provvedimento 30 novembre 2020
Studi - Agricoltura Promozione del settore florovivaistico

E' stata approvata dell'Assemblea della Camera dei deputati, in prima lettura, il 4 novembre 2020, la proposta di legge sulla disciplina e promozione del settore florovivaistico. Il testo è passato quindi all'esame del Senato (AS 2009).

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Il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (AS 2009).

La disciplina introdotta - secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 - ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

Il settore florovivaistico comprende (comma 2) la produzione di:

- prodotti vegetali;

- materiale di propagazione.

In entrambi i casi, i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale.

Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi (comma 3):

- floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso);

- produzione di organi di propagazione gamica o a gamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi);

- vivaismo ornamentale (produzione di piante intere);

- vivaismo frutticolo;

- vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco).

La  filiera  florovivaistica,  ai  sensi del comma  4, comprende  le attività  di  tipo  agricolo  e  le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio e, in particolare:

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono appresta menti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito della filiera sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che

svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.
L' articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'art. 9, nonché l'istituzione di premi, chiamando il MIPAAF a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che ad istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.
L' articolo 3 prevede i nterventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del suddetto Piano Nazionale possano essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate ( comma 1). Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è data facoltà di prevedere norme semplificate - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge - per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante ( comma 2).
L' articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall' imprenditore agricolo di cui all' articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti..
Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato ( comma 3).
Le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ( comma 4). Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni sono stabiliti:
- gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione;
- le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.
L' articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici.
Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Nelle aree agricole destinate alle attività florovivaistiche, il comma 2 consente di svolgere interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Secondo il comma 3, nei distretti in esame possono essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi. Il comma 4, prevede che una volta costituiti i distretti, le regioni saranno chiamate ad adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali . Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
L' articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico. In particolare, il comma 3 disciplina la composizione del tavolo (è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana.
Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Il comma 8 specifica che il Tavolo è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze sanitarie.
L' articolo 7 muta la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II-Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II-Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio devono essere definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.
L' articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della Green economy. Si prevede che l'organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri ( comma 1). Il medesimo comma 1 precisa che l'organo in questione promuova lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione. L'organo di coordinamento è istituito presso il MIPAAF e ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 2 specifica la clausola di invarianza finanziaria.
L' articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico ( comma 1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) ( comma 2). Individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo; il Piano ha durata triennale ( comma 3). Esso può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o foreste (urbane e periurbane), con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi ( comma 4). Il comma 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Infine, il comma 6 precisa che, ad eccezione del comma 5, all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibi li a legislazione vigente.
L' articolo 10 prevede che le regioni possano istituire, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è chiamato a promuovere predetti marchi e a favorire la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica. Inoltre, il comma 5 chiama le amministrazioni competenti ad attuare l'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L' articolo 11 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Al comma 1 si prevede che il MIPAAF predisponga un " Piano di comunicazione e promozione" che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Il comma 2, in particolare, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6. Il comma introdotto individua la copertura del predetto onere nella corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al MIPAAF.
L' articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti ( comma 1), applicando tali disposizioni nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ( comma 2).
L' articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell' articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai. Sempre in base al comma 1, i centri sono predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2. Ai sensi del comma 2, infatti, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto deve essere adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, assicurando che, dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 prevede che lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario; parere da rendere entro 30 giorni dall'assegnazione, spirati i quali il regolamento può essere comunque adottato.
L' articolo 14 disciplina l' attività di manutentore del verde. A tal fine, viene richiamato l' accordo del 22 febbraio 2018, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, sul Documento relativo allo "Standard professionale e formativo di manutentore del verde", del quale si deve tener conto per l'emanazione di un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 154 del 2016, che disciplina l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.
L' articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possano stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento ( comma 1). Il comma 2 prevede che costituisca titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano e richiede che essi siano volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Il comma 3 concerne l'eventualità di sostenere gli oneri del contratto di coltivazione anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree ad esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante la suddetta sponsorizzazione. Al fine delle predette sponsorizzazioni, le amministrazioni individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L' articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tal fine, con propri atti, i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.
L' articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
Ai sensi dell' articolo 18, il MIPAAF è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche, nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici, a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.
L' articolo 19, infine, contiene la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
ultimo aggiornamento: 4 novembre 2020
 
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