Nel corso della XVIII legislatura sono stati realizzati diversi interventi volti a sostenere il trasporto intermodale delle merci nonché il trasporto delle stesse per via ferroviaria. Diversi interventi sono stati inoltre previsti a sostegno del settore dell'autotrasporto. Prosegue inoltre il processo di digitalizzazione della logistica, previsto anche nel PNRR.
I finanziamenti ordinari all'autotrasporto sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 150), che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua di 250 milioni di euro per finanziare interventi in favore del settore dell'autotrasporto, poi ridotti a 240 milioni annui a decorrere dal 2019.
Tali risorse, iscritte sul cap. 1337 del MIT (ora MIMS), sono destinate a finanziare:
- le deduzioni forfetarie di spese non documentate per il trasporto merci conto terzi;
- i contributi alle imprese di autotrasporto per versamenti al Servizio sanitario nazionale per le polizze di assicurazione;
- il rimborso delle spese di investimento alle imprese di trasporto conto terzi per la ristrutturazione del settore (incentivi per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci dotati di trazione alternativa gas naturale o biometano, etc.);
- la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e le misure per assicurare la sicurezza della circolazione;
- la formazione del personale.
Si ricorda che con il decreto direttoriale MIT n. 206 del 27 novembre 2020 sono stati definiti i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per le imprese italiane di trasporto merci per conto di terzi, ferma rimanendo la loro natura non cogente conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 2018)
Una nuova disciplina del trasporto eccezionale è stata prevista dal decreto legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis), convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha modificato il Codice della strada. Successivamente sono intervenuti sulla disciplina del trasporto eccezionale i decreti legge n. 50/2022 (art. 54) e n. 115/2022 (art. 9-bis), sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle linee guida ministeriali relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Con decreto MIMS 28 luglio 2022, entrato in vigore il 15 settembre 2022, sono state definite le Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità.
A livello europeo sono state pubblicate (Gazzetta ufficiale UE L 249 del 29 luglio 2020) le nuove regole per l'autotrasporto, costituite da tre regolamenti ed una direttiva, nell'ambito del c.d pacchetto sulla mobilità, dopo l'approvazione del Parlamento europeo il 9 luglio 2020, a seguito dell'accordo raggiunto a dicembre 2019 in Consiglio e quindi approvato dai Ministri UE ad aprile 2020; l'iter del pacchetto era iniziato nel 2017. Le nuove norme intendono garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, con l'ottica di contribuire altresì alla sicurezza stradale. Si disciplinano le condizioni di lavoro e l'uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro e si consentirà inoltre una maggiore chiarezza e uniformità di applicazione delle norme tra gli Stati membri. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale a tale nuova a tale disciplina sono previsti nella legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022, art. 20 e Allegato A), nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi:
In materia di formazione professionale degli autotrasportatori. è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, di attuazione della direttiva (UE) 2018/645, su cui la IX Commissione ha espresso il parere il 29 aprile 2020 (AG 149), che modifica la direttiva 2003/59/UE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica obbligatoria dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, nonché la direttiva 2006/126/UE concernente la patente di guida per gli autotrasportatori, introducendo nel Codice della Strada la rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
Le nuove disposizioni, che novellano il decreto legislativo n. 286 del 2005 sull'autotrasporto, hanno l'obiettivo di di superare una serie di carenze che riguardavano: le difficoltà; e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole sulla formazione professionale, sul luogo dove svolgerla e sui soggetti tenuti ad effettuarla; i contenuti dei corsi di formazione professionale quinquennale, che si dovranno concentrare in particolare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida; le difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro. Viene altresì previsto lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui CAP (Certificati di abilitazione professionale) rilasciati o revocati, nonchè vengono modificate talune prescrizioni in materia di svolgimento degli esami per conseguire la patente.
In materia di patente di guida viene poi introdotto al Codice della Strada un nuovo articolo 116-bis, che prevede la rete dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida.
La disciplina del trasporto merci è stata oggetto di diversi interventi diretti a rilanciare il settore mediante forme di agevolazione e di contribuzione, che si pongono parzialmente in continuità con quanto disposto nel corso della XVII legislatura.
Il D.L. n. 119/2018 ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci (articolo 23, comma 3-bis).
La legge di bilancio per il 2019 è intervenuta nel medesimo ambito autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 destinata alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (rispetto alla formulazione dell'articolo 1, comma 294, richiamato dalla disposizione, non è indicata la regione Sardegna). Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati (articolo 1, comma 297).
Le modalità di attribuzione dei citati contributi per le annualità 2020, 2021 e 2022 sono state definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 dicembre 2020.
La legge di bilancio 2021-2023 ha attribuito 100 milioni di euro per l'anno 2021, e 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul capitolo 1274.
E' stato poi istituito (art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 50 del 2017) un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci. Il Fondo istituito ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, ed è diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci al fine di assicurare l'abbattimento del rumore. Le modalità di applicazione della disposizione sono rimesse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riferimento all'attuazione della prima misura, relativa al rinnovo del sistema frenante dei carri la Commissione europea ha autorizzato l'incentivo con la Decisione del 18 dicembre 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto attuativo richiesto per l'assegnazione delle risorse (decreto direttoriale MIT del 7 gennaio 2019). Si prevede inoltre che "in caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualità o per le successive queste eventuali risorse saranno assegnate ai sensi delle disposizioni del citato decreto direttoriale".
La legge di bilancio 2021 (comma 671) ha poi autorizzato una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il decreto legge n. 228 del 2021 (c.d. proroga termini), convertito dalla legge n. 15 del 2022, all'articolo 10, comma 2, ha prorogato al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subiti dalle imprese stesse a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. E' stato inoltre prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione e al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie.
Tra gli interventi previsti dal decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'articolo 1, comma 2, lettera c), assegna al MIMS 200 milioni di euro per interventi per il rinnovo del materiale rotabile nonché delle infrastrutture di supporto al trasferimento di merci su ferrovia, al fine di garantire un minor impatto ambientale e del rumore così distribuiti: 60 milioni di euro per l'acquisto di 60 locomotori interoperabili, 5 milioni di euro per l'acquisto di 33 locotrattori, 55 milioni di euro per l'acquisto di 1833 carri merci e 30 milioni di euro per la sistemazione di 60 km di raccordi ferroviari.
Sono inoltre previste risorse pari a 250 milioni di euro per la realizzazione di connessioni di ultimo miglio con i porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno (oltre al miglioramento dell'accessibilità ferroviaria per 2 porti è anche previsto il miglioramento delle connessioni stradali in altri tre casi. In un caso è previsto il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio sia ferroviari che stradali).
L'Intermodalità e la logistica integrata rappresentano la seconda componente (M3C2), con risorse pari a 630 milioni di euro, nell'ambito della "Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile".
La componente prevede interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica. La componente si divide a sua volta in due ambiti di intervento:
Tale componente mira a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, garantendo, tra l'altro, l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo.
Per approfondimenti si rinvia all'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.
La creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano: la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) ; il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto; i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane; i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali; il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti); il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; le piattaforme logistiche territoriali. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
Il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 51) ha consentito alle Capitanerie di porto di avvalersi della SOGEI per il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, per il PMIS e la digitalizzazione dei procedimenti delle attività portuali.
Il medesimo decreto-legge (art. 11-bis) ha previsto di destinare 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. A tale scopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con il soggetto attuatore, un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate: si tratta della società UIRNET S.p.A., designato inizialmente come soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale. Con il decreto legge n. 152/2021 (art. 30) sono state trasferite, in attuazione del PNRR, da UIRNET al MIMS le funzioni di soggetto attuatore della PLN.
Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha esteso le finalità del citato finanziamento anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.
In relazione al precedente finanziamento assicurato per la digitalizzazione dei porti finalizzata al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi del Mezzogiorno, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 (ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n.243 del 2016), il medesimo decreto-legge n. 76 del 2020 prevede di ridefinire il rapporto convenzionale con UIRnet, riconoscendo alla società i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 e destinando le risorse che eventualmente residueranno alle finalità indicate dal decreto-legge n.124 del 2019. Il nuovo rapporto convenzionale con UIRnet riguarderà quindi l'insieme delle risorse disponibili.
Inoltre il medesimo decreto-legge n. 76 del 2020 estende agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale.
La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) ha previsto la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale finalizzato a incrementare la sicurezza nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese, attraverso la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack. Sono state messe a disposizione risorse per complessivi 4 milioni di euro, ripartite tra l'anno 2017 e 2019.
Sempre in termini di digitalizzazione della documentazione connessa al trasporto merci il decreto-legge n.34 del 2020 ha previsto, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, che le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce in ambito portuale, possano essere inviati in formato digitale.
La legge di bilancio 2020 e la legge di bilancio 2021 hanno rifinanziato i cosiddetti "marebonus" e "ferrobonus" che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647 e 648) ed avevano esaurito nel 2018 gli stanziamenti previsti dalla legge istitutiva.
In particolare, la legge di bilancio 2021 ha rifinanziato fino al 2026 il cosiddetto "marebonus", previsto dall'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, con l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il "marebonus" consiste nella concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Per quanto riguarda il "ferrobonus" è stata prevista l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Sono mantenute ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020 (commi 672-673). Con il "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.
Con il decreto legge n. 21 del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive per il 2022 gli incentivi marebonus e ferrobonus, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.
I soggetti beneficiari, con riferimento al ferrobonus, sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato (MTO), con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. L'importo massimo del contributo in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km ed è diretto ai soggetti che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a rispettare determinati livelli di trasporto intermodale o di incremento dei volumi di trasporto intermodale nel corso degli anni. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
I soggetti beneficiari con riferimento al marebonus sono le imprese armatrici operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. I servizi destinatari del bonus devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore. La misura del contributo massimo erogabile è pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti (in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo, mentre per i servizi eserciti in convenzione con una pubblica amministrazione i contributi devono interamente essere riversati a beneficio della clientela).
Con riferimento a tali contributi in ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
E' in corso di esame presso la IX Commissione la Pdl. C. 1259 "Legge quadro in materia di interporti".