Il decreto-legge n. 21 del 2021, già approvato dal Senato (A.C. 3609), reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina.
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In primo luogo, il decreto-legge in commento riduce temporaneamente la misura delle accise sui prodotti energetici utilizzati per autotrazione (articoli 1 e 1-bis).
Per effetto del combinato disposto degli articoli 1 e 1-bis, nel periodo dal 22 marzo al l'8 luglio 2022:
Dal 3 maggio all'8 luglio 2022 è azzerata l'accisa sul gas naturale utilizzato per carburazione.
Inoltre il provvedimento:
Per quanto riguarda le misure di natura finanziaria, anzitutto il provvedimento interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetti golden power) (articoli da 24 a 28).
Tra le principali modifiche si segnala che il decreto-legge:
- precisa la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali e - assoggetta agli obblighi di notifica anche la costituzione di imprese di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
- ridefinisce la disciplina degli obblighi di notifica per gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020;
- affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la "prenotifica", che consenta una valutazione preliminare delle operazioni. Con le modifiche introdotte in sede referente viene inoltre delegata a un D.P.C.M. l'adozione di meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale;
- prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.
- ridefinisce i poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.
Si interviene inoltre sulle competenze dell'Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni. Tra le modifiche più significative, le norme proposte consentono all'Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti e riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero – in casi specifici – all'acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato.
Inoltre si limita, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell'Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente (articolo 31-ter).
In materia di lavoro il decreto legge in oggetto:
Il decreto-legge detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea (articolo 31). Tali misure - che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza del 28 febbraio 2022 - sono adottate nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi e prevedono:
Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.
Con una disposizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare (articolo 31-bis) si riconosce inoltre un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.
In relazione alla crisi politica in Ucraina, l'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.
In materia di trasporti il decreto prevede:
In materia di comunicazioni elettroniche il decreto prevede la semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non sia necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche (art. 7-septies, introdotto al Senato).
In materia di sicurezza si segnalano:
L'art. 36 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di scuola.
In particolare:
In materia di cultura:
In materia di sport:
In tema di sanità il decreto legge in esame introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale (art. 34).
In tema di energia, si segnalano le seguenti disposizioni:
viene estesa la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per il relativo accesso da parte delle famiglie economicamente svantaggiate;
viene prorogato dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici (articolo 6-bis);
viene consentito alle imprese con sede in Italia di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (art. 8);
sono rafforzate le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, che può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. La modifica consente al Garante di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. A tal fine, viene istituita presso il Ministero dello sviluppo economico un'apposita Unità di missione, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. I titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano vengon assoggettati all'obbligo di trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i propri contratti, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro;
viene incrementata la pianta organica di ARERA di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.(art. 7, comma 6);
viene incrementata altresì la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di venti unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 7, comma 6-bis);
sono introdotte alcune semplificazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si prevede una semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.(art. 7-bis). Con altra misura il programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (cosiddetto programma PREPAC) viene potenziato, ammettendo a finanziamento gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo , a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta (art. 7-ter). Ancora, con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, si stabilisce che esse rimangono in capo alle regioni anche nel caso in cui il progetto abbia subito modifiche sostanziali.(art. 7-quater);
viene modificata la disciplina dei procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all'autorizzazione (art. 7-quinquies);
per accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, viene estesa la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, incrementando da 300 a 500 metri la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di impianti fotovoltaici. Analogamente, viene estesa da 150 a 300 metri la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee (art. 7-sexies).
(art. 7-quinquies); (a(art. 7-quinquies); (a
In tema di enti locali nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le seguenti misure:
per i comuni che danno luogo alla fusione è stato elevato fino a 10 milioni di euro, a decorrere dal 2024, il limite massimo del contributo straordinario in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti, non derivanti da fusione per incorporazione; è previsto, inoltre, un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 per i comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 risulti in corso la procedura di fusione (articolo 31-quater);
ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria (articolo 37-quater).
In materia di agricoltura si segnalano le seguenti disposizioni:
l'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime. L'articolo è stato successivamente modificato dal Senato con l'introduzione dei commi dal 3-bis al 3-quater. Il comma 3-bis, per le finalità di cui al comma 1 (cioè per sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria), ha introdotto una nuova disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, che si aggiunge a quella già in vigore (articolo 8-quinquies del D.L. n. 5/2009), che viene espressamente mantenuta ferma. Il comma 3-ter detta norme transitorie, relative all'ipotesi in cui i produttori, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, abbiano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Essi possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, sulla base della nuova disciplina introdotta, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla stessa data. Il comma 3-quater prevede che l'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini;
l'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, prevede disposizioni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA;
l'articolo 19-ter, introdotto dal Senato - attraverso alcune novelle – introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui: l'estensione della definizione di "deperibili" a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e, infine, la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea;
l'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura;
l'articolo 20-bis, inserito dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo;
l'articolo 20-ter, inserito dal Senato, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni. Si dispone, conseguentemente, la chiusura delle contabilità speciali n. 6253 e 6254;
l'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
L'art. 12-bis anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 22-bis del d.l. 41/2021 che prevede la sospensione per 30 giorni della decorrenza dei termini per la trasmissione di atti, documenti e istanze o per il pagamento di somme di denaro da effettuarsi nei confronti di pubbliche amministrazioni da parte di professionisti che si siano trovati nell'impossibilità di rispettare i termini previsti per tali adempimenti per motivi connessi all'infezione da Covid-19 (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o quarantena con sorveglianza attiva).
L'art. 7-quater, introdotto dal Senato, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimane in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
L'articolo 10-quater, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
L'articolo 10-quinquies, introdotto dal Senato, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative.
L'articolo 10-septies, introdotto dal Senato, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.
L'articolo 23 interviene, in materia di contratti pubblici, con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
L'articolo 32-bis, introdotto dal Senato, reca misure volte a facilitare l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA).
Si segnalano le seguenti disposizioni volte al sostegno alle imprese:
In materia di turismo, si segnala il contributo straordinario concesso all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, pari a 15 milioni di euro (articolo 22-ter).