In seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione. Se ne dà conto in modo sintetico nella successiva esposizione che si sofferma, in modo particolare, sui provvedimenti adottati nel nostro Paese.
Per la risposta sanitaria si rinvia ai temi web Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus e Misure di rafforzamento del personale sanitario nell'emergenza coronavirus;
Per le misure fiscali e finanziarie si rinvia allo specifico tema web.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti temi web:
- la Fase 2 per le attività produttive nell'attuale emergenza epidemiologica da COVID e il nuovo quadro UE sugli aiuti di Stato;
- le politiche sociali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- gli interventi in materia di lavoro;
- le misure adottate per il mondo dell'istruzione, per i beni e le attività culturali, nell'ambito dello sport e per il settore dell'editoria;
- le misure relative ai trasporti durante l'emergenza;
- le misure di finanza locale;
- le misure in materia di immigrazione;
Per un quadro generale dell'impatto finanziario dei provvedimenti e delle principali aree di intervento interessate si rinvia all'analisi predisposta dai Servizi di documentazione di Camera e Senato.
Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 27 febbraio 2021 sono state emanate cinque ordinanze volte a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus. Le Ordinanze sono entrate in vigore lunedì 1 marzo 2021.
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021 è la seguente:
L'ordinanza 19 febbraio 2021 posiziona, dal 21 febbraio 2021, la Campania, l'Emilia Romagna e il Molise in zona arancione. L'ordinanza ha, come di consueto, efficacia per quindici giorni.
Pertanto la situazione al 21 febbraio è la seguente:
L'ultimo aggiornamento è fornito dalla circolare circolare n. 705 dell'8 gennaio 2021 che suggerisce, per la definizione di caso COVID-19, l'utilizzo di:
Per quanto riguarda la classificazione dei casi, questi sono ritenuti:
A. caso possibile: una persona che soddisfi i criteri clinici;
B. caso probabile: una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, OPPURE una persona che soddisfi i criteri radiologici;
C. caso confermato: una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.
L'ordinanza è stata preceduta dall'Accordo in Conferenza unificata del 23 dicembre 2020 recante le Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, contenente fra l'altro l'impegno, da parte del Governo, delle regioni, delle province autonome, delle città metropolitane e dei comuni, ognuno per la parte di propria competenza, di riprogrammare i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per garantire, anche grazie a servizi aggiuntivi, il corretto svolgimento dell'anno scolastico.
Per la stessa finalità, si prevede di incentivare lo smart working nel settore pubblico e privato e la flessibilità degli esercizi commerciali.
In ambito sanitario, le regioni e le province autonome, in collaborazione con il Ministero della salute, sono tenute ad elaborare piani operativi per garantire l'applicazione degli screening della popolazione studentesca.
La circolare 30 novembre 2020 del Ministero della salute Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 risponde alle richieste in tal senso formulate dai Medici di medicina generale e dai Pediatri di libera scelta chiamati a svolgere, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati COVID-19 rispetto ai seguenti aspetti:
• identificazione dei soggetti a rischio di contagio da SARS-CoV-2;
• segnalazione ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) / aziende territoriali sanitarie (ATS), dei casi sospetti nei quali è richiesta l'esecuzione di test diagnostico;
• identificazione delle condizioni abitative e familiari che possono rendere non applicabile l'isolamento domiciliare;
• monitoraggio e gestione domiciliare dei pazienti che non richiedono ospedalizzazione;
• istruzione dei pazienti sull'utilizzo di presidi di monitoraggio a domicilio;
• prescrizione di norme di comportamento e terapie di supporto;
• istituzione di un'alleanza terapeutica con il paziente e con il caregiver;
• identificazione precoce di parametri e/o condizioni cliniche a rischio di evoluzione della malattia con conseguente necessità di ospedalizzazione;
• realizzazione di test diagnostici rapidi per screening di contatto stretto di caso o per riammissione in comunità di contatto stretto di caso e asintomatico secondo le indicazioni della circolare 35324 del 30 ottobre 2020 ;
• identificazione degli assistiti >70 anni e portatori di 3 o più patologie a rischio;
• identificazione degli assistiti portatori di patologia a rischio (ad esempio neoplasia, obesità morbigena, condizioni psichiatriche gravi).
Il documento ribadisce inoltre:
- l'importanza del monitoraggio della saturazione dell'ossigeno a domicilio attraverso il pulsossimetro, il cui utilizzo diffuso viene considerato in grado di ridurre gli accessi potenzialmente inappropriati ai servizi di pronto soccorso degli ospedali, identificando nel contempo prontamente i pazienti che necessitano di una rapida presa in carico da parte dei servizi sanitari;
- i principi di gestione della terapia farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di COVID-19;
- raccomandazioni e decisioni Aifa sui farmaci COVID-19.
Test per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2
Preso atto del cambiamento nella situazione epidemiologica, la circolare n. 5616 del 15 febbraio 2021 introduce, rispetto a quanto stabilito dalla circolare dell'8 gennaio, nuovi criteri per l'impiego dei test antigenici di laboratorio nel contesto di circolazione di varianti virali. A tal proposito, la circolare specifica che le nuove varianti, dalla cosiddetta variante UK alla variante brasiliana, che presentano diverse mutazioni nella proteina spike (S), non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N, anche se stanno emergendo mutazioni anche per la proteina N che devono essere attentamente monitorate per valutare la possibile influenza sui test antigenici che la usino come bersaglio.
Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC), la circolare n. 705 dell'8 gennaio 2021 ha fornito aggiornamenti sulla strategia di testing e screening. Ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19 (sia flusso casi individuali coordinato da ISS che quello aggregato, coordinato da Ministero della Salute) dovranno conseguentemente essere segnalati solo i casi classificati come confermati secondo la nuova definizione. In tal senso, gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento. In caso di discordanza tra test antigenico rapido e test molecolare eseguiti entro un intervallo di tempo breve, il risultato RT-PCR prevale sul risultato del test antigenico e i dati comunicati al sistema di sorveglianza andranno modificati di conseguenza: se un caso positivo al primo test antigenico non verrà successivamente confermato dal test RT-PCR, il totale dei casi positivi da test antigenico dovrà essere corretto nel sistema di sorveglianza aggregato e il caso individuale cancellato dal sistema di sorveglianza integrata dell'ISS.
La circolare sottolinea che il test molecolare rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità e chiarisce che la metodica di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) permette, attraverso l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi, di rilevare la presenza del genoma virale oltre che in soggetti sintomatici anche in presenza di bassa carica virale, pre-sintomatici o asintomatici. Alla luce dell'emergenza di mutazioni del gene che codifica per la proteina spike, si sconsiglia l'utilizzo di test basati esclusivamente sul gene S per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante RT-PCR.
Per quanto rigarda i test antigenici rapidi che rilevano la presenza di proteine virali (antigeni), la circolare chiarisce che sono al momento disponibili diversi tipi di test antigenico: i test immunocromatografici lateral flow (prima generazione) ed i test di ultima generazione a lettura immunofluorescente con prestazioni che sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai test di RT-PCR (test molecolari), soprattutto se utilizzati entro la prima settimana di infezione. Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni. Anche a seguito di un primo risultato negativo e in attesa del secondo test, restano tuttavia valide le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12 ottobre 2020 per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.
Inoltre, nei casi incui sia complesso l'utilizzo del tampone molecolare, o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, la circolare sottolinea che può essere considerato l'uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti:
• situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili;
• focolai confermati tramite RT-PCR, per testare i contatti sintomatici, facilitare l'individuazione precoce di ulteriori casi nell'ambito del tracciamento dei contatti e dell'indagine sui focolai;
• comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con RT-PCR;
• in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari: o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell'accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici
Nel caso di asintomatici o sintomatologie lievi, i test molecolari restano gli strumentipiù sensibili, ma possono essere sostituiti dagli antigenici di ultima generazione:
• nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio;
• nelle attività di screening di comunità; per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici;
• in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori. Riguardo RSA, lungodegenze e altre luoghi di assistenza sanitaria, l'impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica.
La circolare del 3 novembre 2020 "Indirizzi operativi per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS)" chiarisce che con l'ACN del 27 ottobre 2020 è stato disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico.
Tale attività è effettuata di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione e può essere svolta:
- presso lo studio del medico ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera;
- nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria).
Le Regioni, in forza delle disponibilità rilevate, possono inoltre prevedere, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.
L'esecuzione dei test antigenici orali da parte del MMG o PLS riguarda per i propri assistiti:
a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
b) caso sospetto di contatto che il medico si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato.
DECRETO del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute del 3 novembre 2020 recante disposizioni per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Il decreto è stato adottato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legge n. 137 del 2020 che ha regolamentato le modalità di coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PDS) nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. Il decreto dispone che i PLS e i MMG, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, anche attraverso sistemi di interoperabilità, predispongano il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell'assistito.
La circolare 35324 del 30 ottobre 2020 del Ministero della salute reca in allegato il documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", che fornisce indicazioni sui criteri di scelta dei test a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi contesti. Il documento contiene una Tabella sinottica dei test da utilizzare nei principali contesti.
La circolare 31400 del 29 settembre 2020 "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico" ha elencato i test disponibili a quella data per l'individuazione del SARSCoV-2 sottolineando che allo stato attuale delle conoscenze;
La Circolare del 3 aprile, ha precisato che i test diagnostici basati sui referti sierologici non possono essere considarti attendibili per determinare la diagnosi di positività all'infezione da SARS-CoV-2. Con la medesima circolare il Ministero ha fornito indicazioni per l'esecuzione di test diagnostici.
Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena
A seguire si indicano le Circolari contenenti indicazioni sui criteri per porre fine all'isolamento o alla quarantena in relazione all'infezione da SARS-CoV-2:
Ingresso o transito sul territorio nazionale
Allo scopo di contenere la diffusione dei contagi del virus, l'Ordinanza del 12 agosto 2020, ha poi imposto obblighi di comunicazione del proprio ingresso o rientro in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti avessero soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, oltre che l'obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure presso l'azienda sanitaria locale di riferimento entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale. In attesa di sottoporsi al test, le persone in questione sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Tali disposizioni sono state inoltre ampliate a 6 Regioni della Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) con l'Ordinanza del 21 settembre 2020.
L'ordinanza del 7 ottobre 2020 ha poi posto: l'obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio Covid-19 e l'obbligo di comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl; la proroga al 15 ottobre della Ordinanza del 21 settembre con prosecuzione degli effetti sino all'adozione di un successivo D.p.c.m, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
L'ordinanza 23 novembre 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rinnovata fino al 5 marzo 2021 dall'ordinanza 13 febbraio 2021, reca misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. Sono considerati voli "Covid-tested" i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli "Covid-tested", operativi dagli aeroporti di Francoforte "Frankfurt am Main", Monaco di Baviera "Franz Josef Strauss" Atlanta "Hartsfield-Jackson", New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", con destinazione l'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", nonché dall'aeroporto di Atlanta "Hartsfield-Jackson" sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci". Si ricorda che la prima iniziativa sperimentale di voli Covid-tested è stata avviata, dall'Aeroporto Leonardo da Vinci in Roma, a seguito delle Ordinanze della Regione Lazio nr Z00058 dell'11 settembre 2020 e successive estensioni.
Il D.p.c.m. del 3 dicembre 2020 ha disciplinato gli spostamenti da/a per l'estero fino al 15 gennaio 2021, l'ordinanza 18 dicembre 2020 ha poi introdotto alcune modifiche a quanto previsto dal citato D.p.c.m. Per ciascun elenco di paesi sono previste differenti limitazioni. Per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021sono previste inoltre ulteriori restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale e al rientro/ingresso dall'estero ingressi, dai paesi dell'elenco C. Sono inoltre previste limitazioni a livello regionale, in base al livello di rischio in cui è collocata ciascuna regione.
L'Ordinanza del 20 dicembre 2020, ha inizialmente disposto la sospensione del traffico aereo dal Regno Unito. È stato disposto inoltre il divieto di ingresso in Italia per chiunque abbia soggiornato/transitato dal Regno Unito nei 14 giorni precedenti. Coloro che sono già entrati in Italia sono tenuti a contattare immediatamente la ASL di riferimento per sottoporsi al test per l'individuazione del virus SARS-CoV-2 (molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone). L'Ordinanza 20 dicembre 2020 è stata successivamente integrata dall'Ordinanza 23 dicembre 2020 che prevede: il ripristino del traffico aereo dal Regno Unito; la possibilità di ingresso/rientro in Italia in provenienza diretta dal Regno Unito, o dopo un soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti, solo per coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020, o che abbiano un motivo di assoluta necessità, da autocertificare. L'ingresso, per coloro che rientrano secondo tali ultimi criteri, è consentito solo in presenza di condizioni obbligatorie (test molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia; test molecolare o antigenico entro le 48 ore dall'entrata in Italia, attivazione della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni). Tutte le disposizioni sopra indicate e relative al Regno Unito sono in vigore dal 23 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. L'ordinanza del 9 gennaio 2021, con effetti fino al 15 gennaio 2021, ha poi vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. L'ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.
Le disposizioni dell'ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
L'ordinanza 13 febbraio 2021 proroga le limitazioni all'ingresso dei viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all'arrivo e all'isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale. L'ordinanza introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall'Austria dove circola la variante sudafricana
La circolare n. 4761 dell'8 febbraio 2021 fa seguito alla prima circolare in materia dell'8 gennaio fornendo indicazioni operative circa l'integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01 nel territorio nazionale.
La circolare n. 6251 del 17 febbraio 2021 dispone una ndagine rapida per la valutazione della prevalenza delle varianti VOC 202012/01 (ovvero lineage B.1.1.7-Regno Unito), P1 (ovvero Brasiliana), e 501.V2 (ovvero lineage B.1.351- Sud Africana) in Italia. L'indagine rapida è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità; in collaborazione con le Regioni e PPAA ed in particolare con i laboratori da queste ultime identificati.
Accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
La circolare 25420 del 4 dicembre 2020 parte dal presupposto che le persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali comunque denominate, comunitàterapeutiche, gruppi di convivenza, case di cura accreditate, residenze sanitarie per disabili, che afferiscono ai Dipartimenti di salute mentale e ai Servizi Disabili Adulti, necessitano della massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19. Nella prima fase emergenziale, le misure adottate per ridurre il rischio di trasmissione di SARS-CoV- 2 tra i residenti e gli operatori, il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali hanno determinato una riduzione dell'interazione interpersonale e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che possono favorire un aumento del disagio, della sofferenza e del senso di isolamento. Anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà; ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento particolarmente difficile. Nella fase emergenziale della c.d. "seconda ondata", al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, la circolare sottolinea invece la necessità di assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno. A tal fine, vengono fornite indicazioni per l'accesso di familiari e visitatori, e segnatamente, relativamente alla preparazione della struttura, ai momenti che precedono la visita e alle modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza con cui deve svolgersi la stessa.
La circolare 30 novembre 2020 Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura, ricorda che il D.p.c.m. 8 marzo 2020 all'art. 2, comma 1, lettera q), ha sabilito che "l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità; e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è; limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è; tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione".Tale disposizione è stata poi riconfermata dai decreti successivi; da ultimo dal D.p.c.m. 3 novembre 2020.
Tenuto conto delle suddette indicazioni e in coerenza con quanto previsto dal rapporto dell'ISS "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali", la circolare, al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già; messo in atto in alcune Regioni, raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la possibilità; di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti da effettuarsi direttamente in loco affinché, in caso di esito negativo, i visitatori siano autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore della struttura. Il test molecolare è; invece raccomandato per l'ingresso di assistiti in larghe comunità; chiuse (RSA, strutture per soggetti con disabilità; mentale, altro) e per lo screening degli operatori sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio.
L'accesso ai visitatori nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie deve essere sospeso qualora sia presente un caso Covid-19 o un focolaio in atto.
Rafforzamento e organizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale
La situazione emergenziale da COVID-19 ha richiesto, nel periodo di maggior diffusione dell'infezione, l'immediato potenziamento dei reparti di terapia intensiva, soprattutto nelle regioni più colpite. Per questo, la circolare n. 2619 del 29 febbraio 2020 "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID‐19", ha sottolineato l'urgenza che le Regioni predisponessero un piano di emergenza per garantite idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti letto di terapia intensiva, individuando a tal fine una o più strutture da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19, e rispettando alcune condizioni espressamente previste.
Successivamente, la circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020 (prot. GAB 2627) ha richiesto che, nel minor tempo possibile, fosse attivato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, con il coinvolgimento delle strutture pubbliche e delle private accreditate che prevedesse, a livello regionale, un incremento del 50 per cento dei posti letto in terapia intensiva e del 100 per cento in pneumologia, con redistribuzione del personale (medici e infermieri), da concentrare nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, grazie a un percorso formativo rapido e qualificante per il supporto respiratorio (utilizzo dei corsi FAD - Formazione a distanza).
La circolare n. 7865 del 25 marzo 2020 "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19" ha inoltre ribadito la necessità di potenziare la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, per i dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o per i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché per i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti. Per coloro i quali non possa essere garantito l'isolamento, la circolare dispone la presa in carico da parte dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in raccordo con i MMG e l'Unità speciale di continuità assistenziale.
In ultimo, la circolare n. 11254 del 29 maggio 2020 "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19", reca criteri specifici finalizzati alla completa attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto legge n. 34 del 2020 (potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e della riconversione dei posti letto di terapia semi-intensiva).
Monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2
Il documento allegato al decreto 30 aprile 2020 del Ministero della salute ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'Allegato 10 (diagramma di flusso dei principi per il monitoraggio del rischio sanitario atti a descrivere l'algoritmo che regolerà la transizione tra le diverse fasi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) del D.p.c.m. 26 aprile 2020. Il decreto ricorda che, in assenza di un vaccino o di un trattamento farmacologico efficace, e a causa del livello di immunità della popolazione ancora basso, può verificarsi una rapida ripresa di trasmissione nella comunità. Conseguentemente, come anche suggerito dagli organismi intemazionali, il decreto sottolinea la necessità di implementare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2 (casi confermati e loro contatti), al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, nonché di calcolare il progressivo impatto sui servizi sanitari.
Fase 2: le indicazioni per trasporti e logistica nonché per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
Il 29 aprile 2020, la circolare n. 14916 ha fornito le indicazioni necessarie alla rimodulazione delle misure contenitive di "fase 2" in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo. Lo stesso giorno, la circolare n. 14915 ha fornito indicazioni operative per le attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
Obbligo di indossare le mascherine
Obblighi relativi al distanziamento sociale sono contenuti nei D.p.c.m. intervenuti nel periodo emergenziale, a cui si rinvia nella sezione dedicata. Per quanto riguarda gli interventi puntuali del Ministero della salute, si segnala l'Ordinanza del 1° agosto 2020, con la quale il Ministero della salute ha ribadito l'obbligo di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, quali i treni. Con l'Ordinanza del 16 agosto 2020 , è stato fatto obbligo di indossare le protezioni facciali, dalle 18 alle ore 6, anche in luoghi aperti al pubblico negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) in caso assembramenti anche occasionali. La stessa ordinanza ha peraltro disposto la sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo in discoteche o altri locali assimilati destinati all'intrattenimento o in strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, con la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori misure più restrittive.
Indicazioni puntuali sull'obbligo di indossare la mascherina, sono contenute nel D.p.c.m. 13 ottobre 2020 che ha confermato l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto e ha raccomandato il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi.
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di reazione
La circolare n. 12302 dell'8 aprile 2020 avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di reazione", ha modificato e sostituito la prima circolare del 1 aprile contenente indicazioni puntuali in materia. A sua volta, la circolare 15280 del 2 maggio 2020 ha sostituito integralmente quella dell'8 aprile (anche a causa delle sopravenute indicazioni sul settore funerario contenute nel D.p.c.m. 26 aprile 2020 ), con l'intento fra l'altro di dettare indicazioni valide per l'intero territorio nazionale (visto l'iniziativa di talune regioni in materia). In seguito, la circolare 18457 del 28 maggio 2020 ha aggiornato, alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, seguita all'emanazione del decreto legge n. 33 del 2020 e del D.p.c.m.del 17 maggio 2020, la circolare del 2 maggio 2020.
La circolare n. 818 dell'11 gennaio 2021 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione" ha aggiornato e sistematizzato le indicazioni e le cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19 già; espresse da precedenti circolari del Ministero della salute e da ordinanze di Protezione Civile.
Sospensione dell'iniziativa Domenica al museo
Con l'Ordinanza del 25 settembre 2020, il Ministro della salute ha peraltro sospeso l'efficacia delle disposizioni regolamentari del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (art. 4, comma 2, decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507) che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
Sospensione attività negli allevamenti di visoni
Il Ministro della salute, con Ordinanza del 21 novembre 2020, ha disposto la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, anche a seguito della decisione della Danimarca, il principale Paese europeo di esportazione delle pellicce, di abbattere tutti i visoni sul suo territorio nazionale in seguito al ritrovamento di alcune varianti di Sars-CoV-2 mutate che sarebbero passate dall'animale all'uomo.
Circolari emanate nella prima fase dell'emergenza
Fin dalle prime fasi dell'emergenza, il Ministero della salute è intervenuto con la finalità di contenere la diffusione dell'epidemia. In maniera molto sintetica, si riassumo di seguito le prime fasi dll'emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente alle prime misure previste.
Il presente paragrafo illustra le ordinanze emanate dalle regioni e dalle province autonome per fare fronte all'emergenza pandemica, che hanno previsto precetti a livello territoriale a volte differenti dalle norme previste dal Governo. I primi interventi sono stati approvati già dal 21 febbraio 2020, a seguito dell'Ordinanza emanata in tale data dal Ministero della salute. Dato l'elevato numero delle ordinanze emanate sin dalle prime fasi dell'emergenza si allegano qui le tabelle delle ordinanze e decreti per Regione e Provincia autonoma emanati nel 2020 e nel 2021 (elaborazione su fonte: Conferenza delle Regioni e Province autonome e siti regionali).
Fase di inizio e successive cd. Fase 2 e Fase 3
Per le principali ordinanze regionali nelle prime fasi della pandemia si rinvia a questo indirizzo e qui per quelle previste dopo l'avvio della cd. Fase 2 con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che ha consentito la ripartenza di alcune attività produttive ed industriali (tra cui quelle del settore manifatturiero ed edilizio), oltre che gli spostamenti non più solo per esigenze di salute, lavoro o per situazioni di necessità ma anche, tra l'altro, per far visita ai propri congiunti. Successivamente, a seguito del D.P.C.M. 11 giugno 2020 che ha regolato le ulteriori riaperture della c.d. Fase 3, le Regioni hanno disposto specifiche ordinanze per regolare, in particolare, il riavvio delle attività ludiche e ricreative (cinema, teatri, sale giochi e sagre locali) e dei servizi per l'infanzia e centri estivi, qui le principali ordinanze.
Prima proroga dello stato di emergenza
A seguito del D.L. 83 del 30 luglio 2020 che ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in scadenza il 31 luglio, le Regioni hanno emanato diverse ordinanze segnatamente per regolare la fase della gestione dei rischi sanitari durante il periodo estivo.
Con l'Ordinanza del 12 agosto 2020 la regione Calabria ha posto l'obbligo, in linea con l'Ordinanza del Ministero della salute nella medesima data, di specifici adempimenti di comunicazione, fino al 7 settembre 2020, per coloro che hanno fatto ingresso o rientro nel territorio regionale, direttamente o mediante scali intermedi, avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna. Gli stessi hanno comunque dovuto sottoporsi, nel caso non sia stato possibile per essi attestare di averlo già effettuato nelle 72 ore precedenti e con esito negativo, al test mediante tampone presso l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale. Analogamente l'Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 del Veneto ha posto analoghi obblighi di controllo al fine di contenere il contagio del virus nel territorio regionale.
L'Ordinanza del 22 agosto 2020 della regione Siciliana ha peraltro disposto l'ordine di sgombero immediato degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti in altri centri fuori dall'Isola, a motivo dell'impossibilità di mantenere le misure sanitarie precauzionali di prevenzione dei contagi in tali luoghi. Tuttavia il TAR Sicilia, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, con sentenza pubblicata il 27 agosto 2020 ha sospeso l'esecutività del provvedimento in quanto le misure adottate con l'impugnato provvedimento avrebbero esorbitato l'ambito dei poteri regionali, nonostante la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell'epidemia da Covid-19 sul territorio della Regione. Infatti, l'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano rientrano pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. b) della Costituzione e da esse derivano effetti rilevanti anche nelle altre Regioni nelle quali avrebbero dovuto essere trasferiti, in breve tempo, i migranti presenti sul territorio siciliano.
Con riferimento alle misure adottate nella regione Lazio (ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020), la stessa ha disposto l'obbligatorietà, fino a nuova disposizione, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata. L'obbligo è stato esteso a tutto il territorio regionale, con le consuete eccezioni dei bambini al di sotto dei sei anni e dei portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina; l'obbligo non è stato inoltre previsto per i soggetti durante lo svolgimento di attività motoria e/o sportiva. Si segnala che analogo obbligo è stato disposto dalle regioni Campania (Ordinanza del 24 settembre 2020), Calabria (Ordinanza del 25 settembre 2020) e Sicilia (Ordinanza del 27 settembre 2020) fino, rispettivamente, al 4, al 7 e al 30 ottobre 2020.
In data 17 settembre 2020, il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del Governo finalizzato alla sospensione dell'Ordinanza dell' 11 settembre 2020 della regione Sardegna che ha introdotto di fatto l'obbligo, per i viaggiatori in arrivo nel territorio regionale, della presentazione del certificato di negatività sierologica al COVID-19, da effettuarsi entro le 48 ore precedenti ovvero successive al viaggio.
Seconda proroga dello stato di emergenza
Con la nuova proroga dello stato di emergenza disposta con il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2020, considerate le crescenti curve epidemiologiche, è intervenuto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state superate, a seguito di successivi decreti, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, successivamente, dal D.P.C.M del 3 dicembre 2020 .
La regione Calabria, per la quale sono state adottate, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020, le misure più restrittive previste dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 per le zone a massimo rischio epidemiologio (cd. aree rosse), è intervenuta in maniera ancora più cautelativa con l'Ordinanza del 14 novembre 2020, disponendo, fino al 28 novembre, la sospensione in presenza, sull'intero territorio regionale, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado (ad esclusione, come chiarito in una nota del Presidente facente funzioni della Regione Calabria, dei servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni), con ricorso alla didattica a distanza, fatta eccezione per gli studenti con disabilità. Al contempo è stata disposta l'offerta dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, da effettuarsi a cura della Aziende Sanitarie Provinciali, con l'obiettivo di effettuare una prima analisi de trend dei contagi, per valutare l'eventuale rimodulazione delle misure previste nella medesima ordinanza, allo scadere del termine di efficacia della citata rdinanza del Ministro della salute del 4 novembre (20 novembre 2020) e, sulla base degli esiti del nuovo monitoraggio, al termine dei successivi 7 giorni. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020, la Calabria è entrata in area cd. gialla.
Analoga misura, che però esclude le scuole dell'infanzia, è stata adottata dalla regione Basilicata che, alla data in cui ha adottato l'Ordinanza del 15 novembre 2020 con cui si prevede, fino al 3 dicembre successivo, la sospensione delle attività didattiche in presenza (fatta eccezione per gli studenti con disabilità), rientrava nell'area cd. aracione, a sensi dell'Ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre 2020, applicandosi per essa le misure di cui all'articolo 2 del citato DPCM del 3 novembre per le zone ad elevato rischio epidemiologico. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020, la Basilicata è entrata in area cd. gialla.
Anche la regione Abruzzo, collocato in area cd. arancione ha deciso di anticipare, dal 18 novembre 2020 - invece che dal 22 novembre come da Ordinanza del Ministero della salute - e fino al 3 dicembre, un inasprimento delle misure di prevenzione (Ordinanza del 16 novembre 2020), stabilendo l'applicazione delle disposizioni più rigide di prevenzione dei contagi di cui all'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 (riferite alle cd. aree rosse). Pertanto, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia del sistema 0-6 anni, oltre che del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, si è stabilito che le attività scolastiche e didattiche devono essere svolte esclusivamente con modalità a distanza (salvi l'uso necessario dei laboratori e l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali). Dall'ordinanza discende quindi l'applicazione delle seguenti misure: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali della regione ovvero all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Vengono chiusi negozi e centri commerciali, salvo le vendite di prodotti essenziali (generi alimentari, farmaci e parafarmaci, tabacchi e prodotti editoriali cartacei), e mercati, oltre che le attività dei servizi di ristorazione, ferma restando la consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Viene consentito lo svolgimento individuale di attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre che lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Sempre la regione Abruzzo è intervenuta con l'Ordinanza n. 106 del 6 dicembre 2020 per disporre l'immediata esecutività (dallo stesso 6 dicembre) delle misure di cui all'articolo 2 del DCPM 3 dicembre 2020, in luogo di quelle di cui all'articolo 3, come da ultimo disposto dall'Ordinanza del Ministero della salute del 5 dicembre 2020 (precisando che gli effetti del provvedimento per la scuola secondaria di primo grado decorrono dal 9 dicembre). Tuttavia, a seguito dell'applicazione della durata stabilita per l'efficacia delle disposizioni più restrittive, fonti governative hanno chiarito che la vigenza della predetta ordinanza regionale può ritenersi valida solo a partire dal 9 dicembre 2020. Con decreto del TAR Abruzzo dell'11.12.2020, l'efficacia dell'Ordinanza n. 106 è stata sospesa, a seguito dell'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute. A seguito dell'Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020, all'Abruzzo si applicano le misure di cui all'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. area arancione) solo a partire dal 13 dicembre 2020.
La regione Campania ha emanato l'Ordinanza del 14 ottobre 2020 che ha confermato alcune limitazioni alle attività economiche e ricreative (servizi di ristorazione consentiti fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo; numero contingentato di partecipanti alle cerimonie; attività di jogging in luoghi pubblici determinati, quali lungomari e centri storici, soggetta a limitazione oraria), subito seguita dall'Ordinanza del 15 ottobre che ha prescritto, con decorrenza fino al 30 ottobre, la sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza nelle scuole dell'infanzia (nuovamente consentita dall'Ordinanza del 16 ottobre 2020), primaria e secondaria, oltre che le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per gli studenti di primo anno.
Sempre la regione Campania, il 19 ottobre 2020, ha deliberato l'ordinanza che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di chiusura dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, per bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi simili; il divieto di feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto con la partecipazione di invitati estranei al nucleo familiare convivente. Le limitazioni sono state ulteriormente ristrette sul territorio campano con l'Ordinanza del 26 ottobre 2020 con la previsione fino al 31 ottobre, per l'intero arco della giornata, del divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono rimasti consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario e comunque producendo un'apposita autodichiarazione, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione - incluse l'attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti - o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' rimasto in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere. E' fatto inoltre divieto di vendita con asporto, eccetto per gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto. L'attività di consegna a domicilio è ammessa fino alle 23. Con l'Ordinanza del 31 ottobre 2020, la regione Campania ha inoltre prorogato alcune misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale, in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica fino al 14 novembre 2020. Su tutto il territorio regionale sono state confermate le misure di contenimento e prevenzione dei contagi l'attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, soggetta alla limitazione oraria dalle 6 alle 8; a tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle 22:30; dalle ore 23 alle 5 del giorno dopo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza o motivi di salute, mentre per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. La Regione è nuovamente intervenuta sul tema della limitazione didattica in presenza con l'Ordinanza del 28 novembre 2020 che ha disposto, con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, la conferma della sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori, continuando l'attività di screening, attraverso somministrazione di tamponi anti genici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020. Con l'Ordinanza del 10 dicembre 2020, inoltre, la Regione è intervenuta per regolare, a far data dal 12 dicembre e fino al 7 gennaio 2021, la mobilità intraregionale, prevedendo controlli sanitari delle ASL presso le stazioni ferroviarie e l'aeroporto, e per sancire il divieto degli spostamenti presso le seconde case, anche se situate al'interno del territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
La regione Lombardia, il 16 ottobre 2020 ha emanato una nuova ordinanza per fronteggiare l'aumento dei contagi da COVID-19 (cd. misure "anti movida"), con effetti dal 17 ottobre al 6 novembre 2020. L'ordinanza restringe le disposizioni già previste dal DPCM del 13 ottobre 2020 per limitare ulteriormente le attività ludiche serali e notturne, vietando la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18 e chiudendo i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6 del giorno dopo. E' stato fatto inoltre divieto di consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche dalle 18 alle 6 del giorno dopo ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. Rispetto a tali misure, è stato previsto che altre misure a carattere più restrittivo avrebbero potuto essere adottate dai sindaci dei comuni sul territorio lombardo. In Lombardia sono state inoltre sospese tutte le attività delle sale giochi, sale scommesse e bingo. Con l'Ordinanza del Ministro della salute del 21 ottobre 2020 d'intesa con la regione Lombardia è stato poi previsto su tutto il territorio lombardo, fino al successivo 13 novembre, lo spostamento dalle 23 alle 5 del mattino successivo esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ed urgenza, e motivi di salute. Per le scuole secondarie e le istituzioni formative professionali di secondo grado è stato disposto, dal 26 ottobre, lo svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, fatta eccezione per le attività di laboratorio e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Si è disposta peraltro la chiusura, durante il fine settimana, delle grandi strutture di vendita, oltre che degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali (fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e altre categorie merceologiche essenziali). Il Ministero della salute è nuovamente intervenuto, d'intesa con la regione Lombardia, con l'Ordinanza del 26 ottobre per confermare altresì il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020, la Lombardia è entrata in area cd. gialla.
Anche per la regione Lazio, il Ministero della salute, con intesa, ha emanato l'ordinanza del 21 ottobre 2020, con la quale, sul territorio della medesima Regione sono consentiti esclusivamente, nella fascia oraria dalle ore 24 alle 5 del giorno successivo, gli spostamenti motivati o da comprovate esigenze lavorative - a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa - o da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero da motivi di salute, a partire dalle ore 24 del 23 ottobre e per un periodo di 30 giorni (quindi fino alle ore 24 del 22 novembre). Viene inoltre previsto il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (per una quota pari al 50% degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno) e nelle Università (per una quota pari al 75% degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni, a decorrere dal 26 ottobre per un periodo di trenta giorni (pertanto fino al 25 novembre prossimo). L'ordinanza ha previsto anche, ai fini del contenimento della diffusione dei contagi del virus, l'incremento della dotazione dei posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quelle già inserite nella rete, secondo la configurazione riportata all'Allegato 1 (qui la tabella). La regione Lazio è inoltre intervenuta (Ordinanza del 13 novembre 2020) per inasprire, fino al 30 novembre, alcune misure di prevenzione del contagio previste dall'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 applicate alle regioni cd. area gialla, disponendo la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, delle grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad eccezione della vendita di soli generi alimentari, delle farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole). In particolare, nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, è stata disposta la chiusura di attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati (salvo per la vendita di generi alimentari), di mercatini di hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo o simili. Con l'Ordinanza del 20 novembre 2020, inoltre, il Lazio ha disposto che nessuna attività commerciale possa proseguire oltre alle ore 21 la vendita, sia essa al dettaglio o all'ingrosso, in qualsiasi giorno della settimana, inclusi i festivi, consentendo le attività di vendita nei giorni festivi e prefestivi soltanto alle attività commerciali all'ingrosso con vendita effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A. Le misure non si applicano alle farmacie, che sono considerate servizio pubblico, e a bar e ristoranti, in quanto pubblici esercizi e che pertanto potranno effettuare le attività di vendita mediante asporto fino alle ore 22. Fanno inoltre eccezione - e ne è pertanto consentita l'apertura nei giorni festivi e prefestivi - le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche (fiorai, serre e vivai). Tutte le attività commerciali sono tenute a garantire la sorveglianza per il rispetto del distanziamento ed il divieto di assembramento, con ingressi contigentati.
Analoghe norme sulla didattica in presenza sono state previste, tra le altre regioni, da Piemonte (Decreto del 20 ottobre 2020) con l'obbligo per le classi dalla seconda alla quinta della scuola secondaria di secondo grado di seguire la didattica a distanza per almeno il 50% dei giorni. Anche per il Piemonte, il Ministero della salute, d'intesa con la medesima regione, ha poi emanato l'Ordinanza del 23 ottobre 2020, con la quale, dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020, sono stati vietati su tutto il territorio regionale gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino dopo. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020, la regione Piemonte è entrata in area cd. gialla.
Tra le altre regioni che sono intervenute sulla sospensione delle attività didattiche, si segnala la Puglia che ha previsto (Ordinanza del 22 ottobre 2020) la sospensione delle attività didattiche per le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado fino al 13 novembre. Successivamente, con l'Ordinanza del 27 ottobre 2020, la Puglia ha disposto, con decorrenza dal 30 ottobre e fino al 24 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche dei cicli primario e secondario (fatta eccezione quindi per le istutizioni educative per l'infanzia), con esclusione delle attività svolte presso i laboratori, ove previsti dagli ordinamenti didattici, e delle attività per gli alunni con bisogni educativi speciali. Detta ordinanza è stata poi sospesa dal Tar del Puglia (Sent. 01236/2020) in quanto contrastante con le norme del citato DPCM del 3 novembre 2020 e con l'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 che ha definito (v. infra) la Regione Puglia area ad elevato rischio epidemico (cd. area arancione), nell'ambito della quale è sospesa la sola didattica in presenza per le classi della scuola secondaria di secondo grado.
L'ordinanza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 49/2020 del 25 ottobre 2020 aveva previsto invece, originariamente fino al 24 novembre, norme meno restrittive di quelle del Governo (D.P.C.M 24 ottobre 2020), sia in materia di didattica che di orari di chiusura degli esercizi di ristorazione. Dal 28 ottobre, fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia doveva continuare a svolgersi in presenza, nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento in presenza e la didattica a distanza avrebbero dovuto alternarsi fino al massimo del 50% del numero di studenti frequentanti la didattica in presenza presso la rispettiva scuola. Dal 26 ottobre invece sono entrate in vigore altre restrizioni. Per quanto riguarda la ristorazione, per le castagnate/Törggelen nei locali chiusi di ristori di campagna e di attività; di ristorazione presso le aziende agricole, come nelle taverne (Stuben) o cantine tradizionali, oltre alle misure di sicurezza già in vigore, si doveva applicare la regola di 1 persona ogni 4 metri quadrati, se più restrittiva. Le attività degli esercizi di ristorazione sono state consentite dalle 5 fino alle ore 20 per i bar, le gelaterie e le pasticcerie e fino alle ore 22 per i ristoranti. Infine, potevano svolgersi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche. A distanza di breve tempo, con l'Ordinanza del 30 ottobre 2020, la Provincia autonoma di Bolzano ha modificato in alcuni punti la precedente ordinanza del 25 ottobre, disponendo la chiusura delle attività commerciali al dettaglio dalle ore 18 e nei giorni festivi e di domenica, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, mentre i negozi che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono stati esentati dal predetto obbligo di chiusura alle 18, pur dovendo rimanere chiusi nei giorni festivi e la domenica. Si aggiunge a tale misura la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, fatte salve le prove a livello professionale; per quanto riguarda le attività di ristorazione, fino al 24 novembre 2020, è stata prevista l'anticipazione della chiusura alle 18, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo per i conviventi - e rimanendo nel locale solo il tempo strettamente necessario per la consumazione. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono state sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti, mentre è stata prevista la chiusura al sabato, domenica e altri giorni festivi delle attività di somministrazione di bevande, delle gelaterie e pasticcerie.
Anche per la Provincia autonoma di Trento l'Ordinanza del 26 ottobre 2020 ha definito, fino al 24 novembre, misure meno restrittive rispetto a quanto previsto dal Governo, disponendo l'apertura dei bar, gelaterie e pasticcerie fino alle 20 e dei ristoranti fino alle 22. Con riferimento al numero massimo di persone al tavolo, di asporto e consegna a domicilio, oltre che per la ristorazione in alberghi e altre strutture ricettive, si fa riferimento alle norme governative. Si è prevista la continuazione dell'attività didattica in presenza, indipendentemente dal ciclo di istruzione e il divieto di incontro nei luoghi pubblici per un numero massimo di 6 persone nel caso di soggetti non conviventi. Sono state peraltro sospese le attività del commercio al dettaglio durante le domeniche. Alle persone con più di 70 anni è stato raccomandato di limitare i contatti sociali. Per gli impianti sciistici, invece, è stato disposto un protocollo per consentirne l'apertura.
Successivamente, con l'Ordinanza del 1° novembre 2020, la Provincia autonoma di Trento ha ritenuto opportuno rendere coerenti ed omogenee con la normativa nazionale le misure provinciali meno rigide rispetto a quelle disposte con il DPCM 24 ottobre 2020, con particolare riferimento alle norme sulle attività dei servizi di ristorazione e sulle palestre all'interno degli istituti scolastici, sospendendo pertanto le relative disposizioni già previste nella precedente ordinanza del 26 ottobre.
Con tre rispettive ordinanze coordinate tra loro, al fine di ridurre il rischio dei contagi del virus Sars-CoV-2, in data 12 novembre 2020, le regioni Veneto, Emilia-Romagna e Friuli V. G. sono intervenute con misure a carattere uniforme, dati i territori confinanti. Le misure, tra l'altro, hanno previsto la possibilità di accesso all'interno dei negozi di generi alimentari di un solo componente del nucleo familiare - fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni - e la sospensione di ogni attività di vendita nei festivi, inclusi quindi gli esercizi di vicinato (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole) e dei centri commerciali anche nei prefestivi. Non sono inoltre consentiti i mercati in area pubblica o privata, a meno che non vi siano Piani dei Comuni con specifiche apposite, quali perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata, applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza. In Veneto e Friuli V.G (ma non in Emilia Romagna) è stata inoltre introdotta la forte raccomandazione agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso. La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico, mentre dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti regolarmente collocati, ferma restando la sospensione prevista dalle ore 18 alle 5 del mattino dal DPCM del 3 novembre 2020. Viene fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio, mentre l'attività sportiva e motoria è stata consentita con preferenza in aree verdi e periferiche, e comunque non nei centri storici delle città e nelle aree affollate. Il potere di fissare ulteriori specifiche limitazioni è stato rimesso ai sindaci. Per quanto riguarda le scuole del primo e secondo ciclo, sono state sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato di trasmissione del virus.
Con l'Ordinanza del 23 novembre 2020 il Friuli Venezia Giulia è poi intervenuto per adottare misure ancora più restrittive di quelle vigenti per il suo territorio, introducendo il divieto di consumo di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, per evitare assembramenti, e di svolgere attività sportive nei centri all'aperto, fatti salvi gli eventi e le competizioni di interesse nazionale. E' stato raccomandato inoltre di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico se non per stretta necessità e di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non pernecessità o per motivi di lavoro.
Il Veneto, con l'Ordinanza del 24 novembre 2020, ha disposto, fino al 4 dicembre, misure più severe per l'uso corretto della mascherina nell'ambito degli esercizi commerciali al dettaglio e specifiche disposizioni relativi a protocolli di sicurezza per Medici di medicina generale e pediatri, investendo tali figure dell'autorità di pubblico ufficiale di sanità e del potere di disporre la quarantena, a seguito di prescrizione e senza l'intervento della ASL e del Servizio igiene e sanità pubblica (SISP). La Regione Veneto è inoltre intervenuta con l'Ordinanza del 17 dicembre 2020 per limitare gli spostamenti inter-comunali, vietandoli dopo le 14 e chiarendo circa la possibilità di spostamento consentita per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione, anche se seconda casa, purchè all'interno del territorio regionale.
La Regione autonoma Valle d'Aosta, con legge regionale del 9 dicembre 2020 (pubblicata nel bollettino dell'11.12.2020) ha definito la cornice legislativa per regolamentare con ordinanze, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unità di supporto all'emergenza, la situazione di rischio sanitario nella Regione, adattando le misure necessarie per contenere i contagi da COVID-19 sul territorio, con efficacia dal 12 al 20 dicembre 2020 (qui la presentazione del provvedimento). La Corte costituzionale, con l'Ordinanza n.4 del 14 gennaio 2021, differendo il giudizio in virtù del procedimento speciale ex art. 9, comma 4, della L. n.3/2001 (cd. La Loggia), sospende interamente la predetta legge regionale valdostana del 9 dicembre 2020, in quanto la stessa potrebbe comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico considerati gli interventi di contrasto alla pandemia adottati a livello nazionale, oltre che il rischio di un grave pregiudizio per la salute delle persone. Inoltre, sotto il profilo delle competenze tra Stato e Regioni, l'ordinanza richiama la competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma 2, lett. q) in merito alla cd. profilassi internazionale, ribadendo la tutela nazionale del diritto fondamentale alla salute .
Terza proroga dello stato di emergenza
La nuova proroga dello stato di emergenza è stata da ultimo fissata al 30 aprile 2021, dal decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, cui hanno fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2020, che, tenuto anche conto degli ultimi decreti-legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021 di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria, e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021.
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Come sopra ricordato, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendo che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, e in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 , al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021.
Il 3 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha firmato l'Ordinanza (modificata dall'Ordinanza del 29 gennaio 2021 relativamente ad alcune nomine) che disciplina i primi interventi urgenti relativi "al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Il Comitato scientifico è stato successivamente modificato in base all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) del 18 aprile 2020.
Ai sensi dell'art. 122 del decreto legge n. 18 del 2020, con DPCM 18 marzo 2020, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Sul sito del Commissario straordinario vengono illustrate l'attività, la normativa e i bandi di gara).Con l'ordinanza n. 7/2020 è stata istituita la struttura di supporto all'attività del Commissario.
I dati aggiornati sui materiali distribuiti (dispositivi diprotezione individuale e apparecchiature medicali di contrasto al COVID19) possono essere consultati sul portale Analisi Distribuzione Aiuti A.D.A, raccolti dal sistema "Analisi Distribuzione Aiuti" (ADA).
La suindicata norma che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 è stata di volta in volta prorogata e, da ultimo, il D.L. n. 183/2020 (cd. Proroga termini, art. 19) ha definito l'ulteriore proroga della norma in esame - riportata al n. 16 dell'Allegato 1 del citato decreto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Vaccini anti SARS-COV-2
Il Commissario straordinario è stato individuato quale responsabile del Piano nazionale vaccini anti SARS-COV-2. In tale contesto, per garantire sul territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e una più efficace gestione dei piani operativi finalizzati all'esecuzione dei vaccini anti SARS-COV-2, il Commissario Straordinario ha avviato specifici bandi di gara.
L'ordinanza 4 gennaio 2021 individua l'Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) – Hangar "Butler" quale deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Il Ministero della difesa mette a disposizione del Commissario straordinario la relativa porzione di demanio militare e i beni immobili destinati all'immagazzinamento dei vaccini, secondo le indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco, curandone la sicurezza e tutto ciò; che può; occorrere per il loro corretto utilizzo; nomina il consegnatario dei beni mobili, afferenti al predetto deposito. Inoltre, lo stesso Ministero assicura la sicurezza esterna del deposito e la sorveglianza armata dei beni in esso immagazzinati, nonché le operazioni di movimentazione e distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale, in base alle indicazioni del Commissario straordinario che mette a disposizione le attrezzature necessarie alla conservazione dei vaccini all'interno del deposito, assicurandone il mantenimento in esercizio in condizioni di efficienza e la permanenza in sito sino al termine della campagna vaccinale. Il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il supporto del settore ispettivo dell'Agenzia italiana del farmaco, mette a disposizione del Commissario straordinario un proprio dirigente farmacista che sarà; responsabile, dal punto di vista tecnico sanitario, dell'applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalità; di conferimento, conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale individuato, coadiuvato da ulteriori tre dirigenti farmacisti.
Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/Ue con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 pubblicato nelle more della emanazione della norma che quantifica le dotazioni finanziarie riservate al personale sanitario ai fini dell'attuazione del piano di vaccinazione.
- Richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino COVID-19. La richiesta è finalizzata alla individuazione di operatori economici (fabbricanti o agenti distributori autorizzati), capaci di garantire la fornitura di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino COVID-19, (di seguito, "Fornitori"), ai quali il Commissario Straordinario potrà affidare la fornitura dei suddetti dispositivi, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno Offerta, né formazione di alcuna graduatoria;
- Fornitura e consegna di sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml. La richhiesta è finalizzata alla individuazione di uno o più operatori economici (produttori o distributori autorizzati), capaci di garantire la fornitura del medicinale sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml per la diluizione del vaccino COVID-19 (di seguito, "Fornitori"), ai quali il Commissario Straordinario potrà affidare la fornitura del suddetto medicinale, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno Offerta, né formazione di alcuna graduatoria
- Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata al reperimento di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per la formazione di un elenco di personale medico-sanitario da cui attingere per l'individuazione di Personale per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2. Il reclutamento e inquadramento del Personale avviene attraverso il ricorso all'istituto della "somministrazione di manodopera".
Dall'agosto 2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19 ha bandito le procedure di gara di massima urgenza per l'approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull'emergenza, come previsto dall'art. 2 del decreto legge n, 34 del 2020. Più in particolare, nell'agosto 2020 è stato indetto un Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva con una autorizzazione di spesa pari a euro 54.346.667, (art. 2, co. 3, del decreto legge n. 34 del 2020, che ha disposto che sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, siano resi disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma).
Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 8 del citato art. 2, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute specifici piani di riorganizzazione della rete ospedaliera a tal fine redatti. I Piani di Riorganizzazione approvati dal Ministero della Salute hanno consentito la programmazione del rafforzamento della rete ospedaliera nazionale tramite: l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione; il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi; l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19; l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. A tal fine è stato indetto il Bando di gara, Affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale nell'ottobre 2020. In tutto, sono stati previsti 1.044 interventi, con un valore complessivo di oltre 713 milioni, che saranno eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del SSN. La procedura di gara aperta, indetta a livello nazionale (scaduta il 12 ottobre 2020) è stata suddivisa in lotti geografici, ciascuno dei quali corrispondenti ad una Regione e Provincia Autonoma. Per ogni singolo lotto geografico e sub-lotto prestazionale deve essere stipulato un accordo quadro, per complessivi 84 accordi. Ogni accordo è concluso con più operatori, a ciascuno dei quali sono affidati gli appalti o gli incarichi relativi all'Azienda del SSN presente nell'area territoriale ad essi abbinata (non più ampia del territorio provinciale). Gli operatori economici interessati posso partecipare per non più di 3 lotti geografici e solo per una medesima tipologia di sub-lotto prestazionale.
Con le ordinanze n. 29 e n. 30 del 2020, il Commissario straordinario ha poi nominato i soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto.
Test sierologici e tamponi
Bando di gara, Acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici, aprile 2020
Bando di gara, Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2, luglio 2020
Bando di gara, Avviso per l'acquisizione e distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici per gli operatori scolastici, luglio 2020
Bando di gara, Fornitura di 5 milioni di test rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici da SASR-CoV-2, settembre 2020
Scuola
Il 24 luglio 2020, l'Ordinanza del Commissario straordinario ha disposto la nomina del Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore incaricato di fornire alla Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze titolare del sistema tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi, i dati del personale docente e non docente destinatario dell'effettuazione, su base volontaria e con consenso informato, del test sierologico, raccolti nel data base del sistema NoiPA, anche delle scuole paritarie.
Dispositivi di protezione individuale
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, si segnalano, in particolare, l'Ordinanza 9 aprile 2020 sulla vendita al dettaglio dei dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie, oltre che il documento dell'Istituto superiore della Sanità aggiornato al 28 marzo 2020.
Il Commissario straordinario ha, in particolare, stabilito che il prezzo massimo di vendita al consumo per le mascherine facciali (Standard UNI EN 14683) praticato dai rivenditori finali non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza del 26 aprile e Ordinanza del 9 maggio 2020). Inoltre, ha disposto la semplificazione della sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza epidemiologica (qui l'Ordinanza del 28 marzo 2020 e con l'integrazione con l'Ordinanza del 9 maggio 2020). Con l'Ordinanza del 19 maggio 2020 sono state peraltro autorizzate le rivendite di tabacchi aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.), dal 21 maggio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, alla vendita al pubblico delle mascherine facciali.
Il 14 luglio 2020 il Commissario è inoltre intervenuto con una ordinanza con la quale è stata dichiarata la chiusura dello "Sportello Cura Italia" per la presentazione delle domande di agevolazione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 18/2020 (L. 27/2020) e all'ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020.
Si segnala che Il Commissario è stato audito presso la Commissione XII Affari sociali (27 maggio 2020 e 9 giugno 2020) sulle tematiche di interesse delle sue funzioni.
Nelle varie fasi dello sviluppo dell'epidemia, e della conseguente azione governativa, il Ministro della salute, il Presidente del Consiglio o i singoli Ministri per le materie di loro competenza, sono intervenuti a riferire alle Camere sulla situazione sanitaria e sulle iniziative messe a punto o in procinto di emanazione allo scopo di fronteggiare l'emergenza. Qui di seguito si darà conto in modo sintetico solo degli interventi più organici o, comunque, svolti di fronte alle Assemblee parlamentari nel loro plenum.
Ministri
Nelle prime fasi dell'epidemia, il 27 gennaio 2020 si è svolta presso la XII Commissione affari sociali della Camera l'audizione del Ministro della Salute, intervenuto per riferire in merito alle iniziative adottate (qui la relazione del Ministro), a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Sul tema, il Ministro ha riferito anche nell'informativa urgente del 30 gennaio in Assemblea alla Camera, assicurando, preliminarmente, che il Ministero della Salute, con il supporto delle Istituzioni, delle organizzazioni e degli enti nazionali ed internazionali coinvolti, avrebbe seguito costantemente gli sviluppi della situazione venutasi a determinare con la diffusione del virus (2019-nCoV) ed avrebbe monitorato con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal predetto virus (qui il testo integrale dell'informativa).
Qui il quadro sintetico delle informative parlamentari ei Ministeri che si sono successivamente svolte in relazione alle strategie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, durante le successive proroghe dello stato di emergenza e fino alla definizione del procedimento standardizzato per la definizione delle aree regionali a rischio epidemiologico.
A seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio rese in Parlamento il 2 novembre 2020 e della pubblicazione del nuovo DPCM del 3 novembre 2020, il Ministro della salute è intervenuto il successivo 6 novembre (qui il resoconto Aula), illustrando i criteri alla base della propria ordinanza del 4 novembre 2020 ed evidenziando il ruolo preminente delle valutazioni di ordine scientifico per la definizione delle aree regionali a rischio epidemiologico, sulla base di un procedimento standardizzato che prevede scambi di dati con le Regioni che vengono caricati settimanalmente su uno specifico database dell'Istituto superiore di sanità. I dati vengono valutati dalla cabina di monitoraggio presso il Ministero della salute costituita il 29 maggio 2020, della quale fanno parte tre rappresentanti per l'Istituto superiore di sanità, tre rappresentanti per il Ministero della Salute e tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni. I 21 parametri di riferimento alla base delle valutazioni, come osservato dal Ministro, sono stati condivisi con le Regioni in due sedute della Conferenza Stato-Regioni e delle Province autonome già svolte il 29 e il 30 aprile, a seguito delle quali è stato adottato il decreto del 30 aprile 2020. Allo stesso modo, il documento per la Prevenzione e risposta a COVID-19 per definire l'evoluzione della strategia e la pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale è stato formalmente approvato dalle stesse Regioni e Province autonome, l'8 ottobre 2020.
Ancora, il Ministro della salute ha reso comunicazioni in Aula al Senato il 2 dicembre 2020 (e successivamente alla Camera lo stesso giorno, a seguito delle quali è stata approvata la risoluzione Carnevali n. 6-00158 e due punti della risoluzione Molinari n. 6-00157, primo e terzo capoverso del dispositivo) a circa un mese di distanza dall'ultima informativa parlamentare del 6 novembre a seguito dell'avvio della fase delle Ordinanze del Ministero in attuazione del DPCM del 3 novembre, per anticipare alcune misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 con particolare riferimento alla disponibilità dei vaccini anti-COVID19 e alle misure che da adottare con il DPCM di dicembre: disincentivare gli spostamenti internazionali e limitare quelli regionali, oltre che comunali nei giorni di festività natalizia (25 e 26 dicembre e 1° gennaio). Si intende inoltre prevenire ogni forma di assembramento nelle località sciistiche e mantenere lezioni in presenza per il primo ciclo di istruzione, riprendendo le lezioni in presenza per il secondo ciclo di istruzione.
A seguito del DL. 1/2021 con cui sono stati, fra l'altro, rivisti i criteri per la determinazione degli scenari di rischio regionali, il Ministro della salute è intervenuto alla Camera il 13 gennaio 2021 (qui il resoconto dell'intervento reso in Aula) e al Senato lo stesso giorno (leggi una sintesi dell'intervento). Qui una sintesi dei punti di interesse contenuti nelle comunicazioni del Ministro.
Il 24 febbraio 2021, il Ministro della salute ha annunciato in sede parlamentare, in ossequio alla normativa vigente, e allo scopo di avviare un confronto con le diverse forze politiche, il nuovo DPCM con efficacia dal 6 marzo al 6 aprile (qui il resoconto dell'intervento).
Il 30 aprile 2020 il Presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera (e al Senato) con una informativa urgente per dare conto del programma per la ripresa delle attività economiche e degli interventi strategici da adottare nella cosiddetta fase 2, in cui potrà esservi un progressivo allentamento delle misure contenitive da attuare in un'ottica di prudenza, monitorando l'andamento dei contagi. E' stata annunciata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge per definire le misure per il tracciamento del coronavirus, oltre che l'adozione di un decreto del Ministro della salute (poi adottato il 30 aprile 2020), come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, per consentire una valutazione accurata della tendenza al contagio nelle diverse aree del Paese, al fine di concordare con le regioni e le province autonome una possibile differenziazione degli interventi laddove si presentino situazioni meno critiche, sulla base di precisi presupposti scientifici per il monitoraggio della curva epidemiologica, di verifica del grado di saturazione del sistema ospedaliero - e non solo per terapie intensive-, e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Il Presidente del Consiglio ha inoltre annunciato l'approvazione di un ulteriore decreto-legge volto a rafforzare e a proseguire le misure finanziarie già avviate dai precedenti decreti a sostegno della ripresa delle attività economiche nazionali.
Qui il quadro delle successive informative urgenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sulle iniziative successivamente adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, fino alla definizione delle misure in base all'applicazione al territorio della regione delle disposizioni previste per specifiche fasce di rischio.
Per una raccolta delle informative che si sono svolte alla Camera in Aula e presso le Commissioni sul tema dell'emergenza epidemiologica in corso, consulta il seguente indirizzo per Covid 19 - Materiali e documentazione.
Audizioni di interesse della Commissione (XII) Affari sociali
Con riferimento alle audizioni sulle misure di interesse sanitario per fronteggiare l'emergenza, svolte presso la Commissione XII, si segnalano le audizioni sulle sperimentazioni in atto sui pazienti COVID-19 (27 maggio, 3 giugno, 4 giugno, 10 giugno, 24 giugno, 1° luglio, 28 luglio 2020) e, come sopra anticipato (v. ante Altri interventi), l'audizione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'analisi dei tamponi e dispositivi di protezione del 27 maggio 2020.
Il Commissario straordinario è nuovamente intervenuto sulle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 il 9 giugno 2020.
E' stato inoltre audito il Presidente nazionale della Croce rossa italiana, sulla gestione della Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (1° luglio 2020).
Ulteriori audizioni informali sono state richieste con particolare riferimento alle ricadute sociali dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità. Nella giornata del 21 luglio 2020 sono stati auditi il Presidente della FISH Onlus (Federazione italiana per il superamento dell'handicap, v. la memoria depositata), della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND, v. la memoria), il consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo settore e al sociale, rappresentanti di Cittadinanzattiva, oltre che il Presidente dell'Uneba Lombardia-Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale.
La Commissione XII ha svolto audizioni informali anche sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (9 e 23 settembre 2020) e sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità (8 e 23 settembre 2020).
La Commissione ha poi audito, il 4 novembre 2020, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità sulla capacità di prevenzione e risposta al Covid-19 e sul tracciamento dei contagi, per dare conto dell'evoluzione della strategia per piegare la curva pandemica sul territorio nazionale e regionale durante il periodo autunno-invernale. Si è dato conto del fenomeno della crescita dell'età media dei pazienti e del numero di anziani infettati, con una presenza di numerosi casi asintomatici e paucisintomatici. Qui i contenuti principali dell'audizione (v. approfondimento). Il Presidente dell'ISS è nuovamente intervenuto il 10 novembre 2020 per rispondere ai quesiti posti nella precedente audizione informale in Commissione, con specifico riferimento al report settimanale di monitoraggio della Cabina di regia del Ministero della salute e ai dati rilevati per la valutazione della situazione epidemiologica.
Il 3 dicembre 2020, le Commissioni XII e IX hanno audito il Commissario straordinario Domenico Arcuri sul trasporto e distribuzione vaccini Covid. L'audizione si è svolta il giorno successivo all'informativa alle Camere del Ministro della salute, in parte dedicata al Piano vaccinale anti COVID-19 (qui approfondimento). Il Commissario straordinario ha specificato che le dosi di vaccino della Pfzer-Biontech (per la cui conservazione sono richieste temperature molto basse) saranno consegnate direttamente dalla ditta produttrice a 300 punti distributivi, prevalentemente ubicati in aziende ospedaliere. Le dosi dei vaccini con minori problemi di conservazione, verranno invece inizialmente stoccati in un unico hub nazionale e da qui smistati in circa 1.500 punti di somministrazione individuati sul territorio nazionale (con rapporto 1 per 30.000 cittadini).
Con il DPCM 2 marzo 2021 sono state emanate le nuove misure in vigore fino al 6 aprile 2021, che sostituiscono quelle previste dal precedente DPCM 14 gennaio 2021.
L'articolo 49 prevede le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, in linea con quanto già previsto in precedenza. Si confermano vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano alcuni specifici motivi (lavoro, studio, salute, urgenza, rientro all'abitazione, ingresso cittadini UE e Stati assimilati e dei familiari, etc.).
L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B aree a basso rischio epidemiologico individuate con ordinanza.
Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Si conferma che tali disposizioni non si applicano agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. Tale ordinanza riguarda i voli in arrivo a Fiumicino dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss», Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», per i quali viene consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario ed i passeggeri sono sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci».
Gli obblighi dei vettori e degli armatori sono definiti nell'art. 52.
In base all'art. 53 i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 e possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E.
Per informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero, si rinvia al sito Viaggiare sicuri dell'Unità di crisi della Farnesina.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'art. 31 stabilisce che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
E' rimessa al Presidente della regione la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
In base all'art. 54 le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate in base alle disposizioni e linee guida indicate all'allegato 15.
L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B aree a basso rischio epidemiologico individuate con ordinanza.
Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia,Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo(incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra,Principato di Monaco.
Elenco D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Il DPCM 3 dicembre 2020, che sostituisce il precedente DPCM del 3 novembre 2020, si applica dal 4 dicembre 2020 ed è efficace fino al 15 gennaio 2021, salvo per l'art. 8, comma 6, lett. a), relativo al test molecolare o antigenicoper chi proviene dai territori dell'allegato C, che si applica dal 10 dicembre 2020.
Si confermano molte delle disposizioni del precedente dpcm,mentre si modificano alcune delle disposizioni relative agli spostamenti da e per l'estero (articoli 6, 7 e 8).
L'art. 6, co. 1 conferma che sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno dei motivi indicati, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1. L'art. 6, co. 2 prevede che nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano
Elenco B Fino al 9 dicembre 2020 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco A decorrere dal 10 dicembre 2020 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco C Fino al 9 dicembre 2020 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
A decorrere dal 10 dicembre 2020: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonche' gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
L'Art. 7, co. 1 dispone che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 sia tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una apposita dichiarazione; in base all'art. 8, co.1, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata.
Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 8, co.6: nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C, si applicano le seguenti misure di prevenzione:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi da 1 a 5;
b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5 alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all'elenco C (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni).
Le norme dei commi da 1 a 7 non si applicano i una serie di casi tra cui, lett. p), agli ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020.
Per informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero dal 4 dicembre 2020, si rinvia al sito Viaggiare sicuri dell'Unità di crisi della Farnesina.
L'art. 1, co. 10, lett. mm) conferma che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.
Per quanto riguarda i corsi di formazione nel settore dei trasporti, per l'autotrasporto, presso le autoscuole per le patenti guida e nautiche, relative alle scuole di volo ed agli aeroporti,nonchè nel settore marittimo, l'art. 1, co. 10, lett s) prevede che:
Sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle gia' presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame.
Con ordinanza del Ministro della salute del 23 novembre 2020 (G.U. n. 294 del 26/11/2020), sono state definite le "Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested" per l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.
L'ordinanza autorizza l'effettuazione di voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco e si applica dal 27 novembre 2020, fino al 15 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe.
L'ordinanza riguarda i voli in arrivo a Fiumicino dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss», Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», per i quali viene consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, che sono previsti dall'art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 3 novembre 2020.
L'articolo 10 del DPCM contiene le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Nel''Allegato 17 sono riportate le "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera".
L'articolo 11 reca le misure in materia di trasporto pubblico di linea. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico ", dettagliate per le singole modalità di trasporto (aereo, marittimo passeggeri, trasporto pubblico locale, funivie e seggiovie, settore ferroviario a libero mercato, servizi di trasporto non di linea). Le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato sono riportate nell'Allegato 16.
Nell'Allegato 14 è riportato il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica".
L'articolo 8 del DPCM contiene le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.
L'articolo 9 reca le misure in materia di trasporto pubblico di linea.
Con il DPCM 11 giugno 2020 sono state emanate le nuove disposizioni in relazione all'emergenza Covid-19, applicabili dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, che sostituiscono quelle del precedente DPCM 17 maggio 2020.
Nel settore dei trasporti, in base all'art. 6, non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
Per le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli indicati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, rimangono ferme le procedure e limitazioni già previste, disciplinate dall'articolo 4 del DPCM, che prevedono l'obbligo di compilare apposita dichiarazione, nonchè di errere sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata. Si confermano anche le norme dell'art. 5 che disciplinano i transiti e soggiorni di breve durata in Italia, relativi all'ingresso nel territorio italiano per periodi inferiori alle 120 ore.
Rimane confermata la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana (art. 7), così come l'obbligo del rispetto dei protocolli per le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne (art. 8).
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con decreto del MIT n. 245 del 14 giugno 2020 è stato stabilito, per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, che l'operatività dei servizi è limitata ai seguenti aeroporti: Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Negli aeroporti commerciali non inclusi in tale elenco sono consentite le attività di aviazione generale. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, può sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l'elenco. Il MIT ha dato parere favorevole alla richiesta dell'ENAC di riapertura dell'aeroporto di Milano Linate dal 13 luglio 2020.
Il DPCM 26 aprile 2020, sostituisce dal 4 maggio 2020 le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, ed è applicabile fino al 17 maggio 2020. Gli allegati al DPCM sono stati modificati con decreto del MISE 4 maggio 2020: nell'allegato 1, relativo alle attività di commercio al dettaglio consentite, sono state inserite le voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori»; nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 3, contenente l'elenco delle attività produttive non sospese, è stato inserito il codice 77.12 relativo al noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti.
Con riferimento al trasporto pubblico l'articolo 7 ha previsto che le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020 e nelle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 allegate al DPCM. Inoltre le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
Con riferimento alla programmazione, alla riduzione e alla soppressione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, essa spetta al Presidente della Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
Spetta invece al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonchè ai vettori ed agli armatori.
Il DPCM prevede inoltre: le modalità per l'ingresso in Italia (art. 4), la disciplina dei transiti e i trasporti brevi in Italia, pari ad un massimo di 72 ore prorogabili di altre 48 (art. 5) e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6).
L'allegato VIII inoltre contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica mentre l'allegato IX contiene le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.
Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il nuovo decreto 29 aprile 2020, contenente la disciplina dei servizi di trasporto applicabile fino al 17 maggio 2020 e conseguente all'emanazione del DPCM 26 aprile 2020, il cui articolo 1, lett. f) prevede la possibilità di disporre limitazioni ai servizi di trasporto.
Il nuovo decreto contiene le seguenti misure:
- la proroga fino al 17 maggio 2020 l'efficacia del precedente decreto ministeriale del 12 aprile 2020, nel testo modificato con decreto 22 aprile 2020 e dal presente decreto del 29 aprile;
- la modifica del decreto ministeriale n. 153 del 2020 relativo all'elenco degli scali aerei autorizzati ad operare, nei quali vengono ora ricompresi gli scali di Roma- Ciampino e di Firenze-Peretola;
- la modifica dell'allegato 1 (elenco delle Frecce e degli Intercity) e dell'allegato 2 (elenco dei servizi NTV Italo) al precedente decreto del 12 aprile, contenenti l'elenco dei servizi ferroviari minimi assicurati.
In attuazione del DPCM 10 aprile 2020, che ha confermato e prorogato le limitazioni agli spostamenti, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha adottato il nuovo decreto ministeriale 12 aprile 2020, contenente specifiche disposizioni per il trasporto aereo, ferroviario, per i sevizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale, nonchè per i trasporti con la Sicilia e con la Sardegna, applicabili dal 14 aprile al 3 maggio 2020.Il principio generale è che sono assicurati solo i servizi minimi essenziali.
Le misure a livello nazionale sono in sintesi le seguenti:
Trasporto aereo (art. 1): l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.
Trasporto ferroviario (art. 2): il trasporto ferroviario passeggeri, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che da contratto di servizio di lunga percorrenza con Trenitalia, deve assicurare almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle dell'Allegato 1 (che indica i seguenti servizi Intercity A/R: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo, Roma-Reggio Calabria, Siracusa-Messina), come da richiesta dell'impresa esercente, salvo eventuali maggiori esigenze di trasporto. Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2 (che comprende anche le Frecce di Trenitalia), come da richiesta dell'impresa esercente. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.
Servizi automobilistici interregionali (art. 3): si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 3 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavor,o sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Con decreto ministeriale del 15 aprile 2020 è stata poi confermata la sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane nelle domeniche di aprile e nei giorni festivi fino al 3 maggio, come già era avvenuto per il mese di marzo. Il decreto deroga al calendario annuale dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, superiori a 7,5 t, che era stato fissato dal decreto ministeriale n. 578 del 12 dicembre 2019.
Per i servizi di trasporto internazionale di merci rimane invece ferma la sospensione dei divieti fino a successivo provvedimento, come previsto dal decreto MIT 13 marzo 2020, n. 115.
Specifiche norme sono previste per i trasporti per la Sicilia (art. 4): il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso. E' assicurato solo il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. E' consentito il trasporto passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messia-Tremestieri. Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le Forze dell'Ordine e Armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o gravi motivi di salute, sono assicurati con 5 corse giornaliere A/R (le corse giornaliere sono stata portate da 4 a 5 con il DM 22 aprile 2020), nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00, e possono essere effettuati solo a piedi o su veicoli di categoria L (cioè a due o tre ruote o quadricicli) ovvero su autoveicoli per il trasporto di persone: si segnala peraltro che il decreto fa dapprima riferimento all'intera categoria M, che comprende tutti gli autoveicoli a quattro ruote, ma esclude poi tutte le sottocategorie comprese nella categoria M, cioè sia la categoria cat. M1, cioè gli autoveicoli fino ad 8 posti ( le autovetture), che la cat. M2, cioè i veicoli oltre otto posti fino a 5 t (i pulmini), nonché la categoria M3, cioè i veicoli oltre 8 posti e oltre 5 t (gli autobus e i pulman). Si tratta pertanto presumibilmente di un refuso, in quanto con questa formulazione non sarebbero possibili gli spostamenti con nessun tipo di autoveicolo passeggeri a quattro ruote.
Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale, mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.
I servizi automobilistici interregionali sono soppressi. Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.
Specifiche norme sono previste altresì per i trasporti per la Sardegna (art. 5): il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e imprerogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.
Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.
Nel settore delle comunicazioni, e in particolare, con riguardo alle attività parlamentari poste in essere per valutare l'utilizzo degli strumenti tecnologici ai fini del contrasto della diffusione del Coronavirus e per agevolare la cosiddetta "fase due" nonché la situazione delle reti a fronte dell'incremento del traffico sulle reti fisse e mobili si veda l'apposito tema.
La Commissione UE ha pubblicato gli Orientamenti sulle app a sostegno della lotta al Covid-19 relativamente agli aspetti della protezione dei dati personali. Per approfondimenti si veda la relativa segnalazione sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il Ministero della Difesa fornisce supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione: allestimento di ospedali da campo, servizi ospedalieri, sanificazione di luoghi e strutture tramite gli specialisti del CBRN, trasporto trasporto in biocontenimento di malati, produzione e distribuzione di dispositivi sanitari, controllo del territorio.
I diversi decreti legge varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 hanno assegnato alle Forze armate specifici compiti nella gestione dell'emergenza Covid - 19, con particolare riferimento al rispetto delle misure di contenimento del virus. Per approfondimenti si rinvia in particolare ai seguenti Temi:Per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19, le istituzioni dell'UE hanno avviato misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne (qui il Dossier di approfondimento 44/20 aggiornato all'22 gennaio 2020). In relazione al quadro dell'attività parlamentare dei principali Paesi europei per far fronte all'emergenza pandemica (in particolare Francia,Germania e Spagna) consulta il Dossier di approfondimento del Servizio studi del Senato (Marzo 2020).
Temi particolari sono stati altresì affrontati sull'uso di applicazioni mobili di tracciamento, in risposta alla pandemia di COVID-19 (consulta qui il Dossier del 27 aprile 2020), da parte degli Stati membri dell'Unione europea, con il sostegno della Commissione europea, allo scopo di sviluppare un pacchetto di strumenti per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti.
Con riferimento agli atti comunitari, si segnala che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (consulta il Dossier Atti UE n. 46 ).
Ha inoltre approvato la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, oltre che la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione che riporta tale allegato III con riferimento agli adattamenti di ordine strettamente tecnico della predetta direttiva 2000/54/CE.
Qui inoltre il Dossier del 18 aprile 2020 del Servizio Rapporti con l'Unione Europea della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche e il Dossier del 23 aprile 2020 sugli Interventi dell'UE a sostegno di paesi terzi per fronteggiare la pandemia COVID-19. Consulta anche il Dossier sugli esiti della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile 2020 su alcuni strumenti da adottare a fronte dell'emergenza sul piano economico e sociale.
Si segnala che la Commissione europea ha condotto diversi colloqui esplorativi e firmato contratti per l'acquisto di dosi iniziali di diversi vaccini, da fornire in ulteriori dosi non appena dimostrata la sicurezza e la completa efficacia contro il virus Sars-CoV-2, con le società AstraZeneca, Sanofi-GSK, BioNTech-Pfizer, CureVac e Moderna.
I coronavirus (CoV) costituiscono un'ampia famiglia di virus identificati come patogeni umani dagli anni Sessanta. Comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli), in alcuni rari casi possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Durante la comparsa del coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) nel 2002–2003, il virus ha colpito 8.096 persone causando gravi infezioni polmonari, con 774 decessi (rapporto caso-mortalità: 10%). Per la sindrome respiratoria mediorientale MERS-CoV, infezione per cui i dromedari sono stati considerati la principale fonte ospite intermedia, la maggior parte dei casi umani è stata osservata nella Penisola arabica, mentre un numero limitato di casi importati è stato segnalato da altri paesi. ll periodo di incubazione dei coronavirus varia da 3 a 14 giorni. Per SARS-CoV il periodo di incubazione è stato stimato tra 3–10 giorni e per MERS-CoV fino a 14 giorni.
Il nuovo coronavirus - un ceppo che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo - si trasmette tramite secrezioni respiratorie, vale a dire direttamente attraverso le goccioline provocate da tosse o starnuti o indirettamente attraverso il contatto di oggetti o superfici contaminati, nonché attraverso un contatto ravvicinato, come toccare o stringere le mani di una persona infetta e quindi toccarsi il naso, gli occhi o la bocca. La trasmissione ospedaliera è stata descritta come un fattore importante nell'epidemiologia della SARS e della MERS.
Per quanto riguarda il 2019-nCoV, mancano ancora informazioni epidemiologiche e sierologiche complete. I sintomi segnalati fino ad oggi nei pazienti con infezione da 2019-nCoV comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, con reperti radiologici di polmonite. I casi più gravi sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico che possono portare alla morte del paziente. Le persone con condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani, sembrano essere più vulnerabili alle forme gravi.
Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo come "situazione pandemica".
Il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS, ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005). Per "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" si intende: "un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale". La dichiarazione di PHEIC dell'OMS è accompagnata dall'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento. L'OMS inoltre definisce standard di pratica globali.
Il sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc - Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie) fornisce informazioni costantemente aggiornate sulla Distribuzione geografica dei casi 2019-nCov nel mondo, le stesse informazioni sono a disposizione sul sito di Epicentro (Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica).
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L'OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l'infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l'OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Per approfondire consulta la pagina dedicata a Trasmissione, prevenzione e trattamento dei coronavirus e quella dedicata alle FAQ sul nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L'OMS ha inoltre predisposto un documento del 12 febbraio 2020 contenente le linee guida di pianificazione operativa per supportare i Paesi nella predisposizione delle azioni immediate a livello nazionale, regionale e locale per riorganizzare e mantenere l'accesso ai servizi essenziali. Queste linee guida sono state successivamente aggiornate il 14 aprile 2020.
L'OMS ha diffuso numerose pubblicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per contrastare la diffusione del virus (qui la pagina informativa in inglese), in particolare approfondendo la questione dell'utilizzo delle mascherine (qui le linee guida) , confermando la posizione iniziale riguardo al corretto utilizzo: utile per le persone malate per non diffondere il virus, indispensabile per gli operatori sanitari al fine di limitare le possibilità di contagio, ma non necessario per un uso generalizzato, dal momento che non vi sono prove scientifiche sufficienti a dimostrare che possa evitare l'infezione.
L'OMS ha peraltro avvertito, con una notizia riportata anche sul sito del Ministero della salute, che l'allarme pandemia durerà fin quando non si potrà disporre "di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti".
Siti di informazione
OMS - Aggiornamenti sull'epidemia
ECDC - Aggiornamenti valutazione del rischio
Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - Sezione dedicata al coronavirus
Ministero della salute - Normativa dell'area Nuovo coronavirus
Ministero della salute - Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus