segnalazione 10 settembre 2021
Studi - Affari sociali Ingresso o transito sul territorio nazionale e voli Covid tested nel 2020

Nel 2020, dopo gli interventi decisi nella primissima fase emergenziale, le indicazioni relative all'ingresso o al transito in Italia sono state inserite nei D.p.c.m che si sono susseguiti da febbraio a maggio (vedi paragrafo dedicato), con le eccezioni dell'ordinanza del 28 marzo 2020, firmata insieme al Ministero dei trasporti.
Successivamente, in seguito alla raccomadazione concordata in sede UE, per un primo adeguamento al nuovo quadro europeo della normativa in materia, è stata adottata l'ordinanza del 30 giugno 2020.
In seguito, le ordinanze del 9 luglio e del 16 luglio 2020 hanno fornito indicazioni sul divieto di ingresso nel territorio nazionale per coloro che provenivano da paesi considerati a rischio. La successiva ordinanza del 24 luglio ha invece disposto la quarantena per i cittadini che nei precedenti 14 giorni avessero soggiornato in Romania e Bulgaria; misura confermata dalla successiva ordinanza del 30 luglio che ha aggiornato l'elenco degli Stati terzi ai cui cittadini è consentito l'ingresso sul territorio italiano.
Allo scopo di contenere la diffusione dei contagi del virus, l'ordinanza del 12 agosto 2020, ha poi imposto obblighi di comunicazione del proprio ingresso o rientro in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti avessero soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, oltre che l'obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure presso l'azienda sanitaria locale di riferimento entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale. In attesa di sottoporsi al test, le persone in questione sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Tali disposizioni sono state inoltre ampliate a 6 Regioni della Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) con l'ordinanza del 21 settembre 2020.
L'ordinanza del 7 ottobre 2020 ha poi posto: l'obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio Covid-19 e l'obbligo di comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl; la proroga al 15 ottobre della Ordinanza del 21 settembre con prosecuzione degli effetti sino all'adozione di un successivo D.p.c.m, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
L'ordinanza 23 novembre 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rinnovata fino al 5 marzo 2021 dall'ordinanza 13 febbraio 2021, reca misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. Sono considerati voli "Covid-tested" i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli "Covid-tested", operativi dagli aeroporti di Francoforte "Frankfurt am Main", Monaco di Baviera "Franz Josef Strauss" Atlanta "Hartsfield-Jackson", New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", con destinazione l'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", nonché dall'aeroporto di Atlanta "Hartsfield-Jackson" sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci". Si ricorda che la prima iniziativa sperimentale di voli Covid-tested è stata avviata, dall'Aeroporto Leonardo da Vinci in Roma, a seguito delle Ordinanze della Regione Lazio nr Z00058 dell'11 settembre 2020 e successive estensioni. Sul tema si è tornati con la circolare 9 marzo 2021.
Il D.p.c.m. del 3 dicembre 2020 ha disciplinato gli spostamenti da/a per l'estero fino al 15 gennaio 2021, l'ordinanza 18 dicembre 2020 ha poi introdotto alcune modifiche a quanto previsto dal citato D.p.c.m. Per ciascun elenco di paesi sono previste differenti limitazioni. Per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021sono previste inoltre ulteriori restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale e al rientro/ingresso dall'estero ingressi, dai paesi dell'elenco C. Sono inoltre previste limitazioni a livello regionale, in base al livello di rischio in cui è collocata ciascuna regione.
L'Ordinanza del 20 dicembre 2020, ha inizialmente disposto la sospensione del traffico aereo dal Regno Unito. È stato disposto inoltre il divieto di ingresso in Italia per chiunque abbia soggiornato/transitato dal Regno Unito nei 14 giorni precedenti. Coloro che sono già entrati in Italia sono tenuti a contattare immediatamente la ASL di riferimento per sottoporsi al test per l'individuazione del virus SARS-CoV-2 (molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone). L'Ordinanza 20 dicembre 2020 è stata successivamente integrata dall'Ordinanza 23 dicembre 2020 che prevede: il ripristino del traffico aereo dal Regno Unito; la possibilità di ingresso/rientro in Italia in provenienza diretta dal Regno Unito, o dopo un soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti, solo per coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020, o che abbiano un motivo di assoluta necessità, da autocertificare. L'ingresso, per coloro che rientrano secondo tali ultimi criteri, è consentito solo in presenza di condizioni obbligatorie (test molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia; test molecolare o antigenico entro le 48 ore dall'entrata in Italia, attivazione della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni). Tutte le disposizioni sopra indicate e relative al Regno Unito sono in vigore dal 23 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. L'ordinanza del 9 gennaio 2021, con effetti fino al 15 gennaio 2021, ha poi vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. L'ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.
Le disposizioni dell'ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.