2020
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente:
Al 29 novembre, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è la seguente:
Al 15 novembre 2020, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è la seguente:
Ministero della salute - Ordinanza 10 novembre 2020, Seconda ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020. L'ordinanza individua ulteriori 5 regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» di elevata gravità e di livello di rischio alto (area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria si aggiungono a Puglia e Sicilia individuate dalla precedente Ordinanza del 4 novembre) e una provincia autonoma che si colloca in uno «scenario di tipo 4» di massima gravità e di livello di rischio alto (area rossa: la Provincia autonoma di Bolzano che si aggiunge a Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta individuate dall'ordinanza del 4 novembre). L' ordinanza produce effetti dall'11 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.
Ministero della salute - Ordinanza 4 novembre 2020, Prima ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020. L'ordinanza individua le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» di elevata gravità e di livello di rischio alto (area arancione: Puglia e Sicilia) e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» di massima gravità e di livello di rischio alto (area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta ). L'ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.
Consulta qui la tabella delle regioni interessate dalle Ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e dalle Ordinanze del 5 e dell'11 dicembre 2020, a partire dalla più recenti.
ORDINANZE CONGIUNTE MINISTERO della SALUTE - REGIONI nel corso della FASE AUTUNNALE-INVERNALE
Ministero della salute - Regione Lombardia, Ordinanza 26 ottobre ad integrazione del D.p.c.m. 24 ottobre 2020. Fino al 13 novembre, nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle 5.00 fino alle ore 18.00. E' sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza, così le Università. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza. Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
Ministero della salute - Regione Piemonte, Ordinanza 23 ottobre 2020. Dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute. Obbligo di autodichiarazione.
Ministero della salute - Regione Lazio, Ordinanza 21 ottobre 2020. Incremento della dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19 in strutture pubbliche e private ulteriori, secondo la configurazione riportata nell'Allegato A all'ordinanza. Vietati spostamenti dalle 24,00 alle 5,00 del giorno successivo (eccezioni per comprovate esigenze con autodichiarazione) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50% degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno. Le università per una quota pari al 75% degli studenti iscritti, con esclusione delle attività che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni.
Ministero della salute - Regione Lombardia, Ordinanza 21 ottobre 2020. Limitazioni agli spostamenti notturni. Fino al 13 novembre, dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute. Obbligo di autodichiarazione.
ORDINANZE CONGIUNTE MINISTERO della SALUTE - REGIONI nel corso delle FASI 1-2 dell'emergenza
L'ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della salute d'Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, preso atto della sussistenza di un cluster di infezione nel territorio di alcuni comuni (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) rende obbligatorie alcune misure, tra quali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, comprese le cerimonie religiose, la sospensione di tutte le attività commerciali escluse servizi pubblici essenziali e pubblica utilità, la sospensione di tutte le attività lavorative, per le imprese ubicate nei comuni indicati, a parte servizi essenziali fra i quali la zootecnia, e il telelavoro, la sospensione dei servizi educativi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La successiva ordinanza del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto applica al Comune di Vo' Euganeo le misure adottate per i comuni cluster lombardi, mentre per il Comune di Mira vengono rafforzate le misure di controllo sanitario demandate ai MMG. In entrambe le regioni, il mantenimento e/o la modifica delle sopra elencate misure è lasciato alla verifica quotidiana effettuata dai Tavoli di coordinamento regionali con le Autorità centrali. Il 23 febbraio 2020, con ordinanze congiunte Ministero della salute/Presidente della Regione, le regioni Piemonte (adozione fino al 29 febbraio), Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (le ultime due regioni, fanno salvo quanto già previsto per i comuni cluster) adottano, fino al 1° marzo 2020 (con modifiche da adottarsi al seguito del variare dello scenario epidemiologico) le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6/2020, ovvero: - la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; - sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; - la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; - la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; - la permanenza domiciliare per chi entra nel territorio regionale provenendo da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'OMS.
La Regione Liguria, con ordinanza congiunta del 24 febbraio, adotta le medesime misure fino al 1° marzo.
Per le regioni non interessate dal cluster di coronavirus, il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 definisce uno schema di ordinanza con una serie di .misure di informazione e prevenzione.