Stati membri dovranno effettuare, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014. Si chiarisce che il trasporto internazionale in transito attraverso il territorio di uno Stato membro non costituisce una situazione di distacco. Il recepimento di tale direttiva è previsto in Allegato A della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022).

Le norme sulla formazione e l'esercizio della professione 

In materia di formazione professionale degli autotrasportatori. è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, di attuazione della direttiva (UE) 2018/645, su cui la IX Commissione ha espresso il parere il 29 aprile 2020 (AG 149), che modifica la direttiva 2003/59/UE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica obbligatoria dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, nonché la direttiva 2006/126/UE concernente la patente di guida per gli autotrasportatori, introducendo nel Codice della Strada la rete dell'Unione europea delle patenti di guida.

Le nuove disposizioni, che novellano il decreto legislativo n. 286 del 2005 sull'autotrasporto, hanno l'obiettivo di di superare una serie di carenze che riguardavano: le difficoltà; e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole sulla formazione professionale, sul luogo dove svolgerla e sui soggetti tenuti ad effettuarla; i contenuti dei corsi di formazione professionale quinquennale, che si dovranno concentrare in particolare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida; le difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro. Viene altresì previsto lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui CAP (Certificati di abilitazione professionale)  rilasciati o revocati, nonchè  vengono modificate talune prescrizioni in materia di svolgimento degli esami per conseguire la patente.

In materia di patente di guida viene poi introdotto al Codice della Strada un nuovo articolo 116-bis, che prevede la rete dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida.

Con il decreto 23 Gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante "Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto"sono stati assegnati 5 milioni di euro per sostenere i costi le iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi.

Altre disposizioni di sostegno e  in materia fiscale negli anni 2019 e 2020
In primo luogo, con la   legge di bilancio 2019,  attraverso una disposizione interpretativa, è stato precisato che è da intendersi  abrogata la norma che dispone l'operatività dal 2019 del taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l'aumento di accisa sui carburanti. In sostanza, per effetto di tali norme, il  credito d'imposta - modificato nel 2016 – è da ritenersi  applicabile senza riduzioni; non trova infatti applicazione il taglio, previsto nel 2014 e più volte posticipato nel tempo, che avrebbe dovuto operare dal 2019 ( articolo 1, commi 57 e 58).   A beneficio dei giovani conducenti (di età inferiore a 35 anni) e delle imprese che li impiegano è stata inoltre prevista un'agevolazione fiscale consistente nel  rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi. Alle imprese spetta un credito d'imposta fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta (articolo 1, commi 291-295).
Sono stati poi stanziati  80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, relative alla forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali (articolo 1, comma 1019).
In precedenza, il  decreto-legge n.109 del 2018, in considerazione degli effetti nel settore dell'autotrasporto delle merci derivanti dal crollo del cosiddetto Ponte Morandi, aveva stanziato  20 milioni di euro per l'anno 2018, trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato,  a ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori per la forzata percorrenza di tratti autostradali  e stradali aggiuntivi. Il decreto-legge n. 119 del 2018 ha anche previsto, al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto, l'incremento per 26,4 milioni per l'anno 2018 dello stanziamento per le agevolazioni consistenti nella deduzione forfettaria delle spese non documentate nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto  (articolo 23) .
Il successivo D.L. n. 73 del 2021 (art. 73-bis) ha previsto un ulteriore contributo di 6 milioni di euro per gli autotrasportatori destinatari dei ristori derivanti dal crollo del Ponte Morandi.
Il decreto legge n. 34 del 2020 (articolo 210) ha poi incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
La medesima norma ha disposto inoltre il recupero, per destinarle ad iniziative deliberate dall'Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore, delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo degli autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018. Il monitoraggio e controllo dei relativi adempimenti è affidato al Comitato Centrale.
Una disposizione analoga è contenuta anche nel decreto-legge n. 76 del 2020 che ha previsto, a regime, che le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
Con il  decreto del MIT 12 maggio 2020 (GU 27/7/2020) sono state definite le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto, per un ammontare di risorse complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto per gli anni 2019 (per una quota residua di euro 18.155.624) e per le annualità 2020 (42.100.000  euro) e 2021 (per 62.000.000 euro). La ripartizione è prevista secondo le medesime proporzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336, al netto della quota spettante a RAM s.p.a. Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
Il decreto MIT 23 gennaio 2021 ha destinato 5 milioni di euro per l'anno 2020 per iniziative di formazione professionale, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

ultimo aggiornamento: 14 settembre 2022

La disciplina del trasporto merci è stata oggetto di diversi interventi diretti a rilanciare il settore mediante forme di agevolazione e di contribuzione, che si pongono parzialmente in continuità con quanto disposto nel corso della XVII legislatura.

Il  D.L. n. 119/2018  ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci (articolo 23, comma 3-bis).

La legge di bilancio per il 2019 è intervenuta nel medesimo ambito autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 destinata alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (rispetto alla formulazione dell'articolo 1, comma 294, richiamato dalla disposizione, non è indicata la regione Sardegna). Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati (articolo 1, comma 297).

Le modalità di attribuzione dei citati contributi per le annualità 2020, 2021 e 2022 sono state definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 dicembre 2020.

La legge di bilancio 2021-2023 ha attribuito 100 milioni di euro per l'anno 2021, e 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul capitolo 1274.

Il comma 294 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190/2014, successivamente modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 185 del 2015) ha previsto che le   risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore che non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui
Le risorse secondo la citata disposizione sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia  (con l'esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante). La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite per la compensazione sopra indicata sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, ad un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/Km ed il contributo, che tiene conto delle minori esternalità rispetto ai trasporti in modalità stradale, sarà ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/Km effettuati. Le modalità di calcolo e di attuazione delle misure sarà determinata con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riferimento alla norma citata la Commissione europea ha richiesto approfondimenti con una nota di fine gennaio 2016. Aderendo ad uno specifico suggerimento della CE contenuto in tale nota, le autorità italiane, nell'avviare una nuova pre-notifica per aiuti di stato compatibili ai sensi dell'art. 93 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), hanno comunicato che la notifica per certezza giuridica formulata a febbraio del 2015 e le successive comunicazioni vadano intese quali presupposto della pre-notifica attuale, con ritiro formale della precedente procedura. La procedura si è conclusa positivamente.
Sempre con riferimento al comma 294 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, il comma 11- ter dell'articolo 47 decreto-legge n. 50 del 2017 stabilisce che le risorse relative agli anni 2018 e 2019, di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190 destinate al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185 (vedi sopra). Il comma 6 dell'articolo 47-bis ha invece previsto che l e risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge n. 190 del 2014 , non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo della citata disposizione e dell'articolo 11, comma 2-ter  del  decreto-legge n. 185 del 2015  possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura a investimenti per migliorare le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionali ai poli di generazione e attrazione di traffico ovvero al rinnovo delle locomotive di manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma, parte investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana e lo Stato, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

E' stato poi istituito (art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 50 del 2017) un  Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci. Il Fondo istituito ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, ed è diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci al fine di assicurare l'abbattimento del rumore. Le modalità di applicazione della disposizione sono rimesse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento all'attuazione della prima misura, relativa al rinnovo del sistema frenante dei carri la Commissione europea ha autorizzato l'incentivo con la Decisione del 18 dicembre 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto attuativo richiesto per l'assegnazione delle risorse (decreto direttoriale MIT del 7 gennaio 2019).  Si prevede inoltre che "in caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualità o per le successive queste eventuali risorse saranno assegnate ai sensi delle disposizioni del citato decreto direttoriale".

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584) ha inoltre istituito un Fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo era destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea sono definiti i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti del Fondo. Tale Fondo è stato definanziato dalla legge di bilancio per il 2019 (intervento contenuto nella sezione seconda della legge).

Con il, decreto-legge n. 34 del 2020, è stato rifinanziato con l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11- quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato alla formazione di personale impiegato per la circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci. 

Il comma citato era stato peraltro recentemente modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019 (articolo 13, comma 1) che aveva soppresso le risorse destinate alla formazione di tale personale per il 2020 prevedendo tuttavia la destinazione di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, "per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria". Tale ultima destinazione non viene modificata dal testo del decreto-legge. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha quindi ripristinato il finanziamento originariamente previsto.

La legge di bilancio 2021 (comma 671) ha poi autorizzato una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il decreto legge n. 228 del 2021 (c.d. proroga termini), convertito dalla legge n. 15 del 2022, all'articolo 10, comma 2, ha prorogato al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subiti dalle imprese stesse a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. E' stato inoltre prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione e al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie.

Tra gli interventi previsti dal decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'articolo 1, comma 2, lettera c), assegna al MIMS 200 milioni di euro per interventi per il rinnovo del materiale rotabile nonché delle infrastrutture di supporto al trasferimento di merci su ferrovia, al fine di garantire un minor impatto ambientale e del rumore così distribuiti: 60 milioni di euro per l'acquisto di 60 locomotori interoperabili, 5 milioni di euro per l'acquisto di 33 locotrattori, 55 milioni di euro per l'acquisto di 1833 carri merci e 30 milioni di euro per la sistemazione di 60 km di raccordi ferroviari.

Sono inoltre previste risorse pari a 250 milioni di euro per la realizzazione di connessioni di ultimo miglio con i porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno (oltre al miglioramento dell'accessibilità ferroviaria per 2 porti è anche previsto il miglioramento delle connessioni stradali in altri tre casi. In un caso è previsto il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio sia ferroviari che stradali).

 

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2022

L'Intermodalità e la logistica integrata rappresentano la seconda componente (M3C2), con risorse pari a 630 milioni di euro, nell'ambito della "Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile".

La  componente prevede interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica. La componente si divide a sua volta in due ambiti di intervento:

  • Sviluppo del sistema portuale (M3 C2.1), con risorse per 270 milioni € costituiti da prestiti (loans);
  • Intermodalità e logistica integrata (M3 C2.2), con risorse per 360 milioni €, costituiti da sovvenzioni (grants);

Tale componente mira a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, garantendo, tra l'altro, l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo.

Per approfondimenti si rinvia all'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2022

La creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017  (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano: la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) ; il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto; i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane; i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali; il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti); il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; le piattaforme logistiche territoriali. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

Il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 51) ha consentito alle Capitanerie di porto di avvalersi della SOGEI per il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, per il PMIS e la digitalizzazione dei procedimenti delle attività portuali.

Il medesimo decreto-legge (art. 11-bis) ha previsto di destinare 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. A tale scopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con il soggetto attuatore, un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate: si tratta della società UIRNET S.p.A., designato inizialmente come soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale. Con il decreto legge n. 152/2021 (art. 30) sono state trasferite, in attuazione del PNRR, da UIRNET al MIMS le funzioni di soggetto attuatore della PLN.

La Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), è un sistema di Intelligent Transport System (ITS),  un sistema che consente un costante monitoraggio dei processi logistici e del trasporto delle merci attraverso lo scambio e la messa a sistema delle informazioni derivanti dalla filiera produttiva (produzione, trasporto e logistica). Essa ha l'obiettivo di mettere in rete i servizi per i settori del trasporto e della logistica, per migliorare l'efficienza dei servizi interportuali e dei nodi logistici e incrementare gli standard di sicurezza.

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha esteso le finalità del citato finanziamento anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

In relazione al precedente finanziamento assicurato per la digitalizzazione dei porti finalizzata al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi del Mezzogiorno, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 (ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n.243 del 2016), il medesimo decreto-legge n. 76 del 2020 prevede di ridefinire il rapporto convenzionale con UIRnet, riconoscendo alla società i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 e destinando le risorse che eventualmente residueranno alle finalità indicate dal decreto-legge n.124 del 2019. Il nuovo rapporto convenzionale con UIRnet riguarderà quindi l'insieme delle risorse disponibili.

Inoltre il medesimo decreto-legge n. 76 del 2020 estende agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale.

La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) ha previsto la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale finalizzato a incrementare la sicurezza nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese, attraverso la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack. Sono state messe a disposizione risorse per complessivi 4 milioni di euro, ripartite tra l'anno 2017 e 2019.

Sempre in termini di digitalizzazione della documentazione connessa al trasporto merci il decreto-legge n.34 del 2020 ha previsto, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, che le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce in ambito portuale, possano essere inviati in formato digitale.

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2021

La legge di bilancio 2020 e la legge di bilancio 2021 hanno rifinanziato i cosiddetti "marebonus" e "ferrobonus" che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647 e 648) ed avevano esaurito nel 2018 gli stanziamenti previsti dalla legge istitutiva.

In particolare, la legge di bilancio 2021 ha rifinanziato fino al 2026 il cosiddetto "marebonus", previsto dall'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, con l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026Il "marebonus"  consiste nella concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda il "ferrobonus" è stata prevista l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Sono mantenute ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020 (commi 672-673). Con il "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

Con il decreto legge n. 21 del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive per il 2022 gli incentivi marebonus e ferrobonus, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.

Con decreto del MIT 16 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni attuative del contributo Ferrobonus 2020- 2021.
Con il decreto direttoriale MIMS 7 marzo 2021, sono state emanate le istruzioni per l'accesso ai contributi ferrobonus nel periodo 31 agosto 2021-30 agosto 2022.
Per il "marebonus" la legge di bilancio 2020 aveva autorizzato  la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 110) mentre con riferimento al "ferrobonus"  la medesima disposizione aveva autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 111).  Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha poi previsto risorse per l'anno 2020  per finanziare il "marebonus", per  30 milioni di euro, e ha incrementato di 20 milioni di euro, sempre per il 2020, le risorse destinate  al "ferrobonus".
Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per il "marebonus", e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus".
La concessione dei contributi, sia marebonus che ferrobonus, è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE). L'aiuto di stato (SA.44627) è stato autorizzato con la Decisione della Commissione europea C (2016) 7676 final per una durata massima complessiva di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo, quindi fino ad agosto 2022.
L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi attinenti al "marebonus" e al "ferrobonus" sono state disciplinate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 125 del 2017 (entrato in vigore il 30 agosto 2017) e dal decreto ministeriale n.176 del 2017 Tali disposizioni affidano alla Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a le attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento finalizzato ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2.

I soggetti beneficiari, con riferimento al ferrobonus, sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato (MTO), con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. L'importo massimo del contributo in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km ed è diretto ai soggetti che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a rispettare determinati livelli di trasporto intermodale o di incremento dei volumi di trasporto intermodale nel corso degli anni. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.

I soggetti beneficiari con riferimento al marebonus sono le imprese armatrici operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo  che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. I servizi destinatari del bonus devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore. La misura del contributo massimo erogabile è pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti (in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo, mentre per i servizi eserciti in convenzione con una pubblica amministrazione i contributi devono interamente essere riversati a beneficio della clientela).

Con riferimento a tali contributi in ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

Per l'anno 2018 è stato riconosciuto alle imprese con sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova, che i contributi per ferrobonus e mareonus siano riconosciuti fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. L'importo di spesa per questa misura è stato di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
E' stato inoltre previsto, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti, per la durata di tredici mesi decorrenti dal 20 novembre 2018, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato. La misura è stata attuata con il decreto ministeriale 24 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2019) e l'incentivo non è cumulabili con altri incentivi per il trasporto ferroviario intermodale previsti dalle norme vigenti. Infine al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è stato riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dal 20 novembre 2018, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.

E' in corso di esame presso la IX Commissione la Pdl. C. 1259 "Legge quadro in materia di interporti".

ultimo aggiornamento: 21 marzo 2022
 
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temi di Edilizia, infrastrutture e trasporti