E' stata pubblicata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". La legge era stata confermata dagli elettori nel referendum popolare tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.
E' all'esame dell'Assemblea della Camera il testo di modifica costituzionale (A.C. 1585-B cost.). già approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione nel medesimo testo che - modificando l'articolo 58, primo comma, della Costituzione - abbassa da 25 a 18 anni l'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.
Sono inoltre in corso di esame parlamentare diversi progetti di legge di modifica costituzionale: in particolare, sono in corso di esame presso la I Commissione della Camera gli emendamenti presentati alla proposta di legge costituzionale che modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (A.C. 2238).
E' altresì in discussione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato un progetto di modifica costituzionale - già approvato dalla Camera - che, integrando l'articolo 71 della Costituzione, introduce una particolare forma di iniziativa legislativa popolare "rinforzata" che può essere confermata attraverso il referendum popolare (A.C. 1173). E' anche oggetto di modifica l'articolo 75 della Costituzione, sul referendum abrogativo, con particolare riguardo al quorum richiesto per la sua approvazione. E' inoltre all'esame del Senato una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che abroga il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e una proposta di legge che dispone la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clasuola di supremazia statale (A.S. 1825).
Il 6 ottobre 2020 la I Commissione della Camera ha concluso l'esame in seconda lettura del disegno di legge costituzionale A.C. 1511-B in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica, già approvato in prima lettura, nel medesimo testo, dalla Camera dei deputati e dal Senato. Il progetto di riforma costituzionale, che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello già previsto per la Camera dei deputati.
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge costituzionale n. 1 del 2020 che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.
Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.
Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazione della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.
L'art. 4 della legge costituzionale dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".
Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è svolto - con esito favorevole - il referendum costituzionale sul testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. I risultati del referendum sono pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: 69,64 % favorevoli e 30,34% contrari.
Il 26 novembre 2020 è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 225) che ridefinisce i collegi elettorali di Camera e Senato, adottato in attuazione della delega recata dalla legge n. 51 del 2019. Il parere parlamentare dovrà essere espresso entro 15 giorni da tale data ai sensi dell'articolo 3 della legge, quindi entro l'11 dicembre 2020.
Le infografiche che seguono evidenziano la variazione del numero dei deputati e dei senatori rispetto all'attuale attribuizione dei seggi a livello complessivo e per circoscrizione elettorale.
La proposta di legge costituzionale (A.C. 2238 Fornaro), presentata a seguito dell'approvazione parlamentare del testo di modifica costituzionale che riduce il numero dei deputati e dei senatori rispettivamente a 400 e 200, modifica in primo luogo il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione che, nella vigente formulazione, stabilisce che il Senato è eletto "a base regionale" – fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero – prevedendo che sia eletto "su base circoscrizionale".
Finalità della proposta è quella di rimettere alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori al fine di assicurare la massima rappresentatività dei territori.
La proposta di legge modifica altresì il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, riducendo da tre a due il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, riducendo così di un terzo il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei parlamentari. Rimane invariata la disposizione che assegna alla Valle d'Aosta un solo delegato, così come il vincolo di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
L'entrata in vigore delle modifiche disposte dalla proposta di legge è condizionata all'entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari; nel caso in cui la conclusione dell'iter ex art. 138 Cost. della proposta di legge sia successiva, questa entrerebbe in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a seguito della promulgazione.
Inoltre, viene stabilito che la disposizione di riduzione del numero dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica si applica a decorrere della prima legislatura per la quale si applica la legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari.
Sulla proposta di legge costituzionale A.C. 2238 la I Commissione ha svolto audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame in sede referente (le memorie depositate sono disponibili a questo link).
La Camera ha approvato in prima deliberazione - al termine della discussione svolta in Assemblea dal 16 gennaio al 21 febbraio 2019 - la proposta di legge di legge costituzionale (A.S. 1089) che modifica l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare, introducendo una procedura ‘rinforzata' che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria.
Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione
Il testo approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato:
In particolare, il progetto di legge costituzionale introduce per l'iniziativa legislativa popolare una procedura ‘rinforzata', ossia tale da concludersi - al verificarsi di alcune condizioni - con lo svolgimento di una consultazione referendaria.
Questo, qualora l'iniziativa legislativa popolare sia sorretta da un numero di sottoscrizioni di almeno 500.000 elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione.
Nel caso in cui il Parlamento:
- approva il progetto di legge popolare, nel medesimo testo o con modifiche solo formali, entro diciotto mesi dalla sua presentazione non ha luogo la consultazione referendaria;
- modifica sostanzialmente quel progetto di legge, ed allora sono i "promotori" dell'iniziativa legislativa popolare a ‘disporre' dell'ulteriore procedimento o accettando la deliberazione parlamentare modificativa o di contro chiedendo l'attivazione del referendum. In questo secondo caso, il referendum ha ad oggetto esclusivamente l'approvazione di quel progetto d'iniziativa popolare ed il testo è sottoposto a promulgazione se ottiene il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Nel caso di responso referendario di reiezione del progetto popolare - o di non raggiungimento del quorum - il disegno di legge approntato dal Parlamento è sottoposto a promulgazione.
E' al contempo oggetto di modifica il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione su referendum abrogativo, nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, per l'approvazione (a maggioranza dei voti validamente espressi) della proposta soggetta a referendum abrogativo.
Il testo modifica il quorum di validità della consultazione referendaria richiedendo – in corrispondenza con quanto disposto con le modifiche all'art. 71 della Costituzione – il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
E' infine integrata la legge costituzionale n. 1 del 1953, con l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza su un giudizio - di nuova previsione - di ammissibilità sul referendum previsto dalle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 71 della Costituzione ossia il referendum approvativo di progetto di legge d'iniziativa popolare sottoscritto da almeno 500.000 elettori.
E' al contempo prevista l'attribuzione alla Corte costituzionale di un vaglio (antecedente l'eventuale "rinunzia dei promotori") della proposta approvata dalle Camere di conformità con il novello articolo 71, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce le condizioni di ammissibilità del referendum approvativo, a partire dal rispetto della previsioni della Carta Costituzionale.
Il testo approvato dalla I Commissione in sede referente alla Camera
Il testo approvato dalla I Commissione - poi oggetto di modificazioni ed integrazioni da parte dell'Assemblea - prevedeva che quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata da almeno 500.000 elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione.
Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale.
Non è, inoltre, ammesso se la proposta è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto (il medesimo quorum viene esteso anche al referendum abrogativo di cui all'art. 75 Cost.).
Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi.
In tal caso "l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti".
Sull'ammissibilità del referendum giudica la Corte costituzionale. La Corte si esprime prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno 200.000 firme.
Il provvedimento demanda ad una legge di attuazione, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere ("legge rinforzata"), l'attuazione della nuova disciplina costituzionale, incluse le questioni relative all'ipotesi di concorso di più proposte di legge popolare, alle modalità di verifica delle coperture finanziarie previste anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, alle modalità di verifica sull'ammissibilità del referendum da parte della Corte costituzionale, nonché alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.
I princìpi della proposta di legge erano stati tratteggiati nel corso dell'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Fraccaro, sulle linee programmatiche, svolta nella seduta del 12 luglio 2018 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali della Camera e del Senato.
Per approfondire, si rinvia al dossier predisposto per l'esame dell'Assemblea della Camera.
Nel corso della discussione in Assemblea sono stati approvati alcuni emendamenti presentati dalla Commissione che modificano alcune previsioni, con la finalità, evidenziata dalla relatrice nel corso dell'iter parlamentare, di tenere conto del dibattito svolto nel corso dell'esame in sede referente e delle audizioni svolte.
La proposta di legge costituzionale A.C. 716 Meloni ed altri reca una serie di modifiche alla parte II della Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ridefinendo il ruolo del Capo dello Stato, cui viene attribuita la direzione della politica generale del Governo, di cui è responsabile. La proposta di legge introduce inoltre l'istituto della sfiducia costruttiva, prevedendo che la mozione di sfiducia debba indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.
Sono all'esame della camera le proposte di legge cost. A.C. 2244 Forciniti e A.C. 2335 Giorgetti, volte a stabilire che per l'approvazione delle leggi elettorali per la Camera e per il Senato sia richiesto un quorum qualificato, pari alla maggioranza assoluta per la proposta A.C. 2335 e alla maggioranza dei due terzi per la proposta C. 2244.
La proposta di legge cost. A.C. 2244 Forciniti integra l'articolo 72 della Costituzione che disciplina la procedura di esame parlamentare dei disegni di legge, nell'ambito della sezione II del Titolo I della parte seconda della Costituzione. La proposta di legge cost. A.C. 2335 Giorgetti inserisce invece un nuovo articolo 59-bis, nella sezione I del Titolo I della parte seconda della Costituzione, che segue alle previsioni costituzionali che riguardano la modalità di elezione della Camera (art. 56), del Senato (art. 57-59). Finalità della modifica costituzionale proposta è quella, posta in evidenza nelle relazioni illustrative, di consentire l'effettiva e ampia convergenza sulle regole della competizione elettorale, evitando che si proceda alla modifica della disciplina elettorale in prossimità delle scadenze elettorali.
La proposta di legge cost. A.C. 2335 Giorgetti aggiunge inoltre che le leggi per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato devono essere votate dalle Camere "a scrutinio palese".
La pdl A.C. 2335 prevede inoltre che le modifiche alla legge elettorale trovino applicazione a partire dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data dell'approvazione. Nella relazione illustrativa si evidenzia come il principale scopo dell'intervento di modifica costituzionale risieda nell'esigenza di evitare di procedere con eccessiva frequenza, e spesso a ridosso delle tornate elettorali, alla modifica delle leggi elettorali.
Si è concluso l'esame da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato della proposta di legge A.S. 1124, di iniziativa parlamentare, che abroga l'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La Commissione ha approvato un emendamento volto ad abolire effettivamente il CNEL e non soltanto a abrogare l'articolo 99 della Costituzione. Tale organo dunque verrebbe così oltre che privato del suo fondamento costituzionale, come previsto del progetto di legge iniziale, ma anche soppresso dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale.
Nella seduta del 17 luglio 2019 l'Assemblea del Senato ha avviato l'esame del provvedimento.
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare volte ad inserire la tutela dell'ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione.
I tre progetti di legge costituzionale intervengono sull'articolo 9 della Costituzione.
L'A.S. 83 è volto a riconoscere la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità e a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
L'A.S. 212 prevede un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 9 della Costituzione, al fine di sancire il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, disponendo che la Repubblica promuova e garantisca loro la vita, la salute ed un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche. La norma prevede inoltre che, così come per la materia ambientale, la competenza in tal senso sia attribuita esclusivamente allo Stato, integrando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
L'A.S. 1203 modifica l'articolo 9 della Costituzione aggiungendo un terzo comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». In tal modo, si costituzionalizza il principio di solidarietà íntergenerazionale.
Il 26 maggio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare recante "Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione" (A.S. 1825). Il progetto si compone di due articoli:
Il 23 settembre 2020 il Senato ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale A.S. 1642 è diretto a modificare l'art.132 della Costituzione con riferimento al quorum per la validità del referendum relativo alla proposta di fusione di regioni, di creazione di nuove regioni, nonché di distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione.
l disegno di legge costituzionale novella l'articolo 132 introducendo un quorum strutturale per la validità dei referendum relativi all'istituzione di nuove regioni (primo comma) o alle variazioni territoriali di enti locali (secondo comma) e, contestualmente, riducendo il quorum funzionale. La finalità, come si legge nella relazione illustrativa, è quella di assicurare un'omogeneità con quanto disposto, in termini di quorum, all'art.75 in relazione ai referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. Nella formulazione attuale dell'art.132, è previsto un quorum funzionale corrispondente alla maggioranza delle popolazioni interessate, che è talmente elevato da assorbire il quorum strutturale o costitutivo, pari al numero minimo di partecipanti al referendum affinché lo stesso sia ritenuto valido.
Nello specifico, ai sensi del provvedimento in commento, le proposte di variazione territoriale ex art. 132 sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In altri termini, a differenza di quanto stabilito dal testo vigente, con la modifica recata dal disegno di legge costituzionale il risultato referendario favorevole alla variazione territoriale potrebbe essere ottenuto qualora si registri una partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (quorum strutturale) e, contestualmente, una prevalenza dei favorevoli rispetto ai contrari (quorum funzionale), ben potendo i primi essere in numero inferiore rispetto alla maggioranza degli elettori.
La Nota di aggiornamento del DEF 2018 dedica un specifico paragrafo al programma di riforme istituzionali che il Governo intende attuare.
L'obiettivo del programma di riforme costituzionali richiamato nella Nota di aggiornamento consiste nel "miglioramento della qualità delle decisioni", da realizzare attraverso due percorsi:
Il programma, nel dettaglio, prevede quattro linee di intervento:
- il rafforzamento dell'iniziativa legislativa popolare (con l'introduzione del referendum propositivo)
- l'eliminazione del quorum strutturale nel referendum abrogativo
- la semplificazione degli adempimenti per la raccolta delle firme
Si tratta di interventi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (con delega anche alle riforme istituzionali ai sensi del DPCM 27 giugno 2018) ha illustrato nel corso della audizione sulle linee programmatiche presso le Commissioni riunite affari costituzioni di Camera e Senato (sedute del 12 luglio e 24 luglio 2018). Il ministro, in quella occasione ha fatto riferimento anche ad altre riforme quali il rafforzamento del mandato elettorale, la modifica del primo comma dell'art. 117, primo comma, nella parte che assoggetta la potestà legislativa di Stato e regioni ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'incentivazione degli strumenti di democrazia diretta anche a livello regionale e locale, il miglioramento della qualità delle leggi.
Un'altra priorità indicata nel NADEF consiste nel completamento dei percorsi avviati dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel 2017 in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.
Il percorso delle riforme costituzionali - al centro del dibattito politico-parlamentare fin dalla fine degli anni '70 - è ripreso pochi giorni dopo la seduta iniziale della XVII legislatura con la costituzione, da parte dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di due Gruppi di lavoro sui temi istituzionali e sui temi economico-sociale ed europei, che hanno concluso i propri lavori con le relazioni finali trasmesse il 12 aprile 2013.
E' seguita l'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera e del Senato, di atti di indirizzo al Governo per l'avvio delle riforme costituzionali; tali mozioni, approvate nella seduta del 29 maggio 2013, prendevano atto dell'intendimento dell'Esecutivo di avvalersi di una commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale e di estendere il dibattito sulle riforme alle diverse componenti della società civile, anche attraverso il ricorso a una procedura di consultazione pubblica. La Commissione di esperti, che fu istituita dall'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta l'11 giugno 2013 e denominata Commissione per le riforme costituzionali, concluse i propri lavori con una Relazione finale trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 affrontando, sotto diversi aspetti, i principali argomenti oggetto di possibile riforma, a partire dal superamento del bicameralismo paritario. Seguì la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale, poi esaminato dal Parlamento, volto all'istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali cui erano conferiti poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali.
Successivamente, con il governo presieduto da Matteo Renzi, l'Esecutivo ha presentato – l'8 aprile 2014 – un disegno di legge di riforma costituzionale che, dopo un iter durato circa due anni, è stato approvato dal Parlamento
(Lavori parlamentari: sintesi e sedute).
Il testo di riforma costituzionale , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, disponeva, in particolare, il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, l'eliminazione dal testo costituzionale del riferimento alle province e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il 4 dicembre 2016 si è svolto il referendum popolare confermativo su tale testo di legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; il risultato della votazione non è stato favorevole all'approvazione della legge costituzionale. Sulla base dei dati del Ministero dell'interno, i votanti, compresi gli italiani all'estero, sono stati il 65,47% degli aventi diritto (33.243.845 votanti su 50.773.284 elettori), il 68,48% in Italia e il 30,74% all'estero. I no all'approvazione della legge sono stati pari al 59,11%, mentre i sì al 40,89% dei voti validi.