L'emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca. L'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive. Viste, comunque, le difficoltà operative che rendono, in taluni casi, impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della stessa, il Governo ha previsto, con i decreti-legge cosiddetti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", "Semplificazioni", "Agosto", "Ristori" e "Sostegni", tutti convertiti in legge dal Parlamento, specifiche misure di sostegno sociale, interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la promozione all'estero del settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari. In Europa, è stata prevista la possibilità che i lavoratori stagionali agricoli possano passare facilmente le frontiere, per svolgere le mansioni cui sono chiamati in un altro Paese, diverso da quello di residenza.
Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, il decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prevede:
Viene, poi, stabilito:
Durante l'esame presso il Senato è stato abrogato l'articolo 49 sul Fondo di garanzia delle PMI, per ragioni di coordinamento con il decreto-legge n. 23 del 2020, c.d. Decreto per la liquidità alle imprese, che, tra l'altro, dava la possibilità ad ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020. La misura è stata, infatti, introdotta nel citato decreto n. 23 del 2020, all'articolo 13, comma 11, dove si dispone che le misure relative al Fondo centrale di garanzia PMI si applicano, in quanto compatibili, anche alle garanzie disposte da ISMEA a favore delle imprese agricole. A tal fine, l'Istituto viene dotato di uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (adottato in base all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020), ha indicato - tra le altre - tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo ritenute essenziali, erano escluse dal blocco della produzione e degli scambi per la generalità delle attività industriali e commerciali in Italia (il suo allegato, contenente l'elenco delle attività consentite, è stato modificato dal DM 25 marzo 2020).
Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020 (emanato in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020).
E' quindi intervenuto il DPCM 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.
E' stato, poi, adottato il DPCM 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.
Si segnala che, ai sensi dei suddetti decreti, era (e rimane tuttora) consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari.
Si ricorda, inoltre, che i medesimi DPCM avevano previsto che l'elenco delle attività industriali e commerciali che restavano consentite, e che erano indicate - negli ultimi due casi - nell'allegato 3 agli stessi, potesse essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò è avvenuto, da ultimo - in relazione al DPCM 26 aprile 2020 - con il DM 4 maggio 2020.
Successivamente, è stato emanato il DPCM 3 novembre 2020, il quale ha sostituito il precedente DPCM 24 ottobre 2020, le cui disposizioni si sono applicate dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.
Il DPCM 3 novembre 2020 prevede misure differenziate a seconda dello scenario di gravità determinato dall'emergenza da COVID-19 che si presenta nelle singole regioni italiane (cosiddette aree gialle, con misure applicabili all'intero territorio nazionale, arancioni e rosse, caratterizzate le ultime due da misure più restrittive applicabili a singoli territori). In particolare, per quanto concerne la filiera agroalimentare - in relazione all'intero territorio nazionale - vigevano le seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle cosiddette aree gialle), indicate alle seguenti lettere dell'art. 1, comma 9:
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
L'art. 2 del suddetto DPCM prevede poi ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette aree arancioni). In particolare, con riferimento alla filiera agroalimentare, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali territori:
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
L'art. 3 del medesimo DPCM, infine, reca ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), e prevede, al comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare:
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Una prima classificazione delle regioni qualificabili quali "aree rosse" o "aree gialle" - al fine dell'applicazione del DPCM 3 novembre 2020 - è stata effettuata con l'adozione dell'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020. Sono poi intervenute - al medesimo fine - l'ordinanza 10 novembre 2020, l'ordinanza 13 novembre 2020 , l'ordinanza 20 novembre 2020, l'ordinanza 24 novembre 2020, l'ordinanza 27 novembre 2020 e un'ulteriore ordinanza 27 novembre 2020.
Successivamente, è stato emanato il DPCM 14 gennaio 2021, il quale ha attuato sia i citati decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, sia il decreto-legge n. 2 del 2021, applicandosi dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021.
Anche il DPCM 14 gennaio 2021 ha previsto misure differenziate, a seconda dello scenario di gravità determinato dall'emergenza da COVID-19 che si presenta nelle singole regioni italiane.
In particolare, per quanto concerne la filiera agroalimentare - in relazione all'intero territorio nazionale - vigevano le seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle cosiddette aree gialle), indicate alle seguenti lettere dell'art. 1, comma 10:
gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
L'art. 2 del medesimo DPCM 14 gennaio 2021 ha previsto poi ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette aree arancioni). In particolare, con riferimento alla filiera agroalimentare, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali territori:
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
L'art. 3 dello stesso DPCM, infine, ha recato ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), e prevede, al comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare:
b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
A seguito dell'emanazione del DPCM 14 gennaio 2021, sono state emanate le seguenti 4 ordinanze del Ministro della salute, datate 16 gennaio 2021: 1); 2); 3) e 4), che sono intervenute per modificare le precedenti classificazioni di gravità e rischio relative ad alcune aree del Paese. In seguito, sono state adottate 2 ordinanze il 22 gennaio 2021 (1 e 2) e l'ordinanza 23 gennaio 2021. Successivamente, sono intervenute le seguenti 2 ordinanze, datate 29 gennaio 2021: 1) e 2). Successivamente, sono state emanate l'ordinanza 9 febbraio 2021, l'ordinanza 12 febbraio 2021 e l'ordinanza 19 febbraio 2021.
Inoltre, in seguito all'emanazione del decreto-legge n. 15 del 2021, che ha aggiunto - ai fini della classificazione del rischio e delle conseguenti misure da applicare - le "zone bianche" (quelle con un livello di rischio più basso), alle già esistenti zone rosse, arancioni e gialle, sono state adottate le seguenti 5 ordinanze datate 27 febbraio 2021: 1), 2, 3), 4) e 5), quest'ultima riferita alla Regione Sardegna, la prima regione ad essere classificata quale "zona bianca".
Da ultimo, è stato adottato il DPCM 2 marzo 2021, il quale attua i citati decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 e n. 15 del 2021, applicandosi, in linea generale, dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Esso riprende quanto previsto dai precedenti DPCM, con la significativa novità della regolazione delle cosiddette zone bianche, previste all'art. 7. In base ad esso, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (che concernono le cosiddette zone gialle) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' ivi disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le misure anti contagio previste dal medesimo DPCM, nonche' dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. "Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive".
Sempre nell'ottica di differenziariare le diverse misure a seconda dello scenario di gravità che si presenta nelle diverse aree del Paese, per quanto concerne la filiera agroalimentare, si segnalano gli articoli 26, 27 e 29, comma 2 del suddetto DPCM, relativi alle cosiddette zone gialle.
L'art. 26 prevede che le attivita' commerciali al dettaglio si svolgano - nelle zone gialle - a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
L'art. 27, poi, prevede che le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Le citate attivita' restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
L'art. 29, comma 2, inoltre, ribadisce che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Per quanto concerne le cosiddette zone arancioni, si applicano le seguenti misure, più restrittive, riferite ai servizi di ristorazione.
L'art. 37, infatti, prevede che - in tali zone arancioni - siano sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Per quanto concerne, infine, le cosiddette zone rosse, si applicano le seguenti misure, ancora più restrittive, riferite alle attività commerciali e a quelle dei servizi di ristorazione.
L'art. 45 infatti prevede che - nelle zone rosse - siano sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
L'art. 46, poi, prevede che siano sospese - nelle medesime zone rosse - le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
In attuazione di quest'ultimo DPCM 2 marzo 2021, sono state adottate le seguenti 2 ordinanze del Ministro della salute, datate 5 marzo 2021: 1) e 2). Successivamente, sono state adottate 3 ordinanze il 12 marzo 2021 (1, 2 e 3) e l'ordinanza del 13 marzo 2021. In seguito, sono state adottate le seguenti 3 ordinanze il 19 marzo 2021:1) 2) e 3). Da ultimo, sono state emanate le seguenti 2 ordinanze datate 26 marzo 2021: 1) e 2).
A seguito dell'adozione del decreto-legge n. 44 del 2021, il quale ha prorogato dal 7 al 30 aprile 2021 l'applicabilità delle disposizioni del suddetto DPCM 2 marzo 2021, sono state adottate le seguenti 2 ordinanze del Ministro della salute, datate 2 aprile 2021: 1) e 2). Successivamente, sono state emanate 2 ordinanze datate 9 aprile 2021 (1 e 2) e 2 ordinanze in materia datate 16 aprile 2021 (1 e 2).
Inoltre, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 52 del 2021, che - in particolare - ha ulteriormente prorogato, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, l'applicabilità delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 (art. 1), e ha inoltre previsto una specifica disciplina per l'attività dei servizi di ristorazione nelle "zone gialle" (art. 4), sono state emanate 3 ordinanze del Ministro della salute in data 23 aprile 2021(1, 2 e 3); 2 ordinanze in data 30 aprile 2021 (1 e 2); 3 ordinanze in data 7 aprile 2021 (1, 2 e 3) e l'ordinanza 14 maggio 2021.
Da ultimo, dopo che è stato emanato il decreto-legge n. 65 del 2021, il quale, in particolare, all'art. 2, ha previsto che, dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020, n. 74), è stata adottata l'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, l'ordinanza del 28 maggio 2021, due ordinanze in data 4 giugno 2021 (1 e 2), l'ordinanza 11 giugno 2021, l'ordinanza 18 giugno 2021 e l'ordinanza del 25 giugno 2021.
La Commissione europea ha pubblicato nuove indicazioni pratiche su come attuare gli orientamenti relativi alla gestione delle frontiere per salvaguardare la circolazione delle merci nell'UE durante il periodo di emergenza sanitaria in atto.
Per garantire la continuità operativa delle catene di approvvigionamento a livello di UE, gli Stati membri sono stati chiamati a individuare come valichi di frontiera aventi natura di "corsia verde" tutti i pertinenti valichi di frontiera interni della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Tali valichi sono aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalle merci trasportate. L'attraversamento delle frontiere, compresi gli eventuali controlli e screening sanitari, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti.
Valichi di frontiera di tipo "corsia verde"
Ai valichi di frontiera di tipo "corsia verde" le procedure di controllo sono ridotte allo stretto necessario; viene richiesto di effettuare i controlli e gli screening senza che i conducenti debbano abbandonare il proprio veicolo.
Gli stessi conducenti di veicoli merci non sono tenuti presentare documenti diversi da quello di identità e dalla patente di guida e, se necessario, una lettera del datore di lavoro.
Nessun veicolo per il trasporto merci e nessun conducente dovrebbero subire discriminazioni, indipendentemente dall'origine e dalla destinazione, dalla nazionalità del conducente o dal paese di immatricolazione del veicolo.
Alla luce della situazione attuale, gli Stati membri sono stati invitati a sospendere temporaneamente tutte le restrizioni alla circolazione attualmente in vigore, come il divieto di circolazione nel fine settimana, i divieti notturni e quelli settoriali.
Cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'UE e con i paesi terzi
In seguito alla videoconferenza del 18 marzo tra i ministri dei Trasporti dell'UE, la Commissione ha istituito una rete di punti di contatto nazionali e una piattaforma per fornire informazioni sulle misure di trasporto nazionali adottate dagli Stati membri in risposta al coronavirus. I punti di contatto nazionali dovrebbero sostenere il funzionamento efficace dei valichi di frontiera di tipo "corsia verde". I paesi terzi limitrofi sono invitati a collaborare strettamente con questa rete per garantire il flusso delle merci in tutte le direzioni.
Applicazione delle norme ai lavoratori del settore dei trasporti
Allo scopo di garantire la continuità dei trasporti, la Commissione raccomanda agli Stati membri di intervenire per garantire la libera circolazione di tutti i lavoratori che partecipano al trasporto internazionale, indipendentemente dal modo di trasporto. In particolare auspica che vengano revocate norme quali restrizioni di viaggio e quarantena obbligatoria per i lavoratori del settore dei trasporti che non presentano sintomi.
Richiede, quindi, agli Stati membri di non imporre , ad esempio, ai lavoratori dei trasporti di avere con sé un certificato medico per dimostrare di essere in buona salute. Per garantire la sicurezza dei lavoratori del settore dei trasporti occorrono misure igieniche e operative rafforzate anche negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e in altri hub del trasporto terrestre.
La nota della Commissione contiene un elenco completo delle raccomandazioni per la protezione dei conducenti dal coronavirus (allegato 2).
I certificati di idoneità professionale riconosciuti a livello internazionale sono considerati sufficienti a dimostrare che un lavoratore è attivo nel settore dei trasporti internazionali. In mancanza di tali certificati (di cui non tutti i conducenti internazionali dispongono), viene considerata valevole una lettera firmata dal datore di lavoro (allegato 3).
Tutti questi principi dovrebbero applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che svolgano un ruolo essenziale per garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e in provenienza da altri paesi.
La Commissione europea ha pubblicato nuovi orientamenti per garantire la circolazione dei lavoratori transfrontalieri che operano in alcuni settori strategici come quello agroalimentare, aggiungendo che sono da considerare inclusi tra i lavoratori ai quali è consentito attraversare le frontiere per lavoro i lavoratori stagionali agricoli ai quali gli Stati membri, previa ricognizione delle necessità, dovranno garantire procedure di accesso ai propri Paesi.
Il 16 aprile 2020 ha avuto luogo l'informativa urgente del Governo sulle iniziative di competenza del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tale sede la Ministra ha affermato che esiste un problema di reperimento della manodopera agricola anche in ragione del fatto che molti lavoratori hanno fatto rientro, proprio a causa dell'emergenza sanitaria in atto, nei propri Paesi di origine. Occorre, quindi, predisporre un piano di azione emergenziale che preveda:
1) l'attuazione delle misure del piano triennale di prevenzione e contrasto al caporalato, con mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo e la realizzazione delle misure già finanziate dai Ministeri del Lavoro e dell'Interno per affrontare l'emergenza;
2) la realizzazione della piattaforma necessaria all'incontro domanda e offerta presente nel piano, da attivare anche in forma emergenziale;
3) l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio che regola i flussi 2020;
4) l'agevolazione dei rientri in Italia e proroghe dei permessi degli immigrati;
5) la lotta al caporalato anche mediante la regolarizzazione dei lavoratori irregolari;
6) la facilitazione delle assunzioni di lavoratori al momento inoccupati.
A fronte dell'emergenza Covid-19 è stato attivato un dialogo con la Commissione europea che ha portato a risultati concreti, riassumibili, tra gli altri, nel:
- posticipo di alcune scadenze;
- nell'anticipo de i pagamenti della PAC;
- nella possibilità di presentare modifiche ai progetti già presentati,
- nella autorizzazione a attivare i dovuti controlli in forma semplificata;
- nella possibilità di orientare diversamente le risorse già programmate.
Sugli ammassi privati, è stato inviato alla Commissione un documento predisposto e concordato con le regioni, per attivare l'ammasso privato per formaggi, burro, carni bovine, carni suine, carni ovi-caprine; si attende riscontro nei prossimi giorni per il latte;
Con il decreto legge c.d. Cura Italia è stato istituito, tra l'altro, un fondo di 100 milioni, per la copertura degli interessi sui finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese, nonché per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, compresa quella delle acque interne, che sarà reso operativo con la prossima emanazione del decreto attuativo.
Particolare attenzione è stata rivolta al settore del florovivaismo che vive momenti di grave difficoltà e che dovrebbe poter benefiare di una proposta specifica nel decreto "Cura Italia-bis".
Per garantire la necessaria liquidità alle aziende, il settore agricolo è entrato a pieno titolo nel c.d.decreto credito. Gli anticipi PAC porteranno, poi, un miliardo e 400 milioni di euro di liquidità a partire dal mese di giugno.
Sempre secondo quanto affermato dalla Ministra, uno dei temi critici che più è emerso durante la crisi epidemiologica in atto è la necessità di rafforzare l'autoapprovvigionamento nazionale di materie prime. Sono stati, a tal fine, firmati i decreti per rafforzare le filiere per un totale di 29 milioni di euro e mezzo.
Il Dicastero agricolo sta seguendo con attenzione ogni comparto in crisi, da quello della mozzarella di bufala a quello della filiera ovina e suinicola, dalla produzione lattiera al comparto vitivinicolo, per il quale si è chiesta l'attivazione della misura "distillazione in crisi", dal settore agrituristico al comparto zootecnico, passando per i prodotti di qualità, per i quali verranno attiviate le strategie necessarie per assicurarne un rilancio sui mercati.
Il fondo nazionale indigenti, finanziato per 50 milioni di euro con il "decreto Cura Italia", è un'opportunità economica perché consente, da un alto, di poter utilizzare prodotti che non hanno trovato collocazione sul mercato, e, dall'altro, di dare una risposta sociale alle tante persone che sono in difficoltà e che non hanno accesso al cibo. Il paniere è stato concordato con le istituzioni competenti, la filiera e gli enti caritativi ed ha tenuto conto dei comparti maggiormente in crisi di mercato.
La Ministra ha, quindi, ricordato, i controlli svolti dall'Ispettorato centrale repressione frodi sottolineando che i tassi di irregolarità registrati, sia per le attività ispettive, sia per le attività analitiche, sono risultati in linea con gli indici riscontrati prima dello stato emergenziale.
Riguardo al settore ippico, ha segnalato che è in atto uno sforzo per accelerare il pagamento dei premi ed è stato firmato il decreto per le anticipazioni pari al 40 per cento delle sovvenzioni del 2020.
Infine, la Ministra ha ricordato come la pandemia abbia colpito duramente anche i settori della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, oltre alle misure contenute nel decreto-legge "Cura Italia" è stato chiesto che la Commissione europea possa varare misure immediate per sostenere il settore.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020) prevede alcune disposizioni di interesse specifico del comparto agricolo e della pesca; altre risultano di interesse indiretto.
Quanto alle prime, si ricorda in primo luogo l'articolo 1-ter recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, il quale, in particolare, stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni; per l'anno 2019, entro novanta giorni.
Inoltre, l'articolo 13 ha esteso - in ragione dell'emergenza sanitaria in atto - l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), prevedendo, con il comma 11, che le misure transitorie introdotte si applichino, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Più in particolare, viene previsto fino al 31 dicembre 2020 che:
Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:
Si segnala, inoltre, l'art. 14-bis, il quale ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).
Di particolare interesse, poi, risulta l'articolo 18 che ha sospeso per alcuni operatori economici, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti tributari e contributivi relativi.
I beneficiari delle suddette sospensioni sono, tra gli altri, gli esercenti attività di impresa, arte e professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019.
In base alla circolare n.9/E dell'Agenzia delle entrate del 13 aprile 2020 è stato chiarito che il regime previsto dall'articolo in esame applicandosi senza distinzione ai soggetti esercenti attività di impresa si applica alle imprese agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato. Per quanto riguarda la modalità con la quale deve essere calcolata la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, possono essere utilizzati i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi , come risultante dai registri IVA.
L'articolo 15 estende ad ulteriori settori, tra i quali quello della sicurezza alimentare, l'obbligo di notifica al Governo - cd. golden power - in caso di acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
L'articolo 41, ai commi 4-bis e 4-ter, ha inoltre previsto disposizioni in materia di sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura. In particolare, il comma 4-bis prevede che ISMEA possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che: intendano ristrutturare i mutui in essere; abbiano necessità di coprire le spese di gestione; intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'articolo 20-ter, del decreto-legge 21/2022, ha eliminato la disposizione (art.41, comma 4-bis) riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni. Si dispone, conseguentemente, la chiusura delle contabilità speciali n. 6253 e 6254
Altre disposizioni di interesse del comparto agricolo e della pesca possono rinvenirsi:
Il decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), prevede numerose disposizioni a favore del comparto agricolo e della pesca, alcune di carattere diretto, altre di carattere trasversale.
Quanto alle prime, si fa presente che:
- si assegnano all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (art. 31, comma 3);
- si incrementa, inoltre, di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019, con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis).
- l'art. 222, che reca " Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera. Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», nel testo approvato si prevedono i seguenti interventi:
- l'art. 222-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.
- l'art. 223 stanzia 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve per una percentuale non inferiore al 15 per cento del valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 22 luglio 2020, recante "Stanziamento di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica" (modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2021). Inoltre, è stato adottato il decreto ministeriale 26 novembre 2020 e, in attuazione di quest'ultimo decreto, il decreto ministeriale 22 giugno 2021.
- viene previsto che la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate, salvo per quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.
Tale disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, non prima dell'emanazione del decreto chiamato ad individuare le aree vitate per le quali è ammessa la resa fino a 40 tonnellate (art. 224, comma 3);
- è previsto l'aumento, da tre mesi a sei mesi, del termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo (art. 224, comma 4);
- si prevede, in relazione all'obbligo di monitoraggio della produzione di latte bovino e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino (art. 224, comma 5). In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati il decreto ministeriale 6 agosto 2021 per il settore del latte bovino e il decreto ministeriale 26 agosto 2021 per il settore del latte ovi-caprino;
- è stata inoltre prevista la proroga dei termini di validità degli attestati di funzionalità delle macchine agricole e dei certificati di abiltazione per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari. Nello specifico, si dispone - con una modifica dell'art. 78, comma 4-octies del decreto-legge n. 18 del 2020 - che tali attestati in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, siano prorogati "di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" (art. 224, comma 5-bis). Successivamente, l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021), ha previsto che anche gli attestati di funzionalità delle macchine agricole e gli attestati per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo (oltre che quelli in scadenza nel 2020), siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L'art. 224-bis ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Gli allevatori che intendono aderire dovranno sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente.
L'art. 224-ter ha istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In attuazione del medesimo art. 224-ter, comma 1, è stato adottato il decreto dipartimentale n. 288989 del 23 giugno 2021, recante "Costituzione del comitato della sostenibilità vitivinicola"; in attuazione del comma 6 dello stesso articolo è stato emanato il decreto ministeriale 16 settembre 2021, recante "Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola".
E' prevista, poi, l'erogazione, attraverso Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale deve essere restituito il capitale in rate annuali di pari importo. La disposizione fa riferimento al fatto che i contributi di bonifica siano stati sospesi ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge Cura-Italia e che i mutui non possono essere utilizzati per assunzioni di personale, anche in caso di carenza di organico (art. 225, commi 1-6). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 10 marzo 2021, recante "Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonche' per effetto della difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità".
E' stata inoltre introdotta una disciplina per l'utilizzo di risorse finanziarie da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui. Viene consentito, in particolare, l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 225, commi 6-bis-6-quater).
Vengono, poi, destinati 250 milioni di euro per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Nello specifico, l'art. 226, al comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del provvedimento in esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 venga destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020. Il comma 2 del medesimo art. 226 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Ulteriori disposizioni d'interesse per il comparto agricolo sono, poi, contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, quali:
Il decreto-legge n.76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, ha previsto talune misure a favore del comparto agricolo.
In particolare, l'articolo 43 contiene talune disposizioni volte a semplificare alcuni procedimenti amministrativi.
Ai commi 1 e 2, prevede, infatti, che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono state definite dal decreto ministeriale 1° marzo 2021.
Al comma 3 apporta talune modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche e modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad adempiere.
Al comma 4 interviene sul testo unico del vino, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita.
Al comma 4-bis dispone che, in caso di coltivazione con metodo biologico delle culture arboree su terreni di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso riscontrato dall'organismo di controllo e attribuibile alla contaminazione da suolo non dà luogo ad irrogazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.
Al comma 5 dispone in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica, inserendo una deroga all'applicabilità delle stesse.
Al comma 6 interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l'ICQRF per l'espletamento delle analisi a campione sui prodotti.
Al comma 7 viene introdotta la comunicazione individuale, al posto dell'attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell'INPS, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.
Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati inoltre aggiunti i seguenti commi:
- i commi 7-bis e 7-ter in base ai quali è data la facoltà di evidenziare il luogo di produzione per i prodotti agricoli e alimentari somministrati nell'ambito dell'attività agrituristica e di somministrazione commerciale di cibi e bevande;
- il comma 7-quater, in base al quale è consentito derogare alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci che devono essere riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" o altri sistemi di certificazione volontari conformi agli standard internazionali di sostenibilità. È fatto, comunque, divieto di deroga ai requisiti previsti dall'art. 31, par. 3, del regolamento (CE) n.1107/2009.
L'articolo 43-bis prevede che il Ministero della salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, provenienti dai Paesi dell'Unione europea ovvero da Paesi terzi.
L'articolo 43-ter novella la disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
In particolare, in materia di determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni, ha anticipato dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno la data d'inizio del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli. Il termine di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.
Relativamente alle specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione, elimina il divieto attualmente previsto in base al quale la menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. Resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "superiore" alla menzione "novello".
Per quanto riguarda i requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG, elimina la possibilità di concessione del riconoscimento della DOCG anche a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC.
Innalza il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio dall'attuale 51 per cento al 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66 per cento (in luogo del 51 per cento attualmente previsto) della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Introduce, quindi, l'ulteriore requisito - non previsto a legislazione vigente- in base al quale tali vigneti devono essere stati negli ultimi cinque anni certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC. Espunge, poi, la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG, anche le sue zone caratteristiche o tipologie sono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
In relazione ai Consorzi di tutela, prevede che sia una facoltà e non un obbligo l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, della qualifica di agente di pubblica sicurezza; eliminando, al contempo, l'attuale previsione che autorizza il consorzio ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni necessarie per le attività relative alle denominazioni di competenza. È abrogata la vigente disciplina riguardante le indicazioni obbligatorie da apporre sui sistemi di chiusura dei contenitori.
Per quanto attiene ai controlli e alla vigilanza sui vini a DO o IG, l'obbligo di accreditamento è esteso a tutti gli organismi di controllo, a differenza di oggi dove è previsto solo per quelli privati. Gli organismi di controllo aventi natura pubblica dovranno adeguarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, mentre il termine attualmente previsto è fissato al 31 dicembre 2017.
L'articolo 43-quater, inoltre, modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere a tal fine oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, allo stato previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno. In attuazione di questo articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 20 aprile 2021, recante "Misure in favore dell'autoimprenditorialita' giovanile in agricoltura".
Si segnala, infine, l'articolo 63, che ha previsto un Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque. In particolare, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, elabori entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (avvenuta il 17 luglio 2020) un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del MIPAAF e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto-legge Agosto, composto inizialmente da 115 articoli, finalizzati al sostegno e al rilancio dell'economia italiana nel periodo di emergenza da Covid-19.
Il 6 ottobre 2020 il testo del decreto è stato approvato, con modificazioni, dal Senato, ed è quindi passato all'esame della Camera dei deputati, che lo ha approvato, definitivamente, il 12 ottobre 2020. E' stata quindi promulgata la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
Entrando nel dettaglio di tale decreto, per quanto concerne la materia agricola, ed in particolare, la filiera agroalimentare, si segnala l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del Fondo per la filiera della ristorazione, dotato originariamente di 600 milioni di euro per l'anno 2020 (l'art. 31-decies del decreto-legge n. 137 del 2020 ha rideterminato le risorse del predetto fondo in 250 milioni di euro per il 2020 e in 200 milioni di euro per il 2021): ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalita' di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020).
Durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stata anche introdotta l'estensione, al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'indennità per il personale dell'ICQRF previsto, nella misura di complessivi 2 milioni di euro per il 2020, dall'art. 78, comma 3-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 58, commi 8-bis e 8-ter). Si è, inoltre, soppresso il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (art. 58, comma 8-quater).
Dal Senato sono stati, inoltre, introdotti i seguenti articoli aggiuntivi al testo iniziale:
l'estensione ai marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca l'applicazione del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 10-bis);
Di interesse per il settore agricolo risultano anche:
Per un approfondimento sull'intero provvedimento, si rinvia ai seguenti dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, relativi, rispettivamente, agli articoli 1-57-quater e 58-115.
Per un approfondimento su tale provvedimento, si rimanda ai relativi dossier dei Servizi studi di Camera e Senato: Vol. 1 - artt. 1-17-bis e Vol. II - artt. 18-35.
In seguito, l'art. 2 del decreto-legge n.172 del 2020, cosiddetto Natale (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2021) ha previsto un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione.
Nello specifico, tale articolo introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (ossia al 19 dicembre 2020):
- abbiano la partita IVA attiva;
- ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.
Tale allegato, di seguito riportato, si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione.
La finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal medesimo decreto-legge n. 172 del 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» (in particolare dall'art. 1, che ha introdotto misure per le festività natalizie 2020 e di inizio anno nuovo). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 (comma 1). Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.
In base al comma 2 del medesimo art. 2 il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro.
Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo sia pari al contributo già erogato ai sensi del predetto articolo 25 mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.
Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 25, commi da 7 a 14.
Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
Il comma 7 reca le relative disposizioni finanziarie.
Nel corso della pandemia, anche un provvedimento legislativo ricorrente ogni anno - come il cosiddetto decreto-legge proroga termini - è stato condizionato nei suoi contenuti dall'emergenza sanitaria in atto.
E' stato quindi adottato il decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021).
Per quanto concerne il settore agricolo, si segnala l'articolo 10, il quale ha previsto le seguenti 6 disposizioni di proroga o sospensione di termini:
a) la prima proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (comma 1);
b) la seconda proroga, al 31 dicembre 2021, taluni contratti a tempo determinato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia – EIPLI (commi 2 e 3);
c) la terza proroga al 31 dicembre 2021 l'esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi comunitari con importi inferiori a 25 mila euro (comma 4);
d) la quarta proroga fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore bieticolo-saccarifero derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103 (comma 5);
e) la quinta sospende, per gli agricoltori beneficiari dell'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, derivante dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021 (comma 6);
f) la sesta prevede che anche gli attestati di funzionalità delle macchine agricole e gli attestati per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo, siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ciò avviene per mezzo di una novella all'art. 78, comma 4-octies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) (comma 6-bis).
In seguito, è stato pubblicato il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Per quanto concerne la filiera agricola, si segnala l'articolo 1, il quale riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (la cui attività, in particolare, risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, o che che abbiano attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto).
L'articolo 8, comma 8, poi, prevede che il trattamento di Cassa Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui alla presente disposizione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.
L'articolo 19, inoltre, estende al mese di gennaio 2021 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, già previsto dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 per il mese di dicembre 2020, che svolgono le attività indicate dall'allegato 3 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 (e già previsto, altresì, per il mese di novembre 2020, dall'art. 16 del medesimo decreto-legge).
L'articolo 30-quinquies riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in commento.
L'articolo 39, comma 1, incrementa di 150 milioni di euro, per il 2021, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 128 e 129 della legge n. 178 del 2020), portando le risorse complessive di tale fondo a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. In attuazione del predetto decreto ministeriale, è stato adottato il decreto direttoriale 30 settembre 2021. Inoltre, con decreto ministeriale 8 novembre 2021, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il 2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti. Da ultimo, è stato emanato il decreto ministeriale 23 novembre 2021, recante "Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", che ha destinato 30 milioni di euro degli stanziamenti per il 2021 del predetto Fondo alla filiera olivicola-olearia.
L'articolo 39, commi 1-bis e 1-ter contengono disposizioni inerenti:
- i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura), sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall'assenza di elementi inquinanti o nocivi e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti (comma 1-bis);
- la proroga di termini in materia di imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1-ter).
L'articolo 39-bis prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. "Conto termico 2.0" (di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.
L'articolo 39-ter, al comma 1, consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 (di 0,5 milioni di euro per il 2021) che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola). Il comma 2 prevede, in particolare, che rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col deceto ministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
Successivamentre, è stato pubblicato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
Per quanto concerne le disposizioni di interesse agricolo, si segnala quanto segue.
L'articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: a) presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021); b) non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.
I commi da 5 a 15, riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.
I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del "decreto sostegni" al contributo in oggetto mentre il comma 27 specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77. Il comma 30 è stato soppresso, in prima lettura, dalla Camera e le sue disposizioni sono state in parte riprese nei successivi commi.
Il comma 30-bis riconosce in favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR (approvato con DPR n. 917 del 1986), nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il comma 30-ter specifica che ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 dell'articolo in commento. Il comma 30-quater, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, e rinvia per la copertura finanziaria all'articolo 77.
L'articolo 1-ter prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
L'articolo 13, comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto, di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
L'articolo 14, comma 4-bis proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni edificabili e con destinazione agricola e la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 1122-1123 della legge n. 178 del 2020).
L'articolo 18-bis dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano - fino al 31 dicembre 2021 - assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello speciale regime Iva per l'agricoltura.
L'articolo 31, commi 6-8 modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal decreto c.d. rilancio, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Tech e Biomedical". Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 250 milioni di euro sia destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech".
L'articolo 68 reca una serie di misure in materia agricola e della pesca:
- innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2);
- dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - istituito dall'art. 1, commi 128 e 129 della legge n. 178 del 2020 e incrementato dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 - per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini (comma 2-bis);
- estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3);
- istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). In attuazione di questa disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 1° luglio 2021, recante "Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero";
- estende alle donne – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9);
- prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12);
- interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, modificando l'art. 10-ter del decreto-legge n. 27 del 2019 (commi 13 e 14): in particolare si prevede l'autorizzazione alla corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. In attuazione del predetto art. 10-ter, così come modificato dalla disposizione in commento, sono stati adottati il decreto ministeriale 24 giugno 2021 e il decreto ministeriale 25 marzo 2022;
- modifica la disciplina relativa al Fondo nazionale agrumicolo (di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 207 del 2017), per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15);
- dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, di cui all'art. 1, comma 522, della legge n.160 del 2019 (comma 15-bis);
- estende al 2021 l'operatività del suddetto Fondo nazionale agrumicolo (di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 207 del 2017), prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità (comma 15-quater);
- estende fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (comma 15-septies).
L'articolo 68-bis incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.
L'articolo 68-ter dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.
L'articolo 68-quater riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale. Il predetto contributo è pari a 0,23 euro per litro di birra complessivamente preso in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "Criteri e modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali", il Decreto direttoriale 12 gennaio 2022 – Contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali. Modalità di presentazione delle istanze e il Decreto direttoriale 24 giugno 2022 - Birrifici artigianali. Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.
L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.
L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 milioni di euro per il 2021. Si modifica, poi, integrando il comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 27 del 2019, la disciplina inerente le misure di sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario site in alcuni comuni della Provincia di Pisa (Calci, Vicopisano e Butti) che hanno subito danni a causa degli incendi verificatisi nel 2018, disponendo, che la Regione Toscana possa destinare eventuali economie di spesa agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN).
In materia agricola, da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha introdotto un'ulteriore eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. Si prevede, infatti, che il divieto di accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 - previsto dal comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012, cui vengono aggiunti i commi 1-quater-1-sexies - non si applichi agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio verticale dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L'accesso agli incentivi per i predetti impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle suddette condizioni, cessano i benefìci fruiti (art. 31, comma 5).
L'articolo 35-bis disciplina gli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale.
Il medesimo provvedimento ha previsto che le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, siano esenti dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico. Si prevede, inoltre, che nei boschi e nelle foreste non sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Si dispone, infine, che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano forestale di indirizzo territoriale e dai Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. Si includono inoltre tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. Si modifica infine la procedura per l'adozione del decreto ministeriale con cui sono disciplinate le modalità di attribuzione del contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano (di cui all'art.1 della legge n. 959 del 1953) (art. 36).
L'articolo 37-bis novella la disciplina dei fertilizzanti (recata dal d.lgs. 75/2010) al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti "correttivi", il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.
L'articolo 56-ter introduce alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità.
La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019). I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono: i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari (lettera a)).
La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP) (lettera b)).
L'articolo 63-bis introduce i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'articolo 3 della legge n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi).
Il nuovo comma 8-bis consente l'autorizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con la legge n. 431/1985 (di conversione del D.L 312/1985), poi abrogata, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
Il nuovo comma 8-ter prevede che i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione di tali terreni, i quali sono sottoposti al vincolo paesaggistico in base all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).
Il nuovo comma 8-quater prevede che i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.
E' stato successivamente emanato il decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n 233 del 2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Anche questo provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo.
L'art. 10 prevede che, per l'attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, sia istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». Agli oneri di cui sopra, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, per l'anno 2021.
Si ricorda, in particolare, che ai sensi del suddetto art. 9, comma 1, del dl 77/2021, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
L'art. 16, comma 1, novella l'articolo 154, comma 3 del codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che, nella determinazione dei canoni, si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga"; si introduce poi il nuovo comma 3-bis all'art. 154, al fine di prevedere che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.
L'art. 16-bis proroga di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa. Ciò al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).
L'art. 45, poi, sostituisce il comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, prevedendosi che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori siano autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.
L'articolo 50, comma 4, infine, prevede l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.
L'art. 41-quater del D.L. 69/2013 prevedeva l'adozione (da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) di un decreto "contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti". Lo stesso articolo prevedeva altresì l'emanazione di un decreto "per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione". Tali decreti non sono mai stati emanati.
E' stato successivamente emanato il decreto-legge n. 4 del 2022, " Recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico ", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Anche questo provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo.
Articolo 2 che istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (identificate per quanto riguarda il settore agricolo dai seguenti codici ATECO : 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante; 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici).
Articolo 7, il cui comma 1 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell'allegato I, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO delle attività economiche (redatta dall'ISTAT); tra le quali fa parte anche la ristorazione. (Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5); - Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0); - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29); - Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30); - Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1).
Articolo 9-bis che prevede misure a favore degli impianti ippici disponendo, al comma 1, l'incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (lasciando invariata la dotazione dello stesso Fondo prevista per l'anno 2023);
Articolo 10-ter che reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo.
Articolo 19-bis che prevede misure volte a potenziare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, incrementando, in particolare, di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale (con un onere pari a 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023).
Articolo 26 che prevede misure a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo. In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, ed il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'istituzione dei suddetti Fondi è finalizzata a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Con riferimento al settore vitivinicolo, attraverso una novella all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238 si inserisce il comma 5-bis che prevede che per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento), sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare. L'articolo 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 9/2022 (L. n. 29/2022) riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana. Con decreto ministeriale 29 aprile 2022 è stato ripartito il «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza». Con decreto ministeriale 28 luglio 2022 sono state ripartite le risorse del Fondo di parte corrente pari a 25 milioni di euro.
Articolo 26-bis che attribuisce alle regioni attività di promozione del turismo lattiero caseario.
Articolo 26-ter che prevede misure per evitare lo spreco alimentare statuendo che, al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare - nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - le operazioni di congelamento delle carni fresche siano effettuate senza indebiti ritardi, ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Articolo 26-quater che introduce misure a sostegno del settore avicolo prevedendo un rifinanziamento di misure in supporto di tale settore, a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022. In particolare, si stabilisce, una modifica all'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementando di 10 milioni di euro lo stanziamento destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.
Articolo 26-quinquies che interviene in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus. Esso prevede di modificare il termine entro il quale è stata prevista l'adozione dell'apposito DM al quale spetta la definizione delle modalità di contenimento della diffusione del Coreabus undatus, insetto nocivo che danneggia il sughero. Per effetto della modifica proposta il predetto DM deve essere quindi adottato entro dodici mesi (non già, come attualmente previsto, entro novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.
Articolo 27 che, al comma 1 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. In particolare, il comma 1, lett. a), n. 1-3 dell'articolo 27 in esame modifica i commi 1 e 2 e sostituisce il comma 3 dell'articolo 54 del D.L. n. 34/2020. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa.
E' stato emanato il decreto legge n. 228 del 2021 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 Anche questo provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo, tra cui:
nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricoleimmatricolate in diversi periodi al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali (articolo 11, comma 5-ter);
modifiche inerenti la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini. In estrema sintesi le modifiche riguardano: l'individuazione dei soggetti che sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, le quantità del singolo prodotto, la data di registrazione delle operazioni di carico e scarico, la proroga della data di emanazione dei decreti attuativi e, infine, le sanzioni a carico dei soggetti obbligati in caso di inadempimento alle disposizioni previste (articolo 18);
la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa (articolo 18-ter).
E' stato emanato il decreto-legge 21/2022 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022. Anche questo provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo, tra cui:
l'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime. L'articolo è stato successivamente modificato dal Senato con l'introduzione dei commi dal 3-bis al 3-quater. Il comma 3-bis, per le finalità di cui al comma 1 (cioè per sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria), ha introdotto una nuova disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, che si aggiunge a quella già in vigore (articolo 8-quinquies del D.L. n. 5/2009), che viene espressamente mantenuta ferma. Il comma 3-ter detta norme transitorie, relative all'ipotesi in cui i produttori, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, abbiano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Essi possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, sulla base della nuova disciplina introdotta, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla stessa data. Il comma 3-quater prevede che l'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini;
l'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, prevede disposizioni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA;
l'articolo 19-ter, introdotto dal Senato - attraverso alcune novelle – introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui: l'estensione della definizione di "deperibili" a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e, infine, la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea;
l'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura;
l'articolo 20-bis, inserito dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo;
l'articolo 20-ter, inserito dal Senato, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni. Si dispone, conseguentemente, la chiusura delle contabilità speciali n. 6253 e 6254;
l'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
E' stato emanato il decreto legge n. 17 del 2022 recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 Anche questo provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo, tra cui:
L'articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra inaree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
L'articolo è stato in più punti modificato ed integrato nel corso dell'esame in sede referente.
Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni.
La nuova formulazione della lett. b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all'articolo 65).
Contestualmente, la lett. b) dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1-septies dell'articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.
Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'attività pastorale, la nuova lettera a) dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
L'articolo 11-bis, inserito in sede referente, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
L'articolo 12-bis, inserito in sede referente, propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal D.M. 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dal Codice dell'ambiente (art. 184-bis), e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.
Con riferimento al settore agricolo, il provvedimento interviene nelle seguenti materie:
L'articolo 20, comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 106 del TUB - d.lgs. n. 385/1993), e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede: quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia); e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui all'articolo in esame;
l'articolo 20, comma 2-bis interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni. A tal riguardo, si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza relativamente alla previsione legislativa (l'articolo 4-bis della L. n. 203/1982 - Norme sui contratti agrari), la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedente mente condotto in locazione.
L'articolo 53 – attraverso una novella - autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.