segnalazione 16 gennaio 2021
Studi - Affari sociali Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetti dal 16 gennaio al 5 marzo per le misure restrittive per fronteggiare l'emergenza COVID-19

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2020, che, tenuto anche conto degli ultimi decreti-legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021 di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Continuano ad essere vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, anche se tale divieto opera solo fino al 15 febbraio, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Viene ribadita la regola introdotta con il predetto D.L. n. 172/2020 (c.d. "decreto Natale" che ha previsto le misure per il contenimento dei contagi durante le festività di fine anno) che consente lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Rimane la deroga sugli spostamenti dai piccoli Comuni vale a dire con popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti, essendo consentiti gli spostamenti al di fuori degli stessi fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Viene richiamata la procedura per la definizione degli scenari di rischio regionali, come modificata dai DL. 1 e 2 del 2021, che presuppongono l'applicazione, con ordinanza del Ministero della salute, di specifiche misure restrittive, riportando le misure previste per la fascia cd. "arancione" (livello di rischio con Rt superiore a 1) e "rossa" (livello di rischio con Rt superiore a 1,25), rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DPCM. Viene altresì introdotta una nuova area cd. "bianca" (con i parametri di uno scenario di rischio basso e tre settimane consecutive di incidenza pari a 50 casi ogni 100mila abitanti) ove le restrizioni riguardano esclusivamente l'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree e il cd. distanziamento sociale. Vengono confermati sia il divieto di spostamento notturno (dalle ore 22 alle 5 del mattino dopo) che il divieto di asporto nelle regioni arancioni cd. "rosse" o "arancioni" per i servizi di ristorazione che possono comunque continuare ad effettuare consegne a domicilio.

Nelle regioni cd. aree "gialle" che non rientrano negli indici definiti dagli articoli 2 e 3 (indice di contagio Rt sotto a 1) è consentita l'apertura fino alle ore 18 con la regola di massimo quattro persone al tavolo purchè conviventi. Dopo tale ora è sempre consentita la consegna a domicilio, ma continua ad essere vietato l'asporto per i bar. Rimane consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Le scuole di secondo ciclo superiore, dal 18 gennaio, svolgeranno didattica in presenza al 50%. Da tale data è inoltre prevista la riapertura dei musei nelle Regioni in area gialla, con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati, mentre rimangono ancora chiusi cinema e i teatri. Dal 15 febbraio sarà consentita la riapertura degli impianti sciistici per gli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, per evitare assembramenti.