provvedimento 19 aprile 2020
Studi - Difesa Le misure in materia di Difesa previste dal DL 18 del 2020 ("Cura Italia")

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia") contiene numerose disposizioni riguardanti il comparto della Difesa, con particolare riferimento al potenziamento dei servizi sanitari militari e dell'operazione Strade Sicure.

Le richiamate disposizione si aggiungono a ulteriori previsioni normative di interesse per la Difesa contenute nei diversi provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid 19. In ordine cronologico, si tratta dei  decreti legge nn. 6, 9, 11, 14, 19 e 23 del 2020.

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Un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9).

 

In particolare:

 

  • si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (art. 7);

  • si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (art. 8);

  • si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (art. 9).

     

    Un secondo gruppo di disposizioni contenute nel decreto legge interessano specificatamente il personale militare.

     

    In particolare:

     

  • si incrementano, di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare (articolo 24, comma 2-bis);

     

  • si applicano al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'esigenza epidemiologica da COVID -19, le disposizioni che riconoscono il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza di figli minori fino al 12° anno di età, nel limite complessivo di 1.000 euro (art. 25, co. 3);

     

  • si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19 nuovo articolo 73-bis, introdotta al Senato);

     

  • si autorizza, in considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza COVID -19, la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 74, comma 01).

     

    Infine:

     

  • si integra di 253 unità il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure". L'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, e a tale scopo si autorizzata per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. Infine, si introduce una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono sono posticipate al 31 maggio 2020 (art. 74, comma 01 e nuovo 74-ter, introdotti al Senato);

 

  • si estendono ai procedimenti penali pendenti presso la magistratura militare le disposizioni previste dall'articolo 83 in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali (art. 83, co. 21);

 

  • si prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio (art. 87, co. 6).

 

 Nella seduta del 15 aprile 2020, la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni sul provvedimento, relativamente ai profili di competenza della Commissione difesa. Al seguente link è possibile invece consultare il parere reso il 26 marzo 2020 dalla Commissione difesa del Senato sul medesimo provvedimento, nel testo originario trasmesso dal Governo.

 

 

 

 

 

 

 

 

ultimo aggiornamento: 19 aprile 2020
 
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