provvedimento 27 settembre 2022
Studi - Giustizia Riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM

Il Parlamento ha approvato la legge n. 71 del 2022, che delega il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario e ad adeguare l'ordinamento giudiziario militare. La delega deve essere esercitata entro il 21 giugno 2023. La legge introduce inoltre nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Inoltre, tra le modifiche più significative dell'ordinamento giudiziario, si segnalano in XVIII legislatura la riforma del processo civile, nell'ambito della quale è prevista l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglia (legge n. 206 del 2021 e A.G. n. 407); la previsione delle piante organiche flessibili distrettuali (art. 1, comma 432, della legge n. 160 del 2019); l'attuazione della procura europea, con la disciplina del procedimento di nomina del procuratori europei delegati (decreto legislativo n. 9 del 2021) e la riforma della magistratura onoraria (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021).

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La legge n. 71 del 2022 ha avviato il suo iter alla Camera con la presentazione nel settembre 2020, da parte del Governo Conte II, del disegno di legge A.C. 2681. Nel mese di aprile 2022 il provvedimento è stato approvato con modifiche dalla Camera e poi, definitivamente, nel giugno 2022 dal Senato (A.S. 2595). Per le schede di lettura del provvedimento si veda il dossier del Servizio studi sull'A.S. 2595.

La legge è articolata in 6 Capi e 43 articoli. I primi due Capi prevedono riforme all'ordinamento giudiziario: il Capo I delega a tal fine il Governo, individuando principi e criteri direttivi; il Capo II, invece, interviene con modifiche immediatamente precettive.

 

In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura", le procedure per il suo esercizio (entro un anno dall'entrata in vigore della legge e dunque entro il 21 giugno 2023) e definisce i principi e criteri dell'intervento riformatore. In particolare, la delega mira:

  • alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riduzione degli incarichi semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;
  • alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati;
  • all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi;
  • ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Questo aspetto della delega è stato anticipato con l'emanazione del decreto-legge n. 144 del 2022 che, all'art. 33, interviene sulla disciplina del concorso in magistratura per consentire l'accesso alle prove ai laureati in giurisprudenza (eliminando contestualmente le disposizioni che richiedevano per l'accesso al concorso il titolo di dottore di ricerca o il diploma della scuola di specializzazione);
  • al riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il Capo II (articoli da 7 a 12) novella direttamente alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario con riguardo:

  • ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;
  • all'organizzazione degli uffici di giurisdizione e all'incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio;
  • alle funzioni della Scuola superiore della magistratura;
  • agli illeciti disciplinari dei magistrati, il cui elenco viene integrato con nuove condotte e in relazione ai quali sono introdotti due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito e la riabilitazione (art. 11);
  • al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (art. 12) prevedendosi come regola generale che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta,
    - il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;
    - il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.

Specifiche previsioni riguardano inoltre l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

ultimo aggiornamento: 28 settembre 2022

Il Capo III della legge n. 71 del 2022, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sullo status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, sono previste disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati e sul collocamento in aspettativa senza assegni del magistrato che assuma un incarico politico. Si stabilisce inoltre che durante il mandato elettivo e durante lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.

Una specifica disciplina concerne il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Ulteriori previsioni riguardano:

  • il ricollocamento dei magistrati eletti o che abbiano svolto incarichi di governo. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (art. 19);
  • il ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali  il provvedimento prevede due alternative: il collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi), oppure il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi hanno a disposizione due possibilità: il collocamento in posizione di fuori ruolo oppure il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno.
ultimo aggiornamento: 1 settembre 2022

Il Capo IV della legge n. 71 del 2022, composto dagli articoli da 21 a 37, contiene disposizioni immediatamente precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM. Si tratta di un intervento organico che incide sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, con riguardo al nuovo sistema per eleggere i 20 (non più 16) componenti togati del CSM, si individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata:

  • un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati;
  • 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto;
  • 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;
  • un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

La composizione dei collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – è effettuata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, rispettando il criterio della continuità territoriale tra i distretti di corte d'appello inclusi nei singoli collegi.

Specifiche disposizioni concernono la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche. Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.

Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale.

Ulteriori disposizioni concernono la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del CSM alla cessazione dell'incarico, nonché lo svolgimento delle prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma.

Infine, il Capo V del disegno di legge prevede una delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, e il Capo VI contiene le disposizioni finali e finanziarie. Si prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2022

Nell'ambito della più ampia riforma del processo civile, l'art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 ha previsto principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni. Il nuovo tribunale acquisirà dunque competenze sia civili che penali e assorbirà le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Il tribunale dovrà articolarsi in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.

Nello schema di decreto legislativo di attuazione della delega (A.G. 407), intervenendo sull'ordinamento giudiziario, istituisce il nuovo tribunale, ne delinea la composizione (confermando la presenza di giudici onorari esperti che affiancano i togati) e specifica che avrà giurisdizione:

  • in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
  • in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

La riforma, oltre a disciplinare la costituzione del nuovo tribunale, delinea anche il rito unificato da applicare ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. A tal fine viene inserito nel codice di procedura civile il nuovo titolo IV-bis (artt. 473-bis-art. 473-ter), che:

  • reca disposizioni generali, fra le altre, individuando l'ambito di applicazione del nuovo rito (restano esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori di età e a quelli che sono stati attribuiti alle sezioni competenti in materia di immigrazione); dettando una specifica disciplina in materia di ascolto del minore; introducendo la figura del curatore speciale del minore e disciplinando l'istituto della mediazione familiare;
  • disciplina il nuovo procedimento sia in primo grado che in appello. Tale rito si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito. Una specifica disciplina è dettata con riguardo alla nomina dei consulenti tecnici e di eventuali esperti nonché all'intervento dei servizi sociali e sanitari nei procedimenti a tutela dei minori;
  • reca disposizioni speciali. In particolare è prevista una specifica disciplina: per i procedimenti nei quali sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (sezione I); per i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (sezione II); per i procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (sezione III); per i procedimenti di dichiarazione di assenza e di morte presunta (sezione IV). Specifiche norme processuali sono poi dettate con riguardo ai minori interdetti e inabilitati (sezione V), ai rapporti patrimoniali tra coniugi (sezione VI), agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (sezione VII);
  • disciplina i procedimenti in camera di consiglio.
ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022

Nel corso della XVIII legislatura il Parlamento ha disciplinato le piante organiche flessibili distrettuali.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 432-434, della legge n. 160 del 2019) ha infatti inserito nella legge n. 48 del 2001 (agli articoli da 4 a 8) disposizioni volte a prevedere:

- la determinazione di un contingente complessivo nazionale di magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali;

- la determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto di corte d'appello.

I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale saranno destinati alla sostituzione dei magistrati assenti, ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento; una sorta di task force da aggiungere alla dotazione ordinaria di magistrati.

Tanto alla individuazione del contingente nazionale di magistrati, quanto di quelli distrettuali, si provvede con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore.

Una volta individuata la pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati potranno essere destinati ai singoli uffici giudiziari:

  • in sostituzione, laddove il titolare dell'ufficio sia assente per aspettativa, per astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per tramutamento, per sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare o per esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali;
  • per far fronte alle condizioni critiche di rendimento dell'ufficio. Tali situazioni dovranno essere individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, che dovrà altresì specificare la durata minima del periodo di assegnazione. L'assegnazione dei magistrati in caso di condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari è disposta, in base al nuovo articolo 6 della legge n. 48 del 2001, previa eventuale proposta da parte del presidente della corte d'appello o del procuratore generale presso la corte d'appello, con un provvedimento motivato del CSM, sentito il consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia.

Con il Decreto 27 dicembre 2021 il Ministero della Giustizia ha provveduto all'individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione. 

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

La questione del trattamento economico e giuridico dei magistrati onorari è stata al centro del dibattito politico-parlamentare per gran parte della legislatura (in particolare, al Senato, la Commissione Giustizia ha esaminato, senza esito, una serie di proposte di legge di riforma della materia, fra cui il disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 1438). Il dibattito parlamentare è andato di pari passo con il susseguirsi di pronunce giurisprudenziali, tanto europee quanto nazionali (v. dossier Servizio studi Senato), che hanno spinto infine il legislatore ad intervenire con la legge di bilancio 2022.

L'art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021, ha infatti introdotto disposizioni di riforma della magistratura onoraria prevedendo:

  •  la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della c.d. legge Orlando (dunque in servizio al 15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età;
  • l'indizione, ai fini della conferma, con delibera del CSM di tre distinte procedure valutative - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: oltre 16 anni di servizio; tra i 12 e i 16 anni di servizio; meno di 12 anni di servizio;
  • la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, quale conseguenza della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma;
  • il riconoscimento ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che non lo superino, ferma la facoltà di rifiuto, di una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario;
  • il compenso (parametrato allo stipendio del personale amministrativo giudiziario di Area III, e modulato in funzione del numero di anni di servizio maturati) e l'indennità giudiziaria, riconosciuti sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime  (per questi ultimi la misura dell'indennità giudiziaria è ridotta);
  • la cessazione dal servizio dei magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma;
  • la fissazione della dotazione organica in complessive 6.000 unità (rispetto alle 5.300 in precedenza in servizio); la possibilità di attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari.
ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

L'art. 4 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018,  ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea. Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.

Dopo l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo AG 204, sul quale hanno espresso il proprio parere le commissioni Giustizia di Camera e Senato, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 9 del 2021, che:

  • indica il CSM quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo e di procuratore europeo delegato e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione;
  • disciplina lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale e il suo trattamento economico;
  • individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. In attuazione di questa disposizione (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 9 del 2021), con uno scambio di lettere tra la Ministra della giustizia e il Procuratore Europeo è stato concluso l'accordo sul funzionamento della Procura Europea, che potrà svolgere le sue funzioni con 20 procuratori delegati distribuiti in 9 uffici territoriali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro). Della conclusione dell'accordo è stata data notizia sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 2021;
  • contiene la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi e all'esonero dal carico di lavoro ordinario.
  • individua il contenuto delle informazioni che il CSM deve richiedere alla procura europea in merito ai procuratori europei delegati e il contenuto degli obblighi informativi dei procuratori europei delegati nei confronti del procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia;
  • contiene la disciplina del trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati;
  • attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione alle indagini di competenza della Procura europea, sottraendoli alle direttive dei procuratori della Repubblica e alla vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.
  • detta disposizioni sulla valutazione di professionalità dei magistrati che svolgono le funzioni di procuratore europeo delegato, individuando nel Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma l'organo preposto all'espressione del parere motivato sul quale si fonda la valutazione del Consiglio superiore della magistratura;
  • prevede la previa comunicazione alla Procura europea di ogni provvedimento inerente lo status del procuratore europeo delegato che il CSM intenda adottare per ragioni estranee alle funzioni svolte in base al Regolamento;
  • disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati, per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO e stabilisce che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso della procura europea;
  • prevede la trasmissione, senza ritardo, al procuratore europeo delegato di tutte le denunce redatte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio in relazione a reati per i quali la Procura europea ha deciso di avviare o avocare un'indagine;
  • individua nel procuratore generale presso la Cassazione l'autorità chiamata a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale in caso di contrasti tra Procura europea e procure della Repubblica nazionali;
  • autorizza i procuratori europei delegati a richiedere e disporre intercettazioni e consegne controllate di merci, nei limiti e in base ai presupposti previsti dalla normativa vigente. Demanda poi al Governo la comunicazione alla Procura europea del catalogo dei reati per i quali il nostro ordinamento consente l'uso dei suddetti due mezzi di ricerca della prova;
  • designa il procuratore generale presso la Cassazione come autorità nazionale competente a interagire con EPPO per quanto riguarda le decisioni in tema di riparto di competenze per l'esercizio dell'azione penale;
  • prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura sull'assunzione dei procedimenti penali dall'estero alle indagini che, originariamente di competenza EPPO, vengono trasferite alla competenza dell'autorità giudiziaria nazionale e alle indagini che, pur restando di competenza EPPO, vengono trasferite da un procuratore europeo delegato estero a uno avente sede in Italia.

Sulla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 9 del 2021 è da ultimo intervenuto l'art. 34 del decreto-legge n. 17 del 2022, che ha:

  • innalzato il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED);
  • introdotto una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità;
  • apportato numerose modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, riguardanti tra l'altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico;
  • specificato che, la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l'incarico, non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte;
  • intervenuto sul regime contributivo dei procuratori europei delegati;
  • dedicato specifiche disposizioni agli obblighi di comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio) modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo;
  • modificato la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione.
ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022

Nel corso della XVIII legislatura sono entrati in vigore anche ulteriori provvedimenti che hanno inciso sull'ordinamento giudiziario. Solo per citarne alcuni, si ricordano:

  • il decreto-legge n. 73 del 2018, che ha sospeso fino al 30 settembre 2018 i procedimenti penali pendenti presso il tribunale di Bari. Il provvedimento d'urgenza si era reso necessario per far fronte all'inagibilità dell'immobile ove hanno sede il tribunale penale e la procura della Repubblica di Bari;
  • l'art. 8, comma 4-quinquies del decreto-legge n. 228 del 2021 che ha da ultimo differito al 1° gennaio 2024 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Fino a tale data, dunque, gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le sezioni distaccate di tribunale, rimarranno in funzione nell'assetto anteriore alla riforma della geografia giudiziaria prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nell'ambito degli obiettivi previsti per la Giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, inoltre, il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire con finalità di potenziamento sull'ufficio del processo. In merito, in attuazione delle deleghe previste tanto dalla legge n. 134 del 2021 (per il processo penale), quanto dalla legge n. 206 del 2021 (per il processo civile), il Governo ha tramesso alle Camere l'A.G. 406 (per il cui contenuto si rinvia al Dossier del Servizio studi).

Sempre nel corso della legislatura (12 giugno 2022) si ricorda che non hanno raggiunto il prescritto quorum alcuni referendum abrogativi in tema di ordinamento giudiziario. Si tratta:

  • del quesito volto ad estendere la possibilità, per i componenti laici dei consigli giudiziari, di partecipare alle discussioni e di deliberare in relazione ad argomenti che al momento del referendum erano loro preclusi, quali ad esempio le valutazioni di professionalità dei magistrati;
  • del quesito volto ad abrogare tutte le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che disciplinano o meramente richiamano la possibilità per i magistrati, nel corso della carriera, di passare dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, e viceversa. Non essendo possibile per via referendaria operare la c.d. "separazione delle carriere" di giudici e pubblici ministeri, il quesito si proponeva di realizzare questo obiettivo "di fatto", impedendo dopo la prima nomina del magistrato il mutamento delle funzioni.
ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022
 
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