tema 24 maggio 2022
Studi - Difesa Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Il 20 aprile 2022 è stato approvato definitivamente dalla Camera, in seconda lettura, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 875-B, che reca disposizioni sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (legge 28 aprile 2022, n. 46).

Il provvedimento interviene dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale, che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018).

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Il testo della proposta di legge A.C. 875-B, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 20 aprile, reca disposizioni sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

 

La proposta di legge era stata approvata dalla Camera in prima lettura nel corso della seduta del 22 luglio 2020. Alla medesima erano originariamente abbinate le proposte di legge Tripodi C. 1060, Pagani C. 1702 e Ferrari C. 2330.

 

Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".
Nella richiamata sentenza la  Corte,  nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale,  ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcune vuoto normativo, "vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale". In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con  circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
ultimo aggiornamento: 22 aprile 2022

I primi cinque articoli della proposta A.C. 875-B delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1,  2, 4 e 5) e  le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3).

In relazione a queste disposizioni durante l'esame del provvedimento al Senato, all'articolo1, che disciplina il diritto di associazione sindacale, è stato modificato il comma 1 per individuare con un riferimento al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (art. 627, co. 8), il personale che non può aderire alle associazioni, limitatamente alla categoria degli allievi.

Al riguardo il testo della Camera disponeva che non potessero aderire alle associazioni "gli allievi delle scuole militari e delle accademie". Il Senato ha sostituito il riferimento agli allievi delle scuole militari e delle accademie con il riferimento ai militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi. Gli allievi citati da tale articolo sono gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

È stato, infine, aggiunto un nuovo comma volto a specificare che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

All'articolo 2, riguardante i principi generali che regolano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, alle lettere a) e d) è stato precisato che i relativi statuti devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza dei sistemi di finanziamento.

Al comma 2 dell'articolo 3, che disciplina la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è stato aggiunto un periodo in forza del quale ogni 3 anni il Ministero competente accerta la permanenza dei requisiti di legge delle associazioni; è stato introdotto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ministeriali che negano l'iscrizione di un'associazione o dispongono la loro cancellazione dall'albo per contrasto con la legge; è stato aumentato da 5 a 15 giorni il termine per le contro-osservazioni delle associazioni colpite dal provvedimento (Commi 3-4-5); è stato infine aggiunto un comma 6 per prevedere che sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nel caso di cancellazione.

All'articolo 4 (limitazioni), comma 1, lettera d) è stato specificato che il divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, vale anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

È stata, inoltre aggiunta una lettera per recare un ulteriore divieto per le associazioni, quello di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della legge in esame (lettera i).

All'articolo 5, riguardante le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è stato modificato il comma 1 per  escludere dalle competenze delle associazioni la tutela  "individuale" degli iscritti, confermando, quindi, la sola tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti; è stato altresì aggiunto un nuovo comma (co. 5) che novella l'articolo 46 del d. lgs n. 95/2017, recante "Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate".

Al riguardo le modifiche sono volte a specificare che le procedure negoziate previste dal comma 1 riguardano il personale dirigente civile e militare e per aggiungere alle materie delle richiamate procedure anche le licenze e le aspettative per infermità.

 

Con riferimento ai successivi articoli 6, 7 e 8 tali disposizioni recano, rispettivamente,  disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento, alla trasparenza dei bilanci e alle  cariche elettive  nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 6 gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni professonali a carattere sindacale tra militari.

Al riguardo, il Senato ha precisato, al comma 1, che le competenze delle articolazioni periferiche sono definite dagli statuti nei limiti previsti dall'articolo 5, ovvero nei medesimi limiti di quelli stabiliti per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Al comma 2, lettera c), la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con "l'amministrazione centrale di riferimento", è stata sostituita con la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con "l'amministrazione di riferimento"; è stata, inoltre,  soppressa la lettera d) che prevedeva tra le competenze di tali articolazioni periferiche quella di formulare pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Infine, durante l'esame in Aula al Senato, è stato introdotto un comma aggiuntivo che precisa che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Con riferimento all'articolo 7  che disciplina il finanziamento delle associazioni, il comma 1 è stato modificato per chiarire che le associazioni, anche ai fini del loro finanziamento, possono svolgere "attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti".

Il Senato ha poi modificato in più parti l'articolo 8 la cui rubrica fa ora riferimento alle cariche direttive, invece, che elettive, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. È stato, inoltre, introdotto al comma 1, il rispetto del "principio di parità di genere" nell'assegnazione delle cariche. Con riferimento, poi, al comma 2 durante l'esame in Aula al Senato, tale comma è stato modificato  per definire nel dettaglio i criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche prevedendo che: non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1Modifiche all'articolo 8 Cariche direttive, del testo unico di cui al decreto legislativo  n. 235 del 2012 che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali; c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.

A tal proposito durante l'esame in sede referente al Senato era stato introdotto un comma per prevedere che alle associazioni rappresentative a livello nazionale fosse concesso, da parte di ciascun amministrazione,  compatibilmente con le disponibilità, "l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse" nella sede centrale e in quelle periferiche; tale comma è stato ulteriormente modificato in Aula per prevedere che la concessione dell'uso del locale avvenga senza oneri per l'Amministrazione;  è stato altresì modificato in sede referente e successivamente in Aula il comma relativo ai distacchi e permessi retribuiti e non retribuiti per prevedere che i siano assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

Il Senato ha, inoltre, inserito all'articolo 10, che regola il diritto di assemblea, un comma per prevedere che i comandanti o i responsabili di unità garantiscano il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 11.

L'articolo 11, in materia di "Procedure di contrattazione" reca unicamente due modifiche di carattere formale.

 All' articolo 12 è stata, invece, modificata la rubrica da "obblighi delle amministrazioni" in "obblighi informativi". 

È stato, altresì, modificato il comma 1 per delimitare l'oggetto degli obblighi informativi dell'amministrazione militare, che non riguarda più "ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego... con particolare riferimento alle direttive interne…o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare", ma il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'art. 5, comma 2.

Al riguardo è stato, altresì, specificato che le procedure di informazione e consultazione delle associazioni rappresentative sono disciplinate nel regolamento di attuazione previsto dal successivo articolo 16.  

Il Senato ha, inoltre, modificato l'articolo 13   introducendo dopo il primo comma, concernente le soglie di rappresentatività a regime, ulteriori 4 commi volti: a precisare che qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze in cui raggiunge la quota minima del 4 per cento;  a stabilire che "ai fini della consistenza associativa" sono conteggiate esclusivamente  le deleghe "che prevedono un contributo non inferiore allo 0.5 per cento dello stipendio"; a chiarire che ai fini della consistenza associativa, la forza effettiva si calcola escludendo il personale che, ai sensi della legge, non può aderire alle associazioni; a prevedere soglie ridotte di rappresentatività per il periodo transitorio, riducendo le soglie previste a regime di 2 punti percentuali per i primi tre anni di entrata in vigore della legge e di 1 punto percentuale per i successivi quattro anni.

 All'iarticolo 14  è stato modificato il comma 1 per limitare i diritti e le tutele previste da tale articolo al solo personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni rappresentative a livello nazionale.

All' articolo15 è stato modificato il comma 1 per stabilire l'obbligo (e non più la mera possibilità) di pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale.

Con riferimento poi all'articolo 16 che reca la delega al Governo per il coordinamento normativo e il regolamento di attuazione, è stato modificato il comma 1 per introdurre tra i principi e i criteri di delega una lettera ulteriore lettera  (lettera e)) relativa all'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, - nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, come specificato dall'Aula del Senato.

L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate".) e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. È stato, inoltre, modificato il comma 4 per chiarire che il riparto dei distacchi e dei permessi sindacali tra le diverse associazioni (di cui all'art. 9, comma 4) deve essere fatto dal decreto del Ministro della P.A. "con criterio proporzionale", sulla base della rispettiva rappresentatività.

Durante l'esame al Senato all'articolo 17, che reca norme in materia di giurisdizione, è stato modificato il comma 8 per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni, rispetto al testo Camera, che individuava una legittimazione in "sede civile, penale e amministrativa", limitandola alle controversie promosse nell'ambito della presente legge per le quali sussista interesse diretto.

L'articolo 19, recante abrogazioni e norme transitorie, è stato, infine, modificato per prevedere, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare vengano abrogate non al momento dell'entrata in vigore della legge, ma al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della P.A. (di cui all'art.16, comma 4) che determina permessi e distacchi.  Al comma 2 è stato, inoltre, specificato che i delegati delle rappresentanze militari restino in carica "e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del rapporto di impiego…. se in corso", fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro della P.A (di cui all'art.11, co.3, lett. b)) ovvero se successiva fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento.

A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione. Sempre in sede referente è stata espunta da qui e riproposta all'art. 13 la previsione di soglie di rappresentatività ridotte per 3 anni.

ultimo aggiornamento: 21 marzo 2022

L'esame delle proposte di legge Corda C. 875 e  Maria Tripodi C.1060 è iniziato nel corso della seduta del 29 gennaio 2019.

Nel corso dell'iter alla Camera sono state abbinate le proposte di legge C. 1702 Pagani (il 9 aprile 2019) e Ferrari C.2330 (il 5 febbraio 2020)

Il 15 maggio 2019 la Commissione Difesa ha concluso l'esame del  nuovo testo base  C. 875 Corda ed abb.

Per quanto concerne l'attività istruttoria, durante l'esame in sede referente la Commissione Difesa ha audito i seguenti soggetti:
  • Ministra della difesa, Elisabetta Trenta (5 febbraio 2019);
  • rapresentanti del COCER-Interforze (13 febbraio 2019 mattina, pomeriggio);
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (20 febbraio 2019);
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali militari riconosciute Libera Rappresentanza Militare (LRM), Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SIULM) e Sindacato Italiano Militari (SIM) (27 febbraio 2019);
  • Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli (5 marzo 2019);
  • rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EUROMIL) (12 marzo 2019);
  • professor Giovanni Guzzetta, Ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata e  professor Pasqualino Albi, Ordinario di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa (13 marzo 2019);
  • Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri e Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Alberto Rosso(14 marzo 2019);
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali militari riconosciute, Sindacato Nazionale Finanzieri (SINAFI) e Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (S.I.L.F.) e Audizione del professor Giuseppe Cataldi, Ordinario di Diritto internazionale nell'Università degli studi di Napoli « L'Orientale » (18 marzo 2019);
  • Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli e Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi (19 marzo 2019);
  • Avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri e professor Pietro Lambertucci, Ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi dell'Aquila (20 marzo 2019);
  • Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina (21 marzo 2019);
  • Avvocato Filippo Bigot (26 marzo 2019).

Nella seduta dell'Assemblea del 28 maggio 2019, su richiesta della relatrice, l'Aula della Camera ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione.

A partire dal 25 giugno e fino al 4 dicembre 2019 si è svolto un supplemento di attività conoscitiva.

Il 15 gennaio 2020 si è concordato di adottare come testo base quello rinviato dalla Commissione (C. 875/A) ed è stato fissato un nuovo termine per la presentazione di  emendamenti .

Nel corso della seduta del 16 luglio 2020 la Commissione Difesa ha concluso l'esame delle proposte di legge C. 875-1060-1702-2330/A.

L'esame in prima lettura alla Camera si è quindi concluso nel corso della seduta del  22 luglio 2020.

Qui l'iter del provvedimento C.875

Al Senato, la Commissione Difesa ha iniziato l'esame dell'AS.1893 nel corso della seduta del 23 settembre 2020.

L'Aula del Senato ha concluso l'esame del provvedimento, apportando  numerose modifiche al testo trasmesso dalla Camera, il 17 novembre 2021.

L'esame alla Camera, in seconda lettura, del provvedimento C.875-B è iniziato in Commissione Difesa il 1° dicembre 2021.

Lo scorso 21 marzo 2022 ha avuto luogo in Assemblea la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Nel corso della seduta del 20 aprile l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento in esame. 

Qui l'iter del provvedimento A.S. 1893

ultimo aggiornamento: 22 aprile 2022
 
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