Nel corso della XVIII legislatura sono stati realizzati diversi interventi volti a sostenere il trasporto intermodale delle merci nonché il trasporto delle stesse per via ferroviaria. Diversi interventi sono stati inoltre previsti a sostegno del settore dell'autotrasporto. E' inoltre proseguito il processo di digitalizzazione della logistica. E' in corso di esame presso la IX Commissione la Pdl. C. 1259 "Legge quadro in materia di interporti".
I finanziamenti all'autotrasporto sono previsti dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 150), che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro annui per finanziare interventi in favore del settore dell'autotrasporto.
Le risorse sono state destinate a finanziare le deduzioni forfetarie di spese non documentate per il trasporto merci conto terzi; i contributi alle imprese di autotrasporto per versamenti al Servizio sanitario nazionale per le polizze di assicurazione; il rimborso delle spese di investimento alle imprese di trasporto conto terzi per la ristrutturazione del settore (incentivi per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci dotati di trazione alternativa gas naturale o biometano, etc.); la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e le misure per assicurare la sicurezza della circolazione; la formazione del personale.
Con il decreto del MIT 12 maggio 2020 (GU 27/7/2020) sono state definite le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto, per un ammontare di risorse complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto per gli anni 2019 (per una quota residua di euro 18.155.624) e per le annualità 2020 (42.100.000 euro) e 2021 (per 62.000.000 euro). La ripartizione è prevista secondo le medesime proporzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336, al netto della quota spettante a RAM s.p.a. Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
Il decreto MIT 23 gennaio 2021 ha destinato 5 milioni di euro per l'anno 2020 per iniziative di formazione professionale, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Altre disposizioni in materia fiscale, volte a sostenere il settore dell'autotrasporto, sono state previste dalla legge di bilancio per il 2019.
In primo luogo, attraverso una disposizione interpretativa, è stato precisato che è da intendersi abrogata la norma che dispone l'operatività dal 2019 del taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l'aumento di accisa sui carburanti. In sostanza, per effetto di tali norme, il credito d'imposta - modificato nel 2016 – è da ritenersi applicabile senza riduzioni; non trova infatti applicazione il taglio, previsto nel 2014 e più volte posticipato nel tempo, che avrebbe dovuto operare dal 2019 (articolo 1, commi 57 e 58).
A beneficio dei giovani conducenti (di età inferiore a 35 anni) e delle imprese che li impiegano è stata inoltre prevista un'agevolazione fiscale consistente nel rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi. Alle imprese spetta un credito d'imposta fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta (articolo 1, commi 291-295).
In materia di formazione professionale degli autotrasportatori. è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, di attuazione della direttiva (UE) 2018/645, su cui la IX Commissione ha espresso il parere il 29 aprile 2020 (AG 149), che modifica la direttiva 2003/59/UE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica obbligatoria dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, nonché la direttiva 2006/126/UE concernente la patente di guida per gli autotrasportatori, introducendo nel Codice della Strada la rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
Le nuove disposizioni, che novellano il decreto legislativo n. 286 del 2005 sull'autotrasporto, hanno l'obiettivo di di superare una serie di carenze che riguardavano: le difficoltà; e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole sulla formazione professionale, sul luogo dove svolgerla e sui soggetti tenuti ad effettuarla; i contenuti dei corsi di formazione professionale quinquennale, che si dovranno concentrare in particolare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida; le difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro. Viene altresì previsto lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui CAP (Certificati di abilitazione professionale) rilasciati o revocati, nonchè vengono modificate talune prescrizioni in materia di svolgimento degli esami per conseguire la patente.
In materia di patente di guida viene poi introdotto al Codice della Strada un nuovo articolo 116-bis, che prevede la rete dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida.
A livello europeo sono state pubblicate (Gazzetta ufficiale UE L 249 del 29 luglio 2020) le nuove regole per l'autotrasporto, costituite da tre regolamenti ed una direttiva, nell'ambito del c.d pacchetto sulla mobilità, dopo l'approvazione del Parlamento europeo il 9 luglio 2020, a seguito dell'accordo raggiunto a dicembre 2019 in Consiglio e quindi approvato dai Ministri UE ad aprile 2020; l'iter del pacchetto era iniziato nel 2017. Le nuove norme intendono garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, con l'ottica di contribuire altresì alla sicurezza stradale. Si disciplinano le condizioni di lavoro e l'uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro e si consentirà inoltre una maggiore chiarezza e uniformità di applicazione delle norme tra gli Stati membri. Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi:
La disciplina del trasporto merci è stata oggetto di diversi interventi diretti a rilanciare il settore mediante forme di agevolazione e di contribuzione, che si pongono parzialmente in continuità con quanto disposto nel corso della XVII legislatura.
Il D.L. n. 119/2018 ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci (articolo 23, comma 3-bis).
La legge di bilancio per il 2019 è intervenuta nel medesimo ambito autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 destinata alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (rispetto alla formulazione dell'articolo 1, comma 294, richiamato dalla disposizione, non è indicata la regione Sardegna). Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati (articolo 1, comma 297).
Le modalità di attribuzione dei citati contributi per le annualità 2020, 2021 e 2022 saranno state definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 dicembre 2020, che ha indicato anche le modalità di attribuzione delle risorse.
La legge di bilancio 2021-2023 attribuisce 100 milionmi di euro per l'anno 2021, e 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul capitolo 1274.
E' stato poi istituito (art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 50 del 2017) un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci. Il Fondo istituito ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, ed è diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci al fine di assicurare l'abbattimento del rumore. Le modalità di applicazione della disposizione sono rimesse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riferimento all'attuazione della prima misura, relativa al rinnovo del sistema frenante dei carri la Commissione europea ha autorizzato l'incentivo con la Decisione del 18 dicembre 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto attuativo richiesto per l'assegnazione delle risorse (decreto direttoriale MIT del 7 gennaio 2019). Si prevede inoltre che "in caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualità o per le successive queste eventuali risorse saranno assegnate ai sensi delle disposizioni del citato decreto direttoriale".
Con il, decreto-legge n. 34 del 2020, è stato rifinanziato con l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato alla formazione di personale impiegato per la circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci.
Il comma citato era stato peraltro recentemente modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019 (articolo 13, comma 1) che aveva soppresso le risorse destinate alla formazione di tale personale per il 2020 prevedendo tuttavia la destinazione di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, "per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria". Tale ultima destinazione non viene modificata dal testo del decreto-legge. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha quindi ripristinato il finanziamento originariamente previsto.
La legge di bilancio 2021 (comma 671) ha poi autorizzato una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
La legge di bilancio 2020 e la legge di bilancio 2021 hanno rifinanziato il cosiddetto "marebonus" e il cosiddetto "ferrobonus" che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647 e 648) ed avevano esaurito nel 2018 gli stanziamenti previsti dalla legge istitutiva.
La legge di bilancio 2021 ha rifinanziato fino al 2026 il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, con l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per quanto riguarda il "ferrobonus" è stata prevista l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Sono mantenute ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020 (commi 672-673).
Per il "marebonus" la legge di bilancio 2020 aveva autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 110) mentre con riferimento al "ferrobonus" la medesima disposizione aveva autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 111).
Con decreto del MIT 16 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni attuative del contributo Ferrobonus 2020- 2021.
I soggetti beneficiari, con riferimento al ferrobonus, sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato (MTO), con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. L'importo massimo del contributo in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km ed è diretto ai soggetti che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a rispettare determinati livelli di trasporto intermodale o di incremento dei volumi di trasporto intermodale nel corso degli anni. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
I soggetti beneficiari con riferimento al marebonus sono le imprese armatrici operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. I servizi destinatari del bonus devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore. La misura del contributo massimo erogabile è pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti (in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo, mentre per i servizi eserciti in convenzione con una pubblica amministrazione i contributi devono interamente essere riversati a beneficio della clientela).
Con riferimento a tali contributi in ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
La creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano: la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) ; il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto; i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane; i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali; il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti); il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; le piattaforme logistiche territoriali. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
Il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 51) ha consentito alle Capitanerie di porto di avvalersi della SOGEI per il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, per il PMIS e la digitalizzazione dei procedimenti delle attività portuali.
Il medesimo decreto-legge (art. 11-bis) ha previsto di destinare 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. A tale scopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con il soggetto attuatore, un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate: si tratta della società UIRNET S.p.A., soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.
Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha esteso le finalità del citato finanziamento anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
In relazione al precedente finanziamento assicurato per la digitalizzazione dei porti finalizzata al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi del Mezzogiorno, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 (ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n.243 del 2016), il medesimo decreto-legge n. 76 del 2020 prevede di ridefinire il rapporto convenzionale con UIRnet, riconoscendo alla società i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 e destinando le risorse che eventualmente residueranno alle finalità indicate dal decreto-legge n.124 del 2019. Il nuovo rapporto convenzionale con UIRnet riguarderà quindi l'insieme delle risorse disponibili.
Inoltre il medesimo decreto-legge n. 76 del 2020 estende agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale.
La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) ha previsto la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale finalizzato a incrementare la sicurezza nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese, attraverso la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack. Sono state messe a disposizione risorse per complessivi 4 milioni di euro, ripartite tra l'anno 2017 e 2019.
Sempre in termini di digitalizzazione della documentazione connessa al trasporto merci il decreto-legge n.34 del 2020 ha previsto, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, che le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce in ambito portuale, possano essere inviati in formato digitale.