1. Premessa
La L. 240/2010, riprendendo il meccanismo a suo tempo previsto dalla L. 230/2005, ma mai diventato operativo, ha disposto che per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari (rispettivamente, ordinari e associati) è necessario acquisire un'abilitazione scientifica nazionale, che consente di partecipare alle procedure di chiamata indette dalle singole università.
Inoltre, ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato cui segue, eventualmente, il passaggio al ruolo degli associati, previo conseguimento dell'abilitazione.
Si tratta – ad eccezione delle ipotesi di chiamata diretta, di cui all'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – delle sole procedure che possono essere avviate a decorrere dal 29 gennaio 2011, data di entrata in vigore della L. 240/2010.
Inoltre, l'art. 4 del d.lgs. 49/2012 (emanato in attuazione di una delega prevista dall'art. 5, co. 1, della stessa L. 240/2010) ha stabilito che le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
2. Accesso al ruolo dei professori universitari
2.1. L'abilitazione scientifica nazionale
L'abilitazione scientifica nazionale – introdotta dall'art. 16 della L. 240/2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati. Il suo conseguimento non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto per il reclutamento in ruolo o per promozioni, se non nell'ambito delle procedure previste dagli artt. 18 e 24, co. 5 e 6, della medesima L. 240/2010 (v. infra).
La durata dell'abilitazione – originariamente prevista in 4 anni – è stata elevata a 6 anni dall'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che ha riferito tale aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013.
Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali che, in base all'art. 15 della stessa L. 240/2010, sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari.
In base alle modifiche apportate a tale articolo dal medesimo art. 14 del D.L. 90/2014, ai settori concorsuali afferiscono almeno 20 professori di prima fascia (e non più 30, come originariamente previsto).
La definizione delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione è stata demandata, in conformità ai criteri indicati dal co. 3 dello stesso art. 16, ad un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988.
Successivamente, a seguito delle modifiche apportate all'art.16 della L. 240/2010 dal già citato art. 14 del D.L. 90/2014, la procedura è stata modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello".
Più nello specifico, sono stati previsti, tra l'altro:
Inoltre, si era previsto che la procedura di abilitazione relativa al 2014 doveva essere indetta entro il 28 febbraio 2015, previa revisione (entro lo stesso termine) del regolamento emanato con DPR 222/2011. La procedura di abilitazione relativa al 2014 non è, però, stata mai avviata.
Il co. 4 dello stesso art. 3 ha disposto che il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
L'art. 6 ha stabilito che con decreto direttoriale, con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, è avviato il procedimento per la formazione di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da 5 membri.
L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura (su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016-L. 19/2017, estendendo il termine di 30 giorni).
Successivamente, sempre sulla base dell'art. 1, co. 10-sexies, del D.L. 210/2015 – che ha fissato alla medesima data del 31 dicembre 2016 il termine per la emanazione del nuovo decreto ministeriale che doveva ridefinire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione – è stato emanato il DM 120/2016.
Da ultimo, il D.L. 91/2018 (art. 6, co. 1) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale deve essere conclusa la valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata ASN avviata con il D.D. 1532/2016.
2.2. La chiamata da parte delle università
Ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia è disciplinata dalle università con proprio regolamento, nel rispetto dei principi da esso indicati. In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata:
Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, o con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.
Ai fini della chiamata, gli atenei valutano le pubblicazioni scientifiche (di cui le università possono stabilire il numero massimo che, comunque, non può essere inferiore a 10, secondo le specifiche indicate, per ciascun ambito, dal già citato DM 120/2016), il curriculum e l'attività didattica degli studiosi. Le università, inoltre, possono accertare le competenze linguistiche del candidato in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
La proposta di chiamata è effettuata dal dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
Lo stesso art. 18 ha stabilito che, nell'ambito della programmazione triennale dei reclutamenti, ciascuna università statale deve riservare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio (ovvero non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari) nella stessa università.
Al contempo, l'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 – come modificato dall'art. 4, co. 3-bis, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha disposto che, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2019), fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato (ora, ad esaurimento), in servizio nell'università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, utilizzando la procedura di cui al co. 5, dello stesso art. 24 (v. infra), che prevede comunque la valutazione da parte dell'ateneo.
I due meccanismi hanno inteso contemperare, per il periodo di tempo indicato, l'esigenza di garantire un adeguato apporto esterno e quella di valorizzare la componente interna.
3. I contratti per ricercatori a tempo determinato
L'art. 24 della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 635, della L. 205/2017 – ha individuato due tipologie di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche disciplinate con regolamento delle università, nel rispetto di alcuni criteri specifici. In particolare, sono ammessi alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti dal regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio.
Il procedimento di selezione è articolato in due stadi:
Sono escluse prove scritte e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, che si svolge contestualmente alla discussione di titoli e pubblicazioni.
La proposta di chiamata è effettuata dal dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
La prima tipologia di contratto (RtD di tipo A) ha durata triennale, prorogabile per due anni (3+2), per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 242/2011. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore.
La seconda tipologia (RtD di tipo B) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 – stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno, riservati a candidati che hanno usufruito di contratti di cui alla prima tipologia o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno 3 anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005).
Ai sensi del co. 5, nel terzo anno di contratto, il titolare che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale è sottoposto, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, alla valutazione dell'università, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con un apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con DM 344/2011. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
I contratti a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Essi costituiscono titolo di preferenza nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzione previdenziale, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
A decorrere dal 2018, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
4. Chiamata diretta di professori e di ricercatori
L'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 209, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:
Le università, inoltre, possono procedere al reclutamento per la copertura (solo) di posti di professore ordinario e associato, attraverso chiamata diretta di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, selezionati mediante procedure nazionali (da definire, ai sensi dell'art. 1, co. 210, della L. 208/2015, con un DPCM che sarebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, previo parere parlamentare).Al fine di procedere al reclutamento per chiamata diretta di tali soggetti, l'art. 1, co. 207, della medesima L. 208/2015 ha istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del MIUR, il "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017.
Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura (solo) di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, entro 30 giorni, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, per il settore per il quale è proposta la chiamata. Il parere della commissione non è richiesto nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma, o di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati mediante procedure nazionali.
Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.