Il Parlamento ha approvato la legge n. 71 del 2022, che delega il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario e ad adeguare l'ordinamento giudiziario militare. La delega deve essere esercitata entro il 21 giugno 2023. La legge introduce inoltre nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Inoltre, tra le modifiche più significative dell'ordinamento giudiziario, si segnalano in XVIII legislatura la riforma del processo civile, nell'ambito della quale è prevista l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglia (legge n. 206 del 2021 e A.G. n. 407); la previsione delle piante organiche flessibili distrettuali (art. 1, comma 432, della legge n. 160 del 2019); l'attuazione della procura europea, con la disciplina del procedimento di nomina del procuratori europei delegati (decreto legislativo n. 9 del 2021) e la riforma della magistratura onoraria (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021).
La legge n. 71 del 2022 ha avviato il suo iter alla Camera con la presentazione nel settembre 2020, da parte del Governo Conte II, del disegno di legge A.C. 2681. Nel mese di aprile 2022 il provvedimento è stato approvato con modifiche dalla Camera e poi, definitivamente, nel giugno 2022 dal Senato (A.S. 2595). Per le schede di lettura del provvedimento si veda il dossier del Servizio studi sull'A.S. 2595.
La legge è articolata in 6 Capi e 43 articoli. I primi due Capi prevedono riforme all'ordinamento giudiziario: il Capo I delega a tal fine il Governo, individuando principi e criteri direttivi; il Capo II, invece, interviene con modifiche immediatamente precettive.
In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura", le procedure per il suo esercizio (entro un anno dall'entrata in vigore della legge e dunque entro il 21 giugno 2023) e definisce i principi e criteri dell'intervento riformatore. In particolare, la delega mira:
Il Capo II (articoli da 7 a 12) novella direttamente alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario con riguardo:
Specifiche previsioni riguardano inoltre l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.
Il Capo III della legge n. 71 del 2022, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sullo status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, sono previste disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati e sul collocamento in aspettativa senza assegni del magistrato che assuma un incarico politico. Si stabilisce inoltre che durante il mandato elettivo e durante lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.
Una specifica disciplina concerne il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi.
Ulteriori previsioni riguardano:
Il Capo IV della legge n. 71 del 2022, composto dagli articoli da 21 a 37, contiene disposizioni immediatamente precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM. Si tratta di un intervento organico che incide sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, con riguardo al nuovo sistema per eleggere i 20 (non più 16) componenti togati del CSM, si individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata:
La composizione dei collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – è effettuata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, rispettando il criterio della continuità territoriale tra i distretti di corte d'appello inclusi nei singoli collegi.
Specifiche disposizioni concernono la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche. Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.
Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale.
Ulteriori disposizioni concernono la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del CSM alla cessazione dell'incarico, nonché lo svolgimento delle prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma.
Infine, il Capo V del disegno di legge prevede una delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, e il Capo VI contiene le disposizioni finali e finanziarie. Si prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nell'ambito della più ampia riforma del processo civile, l'art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 ha previsto principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni. Il nuovo tribunale acquisirà dunque competenze sia civili che penali e assorbirà le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.
Il tribunale dovrà articolarsi in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.
Nello schema di decreto legislativo di attuazione della delega (A.G. 407), intervenendo sull'ordinamento giudiziario, istituisce il nuovo tribunale, ne delinea la composizione (confermando la presenza di giudici onorari esperti che affiancano i togati) e specifica che avrà giurisdizione:
La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.
La riforma, oltre a disciplinare la costituzione del nuovo tribunale, delinea anche il rito unificato da applicare ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. A tal fine viene inserito nel codice di procedura civile il nuovo titolo IV-bis (artt. 473-bis-art. 473-ter), che:
Nel corso della XVIII legislatura il Parlamento ha disciplinato le piante organiche flessibili distrettuali.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 432-434, della legge n. 160 del 2019) ha infatti inserito nella legge n. 48 del 2001 (agli articoli da 4 a 8) disposizioni volte a prevedere:
- la determinazione di un contingente complessivo nazionale di magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali;
- la determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto di corte d'appello.
I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale saranno destinati alla sostituzione dei magistrati assenti, ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento; una sorta di task force da aggiungere alla dotazione ordinaria di magistrati.
Tanto alla individuazione del contingente nazionale di magistrati, quanto di quelli distrettuali, si provvede con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore.
Una volta individuata la pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati potranno essere destinati ai singoli uffici giudiziari:
Con il Decreto 27 dicembre 2021 il Ministero della Giustizia ha provveduto all'individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione.
La questione del trattamento economico e giuridico dei magistrati onorari è stata al centro del dibattito politico-parlamentare per gran parte della legislatura (in particolare, al Senato, la Commissione Giustizia ha esaminato, senza esito, una serie di proposte di legge di riforma della materia, fra cui il disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 1438). Il dibattito parlamentare è andato di pari passo con il susseguirsi di pronunce giurisprudenziali, tanto europee quanto nazionali (v. dossier Servizio studi Senato), che hanno spinto infine il legislatore ad intervenire con la legge di bilancio 2022.
L'art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021, ha infatti introdotto disposizioni di riforma della magistratura onoraria prevedendo:
L'art. 4 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018, ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea. Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.
Dopo l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo AG 204, sul quale hanno espresso il proprio parere le commissioni Giustizia di Camera e Senato, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 9 del 2021, che:
Sulla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 9 del 2021 è da ultimo intervenuto l'art. 34 del decreto-legge n. 17 del 2022, che ha:
Nel corso della XVIII legislatura sono entrati in vigore anche ulteriori provvedimenti che hanno inciso sull'ordinamento giudiziario. Solo per citarne alcuni, si ricordano:
Nell'ambito degli obiettivi previsti per la Giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, inoltre, il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire con finalità di potenziamento sull'ufficio del processo. In merito, in attuazione delle deleghe previste tanto dalla legge n. 134 del 2021 (per il processo penale), quanto dalla legge n. 206 del 2021 (per il processo civile), il Governo ha tramesso alle Camere l'A.G. 406 (per il cui contenuto si rinvia al Dossier del Servizio studi).
Sempre nel corso della legislatura (12 giugno 2022) si ricorda che non hanno raggiunto il prescritto quorum alcuni referendum abrogativi in tema di ordinamento giudiziario. Si tratta: