provvedimento 9 dicembre 2021
Studi - Finanze D.L. 146/2021 - Fisco, lavoro e altre esigenze indifferibili

Il decreto-legge n. 146 del 2021, già approvato dal Senato (A.C. 3395), reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili.

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Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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Per quanto concerne la materia fiscale l'articolo 1 rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio); per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

L'articolo 1-bis proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Sotto un altro profilo, la norma prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, secondo una modifica introdotta al Senato, da 60 a 180 giorni (il termine, modificato al Senato, nel testo originario del decreto-legge è di 150 giorni).

 

L'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Per tali piani:

  • è prevista una decadenza "lunghissima" dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive;
  • consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani;
  • si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.

 

L'articolo 3-bis è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

L'articolo 3-ter rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal cd. decreto Rilancio. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

L'articolo 3-quater  prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.

L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi.

commi 2-bis e 2-ter  stabiliscono che la tassa sui rifiuti (TARI) non sia dovuta per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929. L'esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Il comma 3-bis  prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La proroga viene peraltro esclusa per le procedure ad evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione e viene limitata temporalmente per quelle già avviate.

Il comma 5 prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il comma 6, semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente.

Il comma 6-bis  interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le norme estendono al 30 giugno 2022 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) ed ampliano gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

I commi da 7 a 12 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione. Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Il comma 12-bis differisce l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.

Il comma 12-ter rinvia al 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Il comma 12-quater proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 13 assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione:

- il contributo a fondo perduto per le start-up;

- varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19;

- l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto;

- l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021;

- l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il comma 14-bis  modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l'imposta di bollo in modo virtuale. La disposizione in esame propone di specificare e chiarire il perimetro dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione soggettivo della norma, aumenta la quota dell'imposta da versare annualmente dal settanta al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale e posticipa i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente.

Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro).

Il comma 14-quater aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.

 Il comma 14-quinquies contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.

Ai commi 15-bis e 15-ter si recepisce la Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19. Il termine di recepimento è fissato dalla Direttiva medesima al 31 dicembre 2021.

Ai commi da 5-quater a 15-sexies si interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater). Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).

Il comma 15-septies apporta numerose modifiche al Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022. Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate".

 

L'articolo 5-bis modifica la disciplina relativa trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del MAECI e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).

L'articolo 5-ter chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

L'articolo 5-quater modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, paria a 3.000 euro.

L'articolo 5-quinquies stabilisce che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Si applica anche la disciplina sanzionatoria ivi prevista.

 

L'articolo 5-sexies destina ai "Bed and Breakfast a gestione familiare" il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 5-septies specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

L'articolo 5-octies stabilisce che l'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.

 

L'articolo 5-novies  stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.

L'articolo 5-decies interviene sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi chiarendo che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.

L'articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate. Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

L'articolo 8  reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili. In primo luogo, la disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 ed estende al 31 dicembre 2021 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (la cosiddetta quarantena precauzionale) e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto. La norma, inoltre, estende alla medesima data l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. È quindi incrementato da 396 milioni di euro a 976,7 milioni di euro il limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti, a carico dell'INPS, i trattamenti relativi alla quarantena precauzionale e al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori, non indennizzati per esaurimento delle risorse disponibili. Secondo l'interpretazione seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto  la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto per raggiungimento del limite relativo a tale anno. Il messaggio dell'INPS n. 4027 del 18 novembre 2021 fa, invece, riferimento alle sole domande relative a periodi ricadenti nel corso del 2021. Al riguardo, ricordo che la Commissione lavoro aveva segnalato l'urgenza di un intervento su tali tematiche, in particolare in occasione dell'espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Infine, la norma dispone l'erogazione ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS, di un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

L'articolo 9, reintroducendo una previsione che ha avuto vigenza dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dispone, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli disabili, indipendentemente dalla loro età. Il congedo in esame è fruibile in forma oraria o giornaliera. Nei periodi di astensione dal lavoro ai lavoratori sono riconosciute un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Si prevede altresì la possibilità di convertire nell'astensione disciplinata ai sensi dell'articolo in esame con diritto all'indennità dei congedi eventualmente già fruiti nell'anno scolastico 2021/2022, che non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La norma riconosce il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni (comma 4). Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, il comma 6 introduce uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. L'indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. I benefici previsti dall'articolo in esame sono corrisposti entro il limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021. La norma, infine, reca una specifica autorizzazione di spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in esame.

 L'articolo 9-bis  modifica la disciplina relativa al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento, prevedendo parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio.

L'articolo 10 prevede la possibilità di prorogare, per una durata complessiva di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022. La fruizione può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. Si incrementa il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento in esame e la copertura dei relativi oneri.

Sempre in materia di integrazioni salariali, l'articolo 11, al comma 1, aumenta di ulteriori tredici settimane il periodo massimo di fruizione dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 2 aumenta di ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale fruibile dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. Anche in questo caso, non è dovuto il contributo addizionale.

Il comma 3 precisa che i trattamenti predetti sono concessi ai datori di lavoro che abbiano esaurito la fruizione dei periodi autorizzati da precedenti disposizioni (dal decreto-legge n. 41 del 2021 e dal decreto-legge n. 73 del 2021). Ai datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti autorizzati sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure già avviate, tranne nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. I commi da 9 a 11 recano disposizioni finanziarie.

La norma dispone inoltre (commi 12 e 13) il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

Il comma 15 differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il limite di applicazione della previsione che, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro, esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato. I commi 16 e 17 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 della stessa indennità, che abbiano cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI e abbiano già richiesto l'indennità nel 2020.

L'articolo 11-bis differisce al 31 dicembre 2021 dei termini, già scaduti, per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede, inoltre, che l'INPS provveda al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro nel 2021.

L'articolo 11-ter  consente di destinare le risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, costituito presso l'ANPAL per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).

In materia di pubblico impiego, l'articolo 12 conferma l'estensione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la previsione che subordina il passaggio diretto del personale ad altre amministrazioni al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza facendo comunque salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto. Parimenti, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali. 

 

L'articolo 12-bis estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la disposizione transitoria che prevede la possibilità, già riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione presso le medesime strutture e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 12-ter con una norma di interpretazione autentica  chiarisce che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile. L'intervento normativo è volto a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito, da ultimo, dall'INPS, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del trattamento in esame, l'inattività lavorativa deve essere totale.

L'articolo 12-quater autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei a bandire, per il biennio 2022-2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.

Con l'introdotto articolo 12-quinquies si prevede la qualificazione come start-up a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. La retribuzione di tali lavoratori, che non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La norma prevede, inoltre, la sospensione, per il periodo della prestazione lavorativa, dell'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti. Con riferimento ai datori di lavoro, la norma dispone l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale, per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, e la concessione di un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008.

Infatti, la lettera a) dispone che il comitato regionale di coordinamento si riunisca almeno due volte l'anno e possa essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera b) interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP) al fine di rafforzarne il ruolo nella programmazione e nella valutazione delle attività di vigilanza e prevedendo l'obbligo per gli organi di vigilanza di alimentare un'apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate. Si prevede, poi, che al Sistema prendano parte anche il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro, consentendo ulteriori integrazioni della composizione con successivi decreti. La norma, inoltre, specifica ulteriormente le competenze dell'INAIL nella gestione tecnica ed informatica del SINP e dispone che l'Istituto renda disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni e alle malattie professionali denunciati. Si prevede, poi, la ridefinizione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) e si consente alle parti sociali di consultare periodicamente tutti i flussi del Sistema informativo.

La lettera c) interviene in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancando alle Aziende sanitarie locali l'Ispettorato nazionale del lavoro nella funzione di vigilanza, prevedendo che ASL e INL promuovano e coordinino sul piano operativo le attività di vigilanza esercitate dai diversi organi competenti. Si prevede, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della sua successiva trasmissione alle Camere.

 La lettera d), rispetto alla normativa previgente, in primo luogo prevede che la sospensione dell'attività imprenditoriale da parte dell'INL abbia luogo qualora si verifichi che il 10 per cento dei lavoratori è impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero presti lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine, riducendo la precedente soglia del 20 per cento. Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, si richiede inoltre che l'avvio della loro attività sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro. Ugualmente, ai fini della sospensione, si elimina la necessità della reiterazione delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro quale presupposto del provvedimento di sospensione. La norma, modificando la normativa previgente, dispone, inoltre, la possibilità per l'INL di accompagnare il provvedimento di sospensione con specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione, l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti alle quali si applica il Codice dei contratti pubblici. I poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali per le materie di propria competenza, mentre i provvedimenti da parte del personale ispettivo dell'INL sono adottati nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. La norma conferma la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi.

Si aggiornano, poi, i presupposti della revoca del provvedimento di sospensione, comprendendo la regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I, l'aumento dell'ammontare delle somme aggiuntive da pagare in relazione ai lavoratori impiegati irregolarmente e la rimodulazione di quelle relative alle violazioni elencate nell'Allegato I. Il Senato ha inserito tra le violazioni di cui all'Allegato I la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto. Una parte degli introiti di tali sanzioni sono destinati ad integrare il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

 La lettera d-bis) prevede che tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente vi sia quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza e la possibilità di stabilire l'emolumento spettante in sede di contrattazione collettiva. Le lettere d-ter) e d-quater) dettagliano le competenze dei preposti a vigliare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. La lettera d-quinquies) prevede l'obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. La lettera d-sexies) dispone in ordine al contenuto della formazione dei lavoratori, mentre le lettere d-septies) e d-octies) modificano la disciplina sanzionatoria riguardante i datori di lavoro e i dirigenti. La lettera d-novies) prevede l'adozione da pare della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo che accorpi e modifichi gli Accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di formazione, individuando, in particolare, durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria. La norma prevede, inoltre, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico dei datori di lavoro in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 In ordine alla consultazione e alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, la lettera e) dispone l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, che hanno il compito di fornire annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL una serie di dati, che sono utilizzati al fine di definire criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

La lettera e-bis) riapre i termini per la definizione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, dei criteri di riparto delle risorse tra le finalità nonché del relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e per la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

La lettera e-ter) dispone che le norme di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, relative all'uso dei dispositivi di protezione individuali,  operative fino alla adozione di un nuovo decreto che dovrà individuare i criteri per l'individuazione e l'uso dei sistemi di protezione individuale, debbano intendersi aggiornate con le edizioni delle norme UNI  più recenti.

La lettera e-quater) prevede che la notifica preliminare, trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei sia trasmessa alla cassa edile territorialmente competente per i soggetti destinatari.

Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, la lettera f), integrando l'articolo 99 del decreto legislativo, dispone l'istituzione presso l'INL di un'apposita banca dati delle notifiche preliminari trasmesse dal committente o dal responsabile dei lavori, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti.

La lettera g), infine, sostituisce l'Allegato I, che reca l'elenco delle fattispecie di violazione rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione nonché l'aggiornamento delle somme aggiuntive da corrispondere.

Il comma 1-bis interviene in ordine alla destinazione delle somme derivanti dall'attività di vigilanza e contrasto del lavoro irregolare. In relazione alle nuove competenze in materia di programmazione dell'attività di vigilanza, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, il comma 2 autorizza l'INL a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità. Contestualmente, i commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Arma dei carabinieri ad assumere 90 unità di personale destinate ad aumentare il contingente per la tutela del lavoro. Da ultimo, con una norma di tutela per i lavoratori, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dagli effetti dei provvedimenti di sospensione.

ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

In materia di trasporti, l'articolo 7 rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commercialispeciali ed usati.

Il comma 2-bis dell'articolo 7  prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del MIMS di concerto col MISE. Le relative risorse sono trasferite allo stato di previsione del MIMS.

 

L'articolo 7-bis modifica l'art. 10 del codice della strada, che era stato modificato in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 e ripristina in larga parte il testo anteriore a tale modifica, in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada (c.d. trasporti eccezionali).

 

L'articolo 13-bis reca una specifica disciplina per le istituzioni scolastiche. In particolare, si segnala l'esclusione dei dirigenti di tali istituzioni da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, l'obbligo delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione dell'immobile di provvedere agli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e agli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi di tali istituzioni. I dirigenti, qualora rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Si prevede, poi, la competenza esclusiva delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli immobili sedi di istituzioni scolastiche alla valutazione dei rischi strutturali degli edifici e all'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione.  

  

L'articolo 14, al comma 1, dispone l'erogazione, a decorrere dal 2021, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Tale norme pone in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e dispone la conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro nel 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a concludere la procedura di liquidazione coatta dell'Istituto, a seguito della quale i dipendenti sono transitati nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, senza ancora avere percepito il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Pertanto, l'autorizzazione di spesa è destinata, prioritariamente, a soddisfare i creditori privilegiati, in particolare quelli che vantano crediti di lavoro.

Il comma 5, modifica il il Codice dell'ordinamento militare e in particolare la disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate in tema di promozioni, immissioni in ruolo e avanzamenti dei cappellani militari.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 del termine di esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono il possesso del green pass, con riferimento ai soggetti in possesso dell'analogo documento rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino. L'esenzione è riconosciuta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

L'articolo 15 reca, ai commi 1 e 2, la proroga dell'operazione "Strade sicure" e della conseguente integrazione delle unità di personale militare coinvolte. Con riferimento allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre, i commi 3 e 4 aumentano il contingente di personale delle Forze armate destinato al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e il comma 5 autorizza l'impiego di assetti aeronavali della Difesa per assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri dell'articolo in esame.

L'articolo 15-bis prevede la possibilità per gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria di adottare iniziative assistenziali in favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti, nel rispetto dell'equilibrio tecnico finanziario.

L'articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l'incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto. Il comma 3-bis prevede la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, di utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento.

commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni.

Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Il comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia. Il comma 8-bis attribuisce ai comuni della Regione siciliana un contributo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, la cui disciplina è dettata dai successivi commi 8-ter e 8-quater. Il comma 8-quinquies riconosce un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentino particolari condizioni di disavanzo. Il comma 8-septies prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare a Regioni e province autonome quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate da tali enti nell'anno in corso. Il comma 8-octies reca una disposizione di interpretazione autentica delle norme dell'articolo 29 del decreto-legge n. 73, del 2021 relative ai contributi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 8-novies introduce disposizioni finanziarie e contabili riguardanti l'erogazione dei servizi assistenziali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 9 dispone l'aumento delle risorse disponibili 2021 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 10 dispone l'assegnazione di un contributo ai comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il comma 10-bis reca disposizioni relative all'utilizzo da parte dei comuni di frontiera per gli anni 2020 e 2021 delle somme loro spettanti a titolo di compensazione finanziaria, consentendone l'utilizzo, nel limite massimo del 50 per cento di ciascuna annualità, anche per spese di parte corrente. I commi 11 e 11-bis, infine, recano la copertura finanziaria degli oneri dell'articolo in esame.

 

L'articolo 16-bis reca, ai commi da 1 a 6, disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni. Tali disposizioni sono volte ad agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tale fine si prevede la convocazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte degli organi preposti e l'approvazione da parte dell'Agenzia stessa. L'Agenzia può inoltre procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori, attraverso il cosiddetto appalto integrato, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Allo scopo di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, il comma 7 dispone l'incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, i cui termini di durata contrattuale non siano ancora spirati, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze software. Da ultimo si inserisce l'Agenzia del demanio nell'elenco delle stazioni appaltanti e si prevede che essa possa operare utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Con riferimento al Corpo della Guardia di finanzal'articolo 16-ter stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del "fondo massa" destinato al pagamento della specifica indennità agli ufficiali di tale Corpo, siano impiegati, per la parte eccedente, in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti; l'articolo 16-quater – con una norma che si applica fino al termine dell'anno 2030 - consente agli esperti trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni, di essere reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero o di essere trasferiti presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

L'articolo 16-quinquies dispone presso l'INAIL dell'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, rinviando a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione.

L'articolo 16-sexies dispone la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e degli enti nazionali di previdenza e assistenza stipulati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla norma. La norma, inoltre, prevede che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente. Si ricorda che tale società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto principale l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.

L'articolo 16-septies introduce misure per il risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria. In particolare, il comma 1 autorizza l'Agenas ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Tale personale, come disposto dal comma 2, lettera a), è assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Il comma 2, lettera b), autorizza ciascuno degli enti del servizio sanitario della medesima regione ad assumere con contratto di lavoro subordinato a termine, di durata non superiore a trentasei mesi, un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso. Il comma 2, lettera c), prevede la collaborazione della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2024, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso relativo al pagamento delle fatture. Il comma 2, lettera d), autorizza la regione a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale. Il comma 2, lettera e), introduce disposizioni contabili riguardanti il computo delle somme relative alla mobilità sanitaria interregionale. Il comma 2, lettera f), autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2, lettera g) esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Sulla base del comma 3, le disposizioni introdotte dall'articolo in esame continuano ad applicarsi anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.

L'articolo 16-octies reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, in considerazione dell'attribuzione del titolo di Capitale della cultura italiana per l'anno 2023.

All'articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie e di copertura del decreto-legge, si segnalano, in particolare, il comma 1, che incrementa di 6 miliardi di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, contestualmente riducendo il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, e il comma 2, che incrementa per il 2021 il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 18, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021
 
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