provvedimento 22 luglio 2022
Studi - Difesa Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19

Nell'ambito dell'emergenza Covid-19 sono state introdotte disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19, sia nel Decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") che nel Decreto-legge n. 34/2020 (cd. "Rilancio"). Altre disposizioni sono previste dal decreto cd. "Ristori" (decreto-legge n. 137 del 2020) e dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020). Nel 2021, ulteriori misure sono state previste dai decreti cd. "Sostegni" (decreto-legge n. 41 del 2021) e "Sostegni-bis" (decreto-legge n. 73/2021).

La Commissione Difesa della Camera ha inoltre approvato la risoluzione n. 7-00493, volta sia alla salvaguardia e alla tutela della salute del personale militare e civile della difesa, che al miglioramento delle prestazioni della sanità militare.

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Per sanità militare deve intendersi il complesso dell'organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.

Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l'efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.

La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l'assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.

Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il "servizio sanitario militare".

La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.

L'attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:

Fonte: Corte dei conti ( delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa
1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)
2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma
3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale
4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)
5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare "Celio"
6 Dipende dall'Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN
7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l'assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)

 

Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l'assistenza a favore del personale dell'unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.

Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35).  Nell'anno 2018:

  • per l'Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;
  • per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;
  • per l'Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;
  • per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.

In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l'anno 2018.

ultimo aggiornamento: 20 marzo 2020

Il D.L. 18 del 2020 contiene misure volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9), e in particolare:

 

  • si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (art. 7);

  • si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (art. 8);

  • si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (art. 9).

Arruolamento temporaneo di medici ed infermieri militari

L'articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito, definendone il relativo stato giuridico ed economico.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 consente all'Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, cfr. relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri).

Al richiamato personale in servizio temporaneo (ferma attiva della durata di un anno), sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente (comma 4).

 

Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, la disposizione in esame delinea un procedimento particolarmente semplificato in quanto, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'obiettivo è quello di selezionare "le migliori professionalità possibili (…) entro il prossimo mese di aprile".

 

A tal proposito, nella richiamata relazione si precisa che la soluzione contemplata dalla disposizione in esame è adottata "in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza del tempo". Nello specifico, ci si riferisce, alla procedura utilizzata per la selezione delle professionalità   da inserire nella c.d "riserva selezionata", di cui all'articolo 674 del Codice dell'ordinamento militare.

Al riguardo, si ricorda che la Riserva Selezionata è costituita da un bacino di personalità, composto da uomini e donne in possesso di particolari professionalità di interesse per le Forze Armate, non compiutamente disponibili nell'ambito delle stesse.

Nello specifico i professionisti provenienti dalla vita civile, che siano in possesso dei requisiti previsti e siano disponibili ad eventuali richiami in servizio a tempo determinato per l'impiego sul territorio nazionale e all'estero possono presentare istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata, previa nomina ad Ufficiale di complemento. A questi ultimi viene conferita senza concorso – previa sottoscrizione della disponibilità ad essere richiamati alle armi sul territorio nazionale ovvero all'estero – la nomina ad Ufficiale di complemento. Tale nomina costituisce un provvedimento di "natura eccezionale" che può essere adottato nei confronti di cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze Armate.

 

In linea con tale obiettivo di semplificazione, la disposizione in esame prevede che le procedure di arruolamento siano gestite attraverso il portale  on-line sul sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it), mentre, per quanto attiene alla selezione del personale,  tale fase si baserà sui  giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità (commi 2 e 3).

Ai sensi dell'articolo 1034 del Codice dell'ordinamento militare esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento sono costituite presso ciascuna Forza armata. Per quanto riguarda l'Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell'ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite Commissioni permanenti (artt. 1047 e ss. del Codice dell'ordinamento militare).

Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione in esame (comma 2), si prevede che gli aspiranti all'arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri.

 

Si prevede, inoltre, che i candidati:

  1. non siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare, non siano stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
  2. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

 

Si contempla, infine (comma 4), il richiamo in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle richiamate forze di completamento (cfr. supra).

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, si tratta di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019). La medesima relazione ipotizza che i riservisti medici saranno richiamati nel grado di Capitano.

 

Per quanto attiene agli oneri relativi alla disposizione in esame i medesimi sono in euro 13.750.000 per l'anno 2020 e euro 5.662.000 per l'anno 2021 (comma 5). A tal proposito, la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame precisa che tali costi sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario del trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Per la relativa copertura finanziaria il comma 6 rinvia alle risorse di cui all'articolo 126 del decreto legge (disposizioni finanziarie).

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

 L'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 prevede che il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l'articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15.

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la finalità delle richiamate assunzioni deve essere individuata nella necessità di far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID 19. Si sottolinea, inoltre, l'esigenza che il Policlinico sviluppi test patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale (comma 1).

 

Il Policlinico del Celio è un ospedale militare, a connotazione interforze, dipendente dal 4° Comando logistico dell'Esercito.

Offre, principalmente, supporto clinico e sanitario al personale a status militare impiegato in operazioni, in Patria e all'estero, nonché al personale militare e civile, e relativi familiari secondo quanto previsto dalla normativa vigenti, le convenzioni locali e gli accordi con il Servizio sanitario nazionale-regionale.

Il Policlinico opera, inoltre, nel campo della ricerca scientifica nelle diverse discipline sanitarie e assicura il tirocinio pratico a favore degli specializzandi delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Secondo quanto recentemente rilevato dalla Corte dei conti (delibera 16/2019/G) si tratta di una struttura che, nel 2017 ha impiegato una forza di 1.102 unità e nel 2018 una forza di 1096 unità (suddivisa fra ufficiali, sottufficiali, truppa, civili, di cui 626 con specializzazione sanitaria) per un costo, nel medesimo 2018, di 57 milioni circa di euro.

Il personale del Policlinico (medico, infermieristico e aiutanti di sanità), oltre ad essere impiegato in ambito nazionale, svolge ciclici periodi di attività al di fuori dei confini nazionali nell'ambito degli organi sanitari ivi schierati e supporta, a vario titolo, tutti i teatri operativi in cui operano le Forze armate italiane.

La struttura, nelle sue linee generali, è attualmente organizzata in dipartimenti ed unità operative, complesse o semplici, che erogano servizi sanitari nei seguenti settori: patologia cardiorespiratoria, area chirurgica, patologia osteo-articolare, nefro-urologiche, scienze ginecologiche, patologia neuro-sensoriale, scienze neurologiche e psichiatriche, diagnostica, odontostomatologica, emergenza e accettazione, anestesia e rianimazione, immunoematologia, medicina fisica e riabilitazione.

Per un approfondimento dell'organizzazione del Sistema sanitario militare si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 7.

 

Per quanto attiene alle procedure di selezione del personale in esame, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che gli incarichi vengano conferiti mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio con i candidati

Le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa (comma 3).  

 

Il costo complessivo delle richiamate sei assunzioni (numero massimo) è quantificato dalla allegata relazione tecnica in euro 230.979.96. Alla copertura dei richiamati oneri, pari a euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame, mediante il ricorso alle risorse previste dai seguenti fondi:

  • per l'anno 2020, fondo di cui all'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (capitolo 1121);
  • per l'anno 2021, fondo di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, per la riallocazione delle funzioni connesse al   programma   di   razionalizzazione,   accorpamento,   riduzione   e   ammodernamento   del   patrimonio   infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare (cap.1153).

Potenziamento della sanità militare

L'articolo 9 del decreto-legge n. 18/2020 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

 

La disposizione in esame, analogamente a quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 8, reca una serie di misure volte a potenziare l'efficacia delle strutture del servizio sanitario militare, autorizzando, in particolare, al comma 1, la richiamata spesa di 34,6 milioni per l'anno 2020 per il rafforzamento di determinate prestazioni offerte dal citato presidio sanitario militare.

A tal proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che scopo della disposizione è l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali appositamente destinate. Si intende, inoltre, rafforzare:

  1. la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento;
  2. la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia:
  3. la somministrazione di farmaci e dispostivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati.

 

Nel dettaglio, l'allegata relazione tecnica, nel quantificare la spesa relativa alla disposizione in esame, fa presente che l'autorizzazione di spesa di 34,6 milioni di euro è funzionale a soddisfare le seguenti esigenze: predisposizione di n. 2 ospedali da campo con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto; approvvigionamenti di moduli aggiuntivi, macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale presso le strutture di riferimento (mascherine, tute e occhiali); realizzazione di n. 6 posti letto; acquisto di materiale igienizzante; acquisto di 6 ambulanze di biocontenimento; l'acquisto immediato di 100.000 kit di protezione individuale; acquisto di 10 sistemi di trasporto isolati aviotraspofiabili e 10 per elitrasporto e n. 3 camere di isolamento campale; acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto; potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma" (cfr. scheda relativa all'articolo 8).

A sua volta, il comma 2, considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida nel limite di spesa di 704.000 euro (pari a circa oltre 35.000 litri di prodotto), analogamente a quanto già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi della c.d. influenza suina (cfr. relazione illustrativa).

In relazione a tale disposizione si ricorda che nel corso della seduta della Camera del 26 febbraio scorso, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno 9/2402-A/12Rizzo con il quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità del pieno utilizzo delle capacità scientifiche e produttive dello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare sia per la produzione di disinfettanti germicidi e battericidi utili alla prevenzione del contagio sia per l'individuazione di medicinali in grado di rallentare e debellare il COVID-19.

Come precisato nella allegata relazione tecnica, allo stato, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrre circa 800 litri al giorno di disinfettante, per un costo di circa 20 euro al litro. Nell'arco di due mesi dovrebbe, pertanto, essere completata la realizzazione dell'intero ordine (35.000 litri).

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, il cui compito principale è quello di rifornire le Forze armate di medicinali e materiali sanitari, pone parimenti in essere numerosi interventi che investono profili di collaborazione esterna con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e con il Ministero della salute. Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012 ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze. Si ricorda, inoltre, che lo Stabilimento è autorizzato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, alla produzione di presidi medico-chirugici ovvero di disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericida.

ultimo aggiornamento: 28 luglio 2020

Il D.L. n. 34 del 2020 reca una serie di misure  volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid-19. Nello specifico:

  • si autorizza per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare) (art. 19). 

 

  • si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20).

Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

L'articolo 19 è volto ad autorizzare, per l'anno 2020:

  • l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare).
  • la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari.

Nel corso dell'esame parlamentare:

  • è stato previsto che i medici militari arruolati in via eccezionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 7 del d.l n. 18 del 2020, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico dal contratto di formazione medico- specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti (art. 19, comma 3-bis).
  • è stata espressamente esclusa la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo in esame (art. 19, comma 3-ter).

Misure per la funzionalità delle Forze armate (personale sanitario e delle sale operative) 

L'articolo 20 stanzia l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. 

Il finanziamento riguarda gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio ("Strade sicure", attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio), sia del Servizio sanitario nazionale.

La relazione tecnica precisa di aver preso in considerazione nella quantificazione degli oneri le medesime unità impiegate per effetto del citato articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Nello specifico, sono state considerate:

  • 220 unità di personale medico/paramedico militare, tenendo conto dell'aumentato numero di personale sanitario impiegato per l'emergenza anche a seguito degli arruolamenti straordinari in virtù dell'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2020;
  • 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative.

Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

L'articolo 21, in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, prolunga i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate (nuovo articolo 2204-ter del d.lgs. n. 66 del 2010).

Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale (nuovo articolo 2197-ter.1 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

 

Nello specifico l'articolo 21 novella il Codice dell'ordinamento militare di cui decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi i nuovi articoli 2204-ter e 2197- ter. 1.
ultimo aggiornamento: 28 luglio 2020

Il D.L. 137/2020 (cd. Ristori) reca una serie di disposizioni concernenti il potenziamento delle strutture e dei servizi resi della Sanità militare nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, si prevede l'arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare (articolo 19-undecies).

Tale disposizione è confluita nel decreto "Ristori" dal D.L. 149/2020 (cd. Ristori- bis), che, all'articolo 10, con la finalità di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizzava per l'anno 2021 l' arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, e in particolare di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente (di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 4,89 milioni di euro per l'anno 2021.

Inoltre, si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 7.800.000 per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare. La disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari (articolo 19-duodecies).

 Si segnala, inoltre, che viene autorizzatata la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (articolo 32-bis, comma 3).

Tale disposizione è confluita nel decreto "Ristori" dal D.L. 157/2020 (cd. Ristori- quater), che con il comma 3 dell'articolo 20 autorizzava la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
La norma riguarda il personale militare:
  • impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.) in relazione all'emergenza COVID-19;
  • medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa dell'Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.
Ai fini del calcolo degli oneri sono state prese in considerazione dalla relazione tecnica:
  • 78 unità di personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con 80 ore mensili di lavoro straordinario per 93 giorni (di cui 62 giorni nel 2020 e 31 giorni nel 2021);
  • 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, a cui viene attribuito il compenso forfetario di impiego (15 gg feriali e 5 gg festivi al mese).
ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2020

La legge di bilancio per il triennio 2021-2023 (legge n. 178 del 2020) contiene alcune disposizioni riguardanti la sanità militare, ai commi 488 e 489, che stituiscono, nello stato di previsione del ministero della difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare. Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2021

In data 22 luglio 2020 la Commissione Difesa ha approvato la risoluzione n. 7-00493 sul protocollo sanitario Covid-19, volta alla salvaguardia e alla tutela della salute del personale militare e civile della difesa, nonché al miglioramento delle prestazioni della sanità militare, sia in termini di potenziamento sul territorio di laboratori di analisi, sia in termini di dotazioni finanziarie e di personale.

La risoluzione impegna il Governo:

  • ad adottare iniziative volte alla definizione di protocolli sanitari in linea con le disposizioni impartite dal Ministero della salute o dalle autorità nazionali scientifiche di riferimento, che disciplinino il rientro in servizio del personale militare e civile della Difesa, che abbia contratto patologie Covid-correlate o che risulti essere stato in isolamento, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, e comunque finalizzate alla definizione di procedure certe per la determinazione e la trattazione;
  • a porre in essere iniziative mirate a un rafforzamento della capacità della sanità militare nel campo della diagnostica, mediante il potenziamento della rete interforze di laboratori di analisi chimico-cliniche, con la finalità di implementare presìdi territoriali periferici della sanità militare, a beneficio di un più ampio bacino di utenti e in stretta sinergia con il servizio sanitario nazionale;
  • ad adottare iniziative volte alla creazione, anche temporanea, di una commissione medica speciale presso il Collegio medico legale della difesa, dedicata alla definizione dei giudizi medico-legali per causa di servizio (anche in favore dei familiari delle vittime) per le patologie Covid-correlate;
  • a porre in essere, anche nell'ambito dell'approvazione di prossimi e conseguenti provvedimenti, le necessarie iniziative volte all'adeguamento delle dotazioni di personale sanitario e al reperimento di risorse strumentali e finanziarie per avviare le iniziative di cui ai precedenti impegni, da assegnare tramite l'istituzione di un apposito fondo risorse integrative, in conto capitale, per il potenziamento della sanità militare, da attestare sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Governo ha rilevato che, in considerazione della natura eccezionale del quadro epidemiologico connesso alla pandemia, si è reso necessario disciplinare e uniformare, in ambito Difesa, le condizioni necessarie per consentire al personale militare di rientrare in servizio al termine di un periodo trascorso in isolamento, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, in ragione di una sospetta o accertata positività al virus Covid-19. 

Al riguardo,  le circolari emanate dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare, nel periodo emergenziale, sono state redatte in piena sintonia con quanto disposto nel contempo dalle autorità nazionali scientifiche di riferimento, ossia dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, privilegiando proprio gli aspetti preventivi e precauzionali, come evidenziato dallo stesso proponente dell'atto di indirizzo, ai fini di una più efficace tutela della salute del personale militare e civile. A mero titolo esemplificativo, ha evidenziato che è stata disposta l'esecuzione del tampone rino-faringeo prima della partenza o del rientro in favore di tutto il personale destinato all'impiego nei teatri operativi o destinato ad attività di particolare rilevanza, così come l'individuazione di idonee strutture logistiche, a carico delle Forze armate, ove fare trascorrere gli eventuali periodo di isolamento e/o quarantena.

Un altro aspetto rilevante è costituito dalla definizione di procedure medico-legali volte a estendere alle lesioni psicofisiche da esposizione a Covid-19 le previsioni dell'articolo 1880 del codice dell'ordinamento militare, in materia di giudizio circa la dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta. Al riguardo, il Governo ha segnalato che non si pongono particolari problemi interpretativi circa l'ammissibilità tecnico giuridica della infezione da COVID-l9 nelle fattispecie previste dal citato articolo del codice. Infatti, diversamente dalla precedente normativa, non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive essendo quest'ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall'INAIL.

Il Governo ha sottolineato, infine, come nella fase emergenziale la sanità militare abbia fornito un contributo essenziale e di supporto al servizio sanitario nazionale e, pertanto, considera con particolare favore il potenziamento sul territorio di tali strutture di analisi che non possono non avere positive ricadute anche sul Sistema Paese. Anche l'attivazione di una commissione medica speciale presso il collegio medico legale della difesa dedicata alla definizione dei giudizi medico legali per causa di servizio/vittime del dovere per le patologie COVID correlate che garantisca omogeneità e celerità di trattazione, potrebbe essere sicuramente funzionale alla risoluzione della crisi in atto, assicurando, al contempo, una migliore trattazione delle numerose istanze pendenti. Infine, ha precisato come, sul piano delle risorse finanziarie, il Governo non possa che accogliere positivamente la volontà, espressa nell'ultimo impegno, di porre in essere le necessarie iniziative per assicurare alla difesa l'adeguamento delle dotazioni di personale sanitario e per il reperimento di risorse strumentali e finanziarie, indispensabili per dare piena attuazione alla parte dispositiva dell'atto di indirizzo. Tutto ciò considerato, non può che esprimere una positiva valutazione sia relativamente alle premesse, sia con riguardo alla parte dispositiva.

ultimo aggiornamento: 28 luglio 2020

Il 13 maggio 2020 il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nella sua audizione presso le Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, ha fatto un punto di situazione sulle attività della Difesa nella lotta al COVID-19.

Oltre alla realizzazione del Covid Hospital presso il Policlinico Militare Celio di Roma, nell'ambito della sanità militare la Difesa è intervenuta con la produzione di mascherine, disinfettanti e farmaci, e con la sanificazione di aree pubbliche e attività di logistica.
In aggiunta agli uomini e delle donne di Esercito, Marina e Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri direttamente coinvolti, la Difesa ha messo in campo 3.300 mezzi di vario tipo, oltre 130 missioni di volo militari con aerei ed  elicotteri sul territorio nazionale e 15 missioni di volo concorsuali internazionali per il rientro dei connazionali dall'estero, per il trasporto di personale civile e militare e per il trasporto di materiale sanitario e derrate alimentari; 13 missioni di volo nazionali e internazionali in bio-contenimento, 470 tra Ufficiali medici, Sottufficiali infermieri e Operatori Tecnici Sanitari impiegati nelle strutture sanitarie militari e civili di tutta Italia, 71 posti letto di terapia intensiva e 5 di sub intensiva forniti e 314 di degenza.

ultimo aggiornamento: 28 luglio 2020

Il D.L. n. 41/2021 contiene numerose misure concernenti la sanità militare.

L'articolo 22 proroga:

  • ai commi 1 e 2, fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid. L'onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021;
  • ai commi 3 e 4 di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. Gli oneri della misura sono quantificati in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022.

L'articolo 35, comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

L'articolo 35, comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

La Relazione tecnica riepiloga le esigenze da cui derivano gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare connessi all'incremento delle attività di rilevazione e sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione:
  • acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori, al costo di 20 euro ciascuno (per un totale parziale di 1 milione di euro);
  • dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui 2.970.000 euro per l'acquisto di 90 mila kit di protezione individuale al costo di 33 euro ciascuno, e 530.000 euro per l'acquisto di materiale igienizzante, per un totale parziale di 3,5 milioni di euro;
  • pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui 300.000 euro per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza e 200.000 euro per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, per un totale parziale di 500.000 euro.
ultimo aggiornamento: 23 marzo 2021

L'articolo 30 del D.L. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis, A.C. 3132) contiene numerose misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico.

In particolare, ai commi da 1 a 3 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.

Riguardo al comma 2, la Relazione illustrativa precisa che il reparto da realizzare è destinato all'infialamento e al confezionamento ( fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici, nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all'interno del sedime dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall' Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica.
Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura ex novo, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini.

Il comma 4 finanzia (autorizzando la spesa complessiva di euro 6.502.918 per il 2021), per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati
  • al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.),
  • al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS.
Il comma 5 ha lo scopo di finanziare (autorizzando la spesa di euro 1.122.835 per il 2021), per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall' hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l'impiego di team vaccinali mobili.

Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.

In particolare, ilcomma 7 interviene sull'articolo 2197- ter.1 del Codice dell'ordinamento militare ( decreto legislativo n. 66/2010), inserito dall' articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio"), al fine di autorizzare, per l'anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (n. 30 per l'Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l'Aeronautica militare).
Il comma in esame prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020. Tali posti saranno ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2207 dello stesso Codice dell'ordinamento militare, relativo all'adeguamento degli organici.

Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette svolgimento delle attività di medicina generale ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale.

ultimo aggiornamento: 28 maggio 2021

Il D.L. n. 221/2021 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare agli articoli 13 (recante disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico) e 14 (mirato al potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie).

Più in particolare:

  • l'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022. A tal fine, il comma 1 autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari; il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 14,5 milioni di euro per l'anno 2022 per il pagamento degli oneri accessori al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate; il comma 3 autorizza il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a 10 biologi per sei mesi, autorizzando la spesa di euro 199.760 per l'anno 2022; il comma 4 autorizza la spesa di euro 185.111, per l'anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 biologi; il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022 recati dall'articolo.

  • L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Il sito militare, da destinare a stoccaggio e conservazione dei vaccini, deve essere individuato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020), d'intesa con il Ministero della difesa.

La relazione illustrativa ricorda che, al fine di assicurare la ricezione, in un unico punto di arrivo, così come previsto dai contratti stipulati dalla Commissione europea con le principali case farmaceutiche, delle dosi vaccinali anti COVID-19, il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'emergenza COVID il citato " Hangar "Butler". La medesima relazione evidenzia che la posizione dell'hangar, direttamente collegato con le aree di manovra aeroportuali (vie di rullaggio), costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l'indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio. Visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell'emergenza COVID-19 e avuto riguardo alle necessità logistiche, di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici, si ritiene opportuno mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile asset strategico sia per la perdurante gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19 sia per far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future. Per la realizzazione di una nuova infrastruttura, di caratteristiche e dimensioni analoghe al citato hangar "Butler", opportunamente adeguato degli impianti e attrezzature necessarie ad assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stato stimato un onere pari a 6 milioni di euro.
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2022

L'articolo 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ai commi da 691 a 694 contiene alcune misure riguardanti la sanità militare.

Più in dettaglio, i commi 691 e 692 prorogano, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2021

  • al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 (comma 691);
  • al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato per funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere durante l'emergenza COVID-19 (comma 692).

Viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, portandola a 5,5 milioni per l'anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (comma 693).

L'autorizzazione di spesa prevista dalla la legge di bilancio per il 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza viene innalzata, a decorrere dal 2022, da 1 milione a 2,5 milioni di euro annui (comma 694).

ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2022

L'articolo 23 del D.L. 228/2021 novella l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n, 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2022

L'articolo 20, commi 2-5, del D.L. 4/2022 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. I commi 2-3 autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del

Celio.

 

Più in particolare, il comma 2 mira ad assicurare la continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19. A tal fine, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano integrato di attività e di organizzazione (previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021) è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette per conferire gli incarichi a tempo determinato in emergenza Covid (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020).

 

La relazione illustrativa specifica che la norma sana anche un disallineamento normativo tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34 del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato. In particolare si tratta di personale che, dall'inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5% dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle "nuove varianti" virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di lavoro si è aggiunta anche l'enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione per la verifica dell'efficacia vaccinale.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l'articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15. La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

Successivamente, l'articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l'articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).

Da ultimo, il comma 692 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) proroga al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Si ricorda infine che l'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti. Il Piano è pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 3 pone un limite di spesa per gli oneri di 611.361 euro a decorrere dall'anno 2023, a cui si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica precisa che tali risorse disponibili riguardano il budget assunzionale 2018, già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l'importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l'esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1, e dunque di un onere annuo pro-capite di 40.757,37 euro.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 destinata all'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e all'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. La norma è finalizzata ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, per affrontare l'emergenza Covid-19.

La relazione tecnica elenca dettagliatamente le necessità di acquisto da cui derivano gli oneri quantificati in 8 milioni di euro, che possono essere così riassunte:

  • esigenze della sanità militare connesse all'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e arredi tecnici (4,9 milioni di euro);
  • ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di n. 9 laboratori scientifici di biologia molecolare e microbiologia dei quali 6 di biosicurezza di livello 2 - per 1,08 milioni - e 3 di biosicurezza di livello 3 - per 920 mila euro- (per un totale 2 milioni di euro);
  • acquisto attrezzature sanitarie e macchinari di laboratorio (500 mila euro);
  • ammodernamento e sostituzione delle attrezzature e dei macchinari per le attività connesse alla bioinformatica compresi elementi hardware e software e relative infrastrutture (600 mila euro).

 

Il comma 5 rinvia al comma 32 del decreto per le modalità di copertura degli oneri recati dal precedente comma 4.

ultimo aggiornamento: 30 marzo 2022

L'articolo 36, comma 2, del D.L. 73/2022 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19.

 La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga sino al 31 dicembre 2022, basandosi sulla ferma eccezionale di n. 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022.

Più nel dettaglio, il personale in servizio, cha ha aderito alla proroga sino 30 giugno 2022, è così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;

- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;

- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;

- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

Calcolando l'onere per i 6 mesi di proroga in base ai costi medi unitari basati sul trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente riferiti all'anno 2022, per ciascun grado (61.943,12 euro annui per il grado di tenente e 46.755,23 euro annui per il grado di maresciallo), i costi complessivi risultano di euro 6.165.733 per l'anno 2022.

L'articolo 36, comma 3, del D.L. 73/2022 proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021.

 L'articolo 13, comma 3, del DL n. 221 del 2021 (cd. "decreto COVID dicembre") ha autorizzato il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a ulteriori 10 biologi per sei mesi, all'interno della selezione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (si veda il box di approfondimento).

In particolare, l'esigenza di disporre di altre 10 unità di biologi per sei mesi derivava dall'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione in ambito scolastico poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, già fortemente impegnato nell'ambito degli interventi relativi all'emergenza Covid.

 La relazione tecnica quantifica in euro 132.951,18 euro gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della durata degli incarichi conferiti per sei mesi dal Ministero della difesa ai dieci funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica sulla base del decreto-legge n. 221del 2021, in servizio alla data del 30 giugno 2022.

Più in dettaglio, viene considerato il costo medio unitario annuo e le differenti date di ingresso in servizio del personale:

- 5 unità di personale per 5 mesi (dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, poiché assunte per sei mesi il 31 gennaio 2022);

- 3 unità di personale per 3 mesi (dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 poiché assunte per sei mesi il 30 marzo 2022)

- 2 unità di personale per 1 mese (dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 poiché assunte per sei mesi il 30 maggio 2022).

ultimo aggiornamento: 22 luglio 2022
 
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