tema 16 giugno 2021
Studi - Cultura Attività di ricerca e reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

Il 15 giugno 2021 l'Assemblea della Camera ha approvato il testo unificato di sette proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 208 e abb.), che reca disposizioni in materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di selezione dei soggetti ad esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Il testo passa all'esame del Senato.

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In particolare, il testo unificato:

  • disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream;
  • interviene sulla disciplina riguardante il dottorato di ricerca;
  • modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca;
  • modifica la disciplina relativa ai contratti di ricercatore universitario a tempo determinato, riconducendo a unità le due tipologie di contratto previste a legislazione vigente e innovando il meccanismo del c.d. tenure track;
  • introduce un meccanismo analogo al c.d. tenure track per ricercatori e tecnologi a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, nonché un meccanismo di mobilità, riguardante ricercatori titolari di contratti a tempo determinato, fra università ed enti pubblici di ricerca.

 

Ai fini del testo, in base all'articolo 1, si intendono:

  • per università, le università statali e non statali, anche telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
  • per enti pubblici di ricerca, gli enti di cui all'art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016.

Le disposizioni si applicano, qualora compatibili, anche alle istituzioni che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca (art. 74, quarto comma, del DPR 382/1980).

 

Borse di ricerca post lauream

 

L'articolo 2 dispone che le università e gli enti pubblici di ricerca conferiscono a soggetti in possesso di laurea magistrale o equiparata in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è emanato il bando, borse di ricerca post lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca.

Non possono concorrere i soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Le borse sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata complessiva di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso i 36 mesi.

Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una valutazione comparativa e la costituzione di una Commissione giudicatrice che, al termine della procedura di valutazione comparativa, elabora la graduatoria generale di merito.

Le borse di ricerca:

- non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi;

- non possono essere cumulate con altre borse di studio, tranne che con quelle utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

- sono esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e da quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

I soggetti che percepiscono le borse non possono essere impegnati in attività didattiche.

 

Dottorato di ricerca

 

L'articolo 3 anzitutto amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, disponendo che i medesimi forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Inoltre:

- sopprime la possibilità che tali corsi possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;

- include tra i soggetti che possono attivare tali corsi anche le istituzioni AFAM;

- stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca pertinente con il posto messo a concorso, individuando il parametro per la valutazione della pertinenza, e prevede un punteggio aggiuntivo da attribuire allo stesso in fase di valutazione dei titoli.

Infine, autorizza, a decorrere dal 2022, la spesa di € 1,5 mln annui da destinare a procedure di selezione comparativa per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette.

 

Assegni di ricerca

 

L'articolo 4 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca.

In particolare:

- richiede, quale presupposto obbligatorio per il conferimento degli assegni di ricerca, il possesso del titolo di dottore di ricerca (o di titolo equivalente conseguito all'estero), o l'iscrizione all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca (in tal caso l'ammissione alla procedura avviene con riserva) o, per le discipline mediche, di un diploma di specializzazione;

- estende il divieto di conferire assegni di ricerca anche al personale in servizio con contratto a tempo determinato presso le istituzioni che emanano i bandi;

- sopprime il limite massimo di durata complessiva (12 anni) dei rapporti, intercorsi anche con atenei o enti pubblici di ricerca diversi, instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato. Al riguardo, l'articolo 8, co. 3, stabilisce che ai soggetti che hanno già instaurato rapporti ai sensi della disciplina vigente continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a 12 anni;

- riduce a 4 anni la durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca.

 

Ricercatori universitari a tempo determinato

 

L'articolo 5 modifica la disciplina relativa al conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare:

- dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando;

- prevede che, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, possono partecipare alle procedure di selezione anche i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN);

- riconduce a unità le due tipologie di contratto (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente, disponendo che il contratto di ricerca a tempo determinato ha una durata complessiva di 7 anni e non è rinnovabile;

- introduce una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione;

-dispone che Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità degli assegni di ricerca,
con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio;

- con riferimento al meccanismo del c.d. tenure track, dispone che la valutazione del titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato – che avviene anche sulla base di una prova didattica – è possibile a partire dal terzo anno.

In caso di valutazione negativa, l'università deve fornire adeguata motivazione e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

L'articolo 8, co. 4, stabilisce una procedura transitoria applicabile nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

 

Reclutamento di ricercatori e tecnologi presso gli enti pubblici di ricerca e mobilità tra enti pubblici di ricerca e università

 

L'articolo 6 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure concorsuali finalizzate alla stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di 7 anni, non rinnovabili. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto, e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando, ovvero che hanno svolto per un triennio attività di ricerca nei termini specificamente indicati.

Inoltre, introduce un meccanismo di mobilità dei ricercatori assunti a tempo determinato fra università ed enti pubblici di ricerca, con progressione di carriera.

 

Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca

 

L'articolo 7 prevede la pubblicazione di tutti i dati inerenti alle procedure di selezione relative alle borse di ricerca, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare nel sito del MUR, a pena di invalidità della procedura.

 

Approfondisci leggendo il dossier predisposto per l'esame in Assemblea.

ultimo aggiornamento: 16 giugno 2021
 
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