provvedimento 6 maggio 2021
Studi - Trasporti D.L. 45/2021 - cd. Decreto Trasporti - Venezia

Il decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, consta di 4 articoli.

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L'articolo 1, del decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, che presenta una modifica di carattere formale approvata dal Senato, prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.

 

L'articolo 2, come modificato al Senato, proroga - dal 31 marzo 2021 al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Il testo originario del decreto-legge prevedeva una proroga al 30 giugno 2021.

L'articolo 3, che presenta una modifica formale introdotta al Senato, prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.

In particolare, l'articolo in esame, al comma 1, prevede che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

 

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della sua pubblicazione ossia il 1° aprile 2021.

 

ultimo aggiornamento: 7 maggio 2021
 
temi di Edilizia, infrastrutture e trasporti