Il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi) ha reso il parere sullo Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, relativo ai "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale", necessario per l'attuazione della misura PNRR M6 – C1- Riforma Reti di prossimità strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (parere n. 881 del 2022 del 19 maggio 2022). Si ricorda che lo schema è stato formalizzato con delibera sostitutiva - approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2022 e pubblicata sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2022 - della mancata Intesa registrata in Conferenza Stato-Regioni. L 'entrata in vigore del provvedimento costituisce un traguardo necessario, secondo quanto previsto dalla programmazione PNRR, da raggiungere entro il 30 giugno 2022 (qui un approfondimento). Inoltre, il decreto rientra nell'ambito delle azioni di potenziamento dei LEA, poiché costituisce il completamento della riforma dei servizi sanitari, in una logica di continuità assistenziale territoriale, già prevista dal Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.icolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021.
Nel dare il parere favorevole, la Sezione ha posto l'accento sulla necessità, per il successo della riforma, di distinguere più chiaramente – nell'allegato che dispone gli standard e che costituisce il corpus della riforma – tra le "disposizioni aventi natura squisitamente prescrittiva" e quelle con "funzione evidentemente descrittiva". Il Consiglio di Stato evidenzia che la scelta di recepire il contenuto dell'allegato come parte integrante del decreto implica: - che a tutte le 49 pagine di cui è composto l'allegato dovrebbe attribuirsi forza normativa; - che tutte le indicazioni in esso contenute dovrebbero essere attuate "entro 6 mesi" dalla data di entrata in vigore del Regolamento dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso il provvedimento di programmazione generale dell'Assistenza territoriale (articolo 1, comma 2); - che il contenuto dell'Allegato 1 costituisce parametro per la verifica di attuazione del Regolamento e, quindi, dell'adempimento cui è connesso "l'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale" (articolo 2, comma 4); - che, in mancanza di altre indicazioni, qualunque modifica si intendesse in futuro apportare al contenuto dell'allegato, la stessa dovrebbe necessariamente seguire il medesimo procedimento prescritto per l'adozione dello schema. Conseguentemente, il Consiglio di Stato suggerisce di al Ministero della salute di redigere un nuovo allegato ad hoc, da richiamare quale parte integrante del decreto unitamente all'Allegato 1 nell'articolo 1, comma 1, nel quale far confluire un elenco degli standard, degli organi e degli uffici, delle competenze, dei procedimenti e degli indicatori aventi natura normativa e, pertanto, cogente, attribuendo, conseguentemente, a quanto non riportato nel detto ulteriore Allegato, natura meramente descrittiva, esemplificativa, esortativa (tale attribuzione dovrebbe essere effettuata da un apposito richiamo, da inserire nel testo del d.m.).
Al Consiglio di Stato appare anche necessario indicare alle Regioni un cronoprogramma per l'adozione degli standard, almeno riguardo ad alcuni step essenziali, visto che si tratta di materia a legislazione concorrente; a tal fine formula "una forte raccomandazione e un auspicio per il concorde, costante e leale impegno di tutti gli attori istituzionali coinvolti in direzione della compiuta attuazione di una riforma che, mirando ad assicurare uguaglianza nel diritto alla salute sull'intero territorio nazionale, riveste la più grande importanza".
Essenziale, infine, sarà un costante ed effettivo monitoraggio del processo di attuazione della riforma, a proposito del quale il Consiglio di Stato osserva che tale processo risulta essere rinviato, a cascata, alla futura adozione di atti talvolta richiedenti il raggiungimento di accordi fra più soggetti (fra tali atti rientrano i Contratti istituzionali di sviluppo - CIS)) e la concreta creazione degli organi, strumenti e procedure che saranno previsti da questi, in un quadro che appare di crescente complessità istituzionale. Viene conseguentemente suggerito, da ultimo, al Governo, l'avvio di un intervento di complessivo riordino e semplificazione delle fonti disciplinatrici della materia, da attivare o attraverso lo strumento della delega legislativa, o, in alternativa, attraverso testi unici cd. "compilativi", come previsto a dall'articolo 17-bis della legge n. 400/88. Il ricorso a tale ultimo strumento – per il quale il Governo ha un potere permanente, che non richiede ulteriori previsioni – consentirebbe almeno di abrogare espressamente le disposizioni superate e di inserire i rinvii alle nuove funzioni, con indubbi vantaggi in termini di chiarezza e di riduzione dello stock normativo.