provvedimento 27 giugno 2019
Studi - Finanze D.L. 1/2019: Interventi a sostegno di Banca Carige

Il decreto-legge n. 1 del 2019  contiene misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, per garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario.

Banca Carige aveva già in passato mostrato una debolezza della situazione patrimoniale, confermata dagli esercizi di stress condotti dalla Bce nell'autunno del 2018. La banca è stata dunque posta in amministrazione straordinaria ed è destinataria del provvedimento in commento, il quale: 

  • al Capo I, disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA;
  • al Capo II autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi;
  • al Capo III stabilisce le opportune risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A.

Vedi qui il dossier.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati auditi, oltre al Ministro Tria, rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob, e alcuni esperti della materia; qui le memorie depositate nelle audizioni. Lunedì 11 febbraio inizia la discussione in Aula.

apri tutti i paragrafi

La Banca centrale europea (Bce) aveva rilevato già all'inizio del 2018 la debolezza della situazione patrimoniale della Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, i cui fondi propri ammontavano al 12,19 per cento delle attività ponderate per il rischio, 93 punti base al di sotto del requisito fissato dalla vigilanza al 13,125 per cento per il requisito patrimoniale complessivo (overall capital requirement - OCR). A tale difficoltà la banca ha cercato di porre rimedio attraverso la raccolta di fondi sul mercato (prima nel marzo e poi nel maggio del 2018), senza avere tuttavia successo.  

 La debolezza della situazione patrimoniale è stata confermata dagli esercizi di stress condotti dalla Bce nell'autunno del 2018. Tali prove consistono nella valutazione della solidità delle banche sottoposte al Single Supervisory Mechanism, sulla base dei dati di bilancio e degli impatti che sarebbero determinati sugli stessi da evoluzioni negative dei principali indicatori economici e finanziari.

 L'Autorità europea ha pertanto richiesto al soggetto vigilato di presentare un piano approvato dal consiglio di amministrazione volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali, al più tardi entro il 31 dicembre 2018.

 La banca provvedeva pertanto a redigere una proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a 400 milioni di euro che, tuttavia, non è stata approvata dall'assemblea straordinaria convocata in data 22 dicembre 2018.

 A seguito dell'esito dell'assemblea, il 2 gennaio 2019 quattro membri del consiglio di amministrazioni si sono dimessi, determinando la decadenza dell'organo.

 Di conseguenza, lo stesso 2 gennaio è stata disposta dalla Bce l'amministrazione straordinaria di Banca Carige S.p.A., al fine di assicurare maggiore stabilità e coerenza al governo della società e consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'Istituto.

 

Le misure del decreto-legge n. 1 del 2019, di seguito illustrate, si inseriscono nel predetto contesto: si ricorda al riguardo che il legislatore è intervenuto già in passato per fronteggiare la crisi degli istituti bancari, nel quadro delle regole UE. Si rinvia al relativo focus per una sintetica illustrazione degli interventi precedenti.

ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2019

Il Capo I del provvedimento (articoli 1-11) disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A. (articoli 1-8) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA, articoli 9-10).

 

La garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia.

 

Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono:

  • essere emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge,
  • essere denominati in euro,
  • avere durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni (o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite),
  • prevedere rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza e interessi calcolati sulla base di un tasso costante predeterminato (tasso fisso),
  • essere prodotti semplici di tipo senior, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi.

 

L'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della Banca Carige S.p.A.

 

La garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Sono escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

 Il corrispettivo per la garanzia è differenziato rispetto alla durata dell'operazione. Esso è determinato a partire da una valutazione di base, integrata con un componente che misura il rischio di credito con riferimento a indici di mercato, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

La richiesta della garanzia è al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia comunica al Dipartimento del Tesoro la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento richiesto e gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 7 del decreto in esame. A seguito di tale valutazione la richiesta di concessione della garanzia è notificata alla Commissione europea. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che la garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione sulla compatibilità dell'intervento con il relativo quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato.

 

Entro due mesi dalla concessione della garanzia, ove le passività non siano già state rimborsate, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione europea.

 

Per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia la Banca Carige S.p.A. è soggetta a vincoli stringenti con riferimento alle operazioni che riguardano il proprio capitale: non può distribuire dividendi, effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, riacquistare tali strumenti né acquisire nuove partecipazioni. 

 

Qualora la banca non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita, invia, di norma almeno 30 giorni prima della scadenza, una richiesta motivata di attivazione della garanzia alla Banca d'Italia e al Tesoro, il quale provvede al pagamento. Entro due mesi dalla richiesta la banca presenta inoltre un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato all'erario maggiorate con l'applicazione di interessi al tasso legale. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo.

 

La garanzia può essere concessa anche con riferimento ai finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (ELA). In tal caso, la garanzia statale integra il valore di realizzo del collaterale (un'attività finanziaria utilizzata come garanzia) già stanziato da Banca Carige S.p.A. nell'ambito dell'ELA. In caso di inadempimento, la garanzia viene escussa in esito a quella relativa al collaterale per l'importo residuale dovuto. Si applicano, in quanto compatibili le norme relative alla garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione, con particolare riferimento ai limiti, alla determinazione del corrispettivo, alla procedura e all'escussione della garanzia.

ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2019

Il Capo II del provvedimento (articoli 12-21) disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale, che consistono in una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca Carige, previa specifica richiesta dell'istituto. Finalità delle norme, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, è rafforzare il patrimonio della banca, in relazione ai risultati degli stress test condotti a livello del Meccanismo di Vigilanza Unico dalla BCE nel 2018.

La richiesta di ricapitalizzazione precauzionale deve essere preceduta dalla sottoposizione, all'autorità di vigilanza competente, di un programma di rafforzamento patrimoniale. Ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato.

La banca deve presentare, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a impedire il deflusso di fondi.

Il MEF può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale di Banca Carige alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale degli istituti interessati alle misure nonché alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali.

Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato.

Ad esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le seguenti misure:

  • interventi  di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti;
  • aumento di capitale degli istituti interessati e sottoscrizione delle azioni da parte del MEF.

 

L'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale.

 Come anticipato, l'intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscrizione, da parte del MEF, di azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo delle azioni viene calcolato secondo un metodo predefinito, al fine di porvi un limite di legge.

Sono poi disciplinate le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca (cd. burden sharing) e si chiarisce - allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici - che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che consistono sostanzialmente nella conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione.

Le predette operazioni di condivisione degli oneri sono rese fiscalmente neutrali.

 

ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2019

Il Capo III del provvedimento (articolo 22) è composto da una sola disposizione che disciplina la  copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore della medesima banca.

ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2019
 
focus
 
dossier
 
temi di Banche e mercati finanziari