provvedimento 23 giugno 2020
Studi - Agricoltura Vendita sotto costo, divieto di aste a doppio ribasso e disciplina delle filiere etiche di produzione

E' stato approvato, il 27 giugno 2019, dall'Assemblea della Camera ed è passato all'esame del Senato, il provvedimento in materia di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e disciplina delle filiere etiche di produzione (AS 1373).

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Il provvedimento si compone di due Capi e di 5 articoli.

Il Capo I è intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari".

L'articolo 1, modificato  rispetto al testo iniziale, prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Mentre il testo della proposta di legge  prevedeva inizialmente che il Governo venisse  autorizzato a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili -  nel senso di vietare tale vendita in generale, il testo approvato dalla Commissione prevede che la modifica debba essere nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce, al comma 1, il divieto di aste a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e alimentari (nel testo originario tali aste erano considerate pratiche sleali). Il comma 2 prevede che chiunque contravvenga  al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 3 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Nel corso dell'esame in Assemblea è stato specificato che sono nulli tutti i contratti che prevedono l'acquisto dei prodotti agroalimentari attraverso le aste a doppio ribasso e che l'Autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni sarà l'ICQRF- Ispettorato centrale per la repressione delle frodi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.  

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici,  il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi  nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

L'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'art. 1, par. 2, del reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva , dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati.

L'articolo 5 reca, infine una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere;

b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari ;

c) definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare;

d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

Il decreto sarà adottato:

  • su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
  • di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
  • previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Lo schema di decreto è, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

ultimo aggiornamento: 20 giugno 2019

Nel corso dell'esame del provvedimento si è deliberato di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il 30 aprile 2019 sono stati ascoltati i rappresentanti di Agrinsieme, di Coldiretti e di FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL.

La Commissione ha, poi, ascoltato, il 7 maggio 2019, i rappresentanti di Terra Onlus, Oxfam Italia e Osservatorio Placido Rizzoto e, l'8 maggio 2019, i rappresentanti di Confcommercio, di Confesercenti, di Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD Conad ed di Eurospin.

Si riporta in sintesi, sulla base dei documenti rilasciati, quanto è stato rilevato nel corso delle audizioni.

I rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno sottolineato come gli interventi proposti nel provvedimento in esame forniscono una risposta alle disparità che si riscontrano nell'ambito della filiera agroalimentare in termini di guadagno e valore aggiunto. Hanno, infatti, rilevato la sussistenza di una forte discrepanza tra prezzi alla fonte, corrisposti ai produttori, e prezzi al bancone, decisi dalla grande distribuzione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti quali le aste al doppio ribasso e il sottocosto, finendo per incidere sulla capacità dell'imprenditore agricolo di poter sostenere un costo del lavoro regolare e di poter garantire, altresì, al lavoratore la sicurezza sul luogo di lavoro.

I rappresentanti di Agrinsieme hanno espresso perplessità sulla capacità da parte delle organizzazioni dei produttori di pubblicare i nominativi dei soci affiliati, sottolineando che il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo già provvede ad assicurare il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle organizzazioni dei produttori. 

I rappresentanti della Confcommercio hanno rilevato, in merito all'introduzione del divieto della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, che tale tipologia di vendita non rileva nel rapporto tra operatori professionali, intressando  solo il momento della vendita al pubblico ed incidendo  esclusivamente sull'operatore che vende al dettaglio, il quale sconta un prezzo di vendita inferiore a quello sostenuto per l'acquisto, anche al fine di evitare sprechi e per agevolare il consumatore. Hanno, quindi, ricordato che è imminente l'attuazione della direttiva 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali, che potrebbe rappresentare la sede ideale per fornire adeguata tutela al produttore agricolo in ordine alla remunerazione del costo del prodotto. Quanto alle aste al doppio ribasso, che nel testo originario del provvedimento venivano definite come atto di concorrenza sleale, i rappresentanti di Confcommercio hanno ritenuto preferibile una soluzione legislativa volta ad introdurre - come poi è stato fatto- il divieto tout court di tali tipologia di aste.  Sulla tracciabilità dei prodotti e sulle relative disposizioni originariamente contenute nel testo e poi espunte nel corso dell'esame del provvedimento, è stata rilevato che il legislatore è già intervenuto di recente in tale materia con il decreto-legge n. 135/2018 (art. 3-bis) . 

I rappresentanti di Confesercenti hanno espresso condivisione sull'introduzione del divieto di vendite sottocosto dei prodotti agroalimentari freschi e sulla configurazione di atti di concorrenza sleale delle aste elettroniche a doppio ribasso nonché per il sostegno alle imprese che producono filiere etiche di produzione, distribuzione e importazione dei prodotti alimentari e agroalimentari. Dubbi sono, invece, stati espressi sull'articolo contenuto originariamente nel testo e poi espunto, che conteneva una modifica della normativa in materia di tracciabilità ed origine dei prodotti agroalimentari. 

I rappresentanti di Eurospin hanno fatto pervenire una nota nella quale hanno espresso il loro favore per l'utilizzo delle aste elettroniche mentre hanno precisato di non ricorrere al meccanismo delle aste al doppio ribasso. Sul sottocosto hanno rilevato come, per i prodotti freschi, il prezzo di vendita viene determinato prima di conoscere quello di acquisto . 

Infine, i rappresentanti di Federdistribuzione, Coop e Associazione nazionale delle cooperative dettaglianti-Conad , hanno sottolineato come potrebbe essere particolarmente utile, ai fini della tutela del produttore agricolo, rendere obbligatoria l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Sulle aste on line inverse al doppio ribasso  hanno ricordato come le imprese aderenti abbiano firmato un protocollo di intesa nel 2017 nel quale si sono impegnate a non far ricorso alle aste in oggetto per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Hanno, quindi, sottolineato come possa risultare più efficace prevedere un divieto di tali aste piuttosto che inquadrarle come atti di concorrenza sleale. ritenendo, al riguardo, preferibile, rispetto ala scelta del provvedimento di inquadrarle come pratiche sleali, di introdurre un divieto generale di utilizzo. Quanto all'introduzione del divieto di vendere sottocosto i prodotti alimentari freschi e deperibili, i rappresentanti hanno sottolineato che propri tali prodotti hanno necessità di essere venduti in tempi brevi per evitare il deterioramento e, quindi, il venir meno della loro commerciabilità, essendo impossibile, in tali casi, poter effettuare una comunicazione 10 giorni prima al Comune. L'introduzione del divieto, secondo quanto è stato rappresentato, cambierebbe le logiche di approvvigionamento delle imprese distributive. Sulla tracciabilità e origine dei prodotti agroalimentari  è stata chiesta l'espunzione della norma in relazione alle novità legislative nel frattempo introdotte che rendono la disposizione superata. Infine, quanto alla disciplina delle filiere etiche, è stato messo in risalto come la previsione della divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione potrebbe scontrarsi con l'interesse di queste ultime di non voler rendere di dominio pubblico un'informazione fondamentale della propria strategia commerciale.

ultimo aggiornamento: 20 giugno 2019


Quanto alla vendita sottocosto essa è attualmente disciplinata dal D.P.R. 218/2001 che, all'articolo 1, definisce la vendita sottocosto come la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Il medesimo provvedimento prevede, poi all'articolo articolo 2, comma 1, la possibilità di effettuare tale vendita:
  • senza alcuna limitazione per i prodotti freschi e deperibili (lettera a);
  • qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione per gli altri prodotti alimentari;
  • qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione per i prodotti tipici delle festività tradizionali, ;
  • senza alcuna limitazione per  i prodotti il cui valore commerciale sia diminuito in modo significativo a causa delle modifiche della tecnologia utilizzate per la produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche riguardanti gli stessi prodotti, o a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla produzione o commercializzazione degli stessi prodotti;
  • senza alcuna limitazione per prodotti non alimentari difettati, dei quali sia possibile comunque la vendita o che abbiano subito un deterioramento imputabile a terzi, o ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
E' inoltre possibile effettuare una vendita sotto costo in casi di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o di ristrutturazione degli stessi.
E' vietata la vendita sottocosto quando è effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, riferita al settore merceologico di appartenenza.
 
L 'articolo 62, comma 2, del D.L. n.1/2012 ha vietato, poi, nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni dei prodotti agricoli, di:
  1. imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
  2. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
  3. subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
  4. conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
  5. adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n.199, che ha dato attuazione all'art. 62 del DL n.1/2012 ha previsto, all'art. 4, comma 2, che siano considerate, altresì, pratiche commerciali sleali quelle che:
  1. prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  2. escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
  3. determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
 
L' Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte affrontato sia la questione delle vendite sottocosto (un'indagine conoscitiva in merito ai meccanismi di funzionamento della Centrale di acquisto per la grande distribuzione organizzata - provvedimento n.24649 del 2013) sia la problematica relativa alle pratiche commerciali sleali che determinano un prezzo di vendita del prodotto inferiore al costo di produzione ( indagine conoscitiva sul settore lattiero-caseario).
E' stata, inoltre, da poco approvata la direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare , che tende proprio a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali, anche in ragione al prezzo di vendita, posti in essere dalla grande distribuzione al momento dell'acquisto. Nelle premesse alla Direttiva si riconosce che "nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari".
La nuova normativa europea si applica alla vendita di qualsiasi prodotto agricolo o alimentare nonché alla fornitura di servizi "ancillari", quali, per esempio le attività promozionali.
Sono considerate pratiche commerciali sleali vietate:
  1. i ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni) e non deperibili (oltre i 60 giorni);
  2. le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura;
  3. la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso;
  4. il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente;
  5. l'imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto;
  6. il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore;
  7. l'abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente;
  8. le ritorsioni commerciali o la sola minaccia nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti dalla direttiva;
  9. il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti.
Infine, la legge 14 gennaio 2013, n.9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, ha previsto, all'art. 11, che nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale, almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È, comunque, vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio. Ha, inoltre, previsto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigili sull'andamento dei prezzi e adotti gli atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
Quanto al sistema delle aste a doppio ribasso, queste  si hanno quando alcune grandi aziende di distribuzione chiedono ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Le offerte vengono esercitate "al buio", senza che i partecipanti possono sapere con chi concorrono.
Nel giugno 2017 Federdistribuzione e Ancd Conad hanno siglato con il Ministro un Protocollo di intesa al fine di favorire un mercato più trasparente e per evitare effetti distorsivi dei rapporti di filiera con l'impegno a non far ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.
Il protocollo contiene un Codice etico che prevede tra gli impegni quello di non utilizzare la modalità d'asta inversa al doppio ribasso e di adottare misure di massima trasparenza nell'utilizzo di piattaforme elettroniche di acquisto e di approvvigionamento, definendo e rendendo noto ai fornitori il regolamento d'asta e garantendo libertà di accesso ai fornitori di ogni dimensione, che abbiano una struttura produttiva adeguata sia in termini qualitativi che quantitativi per commercializzare i loro prodotti attraverso la GDO.

Quanto al divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi  nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari,  l'art. 56 del D.Lgs. 50/2016  dispone che le stazioni appaltanti "possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico".

Lo stesso articolo dispone che "gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche".
Viene, altresì, stabilito, tra l'altro, che "nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa".
L'articolo 56 disciplina, altresì, lo svolgimento delle aste prevedendo, tra l'altro, che le stesse siano aggiudicate sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:
  •  esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
  •  il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.     
Relativamente ai servizi di ristorazione, il Codice dedica una specifica disciplina, contenuta nell'art. 144. In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che i servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX (catering, fornitura pasti, ristorazione scolastica, servizi di mensa) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3, cioè sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Tale comma 3 dispone infatti che tale metodo di aggiudicazione debba essere sempre utilizzato per i "contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera", fatti salvi gli affidamenti diretti consentiti (dall'art. 36, comma 2, lettera a)) per importi inferiori a 40.000 euro.
L'art. 34 del Codice dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144. Tali CAM sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il D.M. Ambiente 25 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. 21 settembre 2011, n. 220) sono stati adottati i CAM da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni. I CAM relativi alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari sono contenuti nell' allegato 1 al citato decreto.
Il Capo II è intitolato "sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione.

Quanto all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori nei quali è previsto che figurino  i nominativi dei soci affiliati,  il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'art. 1, par. 2, del reg. (UE) n.1308/2013, ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva , dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati.

L'articolo 6, in particolare, prevede che:
  •  le organizzazioni dei produttori (OP) riconosciute siano inserite in un elenco nazionale tenuto dal Ministero, attribuendo ad ognuna un codice univoco di riconoscimento. L'elenco è pubblicato sul proprio sito internet istituzionale (comma 1)
  • il Ministero, l'Agea e gli Organismi pagatori provvedono ad assicurare il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle OP, facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle OP (comma 2);
  • nel caso in cui l'OP non dimostri il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel decreto, si attivano le procedure di revoca (comma 3).

Quanto alla Rete di lavoro agricolo di qualità, essa è disciplinata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.
La normativa prevede che la Rete del lavoro agricolo di qualità sia istituita presso l'INPS.
Ad essa possono partecipare le imprese agricole che:
a) non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli  articoli 600601602 e  603-bis del codice penale
b) non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia; 
c) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
d) applichino i contratti collettivi ; 
e) non siano  controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma; 
 Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura,  le agenzie per il lavoro e  gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.
Le imprese  presentano istanza in via telematica per aderire alla Rete. 
Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia, alla quale sono attribuiti i compiti di 
a) deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
b) escludere dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti;
d) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e curarne la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
e) procedere a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione; 
f) promuovere iniziative  in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati; 
g) formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
La cabina di regia è chiamata ad utilizzare le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio.
Si articola in sezioni territoriali. Trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti e sul risultato dei monitoraggi.
ultimo aggiornamento: 20 giugno 2019
 
temi di Agricoltura e biodiversità