E' stato approvato dall'Assemblea della Camera, l'11 dicembre 2018, il testo unificato C.290 Gadda, C.410 Cenni, C.1314 Parentela e C.1386 Golinelli, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il testo è attualmente all'esame del Senato (S. 988).
Il testo unificato riprende, ulteriormente aggiornandolo, il contenuto della proposta di legge approvata dalla Camera in prima lettura nella scorsa Legislatura (Atto Senato n. 2811) .
Si compone di 21 articoli che disciplinano:
- l'oggetto e le finalità. La produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Il metodo di agricoltura biodinamica viene equiparato al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti i propri disciplinari e i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico (art. 1);
- le definizioni di: "produzione biologica"; "prodotti biologici" e di "aziende" con metodo biologico (art. 2);
- l'Autorità nazionale designata per svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento, individuata nel Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (art. 3);
- le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative, individuate nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4);
- il Tavolo tecnico per la produzione biologica (art. 5) al quale viene affidato il compito di:
a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;
b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;
c) proporre attività di promozione del biologico;
d) individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico;
- l'istituzione del marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana (art. 6);
- l'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (art. 7), contenente interventi per:
- l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche (art. 8);
- il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (art. 9), alimentato dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, del Piano nazionale delle sementi biologiche, dell'istituzione del marchio biologico italiano, nonché del finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti;
- il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore (art. 11);
- la formazione professionale (12);
- nuovi strumenti per l'organizzazione della produzione, consistenti nella facoltà di :
a) stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore (art. 10);
b) costituire distretti biologici (art.13), intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Con decreto del Ministero sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con successivo decreto sono, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo;
c) costituire organizzazioni interprofessionali (art. 14), finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85% del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione;
d) stipulare accordi-quadro (art. 15) da parte dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione;
e) definire intese di filiera (art.16) volte a: valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologico per pianificare e programmare la produzione
f) riconoscere le organizzazioni di produttori biologici (art. 17) da parte regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute;
E' stato soppresso nel corso del'esame in Assemblea 'art. 18 che prevedeva il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica nonché il divieto di usare i termini "biologico " o "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
L'art. 19 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro e evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
Le disposizioni finali prevedono, rispettivamente, l'art. 20, le abrogazioni espresse, e l'art. 21, la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
L'agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla coltivazione di vegetali e all'allevamento di animali che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Per i prodotti dell'agricoltura biologica e per la relativa etichettatura rileva intanto lo specifico Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. Esso è stato recentemente abrogato - e sostituito - dal Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018: quest'ultimo regolamento, pur entrando in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il regolamento (CE) 834/2007
Le norme del Regolamento n. 834/2007 (che, come anticipato, si applicano sino a tutto il 2020), interessano:
a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.
Si applica ai:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi;
d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
e) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.
Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.
Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette alla disciplina in esame.
La produzione biologica si basa sulle seguenti prescrizioni:
Per la produzione vegetale è richiesto:
Per la produzione di alghe marine è prescritto che:
Per la produzione animale è previsto che:
Riguardo alla riproduzione animale:
Riguardo all'alimentazione, devono principalmente essere ottenuti mangimi dalla stessa azienda in cui sono tenuti gli animali o da aziende per mangimi biologici o esclusivamente materie prime per mangimi non biologici espressamente autorizzati; non è consentito l'uso di stimolanti e di amminoacidi sintetici;
Riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie, i medicinali veterinari allopatici di sinesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati solo in caso di necessità, è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
Riguardo alle norme di produzione per animali d'acquacoltura, l'allevamento è basato principalmente su giovani stock provenienti da riproduttori biologici, le pratiche zootecniche sono improntate al rispetto del benessere animale, tenendo separati gli animali allevati con metodo biologico dagli altri, non è ammessa l'ibridazione artificiale, sono ammessi esclusivamente mangimi biologici o quelli espressamente autorizzati
La Commissione europea autorizza l'uso di determinati prodotti, utilizzabili per scopi fitosanitari, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi non biologiche, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia.
Per la produzione di alimenti trasformati, la produzione con metodo biologico deve essere separata dalle altre produzioni. Possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non biologici solo se autorizzati ed inclusi in un elenco ristretto e se non sono disponibili alternative e il mancato utilizzo renderebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti.
Per l'etichettatura si prevede la facoltà di utilizzare il logo specifico non solo quando è stato adottato il metodo di produzione biologica ma anche quando tutti gli ingredienti del prodotti sono stati ottenuti conformemente a tale metodo. Per utilizzare la dizione riferita alla produzione biologica nella denominazione di vendita occorre che gli alimenti trasformati siano conformi alle condizioni del punto precedente ed almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. Nell'etichetta compare anche il numero di codice dell'organismo di controllo, il logo comunitario, ed in tal caso, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materia prime agricole di cui il prodotto è composto (in tal caso nello stesso campo visivo sarà indicato "Agricoltura UE"/"Agricoltura non UE"/ Agricoltura UE/non UE: in questo ultimo caso si intende che parte della materia prima è coltivata in UE e parte fuori);
Quanto ai sistemi di controllo (articoli 27-31), ogni Stato membro designa una o più Autorità competenti responsabili dei controlli la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità. In ogni caso, tutti gli operatori sono sottoposti ad una verifica almeno una volta l'anno, ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che questi operatori: non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività. L'attività può essere delegata purché l'organismo possieda l'esperienza necessaria, sia dotato di personale sufficiente e abbia le caratteristiche di imparzialità rispetto agli interessi coinvolti. Le Autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo: la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo; la competenza a concedere eccezioni. Prima di immettere i prodotti sul mercato, i produttori con metodo biologico notificano la loro attività alle Autorità competenti ed assoggettano la loro impresa al sistema di controllo. Ove sia riscontrata un'irregolarità da parte dell'Autorità di controllo, viene assicurato che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò è proporzionato alla gravità dell'irregolarità.
La normativa nazionale in materia di agricoltura biologica
Per quanto concerne la normativa nazionale, si segnala, in particolare, il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica", che – tra l'altro - ha abrogato il precedente decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (per il contenuto del suddetto decreto legislativo n. 20 del 2018, si rimanda all'apposita sezione del tema web della Camera dei deputati sulle nuove norme dei controlli sull'agricoltura biologica).
Si ricorda, inoltre che, che gli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 220/1995 erano già stati abrogati dall'art. 7, comma 1 della legge 28 luglio 2016 n. 154 (c.d. collegato agricolo), il quale, contestualmente, ha disposto:
a) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico;
b) il rinvio ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonchè la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000);
c) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB;
d) l'invito alle regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche ad attivare i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. E' previsto che, in mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori sono chiamati ad utilizzare il SIB.
L'art. 22 della medesima legge 28 luglio 2016, n. 154, prevede, inoltre, che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica.
Si segnalano, inoltre:
a) la direttiva del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015, in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel settore dell'agricoltura biologica.
Nella suddetta direttiva, in particolare, si conferma il ruolo preminente svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel coordinamento delle attività di vigilanza nei confronti del settore biologico, con la potestà di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità, al fine, in particolare, di evitare attività fraudolente. Gli organismi di controllo comunicano via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate. La suddetta direttiva chiosa ricordando che, qualora gli organismi di controllo "non applichino le misure di controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di sistema, l'ICQRF, quale Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge n. 296/06, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui all'articolo 21-quater della legge n. 241/90, per la possibile sospensione dell'autorizzazione all'OdC, fino a che l'OdC non applichi le misure e gli adeguamenti richiesti".
b) Il decreto del MIPAAF del 12 marzo 2014 (GU n. 99 del 30/4/2014) recante "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni".
Si ricorda, inoltre, che all'inizio del 2016 il MIPAAF ha predisposto un Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016.
Come anticipato, è stato da ultimo approvato il regolamento (UE) 2018/848 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed abroga il suddetto regolamento (CE) 834/2007.
Esso si compone di 61 articoli e 6 allegati.
Il regolamento fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché in materia di controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (art. 1).
Esso si applica – ai sensi dell'art. 2 - ai prodotti agricoli vivi o non trasformati provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo.
La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali (art. 5):
a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
e) garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:
i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
iii) escludono l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;
iv) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;
g) limitare l'uso di fattori di produzione esterni;
qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:
i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
iii) concimi minerali a bassa solubilità;
h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;
i) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale, l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;
j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.
Tra le norme di produzione biologica, si segnala il divieto di uso di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti, o nei mangimi, o come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microorganismi o animali in produzione biologica (art. 11).
Seguono le norme di produzione vegetale (art. 12) e le norme di produzione animale (art. 14), quelle per alghe e animali di acquacoltura (art. 15), quelle per alimenti trasformati (art. 16), quelle per mangimi trasformati (art. 17) e quelle per il vino biologico (art. 18). Sono poi previste – tra l'altro – le misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati (art. 28) e le misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 29).
Il capo IV del regolamento (artt. 30-33) indica le norme relative all'etichettatura dei prodotti biologici. In particolare, sono prescritte le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta e la disciplina del logo di produzione biologica dell'Unione europea.
Il capo V del regolamento (artt. 34-36) regola la certificazione dei prodotti biologici, con la previsione di una certificazione sia per singoli soggetti che per gruppi di operatori (c.d. certificazione di gruppo).
Il capo VI (artt. 37-43) disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
Il capo VII (artt. 44-49) regola gli scambi con i paesi terzi, mentre il capo VIII (artt. 50-53) reca disposizioni generali.
Il capo IX (artt. 54-61), infine, pone disposizioni procedurali, transitorie e finali. In particolare – come anticipato – si abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e i riferimenti fatti al predetto regolamento vanno riportati al nuovo regolamento. Inoltre, i prodotti ottenuti in conformità dell'abrogato regolamento, prima del 1° gennaio 2021, possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all'esaurimento delle scorte. Il regolamento 2018/848, come anticipato, si applica – in linea con quanto sopra - a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo sistema dei controlli sull'agricoltura biologica
Il Governo ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto del Governo n. 474). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018), composto di 17 articoli.
L'Autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati. I compiti di controllo sono delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).
L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.
Con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti. Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato l'elenco dei fertilizzanti.
Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita.
Il contributo del 2% è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.
Il contributo deve essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2000, con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno precedente (D.M. 14 luglio 2000).
La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate - in conto competenza - del capitolo 3583 negli anni 2018-2020, così come rappresentate nel decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) .
(in euro)
2018 |
2019 |
2020 |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
L'articolo 59 della suddetta legge n. 488 del 1999, al comma 2, dispone anche che, con le entrate derivanti dai contributi predetti sia istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.
Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02) della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Si consideri che, sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
Nel cap. 7742 pg.2 del MIPAAF sono quindi allocate le risorse del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità già incluse nel fondo (da ripartire) di cui all'art. 2 della legge n. 244 del 2007, comma 616".
La tabella che segue dà indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono, nel triennio 2018-2020 - in conto competenza, al capitolo 7742, pg.2/MIPAAF, sempre in base al decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2018.
(in euro)
2018 |
2019 |
2020 |
|
4.955.855 |
4.957.727 |
4.957.727 |
Si consideri, infine, che il citato articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis (si tratta dell'ulteriore Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, per il quale non risultano stanziate ulteriori risorse, rispetto a quelle sopra indicate, nel triennio 2018-2020) e alla realizzazione dei programmi di cui al articolo 59. L'ultima relazione risulta trasmessa alla Camera dei deputati il 7 settembre 2016 (DOC. CLXXVI, n. 2).