provvedimento 2 agosto 2022
Studi - Politiche Unione europea La legge di delegazione europea 2021

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2021".

Il disegno di legge, presentato dal Governo il 13 luglio 2021, era stato approvato, con modificazioni, in prima lettura dalla Camera il 16 dicembre 2021 e dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 30 giugno 2022.

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, nella riunione del 28 luglio 2022, ne ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni rispetto al testo trasmesso dal Senato.

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La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene:

  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
  • delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
  • delega legislativa al Governo limitatamente a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
  • disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
  • disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
  • delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

Per più puntuali approfondimenti sul contenuto tipico e sul procedimento di approvazione della legge di delegazione europea e della legge europea si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare.

ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022

A seguito dell'esame del Senato, il disegno di legge di delegazione europea 2021 (C. 3208-B), consta ora di 21 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'allegato A.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.

In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

 

Direttive:

  • (UE) 2019/2121 - trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (art.3);
  • (UE) 2019/2161 - modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (art.4);
  • (UE) 2019/1937 - protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (art. 13);
  • (UE) 2020/2184 - qualità delle acque destinate al consumo umano (art.21).

 

Regolamenti:

 

  • (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (art.5);
  • (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (art. 7);
  • (UE) 2021/557, relativo a un quadro generale per la cartolarizzazione e a un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici (art. 8);
  • (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (art.9);
  • (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (art.10);
  • (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (art.10);
  • (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (art. 11);
  • (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca (art.12);
  • (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per le informazioni di condanne di cittadini di paesi terzi o apolidi e integra il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali (art. 14);
  • (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line (art. 15);
  • (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (art.16);
  • (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari (art. 17);
  • (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (art.18);
  • (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (art. 19);
  • (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone (art.20).
  • (UE) 2020/1054 in materia di condizioni di lavoro dei conducenti (art.20);
  • (UE) 2016/403, relativo alle infrazioni gravi per i conducenti su strada (art. 20);
  • (UE) 2014/165 in materia di tachigrafi nel settore del trasporto su strada (art. 20);
  • (UE) 2020/1055, relativo all'evoluzione del settore del trasporto su strada (art. 20).

 

Si segnala che l'articolo 6 del disegno di legge reca altresì principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.

 

Raccomandazioni:

 

  • CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (art. 6). 

ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022

 

Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si segnalano:

 

-  l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

 

-  la soppressione dell'ex articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera - relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto; la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge;

 

-  l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

 

Il Senato ha apportato inoltre limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18 e 19 (cfr. le schede di lettura del dossier). 

ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi e ai criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio, come di consueto, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 2 prevede la delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, mirando ad introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera (trasformazioni, fusioni e scissioni), eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

 L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011, n. 3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo n. 1011 del 2016.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 23 del 2021, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari dei mercati finanziari.

L'articolo 8 reca una delega ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 557 del 2021 in materia di cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, al fine di sostenere la ripresa della crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, dettandone i criteri di delega.

L'articolo 9 interviene in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), delegando il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

L'articolo 11 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).

L'articolo 12 contiene i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

L'articolo 13 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva europea n. 1937 del 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 816 del 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione su casellari giudiziari.

L'articolo 15, introdotto dal Senato, reca la delega per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

L'articolo 16 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

L'articolo 17 detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari e garantire il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

L'articolo 18 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

L'articolo 19 è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, con l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi.

L'articolo 20 indica i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/ 403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014 in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti nn. 1071 e 1072 del 2009, e n. 1024 del 2012, per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.

L'articolo 21, aggiunto dal Senato, reca infine principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.  

ultimo aggiornamento: 12 luglio 2022

L'Allegato A del disegno di legge indica le seguenti 14 direttive europee oggetto di recepimento:

1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segna­ lano violazioni del diritto dell'Unione;

2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);

5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mer­cati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i li­ miti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla cir­colazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Si segnala che in ordine al recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 di cui al n.4 dell'Allegato è già intervenuto l'articolo 28 della legge n.238 del 2021 (Legge europea 2019-2020).

Analogamente, con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 di cui al n.6 dell'Allegato, è già intervenuto l'articolo 27 della medesima Legge europea 2019-2020.

ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022
 
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