E' stato definitivamente approvato alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, già approvato dal Senato (C. 3374). Il decreto-legge contiene misure in tema di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
Gli articoli 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 139 del 2021 disciplinano le modalità di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative durante l'emergenza sanitaria.
In particolare, l'articolo 1, novella, con disposizioni in vigore dall'11 ottobre 2021, il decreto-legge n. 52 del 2021:
L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
L'articolo 2-bis dispone che sui bus noleggiati con conduce dalla entrata in vigore della legge di conversione si potrà salire solo con green pass; contestualmente si consente la capienza massima.
L'articolo 1-bis, invece, esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi. Si tratta di una modifica, a regime, che dunque prescinde dall'emergenza sanitaria.
L'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 52 del 2021 per inserire l'articolo 9-octies e integrare la disciplina transitoria valida fino al 31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.
L'articolo 3-bis, al comma 1, interviene sull'utilizzo di alcune risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La nuova norma prevede che le somme disponibili presso la suddetta contabilità e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 40, comma 1, del D.L. n. 41/2021, siano utilizzabili, nella misura di 210 milioni di euro, per ogni intervento di competenza del medesimo Commissario straordinario - anche in deroga, dunque, al vincolo di destinazione relativo all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini contro il COVID-19, vincolo previsto per una quota pari a 388.648.000 euro della suddetta autorizzazione complessiva di spesa.
Il comma 2 prevede che siano individuate ulteriori sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
L'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.
E' inoltre prevista una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario.
L'articolo 4-bis eleva a 68 anni (attualmente 65 anni) il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo (max 128 unità) da parte dell'Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre. Per l'attuazione di queste previsioni, applicabili per un periodo non superiore a 60 giorni, è previsto un onere pari a euro 409.648 euro per l'anno 2021.
L'articolo 6, oltre a prorogare anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato relativo alla sessione dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.
L'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan.
L'articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.
L'articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021, significativamente modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, il comma 1 novella il c.d. Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003):
potenziando la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti (nuovo art. 144-bis del Codice, rubricato Revenge porn). In particolare, la disposizione prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, audio, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali, senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione, al Garante, il quale, entro 48 ore può rivolgere avvertimenti, ammonimenti, imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. In base al comma 6 dell'art. 9, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti, ovunque stabiliti, devono entro 6 mesi dalla legge di conversione pubblicare il proprio recapito, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Garante;
Il comma 2 si pone come disposizione di coordinamento, conseguente all'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy.
Il comma 3 modifica il d. lgs. n. 51 del 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per:
Il comma 4 interviene sull'art. 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 per modificare ed integrare la disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i dati personali - anche relativi alla salute degli assistiti - raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute - adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali - la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il decreto sia invece di natura non regolamentare - fermo restando il parere del suddetto Garante -, estendono, con riferimento a dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una norma transitoria, valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto.
Il comma 5 introduce disposizioni di coordinamento relative alla previsione che ha esteso agli atti amministrativi generali la base giuridica del trattamento dati (v. sopra).
Il comma 7 riduce a 30 giorni il termine per i pareri che il Garante renda su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 e prevede che quel termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere).
Il comma 8 interviene sugli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.
I commi da 9 a 12 prevedono una sospensione (eccezion fatta per la prevenzione e la repressione dei reati) della installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale moratoria è prevista "fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia", e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La violazione della moratoria comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il comma 13 reca la copertura finanziaria delle modifiche relative al trattamento di dati personali e il comma 14 demanda a un d.P.C.m. - da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge - la definizione dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico entro le Autorità amministrative indipendenti.
Infine, l'articolo 9-bis reca la clausola di salvaguardia e l'articolo 10 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.