segnalazione 22 dicembre 2020
Studi - Giustizia Covid e ordinamento penitenziario: l'uso dei braccialetti elettronici

Il Ministro della giustizia, rispondendo a una interrogazione parlamentare (5-04922), ha fornito alcuni dati sull'utilizzo dei braccialetti elettronici nel corso della prima ondata pandemica.

Nella sua risposta scritta, il Ministro ha ricordato che in base all'art. 123 del d.l. n. 18 del 2020 (ora art. 30 del d.l. n. 137 del 2020), se la pena residua è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Per attuare questa previsione, sulla base di intese tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Direttore degenerale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sono stati resi disponibili dapprima 5.000 apparecchi per il controllo dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare e da ultimo ulteriori 1.200 apparecchi mensili per il controllo dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

Il Ministro ha ricordato inoltre che, al fine di consentire l'effettiva e tempestiva esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dalla Magistratura di sorveglianza, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha proceduto, in data 11 aprile 2020, alla formalizzazione di un contratto di fornitura di braccialetti elettronici e connessi servizi di attivazione e manutenzione per le finalità di cui all'articolo 123 del d.l. n. 18/2020. Detta fornitura è stata affidata a Fastweb S.p.A., già titolare della commessa per conto del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. In forza del citato affidamento diretto espletato dal Commissario straordinario, Fastweb ha garantito un'ulteriore fornitura di n. 1.600 braccialetti elettronici.

Infine, il Ministro ha dichiarato che, alla data del 2 dicembre 2020, il numero di provvedimenti concessori della detenzione domiciliare, ai sensi dell'articolo 30 del d.l. n. 137 del 2020, era di 94, di cui n. 44 ammessi alla misura senza braccialetto elettronico e n. 50 con braccialetto elettronico.

Relativamente, invece, al disposto di cui all'articolo 28 del d. l. n. 137 del 2020, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, i detenuti ammessi per i quali è stato emesso provvedimento di concessione di licenze oltre i limiti previsti ammontava, alla stessa data, a n. 807.