provvedimento 12 dicembre 2019
Studi - Ambiente D.L. n. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
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Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (A.S. 1631), nel testo approvato con modificazioni dalla Camera dei DeputatiIl provvedimento, inizialmente composto di 10 articoli, risulta ora, a seguito delle modifiche approvate dalla camera dei Deputati, composto di 52 articoli. 

L'articolo 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

 

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016) prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

 

L'articolo 1-ter, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede la possibilità per l'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione, per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, tramite convezioni non onerose.

 

L'articolo 2, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, reca una serie di modifiche puntuali volte alla semplificazione sia della disciplina della ricostruzione privata che di quella della ricostruzione pubblica, disponendo, tra l'altro:

-        la possibilità che la domanda di contributo può essere presentata anche solo da uno dei proprietari o soggetti titolati nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più aventi diritto;

-        la definizione di nuove modalità per il calcolo delle superfici utili, ai fini della determinazione dei contributi per la ricostruzione privata;

-        che per gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e che qualora detti edifici siano ubicati nei centri storici, gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando che la destinazione urbanistica delle aree in questione deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

 L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di ricostruzione privata, inserendovi un nuovo comma volto a prevedere la possibilità, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso, qualora necessarie.

L'articolo 2-ter, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, che il Commissario può differire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti (nuovo terzo periodo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. 189/2016).

 

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. Sono dettate norme di semplificazione della procedura per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati e si prevede che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, la Conferenza regionale accerta la conformità urbanistica dell'intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis. La disposizione stabilisce, inoltre, che gli Uffici Speciali per la ricostruzione sulla base delle ordinanze commissariali provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, che interessano, previo sorteggio, almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate e che in tal caso l'effettuazione del controllo a campione sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

 

L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, in connessione con le modifiche apportate all'articolo 3, prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti e modalità e termini di adozione. La norma stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Tale previsione va letta alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge in esame, che - a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente - prevede ora (rispetto al testo iniziale del decreto) che il professionista incaricato abbia la facoltà ma non l'obbligo di attestare la conformità edilizia ed urbanistica dell'intervento, potendo limitarsi ad attestarne la sola conformità all'edificio preesistente al sisma.

 

L'articolo 3-ter, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente legge, possano essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, integra un riferimento normativo contenuto nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione alle opere pubbliche e ai beni culturali dei territori colpiti dal sisma 2016-2017.

 

L'articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'art. 16, del D.L. 189/2016, come "dovere d'ufficio".

 

L'articolo 3-sexies, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, estende la fruizione del c.d. Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

 

L'articolo 3-septies, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, modifica l'art. 19, comma 1, del D.L. 189/2016 estendendo da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, n. 662 in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

 

L'articolo 4, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie.

 

L'articolo 4-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati.

 

L'articolo 5, sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud", di cui all'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. La misura è estesa anche ai comuni, ricompresi negli allegati 1,2, e 2-bis del D.L.189/2016, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell'accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni).

 

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale (con l'impegno di non modificarla per un decennio) nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni. Tali benefici sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.

 

L'articolo 6 modifica l'art. 23, comma 1-bis, del D.L. 32/2019 , al fine di estendere anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del D.L. 189/2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

 

L'articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

 

L'articolo 8, modificato alla Camera dei deputatidispone la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali, tra i quali il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016. Prevede, inoltre:

-        che le Autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito al sisma;

-        la riduzione del 40% dell'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020;

-        la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

-        la proroga dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 del termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017.

 

L'articolo 9, sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede  che le imprese agricole e boschive che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi dal 24 agosto 2016 possano richiedere mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero.

 

Passando ai numerosi articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, l'articolo 9-bis dispone la ulteriore proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019, limitatamente agli skilift siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

L'articolo 9-ter estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

 

L'articolo 9-quater  apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità.

 

L'articolo 9-quinquies riscrive la disposizione che vieta la concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data.

 

L'articolo 9-sexies riconosce anche per il 2020 al Comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

 

L'articolo 9-septies interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

 

L'articolo 9-octies prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dall'Aquila, nonché un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

 

L'articolo 9-novies autorizza, per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto dalla Soprintendenza, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga anche mediante convenzione, anche con le società ALES (Arte lavoro e servizi Spa) ed Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa).

 

L'articolo 9-decies estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

L'articolo 9-undecies novella l'art. 18-bis del decreto-legge n. 8/2017 al fine di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto "Casa Italia" svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana. 

 

L'articolo 9-duodecies rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

 

L'articolo 9-terdecies modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

 

L'articolo 9-quaterdecies modifica l'art. 18, comma 1, del D.L. 189/2016 prevedendo che tra le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 rientrano anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà.

 

L'articolo 9-quinquiesdecies stabilisce, con riferimento agli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità.

 

L'articolo 9-sexiesdecies provvede a semplificare le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

 

L'articolo 9-septiesdecies prevede e disciplina l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (nuovo art. 24-bis del D.L. 109/2018).

 

L'articolo 9-duodevicies modifica la disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

 

L'articolo 9-undevicies novella l'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. decreto Genova), in materia di affidamento di incarichi di progettazione per gli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, prevedendo tra l'altro che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia europea, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

 

L'articolo 9-vicies stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.   

 

L'articolo 9-vicies semel autorizza anche per il 2020 e 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

L'articolo 9-vicies bis prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal decreto-legge 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso (a far data dal 16 agosto 2018) e la città metropolitana di Catania (il 26 dicembre 2018).

 

L'articolo 9-vicies ter prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge.

 

L'articolo 9-vicies quater proroga al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

 

L'articolo 9-vicies quinquies proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

 

L'articolo 9-vicies sexies dispone la proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

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L'articolo 9-vicies septies autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

 

L'articolo 9-duodetricies dispone che, per l'anno 2020, il Commissario straordinario può destinare fino a 50 milioni, a valere sulle risorse della contabilità speciale, per un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese.

 

L'articolo 9-undetricies prevede che l'importo di 100 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati sia destinato nell'esercizio 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Con apposita ordinanza del Commissario straordinario, una quota pari a 26,8 milioni di euro dei suddetti cento milioni è destinata a favore dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, con meno di 30 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi.

 

L'articolo 9-tricies autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.

 

L'articolo 9-tricies semel dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione.

 

L'articolo 10 reca, infine, la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2019
 
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