Con la sentenza n. 14 del 2021 la Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per delitti contro l'assistenza familiare (art. 572 cod. pen.) ovvero contro la libertà individuale (artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, cod. pen.), si debba procedere all'assunzione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, previa richiesta del pubblico ministero o della persona offesa dal reato, a prescindere dal fatto che il minore sia persona offesa dal reato.
Dopo aver svolto una ampia disamina sulle origini delle disposizioni volte a tutelare i soggetti vulnerabili nell'ambito del procedimento penale, la Corte ha concluso che «L'aver in linea di principio presuntivamente equiparato, quanto all'anticipazione dell'assunzione testimoniale, il minorenne vittima del reato al minorenne mero testimone risponde infatti ad una scelta che non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali anche in materia penale (sentenze n. 137 del 2020, n. 31 e n. 20 del 2017, n. 216 del 2016), con la conseguenza che essa non può essere ritenuta manifestamente irragionevole».