La disciplina attuativa delle misure per la micro e piccola imprenditoria femminile e giovanile costituita in forma societaria e da non più di 60 mesi, di cui al capo 01 del D.Lgs. n. 185/2000, è; stata ridefinita con il D.M. 4 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto:
Le agevolazioni – concesse da INVITALIA, soggetto gestore – assumono, dunque, la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto, nei limiti indicati dalla normativa primaria e dal decreto, differenziati a seconda che si tratti di imprese costituite da non più di trentasei mesi (Capo II) o di imprese costituite da più di 36 mesi (Capo III).
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle risorse, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
Per le sole imprese costituite da non più di trentasei mesi, sono altresì erogati da INVITALIA servizi di tutoraggio tecnico-gestionale (art.6, co. 3 e 5).
I servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono erogati anche mediante modalità telematiche, nei limiti del regolamento de minimis. Essi "sono finalizzati a trasferire ai beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico". Il valore di tali servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a 5 mila euro per i programmi di investimento con spese ammissibili di importo non superiore a 250 mila euro e a 10 mila euro per quelli con spese ammissibili di importo superiore a 250 mila euro (art. 16).
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, nei seguenti settori:
a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
I programmi di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (art. 6, co. 1 e 2).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello (art. 7) e INVITALIA, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (art. 8) Le agevolazioni sono concesse ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento (art. 9) e l'erogazione avviene, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di cinque stati di avanzamento lavori (SAL) di importo non inferiore al 10 per cento dei costi ammessi. Per i programmi di investimento a favore delle imprese costituite da non più di 36 mesi, l'impresa può richiedere l'erogazione delle agevolazioni, commisurate ai costi iniziali di gestione riconosciuti come ammissibili nel contratto (art. 10).
Sono dettagliati i casi di revoca, tra i quali, la delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata (art. 11).
Quanto all'entità delle agevolazioni, per le imprese costituite da non più di 36 mesi, i programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili, comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione, di importo non superiore a euro 1,5 milioni di euro al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche;
c) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabili, su richiesta motivata del beneficiario, per non più di sei mesi (art. 14).
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi strettamente finalizzato al progetto agevolato, sostenute dall'impresa successivamente alla presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione dell'impresa nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
Ai sensi dell'art. 29, comma. 2, del decreto-legge n. 34/2019, è ammissibile alle agevolazioni anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, entro il 20% delle spese di investimento ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate e possono essere utilizzate ai fini del pagamento di specifiche voci di spesa (art. 15).
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di dieci anni si associa al contributo a fondo perduto (che, secondo la normativa primaria deve avere un importo complessivo non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile), e il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del venti per cento di specifiche spese (macchinari, impianti e attrezzature nuove, programmi informatici e servizi ICT, acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso) (art. 16, co. 1-2).
Per le imprese costituite da più di 36 mesi (e da meno di 60, secondo quanto richiesto dalla normativa primaria), i programmi di investimento ammissibili sono quelli volti alla realizzazione di nuove unità produttive o al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti (ampliamento, diversificazione o trasformazione della produzione), devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e avere una durata non superiore a ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Le spese ammissibili non devono essere superiori a 3 milioni di euro al netto di IVA. Sono dettagliatamente indicate tipologie e condizioni delle spese ammissibili, le quali, debbono essere relative esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma ed essere sostenute a condizioni di mercato (art. 19).
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il finanziamento a tasso zero della durata massima di dieci anni si associa al contributo a fondo perduto (che, secondo la normativa primaria deve avere un importo complessivo non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile), e il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali (macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa).
Le disposizioni del decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dal 19 maggio 2021 sulla base di quanto previstodalla circolare 8 aprile 2021 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. La circolare n. 135072 del 20 aprile 2021 ha rettificato parzialmente la circolare dell'8 aprile 2021 con l'introduzione del nuovo Allegato 1 – "Criteri e parametri di valutazione e punteggi". Per quanto non disposto, resta fermo tutto quanto previsto dalla circolare dell'8 aprile.
Causa esaurimento delle risorse diponibili, lo sportello è stato chiuso il 15 novembre 2021 (cfr. sito istituzionale di Invitalia).