Inizia oggi l'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente), del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Atto Camera n. 3146).
Di seguito una sintesi dei contenuti delle norme del D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2) di interesse della Commissione Ambiente raggruppate per materia:
Ambiente
L'articolo 35 novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare. In particolare viene disposta l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, disciplinato il trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici, nonché recate disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti e per la sostituzione di combustibili tradizionali con quelli derivati dai rifiuti (CSS).
L'articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei. A tali fini, si recano novelle a diversi articoli del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Territorio
L'articolo 33 riconosce la detrazione al 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Viene inoltre esteso alle ONLUS la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Viene inoltre semplificata la disciplina per fruire del superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).
art. 36 (economia montana e forestale)
L'articolo 36, esenta dall'autorizzazione idraulica, dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e dall'autorizzazione paesaggistica (a determinate condizioni) le attività di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Sono invece assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata (a determinate condizioni) i seguenti interventi ed opere di lieve entità: interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
Infrastrutture
L'articolo 59 novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale con l'intento di semplificarne le procedure.
art. 65 (sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)
L'articolo 65 modifica la disciplina relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Contratti pubblici
L'articolo 50 reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici e finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di attuazione deli investimenti di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Viene inoltre introdotto un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.
L'articolo 51 interviene sulle disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020) relative all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti al di sotto di determinati importi (cd. sottosoglia).
L'articolo 52, tra le altre disposizioni, reca misure per ridurre le stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, e proroga fino al 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti (tra l'altro) la sospensione del divieto di "appalto integrato" e la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.
L'articolo 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.
L'articolo 54 dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.
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