Il Governo ha emanato il decreto-legge n. 18 del 2020 che, nel dettare misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, interviene anche per contenere gli effetti che l'emergenza produce sul sistema giudiziario italiano. Da questo specifico punto di vista, il decreto-legge fa seguito ad altri due decreti-legge:
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 è in corso di esame al Senato (A.S. 1766).
Le misure urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali sono dettate dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che dispone, dal 9 marzo al 15 aprile 2020:
la sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo e l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda.
Quanto alle eccezioni, la disposizione individua una serie di udienze che non possono essere rinviate - e quindi di termini che non possono essere sospesi - con riferimento sia alle controversie civili (ad esempio, alcune cause relative ai minori, alla tutela di diritti fondamentali della persona, alla protezione contro gli abusi familiari) che ai procedimenti penali (si pensi ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o a quelli nei quali siano in scadenza i termini di custodia cautelare). In particolare, quanto alle udienze penali, sono individuate una serie di ipotesi nelle quali si procede a rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza (ciò vale ad esempio per i procedimenti a carico di detenuti).
Il decreto-legge demanda poi ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative dovranno essere introdotte e rispettate dal 16 aprile 2020 - giorno a partire dal quale cessano le disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini - fino al 30 giugno 2020. In particolare, negli uffici giudiziari sarà possibile:
Specifiche disposizioni sono inoltre dettate per potenziare l'impiego, anche in deroga a quanto fin qui previsto dalla legislazione, delle videoconferenze e del processo telematico nei procedimenti penali.
Laddove compatibili, le misure dettate per la giustizia civile e penale sono destinate a trovare applicazione anche nei procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Infine, l'articolo 119 del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizza la concessione di un contributo economico mensile, di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83.
Al pari del precedente decreto-legge n. 11 del 2020, anche il n. 18 del 2020 detta specifiche misure per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla giustizia amministrativa e sulla giustizia contabile.
In particolare, per quanto riguarda il processo amministrativo, l'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 nell'abrogare l'intervento precedente prevede:
Inoltre, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i responsabili degli uffici giudiziari amministrativi potranno adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure, analogamente a quanto previsto per la giustizia ordinaria, possono comprendere:
Il decreto-legge interviene anche sulla disciplina relativa al processo amministrativo telematico, estendendone l'applicazione.
Disposizioni analoghe a quelle previste per la giustizia civile, penale e amministrativa, sono dettate dall'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di giustizia contabile e, più in generale, di funzioni svolte dalla Corte dei Conti.
In particolare, per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità degli atti dell'esecutivo, non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica e con riguardo alle controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, è previsto che esse passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
L'articolo 85 prevede, poi, che dall' 8 marzo al 30 giugno 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali possano adottare misure organizzative analoghe aquelle applicate nella giurisdizione ordinaria al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra persone.
Con l'emanazione del precedente decreto-legge n. 11 del 2020, il Governo aveva disposto che, sino al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Lo stesso provvedimento d'urgenza consente al magistrato di sorveglianza - tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria - di sospendere, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.
Questa disciplina - che, come è noto, ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata confermata dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.
In primo luogo, per quanto riguarda le strutture penitenziarie, l'articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza.
Tali risorse potranno inoltre essere destinate anche all'attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal DPCM 8 marzo 2020 (che prevede che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri).
Inoltre, l'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 interviene in ambito carcerario autorizzando la spesa complessiva di 6,2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare:
Per quanto riguarda, invece, la popolazione detenuta, l'articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici).
L'accesso alla misura disciplinato in deroga a quanto previsto dalla legge del 2020 resta comunque escluso per:
Il provvedimento d'urgenza interviene anche sulle licenze già concesse ai detenuti in semilibertà consentendone l'estensione temporale, fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al limite ordinario dei 45 giorni complessivi annui, e quindi prescindendo dai giorni di licenza già goduti (articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020). Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la norma in esame sarebbe volta ad ottenere un duplice effetto con riguardo al contenimento del rischio epidemiologico: il prolungamento delle licenze comporterebbe infatti, da un lato, una riduzione temporanea della popolazione carceraria, dall'altro potrebbe servire ad evitare che il detenuto in semilibertà, avendo avuto contatti con l'esterno dell'istituto, possa costituire un fattore di rischio per il resto della popolazione carceraria una volta rientrato in carcere.
Il decreto-legge, in considerazione dell'impossibilità di procedere in questi giorni alla convocazione di collegi elettorali: