segnalazione 12 gennaio 2021
Studi - Ambiente Le norme di interesse della Commissione Ambiente nel D.L. 183/2020 (c.d. milleproroghe)

E' all'esame delle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183/2020 (A.C. 2845), che contiene numerose disposizioni in materia di ambiente, territorio, contratti pubblici, infrastrutture e politiche abitative.

Con riguardo alle norme in materia di ambiente e territorio, il decreto-legge interviene:

- prorogando di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che dal 2021 fino al 2025) i termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale (art. 15, co. 1); 

- prorogando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale (art. 15, co. 2);

- prorogando al 31 dicembre 2021 l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale relativi allo stabilimento Stoppani presso il comune di Cogoleto in provincia di Genova (art. 15, co. 3);

- prorogando la disposizione relativa al gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente (art. 15, co. 4-5);

- prorogando fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori (art. 15, co. 6);

- stabilendo il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, ed il termine del 30 settembre 2022 in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila (art. 17).

- prorogando di un anno i termini previsti per la conclusione dei lavori relativi al progetto "Mantova Hub" e prevedendo un finanziamento di 6,5 milioni di euro, a favore del Comune di Mantova, per consentire il completamento dei lavori del progetto che rientra nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (art. 13, co. 9 e 18);

- prorogando fino al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale (art. 7, co. 2).

Con riguardo alle norme in materia di contratti pubblici e infrastrutture, il decreto-legge interviene:

- prorogando al 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori (art. 13, co. 1);

- prorogando fino all'anno 2021 le semplificazioni previste dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019), per l'affidamento dei contratti di progettazione e dei contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 13, co. 2, lett. a) e b));

- prorogando fino al 30 giugno 2021 la previsione che stabilisce di non superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in materia di subappalto, e fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche (art. 13, co. 2, lett. c));

- prorogando fino al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2021, rispettivamente, i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (di cui al d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali (art. 13, co. 3);

- differendo, per i concessionari autostradali, il termine previsto per l'adeguamento delle tariffe autostradali anche all'anno 2021 e il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari al 31 luglio 2021 (art. 13, co. 5); 

- estendendo da tre a sei mesi i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali istituito dal comma 1079 della L. 205/2017 (art. 13, co. 8);

- stabilendo il termine del 31 dicembre 2022 per la consegna delle opere infrastrutturali non indispensabili al regolare svolgimento dei Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2021 (art. 13, co. 10);

- modificando i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS, previsto dall'art. 214 del D.L. 34/2020 a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 (art. 13, co. 15);

- prevedendo la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a 1,78 miliardi di euro finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza (art. 13, co. 16-17);

- prorogando sino al 31 dicembre 2021 la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006 (art. 16, co. 1).

Si segnala inoltre, in materia di politiche abitative, che l'articolo 13, comma 13, del D.L. 183/2020, proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Il successivo comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Per saperne di più, leggi il dossier predisposto dai servizi di documentazione di Camera e Senato.