Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (AC 3704), è stato approvato con modifiche alla Camera in seconda lettura, dopo che il Senato, nella seduta del 13 settembre 2022, ha approvato il provvedimento apportando numerose modifiche e integrazioni al testo iniziale. Il 20 settembre il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115 del 2022 (A.S. 2685-B).
Per approfondimenti si rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi di Camera e Senato.
Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.
Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (AC 3704), è pervenuto all'esame della Camera in seconda lettura, dopo che il Senato, nella seduta del 13 settembre 2022, ha approvato il provvedimento apportando numerose modifiche e integrazioni al testo iniziale. Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 15 settembre e, in via definitiva, dal Senato, il 20 settembre 2022.
Il provvedimento si compone di 72 articoli, suddivisi in otto Capi.
Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica.
Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali.
Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza.
Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37-quater, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.
Il Capo VI, composto dagli articoli da 38 a 39-bis, reca disposizioni in materia di istruzione e università.
Il Capo VII, composto dagli articoli da 40 a 41-ter, reca disposizioni in materia di giustizia.
Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali.
Per approfondimenti si rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi di Camera e Senato.
Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
L'articolo 1, in materia di rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022:
- delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
- della compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.
L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA.
L'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle "materie prime critiche" e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.
L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provveda ad annullare:
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.
L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore dei trasporti a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.
L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio sia superiore alle due ore e non sia superiore alle 3 ore.
L'articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.
L'articolo 10 incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 21/2022.
L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600 euro.
Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica.
L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il "Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori".
L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto.
L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali.
L'articolo 16, ai commi 1 e 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.
Il comma 3 modifica, inoltre, il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.
Il comma 4 dispone che per il 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.
Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.
Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.
Il comma 6-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.
I commi dal 6-ter al 6-sexies, introdotti al Senato, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022, rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione di tale fondo, è ripianato a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro un termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo.
Il comma 6-septies, introdotto al Senato, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.
Il comma 8, infine, modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore.
Il comma 9 prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampiamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.
Il comma 9-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.
I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.
Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.
L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. I commi 4-7 dell'articolo 17 finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Il comma 7-bis, introdotto al Senato, consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009.
L'articolo 18 reca, al comma 1, una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti.
L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza.
L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
L'articolo 20-bis, introdotto al Senato, interviene nel settore della cultura, in particolare sopprimendo il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica.
L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli di natura assistenziale.
L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.
L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.
L'articolo 22-bis, introdotto al Senato, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio, assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.
L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
L'articolo 23-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti.
L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.
L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.
L'articolo 24-bis, introdotto al Senato, incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.
L'articolo 25 amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.
L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.
L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).
L'articolo 27 amplia a 180 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza -, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
L'articolo 27-bis, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un Master plan per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.
L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.
Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37-quater, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.
L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.
L'articolo 30 autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022.
L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A.
L'articolo 31-bis, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili", dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate.
L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.
L'articolo 33-bis, introdotto al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip SpA, sia autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L'articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
L'articolo 33-quater, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.
L'articolo 34 interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026 apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla governance, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. L'articolo, inoltre, assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.
L'articolo 34-bis, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, si prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%.
L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, in particolare, dei contratti di sviluppo e del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).
L'articolo 35-bis, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.
L'articolo 36, comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.
L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
L'articolo 37-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.
L'articolo 37-ter, introdotto al Senato, dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). In particolare, viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura. Inoltre, si prevede la costituzione a inizio Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.
L'articolo 37-quater, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.
Il Capo VI, composto dagli articoli da 38 a 39-bis, reca disposizioni in materia di istruzione e università.
L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.
L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»).
L'articolo 39-bis, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.
Il Capo VII, composto dagli articoli da 40 a 41-ter, reca disposizioni in materia di giustizia.
L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.
L'articolo 41, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.
Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 41-bis, introdotto in sede referente al Senato, che attribuiva un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni. L'importo di tale trattamento economico sarebbe stato determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge n. 190/2014).
L'articolo 41-ter reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.
Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali.
L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.
L'articolo 42-bis, introdotto al Senato, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 42-ter, introdotto al Senato, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali.
L'articolo 42-quater, introdotto al Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO - Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.
L'articolo 42-quinquies, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di "Innovazione e tecnologia della microelettronica". La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.
L'articolo 42-sexies, introdotto al Senato, prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
L'articolo 42-septies, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
L'articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).
Ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2022.