tema 30 settembre 2021
Studi - Affari sociali Assegno temporaneo per i figli minori

Il decreto legge n. 79 del 2021 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito dalla L. n. 112/2021, ha previsto l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge. n. 69 del 1988 spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE.

L'emanazione del provvedimento si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della  legge 1 aprile 2021, n. 46  che ha disciplinato la Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.  La citata legge impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua  entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.Considerata pertanto la necessità di introdurre, in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della suindicata legge delega n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità è stato emanato  il decreto legge n. 79 del 2021.

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Il decreto legge n. 79 del 2021 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito dalla legge n. 112/2021,  prevede  l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge. n. 69 del 1988 spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE, fino ad un livello ISEE pari a 50.000 euro.  L'emanazione del provvedimento si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della  legge 1 aprile 2021, n. 46  che ha disciplinato la Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.  La citata legge impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua  entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale,  superando l'attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico.

Considerata pertanto la necessità di introdurre, in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della suindicata legge delega n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità è stato emanato  il decreto legge n. 79 del 2021.

Il provvedimento si compone di 9 articoli.

Gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato a determinati requisiti (di cui all'articolo 1, comma 1, e alla relativa tabella di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri (di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata)  che si riferiscono al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3; la disciplina di cui al comma 2 si applica solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-bis.  Il citato comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4.

L'articolo 5 dispone, in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. In base alla circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021, il suddetto incremento trova applicazione anche per i nuclei familiari orfanili. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.L'onere finanziario derivante dagli incrementi in esame è valutato pari a 1.390 milioni di euro, per il 2021, da parte del presente articolo 5, il quale rinvia, per la relativa copertura, al successivo articolo 8.

L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf). L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) - dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE - che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.

L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento - nonché di relativo monitoraggio finanziario - dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. La novella di cui al comma 1 dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse (già stanziate in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020). Il comma 2, sulla base delle esigenze risultanti dal monitoraggio compiuto dall'INPS, riduce, nella misura di 300 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa in oggetto relativo ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ed incrementa nella medesima misura (per il 2021) il limite per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (sempre con causale COVID-19). Il comma 3 reca una norma specifica per il monitoraggio finanziario dell'INPS (relativo all'eventuale raggiungimento dei limiti in oggetto).

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l'articolo 8 utilizza per intero la dotazione per il 2021 - pari a 3.000 milioni di euro - del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

Ai sensi dell'articolo 9, il presente decreto n. 79 è entrato in vigore il 9 giugno 2021 (giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale). Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 22 luglio 2021
 
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