Per quanto concerne il profilo finanziario connesso alla partecipazione del personale civile e militare alle missioni internazionali, l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi (comma 1).
Relativamente all'anno 2021 si segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 3006/1 programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) sono appostati fondi pari a 1.482,9 milioni di euro, di cui 682,9 disponibili a legislazione vigente, e 800 milioni derivanti legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020). Per il 2022 sul capitolo sono presenti 1,6 miliardi di euro (850 milioni a legislazione vigente e 750 milioni rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2021). Per il 2023 il capitolo presenta 500 milioni di euro, derivanti dalla legge di bilancio per il 2021.
Il MEF trasferisce tali fondi, sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo, al Ministero della Difesa.
In relazione a tali risorse, è stato presentato alle Camere per il parere lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (A.G. 315). Per approfondimenti si rinvia al dossier.