provvedimento 10 marzo 2022
Studi - Affari sociali Studi - Giustizia Morte volontaria medicalmente assistita

La Camera dei deputati, il 10 marzo 2022, ha approvato il testo unificato C. 2-A e abb., che reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

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Il testo unificato A.C. 2-A e abb., approvato dalla Camera, e il cui iter si è interrotto in Senato (A.S. 2553) reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il testo individua altresì i requisiti e la forma della richiesta, nonché le modalità con le quali deve avvenire la morte volontaria medicalmente assistita. Si prevede, inoltre, l'esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura cui si sia dato corso nel rispetto delle disposizioni di legge. Specifiche previsioni concernono inoltre l'obiezione di coscienza del personale sanitario e l'istituzione dei Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali.

Il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato (sentenza n. 242 del 2019) l'incostituzionalità della fattispecie penale dell'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con determinate modalità, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

 

In particolare, con riguardo ai presupposti che consentono l'accesso alla morte medicalmente assistita, si specifica che la persona richiedente deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

  • aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta;
  • essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli;
  • essere adeguatamente informata;
  • essere stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e averle esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte;
  • essere affetta da una patologia attestata, dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, e che tali condizioni cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
  • essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.

 

Con riguardo alle caratteristiche della richiesta, il testo prevede che essa debba essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita e rispettare le modalità già previste dalla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017). In particolare, la proposta prevede che la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si prevede che il medico che riceve dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, redige un rapporto sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra senza ritardo – sempre che non ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni  - al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente e all'interessato. Il Comitato, entro 30 giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata. In caso di parere favorevole il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità previste dalla legge, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera. La procedura dovrà essere consentita anche alle persone prive di autonomia fisica, adottando - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente - strumenti che consentano il compimento dell'atto autonomo.

Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario del medesimo Comitato, resta ferma in ogni caso la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della decisione contraria del medico o dalla data di ricezione del parere del Comitato.

 

Si chiarisce inoltre che coloro che esercitano professioni sanitarie non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevino obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

 

Specifiche disposizioni sono dedicate agli istituendi Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali da disciplinare con regolamento del Ministero della Salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dall'approvazione del provvedimento in esame.

 

Inoltre, in relazione alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge, si esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, del reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'art. 580 e del reato di omissione di soccorso, di cui all'art. 593 c.p. Il testo contiene inoltre una disposizione transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore della legge. Anche in tali casi, ed anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto: ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge; era stata accertata inequivocabilmente la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente.

 

Le disposizioni attuative della legge sono rimesse ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022
 
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