provvedimento 20 settembre 2022
Studi - Attività produttive Tutela della concorrenza
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Il Capo I è composto dal solo articolo 1, che illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.  L'articolo richiama l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce la competenza in materia di tutela della concorrenza allo Stato.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

 

Gli articoli 3 e 4, introdotti nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, affrontano il controverso tema delle concessioni demaniali marittime. La soluzione adottata cerca di individuare un punto di equilibrio dopo il contenzioso in atto sulla materia, oggetto di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, che hanno posto un limite alla la proroga automatica e generalizzata prevista fino al 31 dicembre 2033, per ragioni di contrasto con il contenuto precettivo dell'articolo 56 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein).

 

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.  In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della proce­dura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della proce­dura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).

 

L'articolo 4 completa la disciplina delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

I numerosi principi e criteri direttivi della delega hanno l'ambizione di prendere in considerazione una vasta gamma di interessi coinvolti.

Ve ne sono, infatti, alcuni tesi a tutelare la concorrenza, la par condicio tra gli operatori e la loro massima partecipazione; ve ne sono altri volti a tutelare anche l'interesse della collettività a fruire del bene pubblico, vuoi gratuitamente e direttamente accedendo al tratto di costa, vuoi mediante la fissazione di canoni concessori in favore degli enti pubblici commisurati al pregio naturale del bene; ve ne sono poi di ulteriori finalizzati a salvaguardare gli investimenti fatti sull'arco del tempo dagli operatori uscenti e a consentire il mantenimento o l'accesso alla concessione da parte delle piccole e medie imprese (PMI); ve ne sono altri, ancora, finalizzati a tutelare l'occupazione.

 

L'articolo 5 reca una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, introducendo il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e reca una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario.

 

L'articolo 6 riguarda la disciplina delle concessioni di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di valorizzare le reti di distribuzione di proprietà degli enti locali, di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale e di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione.

 

L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Sul relativo punto, si rinvia all'apposito tema sulle concessioni idroelettriche.

 

ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022

L'articolo 8 delega il Governo al riordino - entro sei mesi - della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un testo unico (comma 1). La norma individua fra i principi e criteri direttivi l'adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. La scelta del modello in house viene consentita ma deve essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo di motivazione.

 

L'articolo 9 disciplina il trasporto pubblico locale (TPL). L'articolo è stato modificato in modo significativo in prima lettura, in sede referente alla Camera. Il testo originario era impostato nel senso di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL). Il testo approvato consente, in alternativa alla pubblicazione del bando di gara, l'obbligo informativo per le regioni relativamente al tipo di aggiudicazione previsto e ai servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione. È quindi venuto meno l'obbligo assoluto di affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).

Come anticipato, l'articolo 10 originario, sul trasporto non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC), è stato soppresso.

L'articolo 10 attuale rafforza i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, prevedendo che si possa proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve individuare allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica.

L'articolo 11 prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 12 regola la dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative.  È altresì stabilito che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

 

L'articolo 13 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

 

L'articolo 14, sui servizi di gestione dei rifiuti, introduce la facoltà per le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani di servirsi del gestore del servizio pubblico o di fare ricorso al mercato.

 

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 15 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; la modifica sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. Viene prevista una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo tra il Servizio sanitario e le struttura pubbliche o private. Con riferimento alla sanità integrativa, si procede all'istituzione dell'Osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.

 

L'articolo 16 interviene sugli obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti. La modifica, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento relativa all'ampiezza minima dell'assortimento. Più in particolare, l'articolo prevede che i grossisti siano tenuti a detenere un assortimento dei medicinali che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio a cui sia riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso; tali esigenze sono valutate dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione, sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Riguardo ai medicinali non ammessi a rimborso – che restano esclusi dall'obbligo in esame – l'articolo conferma il diritto, per il rivenditore al dettaglio, di rifornirsi presso altro grossista.

 

L'articolo 17, sulla rimborsabilità di farmaci equivalenti, abroga la norma (relativa al cosiddetto patent linkage) che esclude la possibilità di inserimento – prima della scadenza della tutela brevettuale - dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

L'articolo 18, riguardante i medicinali in attesa di definizione del prezzo, introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili da parte del Servizio sanitario nazionale, con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente i medicinali orfani, i farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

 

L'articolo 19 modifica la disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano. Il sistema è basato sulla donazione volontaria e la gratuità del sangue e sono definiti quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.

 

L'articolo 20 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta da parte del direttore generale dell'ente o azienda di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

 

L'articolo 21 prevede che il possesso del diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria soddisfi i requisiti posti ai fini della partecipazione alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 22 definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga. L'articolo 3 del decreto n. 33 del 2016 pone degli obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche (quali le reti per la distribuzione di gas naturale, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie) di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. 

Le modifiche prevedono che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; e può essere basato su necessità; future del fornitore della infrastruttura fisica, sempre che tali necessità; siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto. Nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità.

 

L'articolo 23 è volto a razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, prevedendo un dovere di collaborazione consistente nell'adozione di ogni iniziativa utile al coordinamento con gli altri operatori di rete.  È prevista una attività di vigilanza in proposito da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le novità introdotte dall'articolo consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.

 

L'articolo 24 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ivi compresi i servizi di messaggistica istantanea.

 

L'articolo 25 modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sullo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, l'articolo stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Il testo precisa che si dovrà tenere conto di "situazioni particolari". Il riferimento è all'obbligo di assicurare la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, in modo permanente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 26 delega il Governo ad adottare - entro ventiquattro mesi - uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione.

Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione; digitalizzare le procedure, ridefinire i termini dei procedimenti dimezzandone la durata, nonché armonizzare la modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni. Viene affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Infine, si dispone entro 180 giorni la revisione delle disposizioni del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che regola l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

 

In sede referente sono stati altresì aggiunti dei commi dedicati ad un riordino – sempre tramite delega al Governo - della complessa disciplina degli incentivi alle fonti rinnovabili.

 

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

 

L'articolo 28 è stato introdotto in sede referente alla Camera per eliminare l'incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari.

 

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

 

L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

A tal fine si fissano – tra gli altri - i criteri  della individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea, e quello di massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo la concentrazione delle competenze e la razionalizzazione del riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche delle singole autorità.

 

L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, il quale - in caso di sinistro tra veicoli a motore – prevede che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La disposizione entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. 

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni. Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE).

Le modifiche muovono dall'opportunità che il quadro normativo nazionale sia quanto più possibile coerente con quello già adottato dalla Commissione europea e dalla prevalenza dei Paesi dell'Unione europea. Nel testo viene chiarito che gli effetti dell'articolo non sono applicabili alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data di entrata in vigore della disposizione.

 

L'articolo 33 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

La finalità dell'intervento è di rendere la normativa più appropriata rispetto alle caratteristiche dell'attività di intermediazione delle grandi piattaforme digitali. Pertanto, salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.

 

L'articolo 34 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

 

L'articolo 35 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'AGCM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione.

Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

L'articolo 36 prevede che le disposizioni della legge sulla concorrenza si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche