provvedimento 16 settembre 2021
Studi - Trasporti Studi - Lavoro D.L. 103/2021 - Salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro

È stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante disposizioni per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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Per quanto concerne le misure previste dal D.L. 103/2021 per la tutela delle vie d'acqua e per la salvaguardia di Venezia, l'articolo 1 dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e precisa che le misure di tutela delle vie d'acqua di interesse culturale possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua.

Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate.

Per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna così individuate, l'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali sub-commissari, rimettendo a un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, il comma 4-quater del richiamato articolo 2 interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.

ultimo aggiornamento: 13 settembre 2021

In materia di ammortizzatori sociali, l'articolo 3, commi da 1 a 4, dispone che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021.

  Ai datori di lavoro che presentino la domanda per tale nuova prestazione sono preclusi fino al termine del periodo di relativa fruizione e fatte salve alcune fattispecie, sia l'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia la possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

In tema di ricollocazione professionale, l'articolo 3-bis destina, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendal.

Per quanto riguarda gli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento, l'articolo 3-ter:

  • fa salvi gli effetti degli accordi aziendali di recepimento che, riguardo al profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore (purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale);
  • consente, con effetto retroattivo, che i medesimi accordi aziendali, purché sottoscritti entro il termine vigente del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Infine, per quanto concerne gli sgravi contributivi, l'articolo 4 estende al 2022 l'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il TFR sia dal pagamento del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno fruito di trattamenti di integrazone salariale tra il 2019 e 2021 per cessazione di attività.

ultimo aggiornamento: 13 settembre 2021

Tra le ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 103/2021 si segnalano:

  • l'articolo 2-bis, che introduce per il 2022 un credito d'imposta in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime;
  • l'articolo 3, comma 4-bis, che:
    • autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.;
    • autorizza Invitalia S.p.A. alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto.
ultimo aggiornamento: 13 settembre 2021
 
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