provvedimento 28 marzo 2019
Studi - Difesa Avvio di un progetto sperimentale di formazione volontaria in ambito militare

L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 1012 che pevede l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi volontari in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato.

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La proposta di legge in esame, nel testo emendato nel corso dell'esame alla Camera disciplina le modalità per l'avvio  di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi volontari in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni

 Per progetto sperimentale di formazione in ambito militare s'intende un progetto, di durata semestrale e non retribuito, fatti salvi i riconoscimenti previsti dall'articolo 5 della medesima proposta di legge, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, articolato proporzionalmente:

a) in corsi di studio in modalità e-learning;

b) permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, equamente individuate su tutto il territorio nazionale dal Capo di Stato maggiore della Difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;

c) in forme di apprendimento pratico, che consentano, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione quale sacro dovere di ogni cittadino;

b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero;

c) approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità dello status militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;

d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell'età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) studio dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita del tema relativo all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche. Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:

1) partecipare a corsi presso la Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari;

2) partecipare, in qualità di osservatori e sotto la direzione e il coordinamento del Comando interforze delle operazioni cibernetiche (CIOC), ad esercitazioni relative allasicurezza cibernetica;

f) acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (Pesco);

g) incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

Spetta al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD), sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presentare al Capo di Stato maggiore della difesa,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno studio concernente la possibilità di avviare il richiamato progetto sperimentale di formazione in ambito militare.

A sua volta il Capo di Stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa ai sensi dell'articolo 2, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020. Al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell'Amministrazione della difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri di ammissione definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa (art.3).

Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione in ambito militare l'amministrazione della difesa sarà tenuta a rilasciare un attestato che certifichi l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato potrà essere utilizzato, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate e costituirà, inoltre, titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.  Lo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare consentirà, inoltre, l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione del progetto sperimentale di formazione svolto ai sensi della presente legge negli ambiti di competenza dell'Amministrazione della difesa.

Si prevede, infine (art.6), che al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenti  al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della  legge. In tale occasione si dà conto delle eventuali iniziative

L'articolo 7 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.

ultimo aggiornamento: 28 marzo 2019
 
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